Con la sentenza in oggetto si afferma che in tema di negoziazione assistita obbligatoria l’invito a stipulare la convenzione privo della sottoscrizione della parte e della autenticazione da parte dell’avvocato, in quanto inidoneo ad instaurare validamente la procedura, determina immancabilmente l’improcedibilità del giudizio.
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Tribunale|Roma|Sezione 17|Civile|Sentenza|10 gennaio 2023| n. 395
Data udienza 10 gennaio 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVII
Il Tribunale di Roma nella persona del Giudice Onorario Paola Giardina ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 44968 R. G. A. C. dell’anno 2019 vertente
TRA
(…) srl., pi. (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, (…), presso lo studio dell’Avv. (…) che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso;
ATTRICE
CONTRO
CONDOMINIO (…), p. i. (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via (…), presso lo studio dell’Avv. (…) che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
Conclusioni: all’udienza del 26 luglio 2022 le parti rassegnavano le conclusioni richiamando i propri atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell’art. 132 c.p.c. come novellato, la sentenza deve contenere unicamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e può essere motivata anche attraverso il rimando agli elementi di fatto riprodotti negli atti di causa e ai precedenti giurisprudenziali conformi. Va poi dato atto che il procedimento è pervenuto a questo giudice, dopo una precedente assegnazione e vari rinvii d’ufficio, in data 17 giugno 2022.
(…) s r l., con ricorso ex art. 702-bis, c.p.c., chiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 7.262,96 a titolo di corrispettivo per i lavori di installazione e manutenzione dei contabilizzatori di calore effettuati presso il CONDOMINIO (…), in forza del contratto stipulato in data 23.09.2016.
Il CONDOMINIO (…) si costituiva in giudizio ed eccepiva in via preliminare l’improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 132/14 e, nel merito, deduceva la risoluzione contrattuale per colpa della ricorrente a causa dell’inadempimento dei doveri di manutenzione pattuiti. All’udienza del 23.01.2020 veniva assegnato il termine di 15 giorni per l’introduzione del procedimento di negoziazione assistita.
Con ordinanza del 05.06.2020, rinviata la decisione sull’eccezione di improcedibilità della domanda, alla luce delle difese delle parti, veniva disposto il passaggio al rito ordinario con l’assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
All’udienza del 05.07.2022, le parti concludevano richiamando i propri atti difensivi e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
La domanda è improcedibile.
Va accolta, infatti, l’eccezione, avanzata dal CONDOMINIO resistente, relativa al mancato invito a stipulare una negoziazione assistita il cui esperimento, la controversia in esame non eccedendo la soglia dei cinquantamila euro, è obbligatorio ex art. 3 del D.L. n. 132/2014.
Detto articolo, al suo comma 1, prevede che chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, fuori dei casi previsti dall’art. 5, comma 1 -bis, del D.Lgs. n. 28/2010, deve invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, pena l’improcedibilità della domanda.
Nel caso in questione parte ricorrente non ha trasmesso l’invito a stipulare la negoziazione assistita prima dell’instaurazione del giudizio e quando vi ha provveduto, a seguito dell’assegnazione del termine di 15 giorni da parte del giudice (cfr verbale di udienza del 23.01.2020), non ha rispettato le formalità previste dal D.L. 132/2014 per rendere l’invito rituale e, quindi, idoneo a instaurare il procedimento.
L’invito spedito da parte ricorrente (cfr. doc. 1 note di trattazione scritta del 29.05.2020) è mancante della sottoscrizione della parte e privo della sua autenticazione da parte dell’avvocato, requisiti, questi, previsti dall’art. 4 del D.L. 132/2014, laddove stabilisce: “L’invito a stipulare la convenzione deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile. La certificazione dell’autografia della firma apposta all’invito avviene ad opera dell’avvocato che formula l’invito”.
Alla disposizione suddetta va rimesso il contenuto sostanziale che la comunicazione di invito a stipulare una negoziazione assistita deve contenere per una valida instaurazione del procedimento di negoziazione assistita.
Il comportamento di parte ricorrente, che in un primo momento non ha attivato la procedura e che dopo l’invito del giudice, non l’ha formulata nel rispetto dei requisiti di legge, rende invalida la procedura di negoziazione e, rientrando la fattispecie in esame tra le ipotesi disciplinate dall’art. 3 del D.L. 132/14, determina l’improcedibilità della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione (ord. n. 33482 del 14 novembre 2022), in base ai parametri del D.M. 55/14 in vigore nel momento in cui è stato svolto l’ultimo atto difensivo per le fasi effettivamente svolte e con applicazione dei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma nella causa iscritta al numero R.G. 44968 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2019:
– dichiara improcedibile la domanda proposta da (…) s.r.l.;
– condanna (…) srl. al pagamento delle spese di lite nei confronti del CONDOMINIO (…) per complessivi euro 2.540,00 oltre oneri di legge e spese generali
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2023
Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2023.
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