L’azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilita’ la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilita’, sicche’, prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”), ed al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilita’ del debito restitutorio o il recesso dal contratto.
Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria
Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc si consiglia il seguente articolo: Azione surrogatoria ex art 2900 cc
Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 21 maggio 2019, n. 13671
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21685-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SRL e per essa (OMISSIS) SPA nella qualita’ di cessionaria dei crediti di (OMISSIS) SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2283/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI CHIARA.
RILEVATO
che:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per quanto qui interessa, presentavano appello avverso sentenza del 14 marzo 2016 emessa dal Tribunale di Napoli che aveva accolto domanda di (OMISSIS) proposta nei loro confronti ai sensi dell’articolo 2901 c.c. in relazione a tre contratti di locazione ultranovennale di immobili. Controparte resisteva e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 24 maggio 2017, sempre per quanto qui interessa, rigettava il gravame.
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno presentato ricorso, fondato su unico motivo. Si e’ difesa con controricorso (OMISSIS) S.r.l. e per essa (OMISSIS) S.p.A. La controricorrente ha altresi’ depositato atto di costituzione di nuovo difensore e memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. L’unico motivo del ricorso viene rubricato come violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c., nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo.
La corte territoriale avrebbe “colpevolmente omesso di verificare la sussistenza nel caso di specie di tutti i requisiti” di cui all’articolo 2901 c.c., che era onere di controparte dimostrare.
Quanto alla scientia damni, non sarebbe “emersa alcuna prova della effettiva conoscenza” di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) di un proprio debito nei confronti di (OMISSIS) quali fideiussore di (OMISSIS) S.r.l. al momento della stipulazione dei contratti locatizi, non avendo la corte “tenuta in debita considerazione la dirimente circostanza della mancata attivazione, in data anteriore alla stipula dei contratti di locazione ultranovennale, della garanzia fideiussoria” verso i suddetti.
L’unico “momento temporale” rilevante ai fini della sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria sarebbe quello della conoscenza, da parte dei debitori, dell’esistenza del presunto credito nei loro confronti, e “non puo’ che coincidere con la formalizzazione della richiesta di pagamento” a essi quali fideiussori, dopo l’infruttuosa escussione del debitore principale.
Avrebbe inoltre la corte territoriale “glissato sulla rilevante portata delle dichiarazioni” rese in interrogatorio formale da (OMISSIS) e (OMISSIS), con cui “hanno espressamente negato di essere a conoscenza del debito alla data di sottoscrizione dei contratti di locazione”: la mancanza di confessione comporterebbe l’onere probatorio di controparte, nel caso in esame non adempiuto.
Quanto alla participatio fraudis, sarebbe “insufficiente” la motivazione dell’impugnata sentenza sulla partecipazione delle conduttrici degli immobili locati “al presunto intento fraudolento orchestrato dai fideiussori in danno dell’istituto di credito”, identificando la prova essenzialmente nei legami di parentela e/o convivenza esistenti tra gli attuali ricorrenti, legami che costituirebbero, invece, “al piu’ un mero indizio”.
E come tale avrebbe dovuto essere raffrontato con le ulteriori risultanze, per cui “non potevano certamente ritenersi utili le sole dichiarazioni rese dalle conduttrici” nell’interrogatorio formale, le quali anzi avrebbero escluso la conoscenza, al momento della stipulazione dei contratti locatizi, dei debiti gravanti sui proprietari degli immobili.
Inoltre, sarebbe censurabile la decisione del giudice d’appello di confermare la sentenza di primo grado non ritenendo ammissibile la prova testimoniale addotta dagli attuali ricorrenti nella memoria di cui all’articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 2, per consentire di “dimostrare la non conoscenza della situazione debitoria dei garanti della (OMISSIS) S.r.l. da parte delle conduttrici” al momento della stipulazione dei contratti locatizi.
Ancora, quanto all’eventus damni, la corte territoriale non avrebbe “valutato correttamente la consistenza patrimoniale degli odierni ricorrenti”, il quale “comprende numerosi altri beni”.
E infine “le affermazioni contenute nella parte motiva della sentenza impugnata in ordine alla inadeguatezza della prova fornita dagli odierni appellati (sic) circa gli obblighi di manutenzione degli immobili locati assunti dalle conduttrici, a giustificazione della irrisorieta’ dei canoni” non sarebbero pertinenti “con la realta’ processuale”, opere di conservazione degli immobili non essendo “state eseguite soltanto a causa dell’instaurazione del presente giudizio”
2. Si e’ ampiamente illustrato il contenuto dell’unico motivo del ricorso in quanto la sua mera lettura evidenzia come sia stato conformato, invece, quale motivo di gravame (non a caso – si e’ appena visto – ad un certo punto emerge il lapsus calami del riferimento agli “odierni appellati”).
La sentenza impugnata viene censurata direttamente nel merito, sotto tutti i profili sopra riportati, prospettandosi al giudice di legittimita’, senza rispettare i confini del ricorso per cassazione, la necessita’ di una valutazione alternativa del compendio probatorio.
Anche gli aspetti che avrebbero potuto essere ricondotti a questioni di diritto – come la conoscenza della posizione debitoria anteriormente alla stipulazione dei contratti e la mancata riscossione del debitore principale (su cui, meramente ad abundantiam per quanto si verra’ ora ad osservare, si rammenti Cass. sez. 3, 19 gennaio 2016 n. 762: “L’azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilita’ la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilita’, sicche’, prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”), ed al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilita’ del debito restitutorio o il recesso dal contratto.”) – si riverberano invece, in ultima analisi, nella mancata condivisione dell’accertamento di merito, scendendo a direttamente confrontare elementi probatori per evidenziare quelli che sarebbero stati maggiormente valevoli, al contrario di quanto ritenuto dal giudice d’appello, e impetrando pure una valutazione di insufficienza del compendio probatorio in toto laddove viene censurata la mancata ammissione di ulteriori prove, sulla cui superflua natura la corte territoriale si e’, nel complesso motivazionale, esposta.
In conclusione il ricorso, avendo perseguito un terzo grado di merito, risulta inammissibile, con conseguente condanna – in solido per il comune interesse processuale – dei ricorrenti alla rifusione delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, alla controricorrente; sussistono altresi’ Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2012 ex articolo 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, condannando solidalmente i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 6000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonche’ agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.