Indice dei contenuti
nell’ipotesi di danno da insidia stradale, la valutazione del comportamento del danneggiato è di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell’ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex art. 1227, comma 1, c.c. Ne deriva dunque che, in caso di insidia o trabocchetto stradale, la responsabilità colposa di tale ente va certamente riguardata anche nell’eventuale concorso del fatto colposo del danneggiato; elemento, quest’ultimo, che il giudice del merito è tenuto a valutare discrezionalmente al fine di ricostruire l’effettiva eziologia del danno e la sua possibile ripartizione tra più parti.
Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo:
La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade
Tribunale Cagliari, civile Sentenza 5 giugno 2018, n. 1619
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2813 ruolo generale affari contenziosi civili per l’anno 2016, promossa da:
(…) (C.F. (…)) residente in (…) ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dei procuratori avv.ti Prof. Be.Ba. e Ro.Ba., che lo rappresentano, in forza di procura speciale alle liti apposta in calce all’atto di citazione, e lo difende.
ATTORE
CONTRO
COMUNE DI CAGLIARI (C.F. (…)), in persona del Sindaco pro tempore, ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio del procuratore avvocato Ma.To. che lo rappresenta, in forza di procura speciale alle liti apposta in calce alla copia notificata dell’atto di citazione, e lo difende.
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. (…) ha citato in giudizio il Comune di Cagliari, esponendo che:
– in data 21 aprile 2015, intorno alle ore 11.20, percorreva a piedi – sul marciapiede – il viale (…), all’altezza del civico 137 del Comune di Cagliari, quando all’improvviso cadeva in una buca;
– il dislivello era causato dalla mancanza di mattonelle nel marciapiede e dal fatto che, altre parti del rivestimento di quel tratto di strada riservato ai pedoni, fosse accidentato e sconnesso in più parti, la situazione era peggiorata in ragione della scarsissima manutenzione, ovvero mancanza, da parte del Comune preposto;
– a causa di tale caduta, aveva subito conseguenze pregiudizievoli alla propria salute, come da consulenza tecnica medico – legale che veniva prodotta in giudizio;
Conseguentemente, alla luce di tali fatti, ha domandato la condanna del Comune di Cagliari, in qualità di custode ex art. 2051 c.c. del marciapiede, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, per la cui quantificazione veniva richiesto disporsi apposita CTU, sofferti a causa del sinistro.
Si è costituito in giudizio il Comune di Cagliari, che ha richiesto il rigetto della domanda attorea, eccependo in particolare che:
– il dislivello nel quale l’attore era caduto fosse perfettamente visibile ed evitabile percorrendo il marciapiede nella parte in cui lo stesso non era dissestato;
– conseguentemente, il sinistro si era verificato per esclusivo fatto colposo dell’attore, con interruzione del nesso di causalità tra l’evento e il dovere di custodia dell’ente.
La causa è stata istruita mediante prove documentali.
La domanda dell’attore è infondata e deve pertanto essere rigettata.
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2051 c.c. per la c.d. insidia stradale, la quale ricorre “quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dai concorrenti requisiti della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 9 maggio 2008, n. 11511), ha recentemente chiarito la Corte di Cassazione che “nell’ipotesi di danno da insidia stradale, la valutazione del comportamento del danneggiato è di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell’ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex art. 1227, comma 1, c.c. Ne deriva dunque che, in caso di insidia o trabocchetto stradale, la responsabilità colposa di tale ente va certamente riguardata anche nell’eventuale concorso del fatto colposo del danneggiato; elemento, quest’ultimo, che il giudice del merito è tenuto a valutare discrezionalmente al fine di ricostruire l’effettiva eziologia del danno e la sua possibile ripartizione tra più parti.” (Cass. Civ., Sez. III, 28 luglio 2015, n. 15859; cfr. anche Cass. Civ., Sez. VI, 06 luglio 2015, n. 13930: “ai fini di cui all’art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa – nella specie, il dissesto stradale – specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l’ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell’art. 2051 c.c.”).
Orbene, posti tali principi di diritto, nel caso di specie, per circostanze di tempo e di luogo, deve ritenersi che il sinistro occorso sta ascrivibile a fatto colposo detrattore – danneggiato, cono conseguente esclusione, sul piano della causalità materiale, del nesso eziologico tra il sinistro e il dovere di custodia dell’ente.
Ciò emerge, da un lato, dalla circostanza fattuale per cui il sinistro si è verificato in pieno giorno (ore 11:20), con conseguente facile visibilità della buca stessa, dall’altro per le condizioni del marciapiede, facilmente percepibili ed evitabili, come documentalmente provato (cfr. fotografie del luogo doc. 1 parte attrice).
La rilevanza di tali indici sul nesso causale nella fattispecie de quo è peraltro valorizzata dalla giurisprudenza di merito, che ha avuto modo di chiarire, in termini pienamente condivisibili, che “laddove il pericolo si profila in maniera obiettiva e manifesta, anche considerata l’ora dell’incidente e la visibilità dei luoghi, la imprudenza dell’interessato diventa la causa unica determinatrice del sinistro” (Trib. Bari, Sez. III, 11 marzo 2016, n. 1419).
Conseguentemente, indipendentemente dalla veridicità dell’esposizione dei fatti contenuta nello atto di citazione circa la dinamica della caduta, quest’ultima si porrebbe in rapporto di causalità esclusiva con la condotta dello stesso danneggiato.
Alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda attorea deve essere respinta, in difetto del nesso di causalità tra l’evento dannoso e il dovere di custodia dell’ente pubblico, essendo il primo ascrivibile esclusivamente al fatto colposo del danneggiato, tenuto conto che le condizioni della strada erano del tutto visibili e che pertanto doveva incedere prudenzialmente.
Le ragioni della decisione determinano l’assorbimento della domanda di revoca dell’ordinanza istruttoria formulata da parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico dell’attore e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Rigetta la domanda proposta da (…) e, per l’effetto, manda assolto il Comune di Cagliari da ogni avversa pretesa;
2) Condanna (…) alla rifusione, in favore del Comune di Cagliari, delle spese processuali che liquida in Euro 4.035,00 quanto ai compensi, di cui Euro 875,00 per la fase di studio, Euro 740.00 per la fase introduttiva, Euro 800,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.620,00 per la fase decisoria, oltre le spese generali (in assenza di spese vive documentate), e gli accessori come per legge.
Così deciso in Cagliari il 5 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2018.