In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggiante responsabile”). Da ciò consegue che, allorquando, come nel caso di specie, l’attore agisca ai sensi dell’art. 149 cod. ass. chiedendo il risarcimento diretto nei confronti del proprio assicuratore, il giudizio va instaurato nei confronti sia della compagnia che del responsabile civile, dovendo, in difetto, il giudice di prime cure ordinare l’integrazione del contraddittorio.

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Tribunale Torre Annunziata, Sezione 1 civile Sentenza 28 febbraio 2019, n. 524

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

PRIMA SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice dott.ssa Raffaella Cappiello ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 190/2015 R.G.A.C.

CON OGGETTO

Appello avverso sentenza giudice di pace;

TRA

(…) s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell’atto di appello, dall’avv. Fi.Ci., unitamente alla quale elettivamente domicilia in Vico Equense, alla via (…), presso lo studio di quest’ultima;

APPELLANTE

E

(…) spa, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla copia notificata dell’atto di appello, dall’avv. Iv.Ga., unitamente al quale elettivamente domicilia in Sorrento, alla via (…);

APPELLATO

NONCHE’

(…), nata a V. E. il (…) ed ivi residente , alla via S. n.47, elettivamente domiciliata per il giudizio di primo grado in Vico Equense, alla via San Ciro n.16, presso lo studio dell’avv. El.Tr. che la rappresentava e difendeva in tale grado di giudizio;

APPELLATA CONTUMACE

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L’odierna appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado impugnata, che ha accolto la domanda dell’attrice (…), condannando la (…) sas in solido con la compagnia (…) al risarcimento dei danni dalla stessa subiti in occasione del sinistro verificatosi in M., alla via (…), all’altezza dei civici 17-19, in data 21.08.2010 allorquando il veicolo condotto dalla S. veniva investito sul fianco sinistro dalla vettura (…) in proprietà della società appellante, impegnata in una manovra di retromarcia per uscire da una stradina privata;

a sostegno dell’atto di appello deduceva la erroneità della decisione assunta dal giudice di prime cure, laddove aveva ritenuto la responsabilità della (…) sas, sebbene la stessa risultasse non più proprietaria del veicolo investitore, per averlo alienato a terzi prima della verificazione dell’incidente, come comprovato in corso di giudizio sulla scorta delle documentazione allegata.

Evidenziava, inoltre, che alcun rilievo assumeva la circostanza che il passaggio di proprietà non fosse ancora stato trascritto al PRA al momento dell’insaturazione del giudizio, atteso che le risultanze di tale registro assumevano valore meramente presuntivo ed al solo fine di dirimere l’eventuale contrasto insorto fra più aventi causa in relazione al medesimo veicolo, mentre il passaggio di proprietà fra la società (…) sas e (…), terzo acquirente, poteva dirsi incontestato e sicuramente noto all’attrice, essendo stata quest’ultima convenuta a sua volta in giudizio dal C. per il ristoro dei danni occorsi alla propria vettura in relazione al medesimo incidente.

Sulla scorta di tali rilievi, chiedeva riformarsi la sentenza impugnata, accertando il difetto di legittimazione passiva della società appellante, con condanna dell’appellata al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c. ed alla refusione dei spese e compensi del doppio grado di giudizio.

Si costituiva in giudizio, altresì, la compagnia assicurativa (…) S.p.A. aderendo ai motivi di appello proposti dalla (…) sas ed evidenziando la nullità della sentenza per non avere il giudice di prime cure integrato il contraddittorio nei confronti del giusto legittimato passivo quale responsabile civile;

instava, pertanto, per l’accoglimento dell’appello con declaratoria di nullità della sentenza impugnata e rimessione della causa al giudice di prime cure, chiedendo altresì la condanna della controparte alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.

L’appellata, (…), sebbene regolarmente evocata in giudizio, non ha inteso costituirsi.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, sulle conclusioni di cui in epigrafe, all’udienza del 28.02.2019 la causa, previa discussione delle parti, veniva decisa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo in udienza.

L’appello è fondato e va accolto in ragione delle motivazioni che seguono.

Va, in via preliminare dichiarata la contumacia dell’appellata, (…), la quale sebbene ritualmente evocata in giudizio, non ha inteso costituirsi.

Venendo al merito, occorre osservare che, per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, la trascrizione della vendita nel pubblico registro automobilistico ha mero valore di “pubblicità notizia”:

“la trascrizione della vendita del veicolo nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità, nè è requisito di efficacia del contratto, in cui l’effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti, ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore.

Fuori di tale ipotesi, le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova (Cass. civ., Sez. 1^, 28/09/2006, n. 21055)”. (cfr in tal senso, da ultimo, Corte di Cassazione n. 22605/09)

Da tale pacifico principio, consegue che le risultanze del PRA ben possono essere vinte da un’adeguata prova del contratto di compravendita ed essere, quindi, disattese del giudice con adeguata motivazione; ciò tanto più nel caso che ne occupa in cui la controversia non attiene alla risoluzione del conflitto fra più aventi causa dal medesimo dante causa, ma alla mera individuazione del legittimato passivo dell’azione risarcitoria proposta, nell’ambito del quale tali risultanze, pur potendo spiegare un effetto probatorio, hanno tuttavia valore solo presuntivo, come sopra specificato (cfr. in tal senso, Corte di cassazione, sezione III, sentenza 28 maggio 2015 n. 11124)

Orbene, nel caso che ne occupa, può ritenersi dato pacifico, siccome riconosciuto anche dal giudice di prime cure ed incontestato fra le parti, che la vettura coinvolta nel sinistro, (…), in un primo tempo in proprietà della (…) sas, sia stata poi alienata a (…).

Tanto, invero, risulta sia dal Certificato Cronologico PRA, in cui si dà atto della compravendita con scrittura privata del 29.07.2010 fra l’odierna appellante e (…), sia dalla copia del certificato di proprietà della predetta vettura, sia – infine – dalla copia sostitutiva del libretto di circolazione; tutti documenti allegati, sin dalla fase di primo grado, al fascicolo di parte convenuta.

Occorre poi sottolineare che lo stesso (…), sul presupposto dell’avvenuto acquisto della proprietà della vettura già all’epoca del sinistro, proponeva autonomo giudizio nei confronti della stessa (…), al fine di venire ristorato dei danni subiti in conseguenza dell’incidente occorso, sul presupposto dell’ascrivibilità in capo a quest’ultima della esclusiva responsabilità nella causazione dello stesso.

Ne consegue che erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto la responsabilità della (…) sas in ordine alla causazione del sinistro, atteso che risultava pacifico, in base alle risultanze degli atti di causa, l’avvenuta alienazione a terzi del veicolo prima dell’incidente ( sinistro verificatosi in data 21.08.2010 e passaggio di proprietà effettuato in data 29.07.2010).

Da tale evidenza deriva, altresì, che il giudizio di primo grado non si è svolto nei confronti del giusto contraddittore, responsabile civile, in violazione del litisconsorzio necessario.

Invero, va osservato che pur essendo emersa in corso di giudizio l’identità del responsabile civile e pur avendo richiesto l’odierna appellante, l’autorizzazione alla relativa chiamata in causa, il giudice di prime cure ha disatteso tale richiesta, pur sussistendo il potere – dovere in capo a costui di integrare il contraddittorio nei confronti del litisconsorte, ai sensi dell’art. 102 c.p.c.

Va, infatti, sul punto, richiamato l’orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità a mente del quale:

“Il litisconsorzio del responsabile civile è necessario anche in caso di pretesa rivolta direttamente al proprio assicuratore, al fine di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato”

(cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 13-04-2018, n. 9188, in senso conf. Cass. civ. Sez. VI – 3 Ordinanza, 20-09-2017, n. 21896 secondo cui “In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggiante responsabile”).

Da ciò consegue che, allorquando, come nel caso di specie, l’attore agisca ai sensi dell’art. 149 cod. ass. chiedendo il risarcimento diretto nei confronti del proprio assicuratore, il giudizio va instaurato nei confronti sia della compagnia che del responsabile civile, dovendo, in difetto, il giudice di prime cure ordinare l’integrazione del contraddittorio.

In applicazione dell’art. 354 c.p.c., va dichiarato nullo il giudizio di primo grado e disposta la rimessione della causa al giudice di primo grado, fissando alla parte diligente termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione del processo.

Vanno – invece – disattese sia la domanda restitutoria proposta dall'(…) spa, in quanto inammissibile per tardività, essendosi la compagnia costituita solo in sede di prima udienza, sia la domanda di condanna, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., proposta nell’interesse della (…) sas. Invero, la lite temeraria consiste nell’azione instaurata o mantenuta con la consapevolezza o l’ignoranza gravemente colpevole della sua infondatezza.

Tuttavia, la domanda ex art. 96 c.p.c., per poter essere accolta, presuppone non solo la totalità della soccombenza dell’avversario e la prova dell’altrui mala fede o colpa grave nell’agire o resistere in giudizio, ma anche la prova di un danno subito in conseguenza della condotta temeraria della parte (Cass. 29.5.1984, n.3274).

In particolare, quanto alla prova del pregiudizio subito, la giurisprudenza prevalente (contrariamente a Cass. 28.11.’87, n.8872, che sembra ipotizzare una liquidazione d’ufficio anche sulla base di mere nozioni di comune esperienza o in via equitativa) ritiene che il giudice non possa liquidare il danno neppure equitativamente se dagli atti non risultino elementi idonei ad identificare il danno stesso (Cass. 8.9.1983, n.5524);

e che la parte istante abbia l’onere di fornire, in ogni caso, gli elementi probatori indispensabili anche al fine di un provvedimento d’ufficio di liquidazione del danno (Cass. 6.2.1998, n.1200; Cass. 10.12.1982, n.6970). Parte appellante non ha fornito alcun elemento probatorio mirante a consentire a questo giudice una liquidazione del danno da lite temeraria.

Venendo alle spese di lite, premesso che il giudice di appello, qualora annulli la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio ai sensi dell’art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello e, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l’irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa (Cassazione civile, sez. II, 16/07/2010, n. 16765), va osservato che, nel caso che ne occupa la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile è imputabile al provvedimento espresso di diniego adottato dal giudice di prime cure e che, tuttavia, l’appellata (…) ha iniziato e proseguito il giudizio nei confronti della (…) sas pur a fronte della consapevolezza, dalla stessa acquisita già prima dell’instaurazione del giudizio con la notifica, da parte del C., dell’atto di citazione ( avvenuta in data 7 febbraio 2011) o – al più tardi – nel corso del giudizio di primo grado, della estraneità dell’odierna appellante rispetto alla presente controversia. In ragione dei rilievi che precedono, (…) va condannata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei confronti della (…) sas.

Nei rapporti con l'(…) s.p.a., invece, deve essere disposta la compensazione delle spese di lite in ragione, per un verso, del giusto coinvolgimento dell'(…) nel giudizio, stante la non contestazione della copertura assicurativa del veicolo, e della mancata partecipazione alla presente fase di giudizio, e dunque opposizione, rispetto ai motivi di appello fatti valere.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide :

a) accoglie l’appello proposto dalla (…) sas avverso la sentenza n. 1194/14 emessa dal Giudice di Pace di Sorrento in data 21 ottobre 2013 ed accertato che quest’ultima non è legittimata passiva rispetto alla domanda proposta, rileva la nullità della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, (…);

b) dispone la rimessione della causa al giudice di primo grado, fissando alla parte diligente termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione del processo;

c) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla (…) sas nei confronti di (…);

d) dichiara inammissibile per tardività la domanda restitutoria proposta dall'(…) spa nei confronti di (…);

e) condanna (…) alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti della (…) sas che liquida, quanto al primo grado di giudizio, in complessivi Euro 360,00 per compensi (di cui Euro 120,00 per fase di studio, Euro 60,00 per fase introduttiva, Euro 60,00 per fase istruttoria ed Euro 120,00 per fase conclusionale), oltre IVA e CPA, liquidati secondo le tariffe di cui al D.M. n. 140 del 2012, sotto il cui governo l’attività si è interamente conclusa (udienza di pc del 21.10.2013) e quanto al presente grado di giudizio, in complessivi Euro 91,50 per spese vive ed Euro 630,00 per compensi, ( di cui Euro 125,00 per fase introduttiva, Euro 125,00 per fase di studio, Euro 190,00 per fase di trattazione ed Euro 190,00 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie, nella misura del 15%, come per legge;

f) dispone che le somme, come liquidate al capo che precede, vengano corrisposte direttamente in favore dell’avv. Fi.Ci., siccome antistataria;

g) compensa integralmente le spese di ambedue i gradi di giudizio nei rapporti fra la (…) spa e (…).

Così deciso in Torre Annunziata il 28 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.