l’opposizione ex art. 645 c.p.c., promossa dal singolo condomino avverso l’ingiunzione giudiziale di pagamento emessa ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., non può riguardare questioni involventi la legittimità – valutabile in termini di annullabilità – della delibera assembleare condominiale posta a suo fondamento atteso che, come costantemente e condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza, ciò che assume rilievo è unicamente l’esecutività della decisione dell’assise condominiale che, qualora non privata – a seguito di pronuncia interinale di sospensiva resa cautelarmente nell’ambito del procedimento di gravame avverso la delibera medesima, ovvero per effetto del ritiro dell’atto da parte del medesimo organo che l’aveva adottato, o, ancora, a seguito di suo giudiziale annullamento o declaratoria di nullità – di detto carattere, supporta validamente il provvedimento monitorio fatto oggetto di opposizione.

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Tribunale Roma, Sezione 5 civile Sentenza 8 aprile 2019, n. 7547

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE QUINTA

in persona del dr. Lorenzo Pontecorvo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n.7952 del Ruolo Generale per l’anno 2017, trattenuta in decisione all’udienza del 9 gennaio 2019 e vertente

TRA

(…), (…) e (…), elettivamente domiciliati in Roma, Via (…), presso e nello studio dell’Avv. Ma.De. che li rappresenta e difende per delega in atti

– OPPONENTI –

E

Condominio via (…), via (…), in persona dell’Amministratore pro tempore, elett.te domiciliato in Roma alla Via (…), presso lo studio dell’Avvocato An.In. che lo rappresenta e difende per procura per procura in atti.

– OPPOSTO –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata (…), (…) e (…), comproprietari della unità immobiliare interno 8 facente parte del Condominio di via (…), hanno proposto opposizione avverso il decreto n.26114/16 del 14 novembre 2016 R.G. N68465/2016 emesso dal Tribunale di Roma che ha ingiunto il pagamento della somma di Euro 14.102,50, oltre interessi e spese del monitorio, dovuta per oneri condominiali.

A supporto dell’opposizione hanno rilevato che il decreto ingiuntivo è stato emesso a favore di un soggetto giuridico Condominio via S. P. 4 -12-20, via C. F. 3-9-15, via C. M. 11 in R. diverso dalla parte richiedente Condominio di via S. P. n. 4.

Hanno inoltre rilevato che le somme richieste non sarebbero imputabili per intero ai condomini ingiunti essendo gli stessi soltanto una parte degli eredi legittimi chiamati alla successione di (…) già proprietario della unità immobiliare appartamento interno 8.

Hanno altresì evidenziato che la somma complessiva oggetto di ingiunzione include importi già azionati con precedente decreto ingiuntivo n.9727/10 emesso in data 21 maggio 2010.

Hanno infine sostenuto che l’importo totale comprenderebbe versamenti già eseguiti dal de cuius (…).

Si è costituito il condominio di via S. P. 4-12-20, via C. F. 3-9-15, via C. M. 11 in R., assumendo che non vi sarebbe alcuna incertezza nell’identificazione della parte ricorrente in sede monitoria.

Sul parziale difetto di legittimazione passiva dei soggetti ingiunti ha osservato che gli opponenti costituiti erano comunque debitori per gli oneri condominiali.

Ha quindi rilevato che l’ingiunzione era stata richiesta in forza di bilanci approvati con delibere assembleari esecutive.

Ha comunque riconosciuto che la somma di Euro 3.041,42 era stata già richiesta con altro decreto ed ha pertanto limitato la propria pretesa in questa sede all’importo di Euro 11.061,08 dovuto a titolo di sorte per quote condominiali non corrisposte rilevando, con riguardo a tale importo residuo, che i pagamenti eseguiti nelle date del 3 luglio 2015, 12.2.2016 e 18.7.2016 si riferivano a rate successive a quelle poste a base del ricorso monitorio.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza in epigrafe indicata.

Motivi della decisione

Il decreto ingiuntivo risulta emesso nei confronti del creditore correttamente individuato nel condominio di via S. P. 4-12-20, via C. F. 3-9-15, via C. M. 11 in R..

L’indicazione nel ricorso per ingiunzione al solo condominio di via S. P. 4 in R. è da ritenersi mero errore materiale essendo stata la procura allegata in sede monitoria rilasciata dal condominio di via S. P. 4-12-20, via C. F. 3-9-15, via C. M. 11.

Risulta altresì chiaramente indicato che le somme richieste attengono a rendiconti approvati con delibere assembleari del 30 ottobre 2014 e 11 marzo 2015 dallo stesso condominio di via S. P. 4-12-20, via C. F. 3-9-15, via C. M. 11.

Sussiste inoltre la legittimazione passiva degli opponenti non rilevando a tal fine che l’ingiunzione non sia stata richiesta anche nei confronti di ulteriori eredi del defunto (…) dovendo al riguardo essere considerato che i comproprietari di un’unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall’art. 1294 c.c. secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume (Cass. 21097/2011).

E’ a questo punto da rilevare che il Condominio, nel riconoscere che la somma di Euro. 3.041,42 era stata già richiesta con altro decreto ha in questa sede ridotto la pretesa capitale ad Euro. 11.061,08.

E’ a questo punto da valutare se il Condominio possa vantare il credito come ridotto in questa sede.

E’ quindi da ricordare che l’opposizione ex art. 645 c.p.c., promossa dal singolo condomino avverso l’ingiunzione giudiziale di pagamento emessa ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., non può riguardare questioni involventi la legittimità – valutabile in termini di annullabilità – della delibera assembleare condominiale posta a suo fondamento atteso che, come costantemente e condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza, ciò che assume rilievo è unicamente l’esecutività della decisione dell’assise condominiale che, qualora non privata – a seguito di pronuncia interinale di sospensiva resa cautelarmente nell’ambito del procedimento di gravame avverso la delibera medesima, ovvero per effetto del ritiro dell’atto da parte del medesimo organo che l’aveva adottato, o, ancora, a seguito di suo giudiziale annullamento o declaratoria di nullità – di detto carattere, supporta validamente il provvedimento monitorio fatto oggetto di opposizione.

Il procedimento di opposizione può, quindi, avere ad oggetto le sole doglianze in ordine alla sussistenza del debito o alla documentazione costituente prova scritta dell’ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, ma non anche la validità della stessa che può venire contestata, in via separata, solamente con l’impugnazione di cui all’art. 1337 c.c. poiché l’attualità del debito non è subordinata alla sua validità ma alla sua efficacia (Cass. n.17206/2005).

Va, infatti, rilevato che, laddove venisse ammessa la possibilità di poter sindacare la legalità della delibera in termini di annullabilità della stessa verrebbe, di conseguenza, ad ammettersi la possibilità di suo giudiziale scrutinio indipendentemente dal rispetto dei termini preclusivi dettati dall’art. 1137 c.c. per la tempestiva impugnazione e la cui previsione risponde ed esigenze di certezza nell’assetto delle relazioni intersubiettive condominiali.

Alla luce dei rilievi svolti è da rilevare che le delibere, poste a base delle pretese avanzate in sede monitoria, non risultano essere state mai oggetto di impugnativa e costituiscono titolo di credito del condominio.

Le stesse pertanto provano, di per sè, l’esistenza di tali crediti, legittimando, senz’altro, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo condomino a pagare le somme all’esito del giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto, il cui ambito, come già osservato, è ristretto solamente alla verifica dell’esistenza e dell’efficacia della deliberazione assembleare medesima relativa all’approvazione della spesa e alla ripartizione degli inerenti oneri.

Le somme ingiunte sono pertanto dovute non avendo del resto la parte opponente provato di aver corrisposto in tutto o in parte importi in qualche modo riferibili alle somme oggetto dei riparti approvati con le delibere del 30.10.2014 e 11.3.2015.

Gli opponenti sono pertanto tenuti al pagamento della somma capitale di euro Euro. 11.061,08 a titolo di sorte relativa a quote condominiali oltre interessi dalla data della notifica del decreto ingiuntivo opposto.

Il decreto opposto deve essere revocato.

E’ stato al riguardo osservato (per tutte Cass. 21840/2013 e 7526/2007) che nel caso di accoglimento totale o parziale della opposizione, il giudice deve revocare il decreto ed emettere la pronuncia sul merito, eventualmente di condanna per la parte residua del debito ove il diritto vantato dal creditore risulti provato.

Il giudizio di opposizione, infatti, introduce la “cognitio plena” della situazione giuridica controversa e nel quale le condizioni di fondatezza della pretesa azionata dal creditore devono essere valutate al momento della pronuncia della sentenza che definisce il processo.

In ragione della parziale soccombenza di entrambe le parti e dell’effettiva incertezza della lite ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese processuali nella misura di 1/3. I restanti 2/3 (due terzi) delle spese di giudizio vanno posti a carico del convenuto in base al criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore dell’avv.to dell’Avv. Andrea Ingenito dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

il tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

– Revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Roma n.26114/16 del 14 novembre 2016 R.G. n. 68465/2016;

– Condanna (…), (…) e (…), in solido, al pagamento in favore del Condominio via S. P. 4-12-20, via C. F. 3-9-15, via C. M. 11 in R. della somma di Euro 11.061,08, oltre interessi come in motivazione;

– Compensa fra le parti le spese processuali nella misura di un terzo e condanna (…), (…) e (…), in solido, al pagamento di 2/3 delle spese di giudizio sostenute dal condominio che, per l’intero, si liquidano in Euro 210,00 per esborsi ed Euro 2.900,00 per compensi, oltre accessori come per legge. Tali spese si liquidano in favore dell’avv.to dell’Avv. Andrea Ingenito dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma l’8 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria l’8 aprile 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.