Poiché l’interversione del possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, da cui sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio con correlata sostituzione al precedente, animus detinendi, dell’animus sibi habendi, tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in modo da consentirgli di rendersi conto dell’avvenuto mutamento, e deve tradursi in atti dai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all’esercizio del possesso da parte sua. A tal fine sono inidonei atti che si traducano nell’inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita (verificandosi in questo caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale) ovvero si traducano in meri atti di esercizio del possesso, ricorrendo in tal caso una ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene.

Tribunale|Busto Arsizio|Sezione 3|Civile|Sentenza|4 luglio 2019| n. 1059

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO

SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Martina Arrivi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4817/2014 promossa da:

(…) (c. f. (…)), con il patrocinio dell’avv. MI.MA., domiciliata presso il difensore con indirizzo telematico

– parte attrice –

nei confronti di:

(…) SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (c. f. (…)), con il patrocinio dell’avv. MA.TO., domiciliata presso il difensore con indirizzo telematico

– parte convenuta –

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. RO.CR. e CI.MA., domiciliata presso i difensori con indirizzo telematico

– terza chiamata –

OGGETTO: usucapione

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L’oggetto della vertenza

Con comparsa in riassunzione del giudizio già incardinato presso il Tribunale di Arezzo (dichiaratosi incompetente), (…) ha domandato l’accertamento del proprio acquisto, per usucapione, della proprietà di una serie di terreni siti in Cornaredo, dichiarando di possederli per oltre venti anni.

L’attrice ha in particolare esposto:

– che nel 1988 la proprietà (all’epoca (…) s.p.a. e ora (…) s.p.a.) le chiese di occuparsi dei terreni in quanto in stato di abbandono e spesso occupati da persone senza fissa dimora;

– che da quel momento l’attrice, titolare di un’impresa di allevamento in Cornaredo, ha coltivato i terreni, ha tenuto puliti il boschetto e gli scoli, fruendo del raccolto e del legname e provvedendo a ogni necessità di cura dei beni.

A sostegno della propria pretesa, l’attrice ha altresì dedotto di aver ricevuto gli indennizzi per alcune espropriazioni pubbliche, effettuate per realizzare una linea ferroviaria, e di aver recintato le aree.

Costituendosi in giudizio, (…) s.p.a. ha contestato la pretesa avversaria, deducendo che l’attrice è mera detentrice dei terreni.

La convenuta ha dedotto altresì che i terreni erano stati affidati alla cura anche del marito dell’attrice, (…), che li utilizzava in parte per l’allevamento di cani.

La società ha quindi chiamato in causa il terzo e ha proposto, nei confronti di questo e dell’attrice, domanda di restituzione dei fondi.

Inoltre, parte convenuta ha contestato la data di consegna, avvenuta non nel 1988 ma nel 1996.

Il terzo chiamato si è costituito in giudizio deducendo la propria estraneità ai fatti di causa, in quanto utilizzatore dei terreni dietro consenso dell’attrice e ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva.

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.

2. La domanda di usucapione

Come noto, ai fini della maturazione dell’usucapione è necessario che si riscontri in capo a un soggetto un possesso ultraventennale, pacifico e continuato del bene (art. 1158 c.c.).

Il possesso (art. 1140 c.c.) è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) e si compone di due elementi, uno oggettivo, anche detto “corpus possessionis”, e l’altro soggettivo, denominato “animus possidendi”.

Il corpus possessionis corrisponde all’esercizio del potere di fatto sulla cosa. L’animus possidendi consiste nell’intento di tenere la cosa come propria mediante l’attività corrispondente all’esercizio del diritto reale; il requisito soggettivo permette di distinguere il possesso, elemento costitutivo dell’usucapione, dalla detenzione, che invece è il potere di fatto sulla cosa nomine alieno, cioè in nome e per conto del possessore, privo dell’animus rem sibi habendi, ovverosia senza l’intento di esercitare un diritto reale proprio.

Ai sensi dell’art. 1141, secondo comma, c.c., se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore.

La Cassazione ha precisato che non può darsi possesso utile ad usucapionem nel caso in cui la relazione tra il soggetto e la cosa derivi da un atto o da un fatto del proprietario, poiché in tale circostanza l’utilizzo della cosa non avviene in nome proprio, bensì in nome del titolare del diritto (Cass. Civ. 622/1994; Cass. Civ. 7271/2003).

L’attività costituisce quindi mera detenzione e non può legittimare l’acquisto per usucapione, a meno che non muti in possesso, mediante un fatto del terzo oppure un atto di opposizione.

L’opposizione è un atto esteriore da cui possa desumersi la modificazione della relazione di fatto con la cosa, ossia la cessazione della detenzione in nome altrui e l’inizio del possesso in nome proprio.

La lettera dell’art. 1141, secondo comma, c.c., specifica che l’opposizione deve essere fatta contro il possessore, sicché non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un fatto esterno, rivolto al possessore, in modo da rendere esteriormente riconoscibile all’avente diritto che il detentore intenda sostituire, alla preesistente intenzione di subordinare il proprio potere a quello altrui, l’animus di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo, così, in possesso la detenzione precedentemente esercitata (cfr. Cass. Civ. 1802/1995; Cass. Civ. 12149/1999; Cass. Civ. 5487/2002; Cass. Civ. 12968/2006).

Va ulteriormente precisato che ai fini dell’interversio possessionis non sono sufficienti meri atti corrispondenti all’esercizio del possesso, bensì è necessario che vi siano atti materiali di specifica opposizione al possesso altrui. Ciò in quanto l’esercizio di un potere di fatto sulla cosa è un elemento comune sia alla detenzione sia al possesso, quindi non sufficiente a tramutare la prima nel secondo

(cfr. Cass. Civ. 12007/2004: “Poiché l’interversione del possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, da cui sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio con correlata sostituzione al precedente, animus detinendi, dell’animus sibi habendi, tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in modo da consentirgli di rendersi conto dell’avvenuto mutamento, e deve tradursi in atti dai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all’esercizio del possesso da parte sua. A tal fine sono inidonei atti che si traducano nell’inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita (verificandosi in questo caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale) ovvero si traducano in meri atti di esercizio del possesso, ricorrendo in tal caso una ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene”; cfr. altresì Cass. Civ. 15674/2019).

Nel caso di specie, parte attrice ha espressamente dedotto che “Nel lontano 1988 la proprietà dei terreni si rivolgeva all’attrice, titolare dell’impresa (…) di (…) (all. 4), sita nelle immediate vicinanze e fondata il 01.04.1988 a prosecuzione della medesima attività esercitata dal marito, chiedendo alla signora (…) di occuparsi dei terreni indicati poiché in stato di abbandono e oggetto di presenze non gradite (persone senza fissa dimora che ivi si accampavano, complice la presenza di un boschetto e la vicinanza dell’autostrada).

La signora (…) accettava e mediante propri collaboratori iniziava immediatamente a bonificare i terreni ed a coltivarli. Da quel momento fino ad oggi ininterrottamente e senza alcuna turbativa nel possesso l’attrice si sta occupando dei fondi…” (pag. 2 comparsa in riassunzione).

E’ dunque conclamato che l’attrice non ha appreso unilateralmente i fondi; al contrario, questi le furono affidati dalla società proprietaria affinché li avesse in cura nell’interesse di quest’ultima. (…) ha quindi iniziato a esercitare sui terreni una mera detenzione.

Per l’effetto, l’accoglimento della domanda di usucapione richiede la prova dell’intervenzione nel possesso ex art. 1141, secondo comma, c.c..

A nulla vale che nella memoria di replica parte attrice evidenzi passaggi delle deposizioni testimoniali da cui si possa evincere che ella abbia appreso volontariamente i fondi, in quanto gli esiti dell’istruttoria processuale non possono fungere da modificazioni delle allegazioni di parte, le quali si cristallizzano ai fini del giudizio nell’atto introduttivo e nella prima memoria istruttoria.

Parte attrice non ha fornito prova della interversione nel possesso e a rigore non ha neppure allegato l’esistenza di uno specifico atto di opposizione.

Tale non può essere considerato l’apposizione di una recinzione attorno ai terreni e di una barra all’accesso carraio, in quanto queste opere furono realizzare per impedire che nel fondo si introducessero persone senza dimora.

Come già anticipato, la (…) ha affidato i fondi a (…) non solo per coltivarli, ma anche per assicurarsi che essi non venissero occupati da avventori.

La recinzione dei fondi, quindi, non è stata effettuata per opporsi al diritto della società proprietaria, bensì per evitare le intrusioni ad opera di estranei.

Tale circostanza è stata confermata anche da (…) – testimone di parte attrice – che ha spiegato che “il tutto è stato realizzato per evitare che i terzi scaricassero macerie”.

Il teste di parte convenuta P.I. ha dichiarato che “(…) (dirigente di (…) s.p.a., già proprietaria dei fondi, dante causa di (…) s.p.a.) poi ha chiesto a (…) (marito dell’attrice) se poteva recintare l’area dei terreni (…) che lui stava utilizzando per evitare l’entrata di estranei;

questo perché la parte usata da (…) non era coltivata e quindi la gente poteva entrare, ragion per cui il mio capo gli ha chiesto di recintare l’area”. Nessun appunto può essere effettuato sulla attendibilità di quest’ultimo testimone, dipendente di (…) s.p.a. fino al 1999 e totalmente disinteressato ai fatti di causa.

Va precisato che detto teste ha anche affermato che (…) non ha mai recintato i fondi, mentre la recinzione risulta ad oggi esistente. Ciò comunque non può essere considerato sintomatico di mala fede del testimone, quanto di difficoltà di ricordare fatti avvenuti un ventennio fa.

Le altre condotte asseritamente esercitate dall’attrice (ossia la coltivazione del fondo, la pulizia degli scoli, la cura del bosco, l’approvvigionamento di frutti e legname, l’acquisizione degli indennizzi di esproprio) non possono essere considerati quali atti di specifica opposizione contro la proprietà, essendo mere attività corrispondenti all’esercizio del possesso, come tali insufficienti a integrare una interversio possessionis (Cass. Civ. 12007/2004).

La domanda di parte attrice non può quindi essere accolta. L’insussistenza di una interversione nel possesso costituisce motivo assorbente di rigetto, rendendo superflua ogni indagine sulla data di consegna dei beni.

Il rigetto della domanda attorea impone di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

3. La domanda di restituzione

Attestato che parte attrice non è proprietaria dei beni ed essendo pacifico che questi furono consegnati da (…) s.p.a., si procede all’analisi della domanda riconvenzionale, svolta ds (…) s.p.a. contro (…) e (…).

L’azione di restituzione (pur tendendo al medesimo risultato pratico dell’azione di rivendicazione, ossia il recupero della materiale disponibilità del bene) ha natura personale e non reale.

Diversamente dall’azione di rivendicazione, infatti, colui che propone domanda di restituzione non assume di essere proprietario del bene e non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornirne la prova, ma solo a ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell’avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa

(Cfr. Cass. Civ. 25052/2018: “L’azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l’adempimento dell’obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall’attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel “tradens” la qualità di proprietario; da essa si distingue l’azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell’assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la “probatio diabolica” della titolarità del diritto di chi agisce”; Cass. Civ. 4416/2007; Cass. Civ. 26003/2010).

Per tale ragione è del tutto irrifluente che parte convenuta non abbia dimostrato di essere proprietaria dei terreni (pag. 14 comparsa conclusionale att.), circostanza peraltro affermata dalla stessa parte attrice nel proprio atto introduttivo.

Ciò che rileva è unicamente il fatto – incontestato – che la convenuta ha consegnato i terreni all’attrice.

Il rapporto in essere tra le parti deve essere qualificato come comodato precario, contratto in virtù del quale una parte concede gratuitamente all’altra parte il godimento del bene per un tempo indeterminato.

Così il rapporto è stato prospettato da parte convenuta e parte attrice non ha addotto una diversa qualificazione, essendosi limitata ad asserire di avere il possesso dei beni.

Né dalle allegazioni delle parti né dall’istruttoria processuale è emerso che l’interesse della convenuta alla coltivazione e alla cura dei fondi sia mai assurto a obbligazione contrattuale, rimanendo un mero motivo dell’attribuzione del godimento dei beni.

Ciò posto, a norma dell’art. 1810 c.c., il comodatario deve restituire il bene non appena il comodante la richiede.

La domanda restitutoria svolta nei confronti di (…) merita dunque accoglimento.

Per quanto concerne la posizione di (…), si osserva preliminarmente che, conformemente ad una giurisprudenza di legittimità più che consolidata, la legitimatio ad causam in senso tecnico e proprio, quale condizione dell’azione, deve intendersi come il potere di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria, e va riconosciuta all’attore o al convenuto per il solo fatto che il primo si affermi, oppure il secondo sia indicato, come titolare del diritto azionato o dell’obbligo ineseguito, a prescindere da ogni questione relativa all’esattezza di tali affermazioni, le quali attengono al merito della domanda (cfr., ex multis, Cass. Civ. 2517/2000).

In altri termini, fondandosi la legittimazione ad agire ed a contraddire sull’allegazione fatta nella domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l’attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come altrui, ovvero pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur asserendo sua estraneità al rapporto sostanziale controverso, mentre sono del tutto irrilevanti, ai fini di tale legittimazione, i riscontri di verità o di fondatezza in ordine al rapporto sostanziale dedotto dall’attore, trattandosi di momenti propri del giudizio di merito.

Poiché quindi (…) s.p.a. ha svolto domanda di restituzione nei confronti di (…) allegando di aver consegnato (anche) a esso i terreni oggetto di causa, deve dirsi sussistente la legittimazione passiva del terzo chiamato al giudizio.

Non vi è luogo per l’estromissione di (…) dal processo, non tanto in quanto egli è legittimato passivo, ma in ogni caso poiché non ne ricorrono i presupposti tipici di legge.

Al difetto di legittimazione passiva, infatti, non si associa alcuna ipotesi di estromissione.

Né può trovare applicazione l’art. 109 c.p.c. invocato dal terzo chiamato, atteso che egli non ha mai offerto di eseguire la propria prestazione.

Passando all’analisi del merito, l’istruttoria processuale non ha permesso di accertare se (…) s.p.a. (o la sua dante causa) abbia consegnato i terreni anche a (…), ma la questione è irrilevante. Infatti, il terzo chiamato non ha negato di utilizzarli, ma ha addotto di farlo su autorizzazione dell’attrice.

Posto che l’attrice è comodataria dei terreni, seguendo la prospettazione del terzo chiamato, deve ravvisarsi un subcomodato, destinato a cessare con la cessazione del contratto principale.

Ne consegue che (…) è obbligato alla restituzione dei terreni a (…) s.p.a.

4. Le spese

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 come segue:

– per quanto riguarda parte attrice, sulla base dei parametri medi previsti per le cause di media complessità;

– per quanto riguarda parte terza chiamata, sulla base dei parametri medi previsti per le cause di bassa complessità.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

1) rigetta la domanda attorea;

2) dispone la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di usucapione effettuata presso l’Ufficio di Milano 2 in data 10.6.2013 ai nn. 53413/36754;

3) condanna parte attrice e parte terza chiamata a rilasciare in favore di parte convenuta i terreni siti in Cornaredo e censiti al Catasto Terreni del medesimo comune al foglio (…), mappali (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…);

4) condanna parte attrice sulla base dei parametri medi previsti per le cause di media complessità a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida

– a carico di parte attrice in Euro 10.343,00 per compensi

– a carico di parte terza chiamata in Euro 7.254,00

oltre Euro 56,00 per spese esenti, 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Così deciso in Busto Arsizio il 4 luglio 2019.

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.