In tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullita’ (azionabile dal solo cliente) dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalita’ di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicche’ tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed e’ sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben puo’ desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
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Corte di Cassazione|Sezione 6 1|Civile|Ordinanza|1 luglio 2019| n. 17650
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente
Dott. MELONI Marina – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26000-2017 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA LUISA REVELLI, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1886/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.
RITENUTO
CHE:
La Corte di appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullita’ del contratto quadro e dei conseguenti ordini di acquisto delle obbligazioni del (OMISSIS) in data 26/10/2001; ha quindi condannato il (OMISSIS) SPA (di seguito la banca) alla restituzione a (OMISSIS) e (OMISSIS) della complessiva somma di Euro 147.760,86, oggetto di investimento, oltre interessi legali, dalla domanda giudiziale al saldo, ed ha condannato i due investitori alla restituzione dei titoli, con compensazione delle spese di lite.
La banca ha proposto il ricorso per cassazione con cinque mezzi, corredato da memoria. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno replicato con controricorso e con memoria.
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex articolo 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
1. Il primo motivo censura il rigetto dell’eccezione di inammissibilita’ dell’atto di appello, pronunciata dalla Corte territoriale, sotto il profilo della violazione dell’articolo 342 c.p.c.
La ricorrente sostiene che l’atto era inammissibile perche’ era privo dell’enunciazione dei motivi specifici e si risolveva in una riproposizione dei motivi svolti in primo grado, senza alcun riferimento alla sentenza del Tribunale.
Il motivo e’ inammissibile perche’ si sostanzia nella proposizione della giurisprudenza di legittimita’ sul punto, senza pero’ illustrare in concreto i profili di inammissibilita’ dedotti, mediante la necessaria trascrizione almeno dei passi piu’ significativi dell’atto di appello.
2. Il secondo motivo censura il rigetto dell’eccezione di novita’ della domanda di nullita’ del contratto quadro per carenza di sottoscrizione da parte della banca, sotto il profilo della violazione del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23, in relazione agli articoli 112 e 345 c.p.c..
La ricorrente sostiene che tale domanda era nuova rispetto a quella, proposta in primo grado, di nullita’ del contratto per il mancato rispetto della forma scritta che – a suo dire – era da intendersi “come rinunciata”. Sul punto la ricorrente osserva anche che la nullita’ per carenza di sottoscrizione, in quanto nullita’ negoziale “di protezione”, non avrebbe nemmeno potuto essere rilevata d’ufficio.
Il motivo e’ inammissibile perche’ e’ proposto in forma generica e priva di specificita’: invero, a fronte della statuizione della Corte territoriale, che ha esplicitamente escluso che potesse parlarsi di novita’ della domanda, la “rinuncia” della originaria domanda di nullita’ del contratto quadro per mancanza della forma scritta – che costituisce, nel motivo, il presupposto della prospettata novita’ della domanda – appare come una mera deduzione senza che vi sia alcuna trascrizione di atti sulla scorta dei quali valutare la fondatezza dell’assunto.
3.1. Il terzo motivo denuncia la pronuncia di infondatezza dei rilievi, in merito alla violazione del principio del contraddittorio e all’abuso dell’eccezione di nullita’ contrattuale per difetto di sottoscrizione da parte della banca, svolti da quest’ultima, sotto il profilo della violazione del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23, per abuso del diritto. Secondo la banca integrava abuso del diritto l’eccezione di nullita’ del contratto sollevata dagli investitori dopo anni di pacifica esecuzione del contratto e solo in corso di causa.
3.2. Il quarto motivo denuncia la ravvisata nullita’ del contratto per mancata sottoscrizione da parte della banca sotto il profilo della violazione del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23. La ricorrente sostiene la validita’ del contratto anche in mancanza della sottoscrizione riferibile alla banca.
3.3. Il quinto motivo denuncia la violazione del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23, per avere ritenuto la Corte di appello che la produzione del contratto scritto in giudizio non era sufficiente a perfezionarlo, sia pure con effetti ex nunc, in quanto l’impugnativa equivaleva a revoca della proposta contrattuale da parte degli investitori.
3.4. I motivi dal terzo al quinto possono essere trattati congiuntamente per connessione e vanno accolti in applicazione del principio processuale della “ragione piu’ liquida” (Cass. n. 363 del 09/01/2019; Cass. n. 11458 del 11/05/2018) perche’ la sentenza non ha dato corretta interpretazione ed applicazione al Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23, quanto al requisito della forma scritta del contratto quadro di investimento richiesta a pena di nullita’, sotto il profilo della necessaria presenza della sottoscrizione dell’intermediario.
Come affermato dalle Sezioni Unite:
” In tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullita’ (azionabile dal solo cliente) dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalita’ di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicche’ tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed e’ sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben puo’ desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.” (Cass. Sez. U. n. 898 del 16/01/2018).
La decisione impugnata non e’ in linea con questo principio e va cassata con rinvio.
4. In conclusione vanno accolti i motivi terzo, quarto e quinto del ricorso, inammissibili i motivi primo e secondo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione che si atterra’ per il riesame ai principi sopra enunciati e provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
– Accoglie i motivi terzo, quarto e quinto del ricorso, inammissibili i motivi primo e secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimita’.