spetta al lavoratore, che agisca per il risarcimento del danno da perdita di “chance”, l’onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, il nesso causale tra l’inadempimento e l’evento dannoso, ossia la sua concreta e non ipotetica possibilità di conseguire la promozione.

 

Corte d’Appello Roma, Sezione Lavoro civile Sentenza 21 settembre 2018, n. 3188

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D’APPELLO DI ROMA

SECONDA SEZIONE LAVORO

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Maria Rosaria Marasco – Presidente

Dott. Maria Lavinia Buconi – Consigliere

Dott. Maria Vittoria Valente – Consigliere rel.

all’udienza del 11/09/2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4240/2014 (alla quale è stata riunita quella n. r.g. 4286/2014)

tra

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA, con domicilio in VIA (…) 00195 ROMA, rappresentato/a e difeso/a dall’avv. BO.FR.

Appellante – Appellata

contro

(…), con domicilio in VIALE (…), rappresentato/a e difeso/a dall’avv. CH.FI.

Appellato – Appellante

ROMA CAPITALE, con domicilio in Roma, via (…), rappresentato/a e difeso/a dall’avv. FEDERICA GRAGLIA

Appellata.

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 725 del 2014.

SVOLGIMENTO DEL PROCESO

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso proposto da (…), ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento con cui lo stesso era stato escluso dalla procedura di mobilità esterna di cui alla Det. n. 9 della CCIAA di Roma del 12.3.2012, con rigetto di ogni altra domanda.

Il ricorrente aveva dedotto nel ricorso ex art. 414 c.p.c. di essere dipendente del Comune di Roma, appartenente al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, qualifica Istruttoria Cat. CV, e di aver partecipato alla procedura di mobilità esterna di cui all’avviso di mobilità volontaria per la copertura di 9 posti di cat. C (profilo di assistente ai servizi amministrativi e di supporto), emanato con determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio di Roma n. 9/2012; di aver richiesto il nulla osta da allegare alla domanda e che il comune di Roma gli rilasciava il “nulla osta preventivo”; di aver successivamente ricevuto dalla Camera di Commercio di Roma la nota n. 171138 del 18.5.2012, con la quale gli veniva comunicata l’esclusione dalla procedura di mobilità esterna volontaria, per mancanza del nulla osta definitivo al trasferimento, entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda (così come disposto dalla Commissione esaminatrice nella riunione del 12.4.2012); che la comunicazione del 18.5.2012, nonché il verbale della commissione esaminatrice del 12.4.2012 – con i quali lo stesso era stato escluso dalla procedura – erano illegittimi, in quanto il nulla osta definito viene rilasciato dall’Ente solo dopo che il candidato ha sostenuto positivamente la prova; che, altresì, aveva diritto al risarcimento del danno, da quantificare nelle differenze retributive tra l’attuale impiego e quello cui avrebbe potuto accedere ove fosse stato ammesso al colloquio, quantificate in Euro 177.324,48 (o, in subordine, Euro 124.703,98), per il periodo dal maggio 2012 (data presunta per il trasferimento) al settembre 2026 (data presunta del raggiungimento del pensionamento).

Il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento di esclusione dell'(…) dalla procedura di mobilità in esame – annullando lo stesso – rilevando come il relativo avviso prevedeva, all’art. 2, che la domanda fosse corredata al “parere favorevole al rilascio del nulla osta al trasferimento dal parte dell’ente di appartenenza” e non il nulla osta “definitivo”, peraltro richiesto dall’art. 5 del medesimo bando solo al momento della stipulazione del contratto di lavoro da parte dei candidati giudicati idonei; ha respinto, poi, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale (da perdita di chance), conseguente all’esclusione dalla procedura, avendo il ricorrente solo genericamente dedotto che se fosse stato ammesso al colloquio, “avrebbe avuto……… ogni probabilità di uscirne vittorioso, vuoi perché aveva tutti i requisiti per superare tale prova, vuoi perché era preparatissima per poterla superare e quindi, le probabilità dì ingresso presso la nuova struttura erano altissime”, senza allegare alcun elemento atto a dimostrare, pur in modo presuntivo e basato sul calcolo delle probabilità, la possibilità di conseguire il trasferimento.

Avverso la sentenza ha proposto appello la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA chiedendone la parziale riforma.

Ha censurato la pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità dell’esclusione di (…) dalla procedura, non potendo la documentazione prodotta dallo stesso essere qualificata come effettivo assenso di Roma Capitale alla cessione del proprio dipendente, tenuto conto che tale ente aveva rilasciato una autorizzazione alla partecipazione alla procedura, riservandosi la facoltà di rilasciare il nulla osta definitivo.

Ha proposto altresì appello avverso la decisione di primo grado (…) lamentandone l’ingiustizia nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento del danno per mancanza di allegazioni sugli elementi presuntivi da cui ricavare la probabilità di ottenere il trasferimento, rilevando che tali elementi potevano desumersi dal “curriculum vitae” in atti, allegato alla domanda.

Si è costituita in entrambi i giudizi Roma Capitale chiedendo respingersi il gravame.

Previa riunione degli appelli ex art. 335 c.p.c., alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Entrambi gli appelli non meritano accoglimento per le considerazioni che seguono.

Quante alle censure mosse dalla CCIAA di Roma se ne rileva l’infondatezza, alla luce dell’esame della documentazione di causa.

Come già evidenziato dal Tribunale, l’art. 2 dell’avviso di mobilità esterna in esame (doc. 1 fascicolo CCIAA) non prevedeva, ai fini della partecipazione alla procedura, il rilascio di un “nulla osta definitivo” in favore del dipendente da parte dell’amministrazione di appartenenza, bensì solo che la domanda fosse corredata dal “parere favorevole al rilascio del nulla osta al trasferimento dal parte dell’Ente di appartenenza”; in sede di sottoscrizione del contratto di lavoro da parte dei candidati idonei, a seguito del superamento del successivo colloquio di approfondimento, l’art. 5 del bando prevedeva quale condizione della stipula, il rilascio del “nulla osta definitivo” da parte dell’amministrazione di provenienza, dovendosi quindi concludere che la documentazione prodotta dall'(…) ed allegata alla domanda (nulla osta preventivo, con autorizzazione a partecipare alla procedura), era pienamente idonea a consentire allo stesso di parteciparvi.

L’illegittimità dell’esclusione dalla procedura disposta in danno dell’odierno appellante deriva, altresì, rileva il Collegio, dalla circostanza che l’art. 3 dell’avviso, disciplinante l’articolazione della procedura di mobilità, aveva previsto che la verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura sarebbe stata accertata dalla competente struttura P.O. Selezione e Sviluppo – Servizio Selezioni, laddove la Commissione avrebbe poi valutato le domande nel rispetto dei criteri ivi elencati (rispondenza con le mansioni proprie del posto da ricoprire, provenienza da altra camera di commercio, età anagrafica del candidato, titoli culturali ulteriori, motivazioni della richiesta di trasferimento), così da individuare un numero di candidati non superiori a 18, i quali avrebbero sostenuto il colloquio di approfondimento.

La valutazione nell’ambito del suddetto colloquio di approfondimento era poi da svolgere sulla base degli elementi successivamente indicati (preparazione professionale specifica, conoscenza dei principali applicativi informativi, motivazioni del candidato).

La commissione esaminatrice, invero, nel verbale del 14.5.2012, al di fuori dei criteri stabiliti dall’art. 3 dell’avviso, ha individuato quale ulteriore criterio di scelta tra le 51 domande già esaminate dal Servizio Selezioni (che ne aveva valutato la completezza, escludendo peraltro 14 candidati) quello del “nulla osta definitivo”, onde pervenire al numero di candidati pari a 18 da sottoporre al colloquio (v. contenuto del verbale).

Deve, anche per tali motivi, dichiararsi l’illegittimità dell’esclusione dall’appellante dalla procedura di mobilità per cui è causa, con rigetto del gravame proposto dalla CCIAA.

Pure infondato è l’appello di (…).

Si premette che il Tribunale ha preliminarmente rilevato – con statuizione non oggetto di censura – che il danno patrimoniale oggetto della domanda risarcitoria si configura, nel caso di specie, come danno da perdita di chance, quale perdita della possibilità di conseguire un futuro vantaggio economico, secondo una valutazione da effettuarsi “ex ante”.

Ha poi valutato la mancanza di ogni allegazione da parte del ricorrente di elementi atti a dimostrare, pur in modo presuntivo e basato sul calcolo delle probabilità, la possibilità dello stesso di conseguire il trasferimento presso l’amministrazione di destinazione, nonché la mancanza di ogni comparazione con i curricula professionale degli altri candidati.

Rileva, invero, il collegio come in tema di risarcimento del danno da perdita di chance, il creditore ha l’onere di allegare, e quindi provare, anche se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la sussistenza in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato (v. Cass. sent. n. 6488 del 2017); in tema di procedure per l’accesso a qualifiche superiori, in particolare, la Suprema Corte ha osservato come spetta al lavoratore, che agisca per il risarcimento del danno da perdita di “chance”, l’onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, il nesso causale tra l’inadempimento e l’evento dannoso, ossia la sua concreta e non ipotetica possibilità di conseguire la promozione (Cass. sent. n. 4014 del 2016 “In tema di procedure di selezione del personale per l’accesso a qualifica superiore, nel caso in cui il datore di lavoro privato non rispetti i principi di correttezza e buona fede, incombe sul lavoratore, che agisca per il risarcimento del danno da perdita di “chance”, l’onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, il nesso causale tra l’inadempimento e l’evento dannoso, ossia la sua concreta e non ipotetica possibilità di conseguire la promozione, qualora la comparazione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente”).

Ritiene sul punto l’appellante come gli elementi presuntivi da cui ricavare la probabilità di ottenere il trasferimento potevano essere desunti dal Tribunale dall’esame del “curriculum vitae” in atti, allegato alla domanda di partecipazione alla procedura.

Deve, al riguardo, premettersi, in aderenza alla costante giurisprudenza del giudice di legittimità, come gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle domande e richieste delle parti debbono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia, con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (“…..È stato, infatti, affermato in giurisprudenza che gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste (anche probatorie) delle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (cfr. Cass. Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353) e costituisce ormai ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell’attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (cfr. al riguardo: Cass. Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353 cit., cui adde: Cass. Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202; Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761)….” Cass. sent. n. 13825 del 2008, in motivazione).

La Suprema Corte ha pure affermato come il mero deposito di documenti, anche se avvenuto contestualmente al ricorso introduttivo della lite, non può supplire alla carenza della causa petendi e del petitum, risultando la loro completa formulazione in ricorso un passaggio obbligato per la definizione del thema decidendum e per l’individuazione dei fatti da accertare ed eventualmente da provare (se non contestati o ammessi da controparte) e che, altresì, non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l’oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi tramite una integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell’atto introduttivo della lite e di mostrarne la fondatezza (sempre Cass. sent. n. 13825 del 2008).

Ciò posto evidenzia il Collegio, comunque, come dall’esame del curriculum prodotto in atti dall’appellante non emerge alcun elemento da cui desumere, sia pur in via presuntiva, la sussistenza di presupposti in capo allo stesso per essere selezionato nell’ambito della procedura di mobilità in esame.

Non viene ivi indicato, invero, il possesso di un qualche titolo culturale ulteriore rispetto a quelli richiesti dall’avviso, l’eventuale conoscenza dei principali applicativi informatici, la particolare motivazione del dipendente al trasferimento o la rispondenza tra le mansioni svolte e quelle proprie del posto da coprire, tutti criteri indicati dall’avviso ai fini della valutazione delle domande e dei candidati (v. art. 3 avviso mobilità).

Conclusivamente, entrambi gli appello debbono essere respinti,

Le spese di lite – in considerazione dell’esito del giudizio – debbono essere compensate tra le parti; deve darsi altresì atto che sussistono per la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA e per (…) le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.

P.Q.M.

– Rigetta gli appelli;

– Compensa le spese;

– Dà atto che sussistono per la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA e per (…) le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma l’11 settembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 21 settembre 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.