Chi agisce giudizialmente per fare dichiarare la inesistenza a carico del proprio fondo di una servitu’ di veduta diretta deve limitarsi a provare che sul fondo del vicino si apre una veduta a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine, in quanto l’articolo 905 c.c. gli da’ diritto di pretenderne l’eliminazione, mentre incombe al convenuto, ai sensi dell’articolo 2697 c.c., per evitare il riconoscimento di tale diritto, fornire la prova di un titolo che gli attribuisca la servitu’ di veduta. Soltanto se affermi che la veduta sia stata aperta in sostituzione di un’altra veduta di cui ammetta o non contesti la conformita’ al diritto, l’attore deve, altresi’, dimostrare il presupposto su cui si basa la sua pretesa, cioe’ la difformita’ della nuova veduta rispetto a quella preesistente.
Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Sentenza|19 gennaio 2022| n. 1614
Data udienza 5 ottobre 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9560-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 426/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 19/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2021 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO, che chiede l’accoglimento del primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso, l’assorbimento del terzo.
RITENUTO IN FATTO
1 Nella lite tra (OMISSIS) (proprietario di un compendio immobiliare in (OMISSIS) con annesso cortile scoperto) e i proprietari del confinante fabbricato (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), la Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 426/2015 resa pubblica il 19.3.2015, ha rigettato l’impugnazione del (OMISSIS) contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Trani n. 194/2012) con cui – per quanto ancora interessa – respinte le domande di eliminazione delle vedute aperte sul fondo dell’attore, nonche’ della gronda con canale di scarico, era stata pronunciata condanna dei convenuti a munire le luci di inferriate e di grate fisse in metallo con maglie di misura non maggiore di tre centimetri quadrati.
La Corte barese ha motivato il rigetto dell’impugnazione osservando, sempre per quanto interessa:
– che la domanda volta a far dichiarare l’inesistenza di servitu’ di veduta diretta era stata correttamente rigettata per difetto di prova perche’ occorreva provare che sul fondo del vicino erano state aperte vedute a distanza inferiore ad un metro e mezzo dal confine;
– che ugualmente, in assenza di prove e allegazioni di sorta, il Tribunale aveva rigettato la domanda relativa alla rimozione della grondaia e del tubo di scarico, rimasta allo stato di semplice enunciazione, senza trovare riscontro nell’ambito dell’istruttoria e della consulenza tecnica espletata, sostanzialmente non contestata nell’atto di appello, sicche’ appariva superflua la richiesta di integrazione probatoria con una nuova consulenza;
– che, con riferimento, alla relazione tecnica depositata nel corso del giudizio di appello, si trattava di una censura “per relationem” contenente inammissibili documenti nuovi in grado di appello ed inidonea a far percepire al giudice di appello il contenuto delle contestazioni.
2 Contro tale sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi contrastati con controricorso da (OMISSIS) e (OMISSIS). Le altre parti sono rimaste intimate.
Il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte insistendo per l’accoglimento del primo, secondo e quarto motivo per l’assorbimento del terzo.
In prossimita’ dell’udienza il controricorrente ha depositato una memoria ex articolo 378 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso sollevata nel controricorso e ribadita nella memoria.
Ai fini del rispetto del canone di specificita’ dei motivi, previsto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, non e’ infatti necessaria l’adozione di formule sacramentali, ne’ l’esatta indicazione numerica di una delle ipotesi previste dall’articolo 360, comma 1, cit., risultando sufficiente che il ricorso contenga la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina, in modo tale da porre questa Corte in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Sez. 1 -, Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020 Rv. 658610; Cass., Sez. I, 29/11/2016, n. 24298; 19/10/2006, n. 22499; Cass., Sez. III, 25/09/2009, n. 20652). Nel caso che ci occupa, le censure sollevate, come si vedra’ a breve, soddisfano il requisito di specificita’ consentendo al Collegio di verificarne il fondamento.
Passando adesso all’esame dei motivi, col primo di essi si denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 905 e 2697 c.c., in relazione all’esistenza della prova del mancato rispetto della distanza di legge per l’apertura di vedute. Il primo errore della Corte d’Appello consiste, secondo il ricorrente, nel non aver colto che con la domanda introduttiva era stata dedotta l’apertura di vedute a distanza illegale dal cortile scoperto di proprieta’ dell’attore denominato “(OMISSIS)” e che pertanto le aperture, rispetto a tale cortile, costituivano vedute dirette. Di conseguenza, la distanza andava calcolata tra il muro in cui erano state aperte le vedute (posizionato sul confine) e il predetto cortile. Altro errore della Corte di merito, ad avviso del ricorrente, sta nell’aver ritenuto la domanda carente di prova senza considerare che l’attore aveva depositato con la domanda giudiziale anche una perizia di parte corredata da rilievi fotografici dello stato dei luoghi ed aveva poi richiesto in via istruttoria la nomina di un consulente tecnico.
Il motivo e’ fondato.
Come ripetutamente affermato da questa Corte, chi agisce giudizialmente per fare dichiarare la inesistenza a carico del proprio fondo di una servitu’ di veduta diretta deve limitarsi a provare che sul fondo del vicino si apre una veduta a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine, in quanto l’articolo 905 c.c. gli da’ diritto di pretenderne l’eliminazione, mentre incombe al convenuto, ai sensi dell’articolo 2697 c.c., per evitare il riconoscimento di tale diritto, fornire la prova di un titolo che gli attribuisca la servitu’ di veduta. Soltanto se affermi che la veduta sia stata aperta in sostituzione di un’altra veduta di cui ammetta o non contesti la conformita’ al diritto, l’attore deve, altresi’, dimostrare il presupposto su cui si basa la sua pretesa, cioe’ la difformita’ della nuova veduta rispetto a quella preesistente (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 20871 del 29/09/2009 Rv. 609961; Sez. 2, Sentenza n. 5734 del 13/06/1994 Rv. 487045; Sez. 2, Sentenza n. 1605 del 24/04/1975 Rv. 375196).
Nel caso in esame, e’ la stessa sentenza impugnata ad attestare (cfr. pagg. 2 e 3) che con l’atto introduttivo l’attore – dopo aver premesso di essere proprietario per titolo, tra l’altro, “…di annesso cortile scoperto” aveva dedotto che “i proprietari del palazzo costruito sul confine di detto cortile…avevano abusivamente…aperto vedute dirette ed oblique nella parete cieca inspiciente la proprieta’ altrui….” ed aveva quindi domandato, tra l’altro, “che fosse ordinata l’eliminazione di tutte le vedute, oblique e dirette prospicienti ed inspicienti la sua proprieta’ ed aperte sul muro di confine del loro fabbricato delimitante il cortile scoperto con accesso da (OMISSIS)…”.
Avendo poi il (OMISSIS) suffragato la domanda con una perizia di parte corredata di rilievi fotografici e chiesto – gia’ con l’atto introduttivo – la nomina di un consulente tecnico di ufficio (consulente “percipiente”, trattandosi di accertamento di fatti: cfr. tra le varie Sez. 3, Ordinanza n. 3717 del 08/02/2019 Rv. 652736; Sez. 3, Sentenza n. 6155 del 13/03/2009 Rv. 607649 e con cio’ si risponde all’ulteriore eccezione contenuta a pagg. 10 e ss. del controricorso e 2 e ss. della memoria), non si comprende di quale altro onere avrebbe dovuto farsi carico l’odierno ricorrente al fine di veder tutelare davanti ai giudici di merito il suo diritto alla eliminazione di vedute che si assumevano aperte nel muro posto a confine col suo fondo (il “cortile scoperto”, si ripete).
L’errore della Corte d’Appello e’ duplice e consiste sia nell’aver stravolto l’onere probatorio in tema di actio negatoria (quale e’ pacificamente quella di cui si discute), sia nell’aver errato ad individuare il “presunto fondo servente” rispetto al quale calcolare la distanza per le vedute, fondo servente rappresentato – si badi bene – dal cortile scoperto denominato (OMISSIS), come espressamente dedotto in citazione.
A tali errori rimediera’ il giudice di rinvio sulla scorta del principio di diritto esposto, previa esatta individuazione della natura delle aperture che prospettano su tale cortile scoperto secondo la previsione degli articoli 905 e 906 c.c..
2 Col secondo motivo il (OMISSIS) deduce la nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di regolarizzazione delle luci nonche’, in subordine, violazione e falsa applicazione degli articoli 901 e 2697 c.c. in riferimento alla prova della lamentata irregolarita’ delle luci. Sostiene in particolare che con l’atto di citazione aveva chiesto la regolarizzazione delle luci aperte dai vicini sul suo fondo secondo il disposto di legge e precisa che con l’atto di appello aveva denunciato una non esaustiva regolarizzazione disposta dal Tribunale, essendo stata omesso l’adeguamento nel rispetto dell’articolo 901 c.c., n. 2.
Anche tale motivo e’ fondato.
In linea di principio va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimita’ l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’articolo 112 c.p.c. (tra le varie, v. Sez. 2 -, Sentenza n. 1539 del 22/01/2018 Rv. 647081 Sez. 5, Sentenza n. 452 del 14/01/2015 Rv. 634428.
Ebbene, come risulta dagli atti del processo (che la natura procedurale del vizio lamentato consente senz’altro di consultare), in citazione si era dedotta l’apertura di luci irregolari e se ne era chiesta la regolarizzazione. A sostegno della domanda ancora una volta era stata allegata la relazione tecnica di parte ed era stata avanzata richiesta di nomina di consulente tecnico di ufficio.
Il Tribunale aveva pero’ ordinato una regolarizzazione solo parziale, essendosi limitato a disporre la creazione delle inferriate e delle grate (lo riporta la stessa sentenza impugnata a pag. 4), trascurando cosi’ di considerare che la regolarizzazione prevede anche l’adeguamento dell’altezza del lato inferiore dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce ed aria (due metri e mezzo o due metri a seconda che si tratti di luci aperte al piano terreno o ai piani superiori: articolo 901 n. 2) e dal suolo del fondo vicino (due metri e mezzo a meno che non si tratti di locale in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l’altezza stessa: articolo 901, n. 3).
E con l’atto di appello il (OMISSIS) si era doluto proprio dell’incompletezza dell’ordine di regolarizzazione, avendo segnalato che il primo giudice non aveva disposto la regolamentazione anche rispetto al pavimento e dal suolo del fondo vicino (cfr. atto di appello).
Il motivo, dunque, c’era ed era in linea con lo standard di specificita’ richiesto dall’articolo 342 c.p.c..: infatti, gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilita’, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversita’ rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 Rv. 645991). Inoltre, ai fini della specificita’ dei motivi d’appello richiesta dall’articolo 342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, puo’ sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purche’ cio’ determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 23781 del 28/10/2020 Rv. 659392); Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3115 del 08/02/2018 Rv. 648034).
Pertanto, la Corte territoriale doveva dare una risposta sulla dedotta incompleta regolarizzazione delle luci ordinata dal primo giudice, ma non l’ha fatto, incorrendo cosi’ nel vizio di omessa pronunzia.
Anche a tale lacuna porra’ rimedio il giudice di rinvio.
3 Col terzo motivo si denunzia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, rimproverandosi alla Corte territoriale il mancato accertamento dei requisiti dimensionali delle vedute e delle luci per cui e’ causa, trattandosi di fatti costitutivi delle domande e non di “prova”. Il ricorrente richiama le richieste di integrazione della consulenza per rimediare alle carenze riscontrate ed evidenzia, infine, ma in via cautelativa, profili di incostituzionalita’ dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione all’articolo 24 Cost. nella parte in cui, in ipotesi di domande giudiziali fondate su fatti costitutivi accertabili esclusivamente per il tramite di indagini tecniche, impedisce di censurare per cassazione il vizio del mancato svolgimento di dette indagini.
4 Col quarto ed ultimo motivo, il ricorrente denunzia violazione dell’articolo 115 c.p.c. e articolo 2697 c.c. con riferimento alla prova dell’esistenza della grondaia e del tubo di scarico. Sostiene di avere dedotto in primo grado una servitu’ di scolo di acque pluviali dalla gronda e dal canale di scarico e di essersi doluto in appello del rigetto della relativa domanda per difetto di allegazione e di prova. Osserva in proposito che l’esistenza di tali manufatti non solo non era stata contestata dai convenuti, ma anzi era stata confermata espressamente dagli stessi attraverso la proposizione di una domanda riconvenzionale e di accertamento della relativa servitu’ per usucapione. Il giudice avrebbe dovuto pertanto fare applicazione del principio di non contestazione, gia’ immanente nell’ordinamento, a prescindere dalla nuova formulazione dell’articolo 115 c.p.c..
Il quarto motivo, da trattarsi con precedenza per ragioni di priorita’ logica, e’ fondato.
Il principio di non contestazione, pur essendo stato codificato con la modifica dell’articolo 115 c.p.c. introdotta dalla L. n. 69 del 2009, e’ applicabile anche ai giudizi antecedenti alla novella, avendo questa recepito il previgente principio giurisprudenziale in forza del quale la non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsivoglia controllo probatorio in merito agli stessi (cfr. tra le varie, Sez. 3 -, Sentenza n. 5429 del 27/02/2020 Rv. 657136; Cass., 3, n. 5356 del 5/3/2009; Cass., n. 27596 del 2008, n. 7074 del 2006).
Nel caso in esame i convenuti non avevano mai contestato l’esistenza di tali manufatti, ma ne avevano dedotto la legittimita’ assumendo di avere usucapito la relativa servitu’. E in appello, con apposito motivo, il (OMISSIS) si era doluto proprio del rigetto, per difetto di allegazione e di prova, della relativa domanda da lui proposta, volta alla negazione della servitu’ e al divieto dello scolo.
Si rivela cosi’ ancora una volta errata la sentenza impugnata laddove ha addebitato all’attore “l’assenza di prove e allegazioni di sorta” senza considerare che la proposizione, da parte dei convenuti, di una domanda riconvenzionale volta all’accertamento di una servitu’ di scarico nel fondo altrui e’ logicamente incompatibile con la negazione dell’esistenza dei relativi manufatti. A cio’ aggiungasi – e il rilievo tronca ogni ulteriore discussione – che l’attore aveva allegato all’atto di citazione anche una relazione corredata da relazione fotografica sullo stato dei luoghi e in appello aveva prodotto anche una ulteriore relazione tecnica.
I giudici di appello, a fronte di specifica doglianza, avrebbero dovuto dunque esaminare la violazione dedotta, ma non l’hanno fatto ravvisando, in conformita’ col Tribunale, “assenza di prove e allegazioni di sorta “nuovamente violando la regola dell’onere probatorio e della non contestazione.
Altro errore sta nell’avere ritenuto che la produzione di una relazione tecnica in appello rappresentasse una violazione del divieto di produzione di nuovi documenti (cfr. pag. 7 sentenza impugnata). mentre invece per giurisprudenza costante si tratta di mera difesa di parte (Cfr. Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013 Rv. 626469; Sez. 2 -, Ordinanza n. 20347 del 24/08/2017 Rv. 645101).
La sentenza va pertanto cassata per nuovo esame in relazione ai motivi accolti sulla scorta dei citati principi di diritto, restando cosi’ logicamente assorbito l’esame del terzo motivo.
Il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d’Appello di Bari in diversa composizione, provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione.
Sommario