il responsabile civile deve essere citato in caso di pretesa rivolta direttamente al proprio assicuratore poiché il sistema previsto dal D.Lgs. n. 209 del 2005 è, per certi versi, identico a quello preesistente; ed infatti l’art. 144, comma 3, di tale decreto dispone che, quando la vittima propone l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ha l’obbligo di convenire altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo. L’azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall’art. 144 cit.; ne dà conferma in tal senso il comma 6 dell’art. 149 il quale attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente; e la possibilità che l’art. 149, comma 6, cit. conferisce all’assicuratore del responsabile di intervenire in giudizio e di estromettere l’altra impresa si collega alla posizione di accollo ex lege di cui si è detto in precedenza.
Per ulteriori approfondimenti in materia di Responsabilità Civile Auto si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
La disciplina del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ai sensi del D. Lvo 209/2005.
Natura della procedura di indennizzo diretto ex art. 149 D. Lvo n. 209/2005
Tribunale Roma, civile Sentenza 19 marzo 2019, n. 5864
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il tribunale di Roma
in persona del Giudice unico dott. Simona Sansa ha pronunciato la seguente:
Sentenza
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 34289 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2015 vertente
tra
Io.An., nato (…), elettivamente domiciliato in Roma, via (…), presso lo studio degli avv.ti D.Ci. e A.Ci., che lo rappresentano e difendono per procura in calce all’atto di citazione di primo grado;
Appellante
E
(…) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via (…), presso lo studio dell’avv. R.Tu., che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta;
Appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato Io.An. conveniva in giudizio la (…) S.p.A. onde sentire accogliere, in riforma integrale della sentenza n. 33833/14 pubblicata dal Giudice di Pace di Roma in data 20/11/2014, la domanda di risarcimento dei danni materiali quantificati in Euro 2.150,00 oltre accessori ovvero alla maggiore o minore che fosse accertata all’esito del giudizio. In particolare l’appellante deduceva che il giorno 08.07.2012, alle ore h 00,45 circa, alla guida del proprio autoveicolo (…) tg. (…) percorreva in Roma la Via (…) in direzione piazza (…) quando veniva urtato nella parte laterale sx dall’autoveicolo (…) tg. (…) di proprietà e condotto dalla Sig.ra (…). Il sinistro si verificava a causa del fatto che il conducente della (…), sebbene percorresse la corsia riservata ai mezzi per procedere dritto verso Piazza (…) con manovra incauta ed in palese violazione del C.d.S., svoltava a destra in Viale (…) tagliando la strada al veicolo (…). Per effetto ed in conseguenza dell’urto, la (…) riportava danni materiali e meccanici nella parte laterale sinistra, per la cui riparazione veniva preventivata la somma di Euro 2.150,00 oltre IVA come da preventivo versato in atti. Il Giudice di Pace rigettava la domanda. Lo Io. proponeva appello avverso la statuizione di primo grado lamentando l’erronea ricostruzione del fatto, l’errata valutazione delle risultanze istruttorie, nonché l’errata applicazione dell’art. 6 del D.P.R. 254/06.
Si costituiva in giudizio la (…) S.p.A. contestava puntualmente tutti i motivi di appello, disconoscendo altresì espressamente ex art. 2712 c.c. le fotografie richiamate dall’appellante e proponendo appello incidentale condizionato finalizzato alla declaratoria di improponibilità della domanda, in quanto rilevabile d’ufficio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione dall’odierno Giudice all’udienza dell’11.12.2018, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Si deve rilevare che Io.An. ha proposto azione diretta ex art. 149 CdA nei confronti della (…) S.p.A. chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 8.7.2012 per esclusiva responsabilità di Le.An., proprietaria e conducente dell’autovettura Ford Punto coinvolta nel sinistro.
In proposito la S.C. ha statuito che, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del d. lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso decreto nei confronti del danneggiante responsabile (cfr. Cass. ord. 21896/17).
Più recentemente la Corte di Cassazione, nel confermare una sentenza emessa da questo Tribunale, ha condiviso la posizione assunta dalla Corte di Cassazione con la pronuncia della Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017, affermando che il responsabile civile deve essere citato in caso di pretesa rivolta direttamente al proprio assicuratore poiché “il sistema previsto dal D.Lgs. n. 209 del 2005 è, per certi versi, identico a quello preesistente; ed infatti l’art. 144, comma 3, di tale decreto dispone che, quando la vittima propone l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ha l’obbligo di convenire altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo. L’azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall’art. 144 cit.; ne dà conferma in tal senso il comma 6 dell’art. 149 il quale attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente; e la possibilità che l’art. 149, comma 6, cit. conferisce all’assicuratore del responsabile di intervenire in giudizio e di estromettere l’altra impresa si collega alla posizione di accollo ex lege di cui si è detto in precedenza” (così Cass. 9188/18).
Alla luce di tale principio occorre, pertanto, disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo ritenuto responsabile dall’odierno appellante, il quale ha evidente interesse a prendere parte al processo al fine di influire sull’entità del danno di cui egli potrebbe rispondere in via di rivalsa verso l’assicuratore e ciò tanto in primo grado che negli eventuali gradi successivi del giudizio.
Risulta dagli atti di primo grado che il Giudice di Pace nulla aveva disposto in proposito.
Ne consegue la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, il che comporta, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario e conducente della autovettura (…) tg. (…)
La riassunzione dovrà essere effettuata nel termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione della presente sentenza a norma dell’art. 353, 2° comma, c.p.c..
Quanto alle spese del presente grado la S.C. ha precisato che il giudice d’appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio (Cass. 14495/17).
La sopravvenienza del principio giurisprudenziale sopra riportato rispetto all’introduzione del giudizio costituisce grave motivo per disporre la compensazione delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
Il Giudice della dodicesima sezione civile del Tribunale di Roma in funzione monocratica – definitivamente pronunciando nella causa (n. 34289/2015 R.G.C.) promossa da Io.An. – ogni diversa istanza, eccezione e difesa respinte, così dispone:
1) dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
2) rimette la causa al Giudice di Pace di Roma, con termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione delle presente sentenza per la riassunzione;
3) compensa le spese.
Così deciso in Roma il 16 marzo 2019.
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2019.