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nel caso di concorso di colpa fra l’infortunato [nella specie Sa.] che abbia usufruito del trattamento assistenziale di un ente previdenziale [quale l’Inps] e il terzo responsabile dell’illecito [nella specie Fr.], l’ente che agisce nei confronti di quest’ultimo in surrogazione dell’assistito ha diritto di ottenere l’intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera, invece, come limite massimo della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall’autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 11 maggio 2007, n. 10834
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolo VITTORIA – Presidente –
Dott. Luigi Francesco DI NANNI – Consigliere –
Dott. Donato CALABRESE – Rel. Consigliere –
Dott. Giacinto BISOGNI – Consigliere –
Dott. Giulio LEVI – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps), in persona del Commissario Straordinario avv. Gi.Pa.Sa., elettivamente domiciliato in Ro. (…), presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto medesimo, difeso dagli avvocati Ma.Po., Ma.Na., Vi.Tr., giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Zurigo Assicurazioni, Fr.Al., As.Sa., Sa.Gu.;
– intimati –
e sul 2° ricorso n° 18841/03 proposto da:
Fr.Al., As.Sa., Zurigo Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Mi., in persona del procuratore speciale dott. Ma.Ba., elettivamente domiciliati in Ro. (…), presso lo studio dell’avvocato Gi.La.Gr., che li difende, giusta delega in atti;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
nonché contro
Sa.Gu., elettivamente domiciliato in Ro. via Ap., presso lo studio dell’avvocato Lu.Le., che lo difende, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
nonché contro
Inps;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2294/02 della Corte d’Appello di Roma, sezione quarta civile emessa il 26/04/2001, depositata il 12/06/02, RG. 4319/1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/07 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l’Avvocato Ma.Po.;
udito l’Avv. Gi.La.Gr.;
udito l’Avvocato Lu.Le.;
udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma con sentenza del 15.3.1999 -relativamente all’incidente stradale avvenuto il giorno 4.7.1991 in Fi. tra l’autovettura guidata da Sa.Sa. e l’autobetoniera condotta da As.Sa.- ritenuto il concorso di colpa tra danneggiante e danneggiato nella misura del 50%, condannava Fr.Al. (proprietario della autobetoniera), As.Sa. (conducente della stessa) e la Zurigo Assicurazioni (assicuratrice del mezzo) al risarcimento dei danni nei confronti di Sa.Sa.; accoglieva nei limiti di L. 3.877.995 la domanda di surroga proposta dall’Inps.
Proposto appello dall’Inps, nonché appello incidentale dalla Zurigo As.ni, da Fr.Al., da As.Sa. e da Sa.Gu., la Corte d’appello di Roma con sentenza del 12.6.2002 aumentava l’importo dovuto all’Inps (determinandolo in L. 8.324.695) e quello dovuto al Sa. (di ulteriori L. 10.000.000); rigettava gli appelli incidentali proposti da Fr., Zurigo As.ni e As.
Avverso la sentenza l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Hanno resistito Fr.Al., As.Sa. e la Zurigo Assicurazioni SA Rappresentanza generale per l’Italia con controricorso contenente ricorso incidentale. Ha pure resistito Sa.Gu. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Previamente i ricorsi -quello principale dell’Inps e quello incidentale di Fr., As. e Zurigo As.ni- sono riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c.
L’Inps con un unico motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1916 c.c. e 28 l. n. 990/1969 nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Lamenta che è stato riconosciuto il diritto di surrogazione dell’ente solo nei limiti del concorso di colpa, che, come vale a ridurre percentualmente il credito dell’assistito, allo stesso modo lo riduce anche per ciò che riguardo l’Inps e la sua pretesa.
Il motivo è fondato.
È principio affermato da questa Corte (da ultimo, Cass. n. 12686/1999), cui il Collegio presta adesione, che nel caso di concorso di colpa fra l’infortunato [nella specie Sa.] che abbia usufruito del trattamento assistenziale di un ente previdenziale [quale l’Inps] e il terzo responsabile dell’illecito [nella specie Fr.], l’ente che agisce nei confronti di quest’ultimo in surrogazione dell’assistito ha diritto di ottenere l’intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera, invece, come limite massimo della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall’autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato.
Nella specie, dunque, non poteva essere riconosciuto all’Istituto solo il 50% (rivalutato) -corrispondente al pari concorso di colpa nella causazione dell’evento produttivo del danno- della somma richiesta in via surrogatoria (L. 12.197.351).
A sua volta con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 c.c., 140, 141, 142, 143 c.d.s. in ordine alla affermata responsabilità paritetica dei conducenti dei veicoli venuti tra loro in collisione, e non di quella esclusiva o preminente del Sa.
Questo motivo è infondato.
Com’è pacifico, in presenza infatti di incidenti stradali la ricostruzione delle modalità del fatto generatore deldanno (cioè del verificarsi del sinistro), la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento danno integrano altrettanti giudizi di merito, rispetto ai quali il sindacato di legittimità è limitato al solo controllo dell’adeguatezza della motivazione.
Nel caso in esame la Corte d’appello di Roma ha dato conto del proprio convincimento circa un uguale concorso di colpa dei conducenti dei veicoli con procedimento argomentativo caratterizzato da completezza e coerenza logica (p. 7 e p. 8 della sentenza), onde la diversa ricostruzione dei fatti fornita da parte ricorrente implica un riesame del merito della causa, precluso in questa sede.
Oltre a non sussistere, dunque, la dedotta violazione dell’art. 2054 c.c. (una volta che il giudice di merito, con motivazione appropriata, dopo aver ricostruito le modalità dell’incidente, ha accertato in concreto l’incidenza del comportamento colposo dei due conducenti in ordine alla causazione del sinistro), non si indica, poi, per quali aspetti v’è violazione degli articoli del c.d.s. in relazione all’incidente de quo, avvenuto in data 4 luglio 1991.
Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali denunciano, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c, la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2056, 2057, 1223, 1226, 1227, 2697 c.c., lamentando che la Corte d’appello ha sia riconosciuto una riduzione della capacità lavorativa specifica del Sa., con conseguente riduzione della sua capacità di guadagno, sia liquidato al Sa. l’intera somma dovuta per incapacità temporanea assoluta e parziale, senza operare la riduzione del 50% in relazione al suo concorso di colpa.
Il motivo è infondato per la prima parte, fondato per l’ultima parte.
La Corte d’appello ha ritenuto con corretta valutazione, in relazione al primo aspetto, che effettivamente i postumi permanenti, oltre che sul danno biologico, incidano anche sulla capacità di guadagno futuro del Sa.
La Corte difatti ha ritenuto che la menomazione subita da questi inciderà notevolmente non solo sulla sua prestazione lavorativa di guardia giurata, rendendola più usurante, ma anche sulla sua progressione di carriera, dovendosi ragionevolmente presumere che gli saranno preferiti per posti apicali soggetti dotati di maggiore efficienza fisica. Inoltre, che, essendo tale danno proiettato nel futuro, si deve logicamente e verosimilmente presumere che, di fatto, il danneggiato in concreto subirà una limitazione nella sua attività non potendo, tra l’altro, svolgere lavoro straordinario, con correlativa perdita economica.
Le diverse considerazioni opposte dai ricorrenti involgono per parte loro il merito della valutazione compiuta dal giudice d’appello e sono come tali, inammissibili.
Vero è, però, in relazione all’altro aspetto, che la medesima Corte territoriale ha liquidato tale danno per intero (né, peraltro, ne fornisce motivazione), senza operare la riduzione del 50% in ragione dell’accertato concorso di colpa del Sa. medesimo, incorrendo così in un vizio di diritto.
In definitiva, va accolto il ricorso principale e in parte (quella relativa alla liquidazione del suddetto danno) il secondo motivo del ricorso incidentale, mentre è rigettato il primo motivo del ricorso incidentale, e conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi.
Accoglie il ricorso principale e in parte il secondo motivo del ricorso incidentale.
Cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma.