non sussiste vincolo di solidarietà tra l’obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all’altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l’obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni. Solo laddove sia configurabile un contratto autonomo di garanzia può ritenersi quindi che l’atto interruttivo della prescrizione nei confronti del debitore principale non abbia effetto nei confronti del garante. Ed infatti non sussiste vincolo di solidarietà tra l’obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all’altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l’obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni.

Puoi scaricare la presente sentenza in formato PDF, effettuando una donazione in favore del sito, attraverso l’apposito link alla fine della pagina.

Tribunale|Aosta|Civile|Sentenza|11 luglio 2022| n. 231

Data udienza 11 luglio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Bonfilio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1028/2020 promossa da:

(…) (C.F. (…)), AL.BI. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. VA.FI., elettivamente domiciliato in CORSO (…) 11100 AOSTA presso il difensore avv. VA.FI.

ATTORE/I

contro

(…) S.r.l. (C.F. (…)), come rappresentata nel giudizio da (…) S.r.l. (già (…) S.p.A. ), con il patrocinio dell’avv. MA.RI. e dell’avv. MA.FR. (…) CORSO (…) 14100 ASTI, elettivamente domiciliato in CORSO (…) 14100 ASTI presso il difensore avv. MA.RI.

CONVENUTO/I

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 12.11.2020 i sigg.ri (…) ed (…) promuovevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 266/2020, emesso da questo Tribunale in data 3.10.2020, su ricorso promosso dalla (…) s.r.l., per il pagamento della somma di Euro 219.119,79. Gli esponenti, chiamati a rispondere quali fideiussori della sig.ra (…) in relazione a mutuo con garanzia ipotecaria dalla stessa stipulato con la (…) S.p.A. in data 27.06.2007 per l’importo originario di Euro 230.000,00, eccepivano prescritta la garanzia personale prestata, rilevando come la Banca mutuante avesse in effetti revocato la predetta linea di credito alla mutuataria già con lettera raccomandata in data 22.08.2008, intimando alla debitrice ed agli stessi fideiussori di provvedere immediatamente alla copertura dell’esposizione maturata, nulla comunicando in seguito al sig. (…) sino al 27.05.2020 ed al sig. (…) sino al 6.06.2020, assumendo perciò maturata la prescrizione decennale del credito in contestazione. Contestavano peraltro in merito l’entità della pretesa creditoria esposta dalla ricorrente in sede monitoria, risultando già venduto in sede esecutiva il bene ipotecato a garanzia del mutuo in questione. Convenivano perciò in giudizio la (…) s.r.l. chiedendo accertarsi l’insussistenza di ogni avversa pretesa creditoria e quindi revocarsi, o annullarsi o dichiararsi nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto; con vittoria delle spese del giudizio.

Si costituiva ritualmente nel giudizio la Società ricorrente opposta, allegando di essersi resa cessionaria del credito in contestazione a titolo oneroso e pro soluto nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ex lege n. 130/1999, comunicata mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Allegava peraltro di aver iniziato e proseguito azione giudiziale per il recupero del credito nei confronti del debitore principale, sig.ra (…), assumendo così interrotta ogni prescrizione ex art. 1310 c.c. anche nei confronti dei fideiussori, tenuti in solido al pagamento. Riferiva peraltro di aver spiegato intervento nella procedura esecutiva promossa dalla (…) S.p.A. nei confronti della sig.ra (…) dinanzi al Tribunale di Cuneo, definita in data 5.03.2014 con piano di riparto che produceva in atti. Evidenziava peraltro l’estrema genericità delle contestazioni ex adverso svolte dagli opponenti sull’ammontare del credito esposto. Chiedeva pertanto, in via preliminare, autorizzarsi la provvisoria esecutività dell’ingiunzione opposta e, nel merito, rigettarsi integralmente l’avversa opposizione, ovvero, in via subordinata, condannarsi comunque gli opponenti al pagamento dell’importo di Euro 219.119,79 quali fideiussori della sig.ra (…) in relazione al mutuo in contestazione; con vittoria delle spese del giudizio e con condanna degli opponenti ex art. 96 c.p.c..

Con ordinanza in data 20.05.2021 il Giudice rigettava l’istanza promossa dalla parte ricorrente opposta per l’autorizzazione della provvisoria esecutività dell’ingiunzione opposta, rilevando carente la prova offerta in sede monitoria del credito in contestazione. In carenza di istanze istruttorie, invitava quindi alla precisazione delle conclusioni, che le parti formulavano come in epigrafe riportate.

Dopo il deposito delle difese di rito, la causa perviene, dunque, in decisione.

Rileva il Tribunale che gli odierni opponenti si sono limitati in sede di citazione ad eccepire l’intervenuta prescrizione del credito ex adverso vantato in sede monitoria dalla ricorrente opposta, omettendo alcun rilievo in merito alla corretta qualificazione della garanzia da loro prestata in favore della debitrice principale. Solo in comparsa conclusionale gli opponenti hanno invece assunto che “nel caso di specie si tratta proprio di un contratto autonomo (cfr. doc. E n. 7-8 avversaria) in cui gli esponenti si costituiscono fidejussori, tra l’altro, per l’adempimento tutte le obbligazioni della sig.ra (…) verso la (…) S.p.A. quindi verso le obbligazioni in modo generico e quindi la prescrizione è del tutto maturata”, richiamando in merito principi chiaramente affermati dalla Suprema Corte in merito, secondo cui “al contratto autonomo di garanzia non è applicabile il regime sull’opponibilità delle eccezioni previsto dall’art. 1297 c.c., né la disciplina della prescrizione, quale stabilita in materia di fideiussione dall’art. 1957, comma 4, c.c. e dall’art. 1310 c.c., per le obbligazioni solidali in generale, con la conseguenza che l’atto con il quale, come nel caso di specie, il creditore ha interrotto la prescrizione contro il debitore non ha effetto nei confronti del garante autonomo” (sentenza n. 32402/2019 della prima sezione civile della Corte di Cassazione).

A fondamento del principio innanzi richiamato la Corte ha peraltro rilevato che “non sussiste vincolo di solidarietà tra l’obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all’altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l’obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni” (Cass. civ. Sez. 1-, Sentenza n. 32402 del 11/12/2019; conforme: Cass. civ. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8874 del 31/03/2021).

Solo laddove sia configurabile un contratto autonomo di garanzia può ritenersi quindi che l’atto interruttivo della prescrizione nei confronti del debitore principale non abbia effetto nei confronti del garante. Ed infatti “non sussiste vincolo di solidarietà tra l’obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all’altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l’obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni” (Cass. civ. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8874 del 31/03/2021).

E, tuttavia, risulta in specie, da attento esame delle fideiussioni rilasciate dagli odierni opponenti sino a concorrenza dell’importo di Euro 230.000,00 “per l’adempimento delle obbligazioni verso codesta (…) S.p.A. dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo” del debitore garantito ed inoltre “qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta” Banca.

All’art. 1 delle condizioni generali che regolano la predetta garanzia si legge peraltro che “la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”.

Pare evidente, dunque, che in specie la garanzia prestata dagli odierni opponenti in favore della sig.ra (…), siccome relativa a tutte le obbligazioni, presenti e future, comunque assunte dalla debitrice verso la (…) S.p.A. e prevista con obbligo per il garante di rimborsare alla Banca, in caso di inadempimento della debitrice garantita, gli importi esatti dalla stessa dovuti “per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”, e quindi per ogni onere comunque maturato in relazione al debito od ai debiti inadempiuti, ha natura di fideiussione cd. omnibus. Ben diversa, come chiaramente rilevato dalla Suprema Corte, sarebbe invece la prestazione dovuta dal garante laddove avesse sottoscritto invece un contratto autonomo di garanzia, distinta ed autonoma da quella dovuta dal debitore garantito e non necessariamente con essa coincidente.

Qualificata, dunque, la garanzia prestata dagli odierni opponenti verso la Banca dante causa dell’odierna ricorrente opposta in relazione alle obbligazioni tutte contratte dalla debitrice principale, quale fideiussione, in specie “omnibus”, è altresì evidente l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione opposta dagli stessi opponenti.

Ed infatti, “nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l’interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell’art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell’atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l’obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell’estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell’interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare” (Cass. civ. Sez. U-, Sentenza n. 13143 del 27/04/2022).

Del tutto generiche risultano peraltro, come formulate in citazione e mai esplicitate diversamente sino alla precisazione delle conclusioni, le contestazioni svolte dagli odierni opponenti in ordine all’effettiva entità del credito esposto nei loro confronti in sede monitoria.

La ricorrente opposta, che si era limitata in sede monitoria a produrre mera certificazione ex art. 50TUB, neppure comprensiva di estratto conto completo del rapporto in contestazione, ha quindi prodotto in sede di opposizione estratto conto del c/c su cui risulta erogato, e quindi accreditato, l’importo concesso a mutuo alla debitrice principale in forza del contratto già prodotto in sede monitoria (v. documento L di parte opposta) ed inoltre piano di ammortamento di detto mutuo sottoscritto dalla debitrice (v. documento M di parte opposta) e prospetto di computo del credito in oggetto, da cui risulta portato in detrazione, oltre ad acconti versati dalla debitrice principale, la somma ricavata dall’esecuzione nella quale la Banca creditrice ha spiegato intervento (v. documento N di parte opposta). E, dunque, alla luce della documentazione complessivamente versata in atti dalla ricorrente opposta, risulta pienamente provato il credito nell’ammontare già esposto in sede monitoria.

Addivenendosi pertanto ad integrale rigetto dell’opposizione in esame, le spese del giudizio seguono la piena soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua modesta complessità ed all’attività difensiva concretamente svolta nel giudizio dal difensore della parte avente titolo al rimborso, che ha comportato in specie integrale esperimento delle quattro fasi del giudizio.

Non si ravvisano peraltro in specie i presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria genericamente formulata ex art. 96 c.p.c. dalla parte opposta e solo in comparsa conclusionale esplicitata in riferimento al dettato ex art. 96, comma III, c.p.c..

Ed infatti “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all’esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un’utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l’accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ. Sez. U-, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018 ).

Deve ritenersi quindi che “l’accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l’aver abusato dello strumento processuale” (Cass. Civ. Sez. U-, Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021 ).

In specie, seppure l’opposizione in esame risulta con ogni evidenza infondata, alla luce di chiara e consolidata giurisprudenza in materia, deve peraltro rilevarsi che la stessa parte opposta ha di fatto omesso di documentare compiutamente la propria pretesa creditoria in sede monitoria, limitandosi a produrre mero estratto conto, pure certificato ex art. 50 TUB, ed omettendo invece di produrre documentazione completa del rapporto in contestazione, nonché del giudizio esecutivo esperito avverso la debitrice principale garantita, così legittimando le avverse contestazioni.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta l’opposizione in esame perché infondata e per l’effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 266/2020 emesso da questo Tribunale in data 3.10.2020 in questa sede opposto;

2. condanna i sigg.ri (…) ed (…), in solido fra loro, al pagamento in favore di (…) s.r.l., in persona del legale rappresentante, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 13.430,00, oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Aosta l’11 luglio 2022.

Depositata in Cancelleria l’11 luglio 2022.

Per ulteriori approfondimenti, in materia di diritto bancario si consiglia:

Il contratto di leasing o locazione finanziaria

Il contratto di franchising o di affiliazione commerciale

Il contratto di mutuo: aspetti generali.

Mutuo fondiario e superamento dei limiti di finanziabilità.

Il contratto autonomo di garanzia: un nuova forma di garanzia personale atipica

La fideiussione tra accessorietà e clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni

Per approfondire la tematica degli interessi usurari e del superamento del tasso soglia si consiglia la lettura del seguente articolo: Interessi usurari pattuiti nei contatti di mutuo

Puoi scaricare il contenuto in allegato effettuando una donazione in favore del sito attraverso il seguente link

Inserisci importo donazione € (min €1.00)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.