Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 23 aprile 2018, n. 9955
Quello dei dirigenti e’ un rapporto di lavoro di natura speciale per la peculiare collocazione che ad esso va riconosciuta all’interno dell’organizzazione aziendale, richiedente la permanenza del profilo fiduciario, che non ne ha mai consentito una completa omologazione a quello degli altri lavoratori subordinati.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 23 aprile 2018, n. 9955
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10496-2013 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 925/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/10/2012 R.G.N. 1587/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega orale avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1.1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Firenze, (OMISSIS) conveniva in giudizio la Societa’ (OMISSIS) S.p.A. per ottenere il pagamento dell’indennita’ di cui all’articolo 18 del c.c.n.l. Dirigenti in Agricoltura (ed in particolare dell’indennita’ di mancato preavviso). Il Tribunale accoglieva la domanda.
1.2. La decisione era confermata dalla Corte di appello di Firenze.
Ad avviso della Corte territoriale la ratio della disposizione pattizia era quella di consentire al dirigente che avesse instaurato con l’originaria parte datoriale un rapporto di fiducia di dimettersi nel caso in cui tale rapporto dovesse proseguire con un soggetto diverso e dipendere da questo, con il conseguente diritto a tutte le indennita’ spettanti in caso di licenziamento. Ai fini dell’operativita’ di tale disposizione, il concetto di mutamento di titolarita’ di cui all’articolo 18 del c.c.n.l. andava inteso in senso onnicomprensivo di tutte le ipotesi in cui la suddetta diversita’ si fosse registrata. In conseguenza rientrava tra le previsioni della norma collettiva, a prescindere dalla permanenza del soggetto giuridico sul piano formale, l’intervenuto mutamento dei soggetti (vertici aziendali) che rappresentavano l’interfaccia del rapporto con il dirigente, rapporto basato sull’intuitus personae e non assistito da stabilita’.
Per la Cassazione della sentenza ricorre la societa’ (OMISSIS) s.r.l. con due motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la societa’ ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, con riguardo al contenuto dell’articolo 18 del c.c.n.l. per i Dirigenti dell’Agricoltura un’erronea applicazione dell’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale ed in particolare un fraintendimento del concetto di mutamento della titolarita’ non identificabile con in semplice cambiamento dell’assetto societario ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2325 c.c..
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4. Rileva che la sentenza impugnata e’ priva del requisito essenziale della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione essendo la motivazione soltanto apparente, del tutto contraddittoria e lacunosa sull’argomentazione logico-giuridica.
2.1 Ragioni di ordine logico impongono l’esame prioritario del secondo motivo che e’ infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la conformita’ della sentenza al modello di cui all’articolo 132 c.p.c., n. 4, non richiede che il giudice del merito dia conto di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra le tante Cass. 28 ottobre 2009, n. 22801, Cass. 12 aprile 2011, n. 8294, Cass. 2 dicembre 2014, n. 25509), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. 20 luglio 2006, n. 17145; Cass. 2 luglio 2007, n. 2272).
Anche la motivazione in forma sintetica e’ idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorche’ sinteticamente, l’iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. 11 luglio 2007, n. 15489) e che la stessa faccia riferimento alle ragioni in fatto ed in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata, tenuto conto dei motivi esposti con l’atto di appello (Cass. 2 dicembre 2014, n. 25509).
Non vi e’ dubbio che, nella specie, l’iter logico-giuridico seguito nella sentenza impugnata sia chiaramente enucleabile (si veda la ricostruzione dello stesso come sopra illustrata al punto 1.2. dei fatti di causa) e si evincano le ragioni di fatto e di diritto che hanno giustificato la soluzione adottata.
2.2. Quanto al primo motivo, va innanzitutto respinta l’eccezione di inammissibilita’ dello stesso.
Com’e’ noto, la nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, risultante a seguito delle modifiche di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 2, pone, insieme alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto gia’ anteriormente previste, anche la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro.
Tale nuova formulazione, al pari di quanto il legislatore ha inteso realizzare con la previsione di cui all’articolo 420 bis c.p.c. e’ intesa a conseguire sull’intero territorio nazionale una uniforme operativita’ degli atti di autonomia collettiva, in precedenza affidata ai mutevoli e contrastanti orientamenti dei giudici di merito cio’ al fine di garantire la certezza e la stabilita’ delle statuizioni giurisprudenziali e di impedire che di un’identica disposizione contrattuale collettiva siano date interpretazioni corrette quanto a motivazioni – e quanto ad applicazioni dei criteri di cui all’articoli 1362 c.c. e ss. – ed al tempo stesso tra esse contrastanti.
Ed allora va richiamato il principio affermato da questa Corte con riguardo alla procedura di cui all’articolo 420 bis c.p.c. (cfr. Cass. 6 febbraio 2008, n. 2796) secondo il quale il giudice di legittimita’, allorche’ venga denunciata la violazione della norma di un contratto o di un accordo collettivo nazionale, deve procedere autonomamente alla diretta interpretazione del contenuto del contratto e dell’accordo (ricercando all’interno del complessivo testo contrattuale ogni clausola, anche non oggetto di esame delle parti o del giudice di merito che venga ritenuta utile all’interpretazione ed alla soluzione del caso concreto) senza essere vincolato ad una lettura interpretativa prospettata nella formulazione del motivo.
Il che equivale ad affermare che dopo la riforma dell’articolo 360, n. 3 ad opera del Legislatore del 2006 non e’ piu’ necessario che il ricorrente il quale censuri l’erronea applicazione di una disposizione contrattuale collettiva da parte del giudice di merito alleghi la specifica violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (articolo 1363 c.c. e ss.) e le modalita’ con le quali il giudice di merito se ne e’ discostato.
In sostanza, una volta attribuita dal Legislatore alla Corte di legittimita’ la funzione di nomofilachia sui contratti collettivi, essa controlla ed eventualmente corregge autonomamente l’interpretazione resa dal giudice di merito, in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (articoli 1362 c.c. e segg.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruita’ della motivazione.
Deve dunque ritenersi che, nel regime processuale speciale introdotto dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, la denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali accomuni questi alle fonti di diritto oggettivo, limitatamente al sindacato esperibile in sede di legittimita’ e non sia percio’ piu’ richiesta, a pena di inammissibilita’ della doglianza, una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ne’ del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.
In tali termini questa Corte si e’ espressa con le sentenze del 19 marzo 2014 n. 6335 e del 9 settembre 2014, n. 18946, il cui orientamento viene qui condiviso e ribadito, in discontinuita’ con il precedente insegnamento giurisprudenziale secondo cui, al contrario, l’interpretazione dei contratti collettivi di lavoro in sede di legittimita’ integrerebbe un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile dinanzi alla Corte di cassazione nella sola ipotesi di motivazione inadeguata, ovvero di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui all’articolo 1362 c.c. e segg., sicche’, per una corretta denuncia dei due profili, il ricorrente per cassazione dovrebbe fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, precisando altresi’ in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (Cass. 15 aprile 2013, n. 9054; Cass. 15 aprile 2013, n. 9070; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168).
2.3. Tanto precisato il motivo e’ infondato.
Nella specie oggetto di disamina e’ cosa le parti collettive abbiano inteso prevedere in sede di disposizione di cui all’articolo 18 del c.c.n.l. per i Dirigenti dell’Agricoltura 11.5.2005 (rinnovato il 25.2.2009).
Tale disposizione espressamente stabilisce che: “Salvo il caso che il dirigente sia stato in precedenza liquidato di ogni sua spettanza (…..), il trasferimento dell’azienda o, comunque, il cambiamento della titolarita’ dell’azienda non risolve il rapporto di lavoro ed il dirigente conserva il diritto alle spettanze maturate e non liquidate anche nei confronti del nuovo titolare o, se i titolari siano piu’ di uno, nei confronti di tutti gli obbligati in via solidale. (…..) Il dirigente che non accetti il passaggio alle dipendenze del nuovo titolare dell’azienda o le conseguenze derivanti dalla trasformazione o dalla riduzione dell’azienda, ha diritto a tutte le indennita’ spettantegli come nel caso di licenziamento”.
Si tratta di una disposizione prevista per i soli dirigenti e cioe’ per coloro che, a termini dell’articolo 2 del medesimo sono “investiti di tutti o di una parte importante dei poteri del datore di lavoro, sia persona fisica che giuridica, su tutta l’azienda o su parte di essa, con struttura e funzioni autonome, hanno poteri di iniziativa e ampie facolta’ discrezionali, nel campo tecnico o in quello amministrativo o in entrambi, in virtu’ di procura espressa o tacita o di delibera da parte degli organi statutari nel caso di persona giuridica e rispondono dell’andamento dell’azienda al datore di lavoro o a chi per esso”.
Quello dei dirigenti e’ un rapporto di lavoro di natura speciale per la peculiare collocazione che ad esso va riconosciuta all’interno dell’organizzazione aziendale, richiedente la permanenza del profilo fiduciario, che non ne ha mai consentito una completa omologazione a quello degli altri lavoratori subordinati (cfr. Cass. 25 novembre 1996, n. 10445; Cass. 27 novembre 1997, n. 12001; Cass. 21 marzo 1998, n. 3000, Cass. 21 novembre 2007, n. 24246; Cass. 30 settembre, 2016).
A caratterizzare tale rapporto concorrono la collaborazione immediata con l’imprenditore per il coordinamento aziendale nel suo complesso od in un ramo importante di esso; il carattere fiduciario della prestazione; l’ampio potere di autonomia nell’attivita’ direttiva; la supremazia gerarchica su tutto il personale dell’azienda o di un ramo importante di essa, anche senza poteri disciplinari, ma sempre con poteri organizzativi; la subordinazione esclusiva all’imprenditore o ad un dirigente superiore; e l’esistenza di un potere di rappresentanza extra o infraziendale.
Al dirigente, in sostanza, che occupa il posto piu’ elevato nella scala gerarchica dei prestatori di lavoro subordinato, e’ assicurata nell’impresa una posizione che trova nel potere direttivo la sua piu’ vera qualificazione. L’imprenditore, singolo o collettivo, ha nel dirigente il collaboratore che lo sostituisce o lo assiste nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie, e l’esecutore, con discrezionale responsabilita’, delle sue direttive.
Appare per cio’ essenziale che in tal caso tra l’imprenditore ed il dirigente s’instauri e si mantenga un rapporto di reciproca fiducia e di positiva valutazione, ed e’ in armonia con questa esigenza che il vincolo possa venir meno per determinazione unilaterale solo che soggettivamente vengano considerate cessate le condizioni idonee a soddisfare la stessa.
Lo svolgimento del rapporto lavorativo, prodotto della complessa interrelazione tra impresa e lavoro, tra datore e prestatore, e’ permeato dall’elemento fiduciario ed e’ proprio la fiducia (riferita alla fase dinamica del rapporto insorto sulla base dell’intuitus personae) che giustifica e rende ragionevole la distinzione del lavoratore piu’ elevato rispetto all’impiegato e la permanenza del recesso ad nutum.
Ed allora si comprende come in taluni casi le disposizioni pattizie prevedano alcuni correttivi in funzione di garanzia del dirigente.
Si puo’ trattare di previsioni contrattuali che stabiliscano anche per il dirigente la reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo.
Ma si puo’ trattare di disposizioni che prevedano in caso di recesso la corresponsione di indennita’ supplementari e che, come nel presente caso, consentendo al dirigente di valutare le possibili ripercussioni sul rapporto fiduciario di cui si e’ detto derivanti dal trasferimento dell’azienda o, comunque, dal cambiamento della titolarita’ dell’azienda, lascino libero lo stesso di scegliere se proseguire o meno nel rapporto di lavoro, assicurandogli in caso di non accettazione del passaggio alle dipendenze del nuovo titolare dell’azienda o delle conseguenze derivanti dalla trasformazione o dalla riduzione dell’azienda, il diritto a tutte le indennita’, come nel caso di licenziamento.
Quella di cui all’articolo 18 del c.c.n.l. e’ evidentemente una disposizione di favore nei confronti del dirigente che realizza anche un equo contemperamento dei contrapposti interessi (articolo 1371 c.c.) ed e’ tale ratio che deve guidare nell’interpretazione della portata della stessa.
Ed allora non puo’ non rilevarsi che, a termini della norma collettiva (che non opera alcun distinguo tra societa’ di persone e societa’ di capitali), la tutela e’ accordata: a) nel caso di trasferimento d’azienda e cioe’ nell’ipotesi in cui il complesso organizzato dei beni dell’impresa – nella sua identita’ obiettiva – sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica (negozi singoli o collegati), anche a prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l’imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione, purche’ cio’ si accompagni al passaggio di beni di non trascurabile entita’ e tali da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa; b) nel caso di cambiamento di titolarita’ dell’impresa. Significativo e’ l’utilizzo, tra la prima e la seconda ipotesi, della disgiuntiva o comunque che chiaramente indica che la seconda ipotesi e’ ampliativa dei casi normalmente riconducibili alla prima e che ben puo’ ricomprendere tutti le ipotesi in cui, pur senza le formalita’ del trasferimento d’azienda, vi sia stata una cessione delle partecipazioni societarie di controllo ovvero una successione in tali partecipazioni.
La prima ipotesi si verifica quando vi siano stati atti di disposizione dell’azienda come tale e nei singoli beni che la compongono. L’atto dispositivo dell’azienda si configura ogni volta che sia trasferito (da parte di una impresa collettiva o individuale) un insieme di beni di per se’ potenzialmente idoneo a essere utilizzato per l’esercizio dell’impresa. Questo accade sia quando si trasferisca l’intero complesso di beni, sia quando si trasferisca soltanto una parte dell’azienda (cd. “ramo”), ossia un suo settore particolare dotato di organicita’ operativa. In ogni caso, ferma restando l’organizzazione del complesso dei beni destinati all’esercizio dell’attivita’ economica, ne muta il titolare in virtu’ di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio.
La seconda ipotesi di cui alla locuzione cambiamento della titolarita’ dell’azienda deve evidentemente riferirsi ad altro perche’ diversamente non se ne comprenderebbe l’espressa e aggiuntiva previsione.
Ed allora deve trattarsi di una ipotesi di mutamento della titolarita’ diversa dal fenomeno del trasferimento d’azienda.
Di certo tale concetto di mutamento della titolarita’ (riferito all’impresa collettiva) non puo’ essere inteso come mero cambiamento del legale rappresentante.
Lo stesso va considerato in termini di proprieta’ dell’azienda e cioe’, quanto alle societa’ di capitali, di misura della partecipazione al capitale.
Cosi’ nell’ambito del previsto cambiamento della titolarita’ dell’impresa va ricompresa anche l’ipotesi in cui muti il soggetto cui faccia capo una percentuale del capitale sufficiente a garantire la nomina dei componenti dell’organo amministrativo.
E’ tale posizione di controllo di diritto della societa’ che consente di unificare il profilo proprietario con quello, lato sensu, imprenditoriale: colui che detiene la maggioranza del capitale sociale e’ ad un tempo il dominus economico dell’impresa e il soggetto in grado, almeno indirettamente, di determinarne le sorti.
E’ pur vero che il trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza di una societa’ di capitali non integra gli estremi del trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c., ma comporta solo una modificazione degli assetti azionari interni della persona giuridica, la quale, pertanto, conserva la sua soggettivita’ esterna e, in particolare, la sua responsabilita’ nei confronti dei propri dipendenti per le obbligazioni assunte (cosi’ Cass. 18 aprile 2007, n. 9251; Cass. 12 marzo 2013, n. 6131).
Tuttavia, e’ indubbio che la disposizione pattizia (e la disgiuntiva o comunque in essa contenuta) abbia inteso prendere in considerazione, ai fini della disciplina di tutela del dirigente, anche tale ipotesi, diversa dal trasferimento d’azienda, e cioe’ quella in cui attraverso tale trasferimento del pacchetto azionario, pur nel mantenimento dell’astratta personalita’ giuridica dell’ente, si sia ottenuto, indirettamente, un mutamento della titolarita’ della proprieta’ dell’impresa e conseguentemente (almeno in termini economici) del patrimonio aziendale tale da comportare l’assunzione del controllo dell’impresa stessa e delle sue attivita’.
Quanto alla sopra ricordata tutela dei contrapposti interessi valga la considerazione che la previsione di una disciplina di favore per il dirigente che intraveda ripercussioni sul rapporto fiduciario in ragione dell’intervenuto mutamento dell’assetto societario salvaguardia anche la nuova proprieta’ operando, evidentemente, la fiducia anche nel senso del rapporto di tale nuova proprieta’ con un dirigente di cui non ha piu’ fiducia.
Nel caso in esame e’ pacifico che il pacchetto di maggioranza della Societa’ (OMISSIS) S.p.A. fosse passato dalla sig.ra (OMISSIS) in (OMISSIS) alla sig.ra (OMISSIS) e che l’amministrazione della stessa fosse stata posta nelle mani di un nuovo amministratore unico.
Correttamente, allora, la Corte territoriale ha ritenuto che tale modifica dell’assetto societario e le sue ripercussioni (anche solo potenziali) sull’assetto delle relazioni con il rapporto dirigenziale del (OMISSIS) e sulla permanenza del profilo fiduciario di tale rapporto di lavoro rendessero praticabile la scelta garantita di cui all’articolo 18 del c.c.n.l..
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
Va dato atto dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma i bis, dello stesso articolo 13.