in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volonta’ del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest’ultimo requisito non e’ soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l’uso di formule solenni ne’ l’osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volonta’ di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 6 luglio 2018, n. 17740
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO FRANCO – Presidente
Dott. CIGNA MARIO – rel. Consigliere
Dott. SCODITTI ENRICO – Consigliere
Dott. GIANNITI PASQUALE – Consigliere
Dott. PORRECA PAOLO – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5742-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS), in persona del suo Curatore pro-tempore Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 55/2017 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il 10/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. TRONCONE FULVIO che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione.
FATTI DI CAUSA
Con citazione 16-11-2011 la Curatela del fallimento (OMISSIS) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per sentirli condannare in solido alla restituzione della somma di Euro 247.000,00 (oltre interessi e rivalutazione) versata dal (OMISSIS) in bonis, ed indebitamente trattenuta dai convenuti, in relazione a contratto preliminare del 1-4-1993 avente ad oggetto l’acquisto di un fondo rustico sito in (OMISSIS); contratto dichiarato risolto di diritto dal Tribunale di Taranto con sentenza 1955 pubblicata l’8 agosto 2006.
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) si’ costituirono ed eccepirono, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione, essendo trascorsi quindici anni dalla risoluzione del preliminare, verificatasi in data 27-11-1996 a seguito dell’inutile decorso del termine concesso dai promittenti venditori con diffida ad adempiere del 9-11-1996.
Con sentenza 302/2015 il Tribunale di Taranto accolse la domanda; in particolare il Tribunale, ritenuta la domanda restitutoria proposta a titolo di indebito oggettivo, rigetto’ l’eccezione di prescrizione, ritenendo non decorso il relativo termine decennale; cio’ sia in quanto il dies a quo di detto termine andava individuato in quello di pubblicazione della sentenza 1955 del 2006 sia in quanto le raccomandate inoltrate nel 1998 e nel 2008 dalla Curatela fallimentare avevano valenza interruttiva della prescrizione.
Con sentenza 27-1/10-2-2017 la Corte d’Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, ha rigettato il gravame proposto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); in particolare la Corte, nel confermare quanto statuito dal primo Giudice, ha evidenziato:
che il termine prescrizionale non poteva che decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa della risoluzione, in quanto la diffida ad adempiere necessitava di verifica giudiziale, sicche’ solo da tale data erano divenute certe la risoluzione ed il conseguente diritto al recupero dell’indebito;
che le lettere del 1998 e del 2008, con le quali era stata richiesta la restituzione della somma di Lire 400.000 “ad ogni effetto di legge”, pur contenendo un richiamo all’articolo 72 L.F. (ossia ad un titolo diverso rispetto all’articolo 2033 c.c.) avevano valenza interruttiva della prescrizione; ed invero, a tali fini, trattandosi di atti informali, non era necessaria la precisa determinazione del titolo, essendo invece sufficiente la volonta’ del titolare del credito di far valere il proprio diritto verso il debitore.
Avverso detta sentenza (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la Curatela del fallimento (OMISSIS).
Il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli articoli 1454, 1458, 2935 e 2946 c.c., si dolgono che la Corte territoriale, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza 1955/2006 del Tribunale di Taranto che aveva dichiarato risolto sin dal 27-11-1996 (per effetto della diffida ad adempiere) il preliminare in questione, abbia fatto decorrere il termine prescrizionale per la richiesta restitutoria non da tale data ma da quella della pubblicazione della detta sentenza.
Con il secondo motivo i ricorrenti, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli articoli 2954, 1454, 2033 e 2041 c.c., si dolgono che la Corte territoriale abbia attribuito alle note del 1998 e del 2008 valenza interruttiva della prescrizione, quando invece con le stesse era stato richiesto lo scioglimento del contratto e la restituzione delle somme ai sensi e per gli effetti della L. fall., articolo 72 e quindi in base ad un titolo diverso rispetto a quello fatto valere nel presente giudizio.
Il secondo motivo e’ infondato, con assorbimento del primo.
Come gia’ statuito da questa S.C. “in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volonta’ del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest’ultimo requisito non e’ soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l’uso di formule solenni ne’ l’osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volonta’ di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto” (Cass. 3371/2010; conf. 10789/2014 e 16457/17).
La Corte territoriale, ritenendo che le lettere raccomandate del 24-3-1998 e 3-3-2008, sia pur facendo riferimento alla richiesta di scioglimento del contratto ai sensi dell’articolo 72 L. fall., contenessero l’univoca volonta’ del creditore di ottenere dal debitore la restituzione delle somme in oggetto, ha fatto corretta applicazione del su esposto principio giurisprudenziale.
Siffatta valenza interruttiva delle dette note 24-3-1998 e 3-32008, anche a considerare il 27-11-1996 la data iniziale del relativo termine decennale di prescrizione della proposta azione di indebito (come prospettato dai ricorrenti), comporta comunque il rigetto della sollevata eccezione, e rende, quindi, superfluo l’esame del primo motivo di ricorso, da ritenersi assorbito.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, poiche’ il ricorso e’ stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed e’ stato rigettato, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso; assorbito il primo; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in Euro 5.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.