l’interpretazione del contratto puo’ essere sindacata in sede di legittimita’ solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non puo’ dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicche’, quando di una clausola siano possibili due o piu’ interpretazioni, non e’ consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimita’ del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 6 giugno 2019, n. 15314
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere
Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9779-2017 proposto da:
(OMISSIS) SRL in persona dell’amministratore unico Ing. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA in persona dell’Amministratore Delegato Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3791/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. (OMISSIS) SpA (gia’ (OMISSIS) SpA) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la (OMISSIS) srl al fine di sentire dichiarare risolto il contratto di locazione finanziaria, stipulato inter partes in data 30-12-2003, per inadempimento (mancato pagamento canoni) della convenuta societa’ utilizzatrice, con condanna della stessa alla restituzione delle unita’ immobiliari oggetto del contratto; unita’ immobiliari che la societa’ attrice concedente aveva acquistato con atto in pari data per notar (OMISSIS) dalla (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) sas di (OMISSIS) (societa’ costruttrici di due complessi immobiliari destinati a Centro Commerciale).
Nel costituirsi la (OMISSIS) srl dedusse ex articolo 1460 c.c. l’inadempimento della societa’ concedente, e chiese, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento di quest’ultima, con condanna della stessa alla restituzione dell’importo di Euro 6.198.810,37; in particolare, evidenzio’:
1) che la (OMISSIS) SpA aveva stipulato con altra societa’ utilizzatrice ( (OMISSIS) srl) un distinto contratto di locazione finanziaria coevo a quello in questione, avente ad oggetto altri beni immobili facenti parte del medesimo Centro Commerciale; beni immobili anch’essi acquistati, con atto in pari data, dalla (OMISSIS) SpA dai medesimi menzionati venditori;
2) che la (OMISSIS) SpA nel dicembre 2007 aveva acconsentito al riscatto anticipato, da parte della (OMISSIS) srl, dei detti immobili condotti in locazione finanziaria da quest’ultima;
3) che siffatto riscatto anticipato aveva permesso alla (OMISSIS) srl di esercitare i propri diritti di proprietario sciolta dai vincoli del regolamento per la gestione dei beni e servizi ad uso comune del Centro Commerciale, con conseguenti contrasti nelle scelte relative al complesso commerciale e varie vertenze di natura condominiale;
4) che tale condotta della (OMISSIS) SpA configurava grave inadempimento, tale da giustificare ex articolo 1460 c.c. la sospensione del pagamento dei canoni, e da legittimare in via riconvenzionale la proposta domanda di risoluzione.
Con sentenza 4861/2013 del 9-4-2013 l’adito Tribunale, disposta la conversione del rito, concessi i termini di cui all’articolo 183 c.p.c. ed espletata l’istruttoria, accolse la domanda delle (OMISSIS) SpA e rigetto’ la spiegata riconvenzionale.
Con sentenza 3791/2016 del 12-10-2016 la Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello della (OMISSIS) srl; in particolare la Corte:
1) ha ritenuto che la (OMISSIS), non avendo modificato la propria domanda introduttiva formulata con ricorso ex articolo 702 c.p.c., non fosse incorsa in alcuna preclusione per avere depositato in ritardo la memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 1, e che la stessa avesse inoltre contestato le argomentazioni della (OMISSIS) contenute nella comparsa di risposta; a tale ultimo riguardo ha precisato che siffatte argomentazioni si basavano sulla personale interpretazione del contratto di compravendita e di quello di leasing, gia’ prodotti dalla (OMISSIS) con il ricorso, sui quali la stessa aveva gia’ esposto le proprie argomentazioni);
2) che tra i contratti di compravendita ed i contratti di leasing non fosse configurabile alcun “collegamento negoziale”; sul punto ha rilevato che:
a) nessuno dei principi elencati negli atti di compravendita imponeva (o quantomeno prospettava) all’acquirente societa’ di leasing obblighi da trasfondere nei contestuali contratti di leasing;
b) i rogiti di compravendita ed i contratti di leasing, pur minuziosi, non contenevano clausole di richiamo o di rimando gli uni agli altri;
c) ne’ nel rogito ne’ nel contratto di leasing era previsto, a carico di (OMISSIS) SpA, un obbligo di non esercitare i propri diritti nascenti dai contratti di leasing e, in particolare, nei confronti di altra e diversa societa’ ( (OMISSIS)) rispetto a (OMISSIS).
Avverso detta sentenza (OMISSIS) srl propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS) SpA.
La (OMISSIS) srl ha presentato ulteriori memorie
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l’inammissibilita’, e la conseguente inutilizzabilita’, delle note ex articolo 380 bis c.p.c. depositate dalla (OMISSIS) srl in data 5-12-2018, e quindi oltre il termine – ex articolo 380 bis c.p.c., n. 1 – di dieci giorni prima dell’adunanza camerale del 12-12-2018.
Con il primo motivo la ricorrente, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115, 116 e 183 c.p.c. nonche’ dell’articolo 2697 c.c., si duole che la Corte territoriale, omettendo di rilevare le preclusioni intervenute per la (OMISSIS) per omessa contestazione, non abbia posto a fondamento della decisione i fatti dedotti dalla (OMISSIS) nella comparsa di risposta (esistenza di collegamento negoziale e inadempimento di essa (OMISSIS)), non contestati (se non genericamente e con clausole di stile) dalla (OMISSIS).
Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115, 116 e 276 c.p.c. nonche’ articoli 24 e 111 Cost., si duole che la Corte territoriale, omettendo di decidere direttamente in forza delle dette preclusioni e della mancata contestazione, abbia violato il principio della ragione piu’ liquida, atteso che la decisione sulle dette questioni era di natura preliminare e consentiva di decidere il giudizio a prescindere da ogni valutazione di merito.
Con il terzo motivo la ricorrente, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c., articoli 1322, 1362, 1363, 1453 e 2697 c.c., si duole che la Corte territoriale, violando le norme sull’interpretazione dei contratti e l’interpretazione complessiva delle loro clausole, abbia mancato di rilevare la sussistenza di un collegamento negoziale tra l’contratti collegati di carattere tacito e volontario.
Con il quarto motivo la ricorrente, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c., articoli 1322, 1362, 1363, 1453 e 2697 c.c., nonche’ – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – motivazione apparente, si duole che la Corte territoriale, violando le norme sull’interpretazione dei contratti e l’interpretazione complessiva delle loro clausole, abbia mancato di rilevare i riferimenti alla tipologia particolare di compravendita espressi dal contratto di leasing.
Con il quinto motivo la ricorrente, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c., articoli 1322, 1362, 1363, 1460 e 2697 c.c., nonche’ – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – motivazione apparente, si duole che la Corte, violando le norme sull’interpretazione dei contratti e l’interpretazione complessiva delle loro clausole, abbia mancato di rilevare l’inadempimento primigenio della (OMISSIS).
Con il sesto motivo la ricorrente, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – motivazione apparente, nonche’ – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, e infine – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115, 116, 132 e 183 c.p.c. e articolo 2697 c.c., sostiene che la Corte territoriale abbia del tutto omesso l’illustrazione delle ragioni in base alle quali, a fronte della costituzione di (OMISSIS) comportante la discussione su fatti nuovi e su nuova domanda riconvenzionale, l’iniziale domanda di (OMISSIS) fosse di per se’ sufficiente a superare le preclusioni intervenute per (OMISSIS).
Con il settimo motivo la ricorrente, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – motivazione apparente, nonche’ – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, e infine – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115, 116, 132 e 183 c.p.c. e articolo 2697 c.c., sostiene che la Corte territoriale abbia mancato di rilevare le preclusioni intervenute per (OMISSIS).
Il primo, secondo, sesto e settimo motivo sono infondati.
Come gia’ precisato da questa S.C., la contestazione deve riguardare i fatti del processo, e non la determinazione della loro dimensione giuridica, sicche’, a prescindere da ogni altra considerazione, nessuno specifico onere di contestazione sussisteva in capo alla (OMISSIS) in ordine alla prospettata sussistenza di collegamento negoziale tra i contratti in questione o sulla valutazione, in termini di rilevante inadempimento contrattuale, di un comportamento della parte (questioni prettamente giuridiche).
In ordine alla dedotta “apparenza” della motivazione, costituisce consolidato principio di questa Corte che la mancanza di motivazione, quale causa di nullita’ per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili (Cass. sez unite 8053 e 8054/2014);
nella specie la Corte, come desumibile dalla riportata sintesi della sentenza impugnata, ha spiegato le ragioni del suo convincimento con argomentazioni logicamente conciliabili, non perplesse ed obiettivamente comprensibili, e quindi tali da ritenere superato il minimo costituzionale.
Con riferimento, poi, al vizio motivazionale, la censura non e’ in linea con la nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); conf. Cass. 8053/2014; Cass. 21152/2014; nel caso di specie la ricorrente non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato), essendosi limitata a sostenere che i giudici di merito non avevano esaminato il prodotto “corredo probatorio” e, in particolare, le perizie agli atti
Il terzo, quarto e quinto motivo, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono inammissibili.
Come infatti ripetutamente affermato da questa S.C., “l’accertamento della volonta’ delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimita’ solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli articoli 1362 e ss. c.c.
Ne consegue che il ricorrente per Cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma e’ tenuto, altresi’, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali” (Cass. 27136/2017; conf. Cass. 2465/2015, Cass. 14355/2016);
da ultimo questa S.C. ha ribadito che “l’interpretazione del contratto puo’ essere sindacata in sede di legittimita’ solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non puo’ dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicche’, quando di una clausola siano possibili due o piu’ interpretazioni, non e’ consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimita’ del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 11254/2018).
Nel caso di specie parte ricorrente non prospetta alcuna specifica violazione dei canoni di ermeneutica negoziale, richiamati infatti solo genericamente, bensi’ solo una diversa interpretazione dei contratti in questione, senza quindi adeguatamente precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali;
in ogni modo, la doglianza concernente la sussistenza di collegamento negoziale tra compravendita e leasing in senso stretto, e’ irrilevante rispetto al dedotto inadempimento della (OMISSIS), con il quale si fa riferimento al diverso rapporto tra i due distinti contratti di leasing in senso stretto stipulati dalla (OMISSIS) con (OMISSIS) srl e (OMISSIS) srl.
Ne’, infine, anche su tali punti, la motivazione puo’ ritenersi solo apparente, atteso che, come desumibile dalla riportata sintesi della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha compiutamente esposto le ragioni della sua decisione.
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, poiche’ il ricorso e’ stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed e’ stato rigettato, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in Euro 10.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.