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il concedente, in caso di fallimento dell’utilizzatore e di opzione del curatore per lo scioglimento del vincolo contrattuale, puo’ soddisfarsi sul bene oggetto del contratto di locazione finanziaria al di fuori del concorso, previa ammissione del credito al passivo fallimentare essendo egli destinato ad essere soddisfatto al di fuori del riparto dell’attivo, mediante vendita del bene (analogamente al creditore pignoratizio e a quello garantito da privilegio speciale L.F., ex articolo 53), con esenzione dal concorso sostanziale, ma non dal concorso formale.
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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 9 febbraio 2016, n. 2538
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4371/2010 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.N.C. NONCHE’ DEI SOCI (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di LODI, depositato il 07/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Lodi, con decreto del 7 gennaio 2010, ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) snc (d’ora innanzi solo Fallimento (OMISSIS)) e dei soci illimitatamente responsabili, proposto dalla (OMISSIS) SpA (ora (OMISSIS) SpA), la quale aveva dapprima chiesto l’ammissione, in via chirografaria, del proprio credito, pari ad euro 26.380,58, per quanto maturato a seguito dell’avvenuta risoluzione (anteriormente alla dichiarazione di fallimento, come si legge all’ultimo cpv della p. 6 del provvedimento impugnato) di un contratto di leasing, avente ad oggetto un semirimorchio. A seguito della risoluzione e della restituzione e, quindi, della vendita del bene, la richiesta creditoria della Banca era stata poi “ridotta” a euro 7.223,37 e, comunque, essa era stata respinta dal GD.
2. Secondo il Tribunale, invece, l’opposizione era, prima ancora che infondata, del tutto inammissibile.
2.1. Infatti, con riferimento ad una procedura fallimentare dichiarata – come nella specie – con una sentenza del dic. 2007, ossia in epoca successiva alla riforma della legge fallimentare, ma prima dell’entrata in vigore del c.d. decreto correttivo, di cui al Decreto Legislativo n. 169 del 2007 (che, ai sensi dell’articolo 22, e’ stata fissata al 1 ottobre 2008), non si applicherebbero le modifiche introdotte da quest’ultimo provvedimento.
2.2. Secondo il Tribunale, pertanto, il caso sarebbe regolato dall’articolo 99 LF, nel testo anteriore alla modifica del 2007, comprendente la previsione dell’obbligo della notifica del ricorso e del decreto che fissa l’udienza anche al fallito, oltre che al curatore fallimentare.
2.3. Dalla mancata esecuzione della notifica nei confronti del fallito, secondo il Tribunale, discenderebbe l’inammissibilita’ della domanda, rilevabile d’ufficio (ai sensi dell’articolo 2969 c.c.) per l’inutile decorso del termine perentorio assegnato per l’esecuzione dell’adempimento: la violazione sarebbe consistita nella mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del fallito.
3. Sotto un secondo profilo, il Tribunale ha rilevato l’ulteriore causa d’inammissibilita’ del ricorso, per la proposizione di domande ed allegazioni nuove rispetto a quelle sottoposte agli organi della procedura, in sede di esame dello stato passivo.
3.1. Se in questa sede la Banca aveva domandato il pagamento di un maggiore importo, in ragione dell’avvenuta risoluzione del contratto e dei canoni a scadere, con gli accessori, successivamente – ed a seguito della vendita del bene – essa aveva invocato – per la prima volta l’applicazione della L.F., articolo 12 quater, e “ridotto” la pretesa in moneta fallimentare, operando una compensazione tra il maggior avere dapprima richiesto con il ricavato della vendita.
4. Secondo il Tribunale, le pretese creditorie sarebbero infondate nel merito, atteso che – una volta inquadrato il contratto nella figura del leasing traslativo – alla fattispecie andrebbe applicato, in via analogica, il disposto dell’articolo 1526 c.c., liquidando – nell’equo compenso previsto dalla disposizione in favore del concedente – sia la remunerazione del godimento del bene, sia il suo deprezzamento e logoramento per l’uso; non anche il risarcimento del danno derivante dall’anormale deterioramento della cosa ne’ il mancato guadagno. Cio’ in quanto, al caso, non sarebbe applicabile il disposto della L.F., articolo 12 quater, poiche’ non si verserebbe nell’ipotesi dello scioglimento del contratto ad iniziativa del curatore, possibile solo dopo la dichiarazione di fallimento, ma nella risoluzione anteriore alla dichiarata insolvenza.
5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) SpA (ora (OMISSIS) SpA), con nove motivi, illustrati anche con memoria.
6. La curatela non ha svolto attivita’ difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo mezzo di impugnazione (violazione e falsa applicazione della L.F., articoli 96 e 99, e articolo 332 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sulla inammissibilita’ del ricorso per la notifica al fallito), la ricorrente ha posto a questa Corte i seguenti due quesiti di diritto:
– “se la sanzione di inammissibilita’ indicata dal Collegio di Lodi, ovvero la mancata notifica del ricorso al fallito, sia considerata alla stregua degli articoli 93, 96 e 99, motivo di inammissibilita’ dell’opposizione L.F., ex articolo 98, e, nel contempo precisare se, in mancanza di espressa sanzione ed in presenza di espresso riferimento nell’articolo 96, alle fattispecie di inammissibilita’ tipizzate nell’articolo 93, possa parimenti assumersi una inammissibilita’ non tipizzata e riferita a quanto qui addebitato alla banca concedente”.
– “se la novella n. 196 del 2007, per la parte relativa alle norme strettamente processuali, quale quella introdotta con il nuovo articolo 99, commi 2 e 4, sia immediatamente applicabile ai giudizi in corso e quindi anche ai fallimenti dichiarati prima della sua entrata in vigore”.
1.1. Anzitutto il Tribunale avrebbe errato nel ritenere necessaria la notifica del ricorso di opposizione allo stato passivo fallimentare, sia perche’ impossibile da praticarsi (dovendosi la corrispondenza diretta al fallito essere comunque recapitata al curatore del suo fallimento) sia perche’ in contrasto con i dati tecnico-formali, atteso che al fallimento, dichiarato sotto il vigore della novella (persino priva della sanzione dell’inammissibilita’) questa era immediatamente applicabile, perche’ norma processuale.
1.2. Secondo la ricorrente, nel caso di applicazione del vecchio testo della disposizione menzionata, si sarebbe dovuto dar seguito alla manchevolezza ricorrendo alla previsione dell’articolo 332 c.p.c., con l’integrazione del contraddittorio su ordine del giudice.
2. Con il secondo motivo (omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto controverso decisivo per la definizione della controversia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sulla inammissibilita’ del ricorso per la notifica al fallito), la ricorrente ravvisa vizi motivazionali nel ragionamento svolto dal Tribunale nella parte gia’ censurata con il mezzo che precede.
3. Con il terzo mezzo di impugnazione (omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto controverso decisivo per la definizione della controversia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sulla inammissibilita’ del ricorso per la pretesa introduzione di nuovi argomenti ai sensi della L.F., articolo 12 quater), la ricorrente ha contestato la seconda ratio decidendi contenuta nel decreto impugnato, in base alla quale vi sarebbe stata la proposizione di domande ed allegazioni nuove, rispetto a quanto sottoposto agli organi della procedura in sede di insinuazione al passivo.
3.1. Secondo la ricorrente, invece, tale inammissibilita’ non ricorrerebbe posto che la seconda richiesta avanzata verso lo stato passivo fallimentare consisterebbe in una semplice riduzione della prima domanda, proposta – in sintonia con quanto previsto dalla L.F., articolo 12 quater – quando il bene oggetto della locazione finanziaria non era stato ancora venduto e non era stato ancora accertato l’esistenza o meno di una plusvalenza dallo stesso.
3.1. La Banca, infatti, in un primo tempo si sarebbe limitata a rivendicare il bene ed a richiedere le somme spettanti in caso di scioglimento del rapporto. Mentre, con le note critiche al progetto di stato passivo sarebbe stata proposta la riduzione del credito, in ragione della realizzazione del bene, con la vendita dello stesso: un procedimento fisiologico e compatibile con la stessa previsione della L.F., articoli 93 e 99.
4. Con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione della L.F., articoli 93, 95, 96 e 99, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sulla inammissibilita’ del ricorso per la pretesa introduzione di nuovi argomenti ai sensi della L.F., articolo 72 quater), la ricorrente ha posto a questa Corte il seguente quesito di diritto:
– “se le note critiche previste dall’articolo 95 siano parte integrante del procedimento di verifica dei crediti ed il loro contenuto facente parte della verifica dei crediti, ai sensi della L.F., articoli 93, 95, 96 e 99”.
4.1. Il Tribunale avrebbe errato nella mancata valutazione e considerazione di uno scritto difensivo previsto dalla norma e dalla mancata considerazione del suo contenuto.
5. Con il quinto mezzo (violazione e falsa applicazione della L.F., articoli 72 e 72 quater, e articoli 1456, 1458 e 1526 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la ricorrente ha posto a questa Corte il seguente quesito di diritto:
– “se e’ vero che la novella fallimentare introducendo la regolamentazione indicata dall’articolo 72 quater, e dalla L.F., articolo 12, si riferisce ai contratti di locazione finanziaria e cio’ a prescindere dalla data di risoluzione degli stessi e cio’ in base all’articolo 12 preleggi”.
5.1. Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe errato nell’escludere il proprio credito, in considerazione del fatto che il contratto si era risolto antecedentemente alla dichiarazione di fallimento. E cio’ in quanto l’articolo 72 quater, avrebbe innovato radicalmente la materia superando ogni questione attinente al momento in cui si verifica lo scioglimento del contratto.
6. Con il sesto motivo (violazione e falsa applicazione della L.F., articoli 72 e 12 quater, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la ricorrente ha posto a questa Corte i seguenti quesiti di diritto:
– “se e’ vero che l’articolo 72 quater, richiamando l’articolo 12, consente al contraente adempiente, e quindi alla societa’ di locazione finanziaria, di far valere nel passivo il credito, maturato antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, ed in costanza di contratto, precedente allo scioglimento disposto dal curatore ai sensi dell’articolo 72 quater, comma 1”.
– “se e’ altresi’ vero che la norma non pone limiti e condizioni a detta ammissione al passivo ove ovviamente il titolo contrattuale sia lecito,valido ed idoneo”.
– “se e’ vero che l’articolo 72 quater, richiamando l’articolo 72, ne contempla l’applicazione anche alla locazione finanziaria”.
6.1. La Banca ricorrente lamenta l’errore del giudice circondariale che non avrebbe compreso la natura assoluta del principio introdotto dalla L.F., articolo 12 quater, disposizione che si applicherebbe sia in caso di risoluzione anteriore al fallimento dell’utilizzatore che all’ipotesi dello scioglimento del contratto da parte del curatore fallimentare.
7. Con il settimo motivo (violazione e falsa applicazione della L.F., articoli 72 e 12 quater, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la ricorrente ha posto a questa Corte i seguenti quesiti di diritto:
– “se e’ vero che l’articolo 72 quater, comma 2, richiama un’operazione che riguarda la fase successiva alla vendita del bene ed alla presupposta restituzione”.
– “se e’ vero che, per valore residuo in linea capitale, deve intendersi il credito della banca alla data di fallimento, e relativo questo alla somma dei canoni a scadere dalla data di fallimento al termine fisiologico del contratto, depurato – in quanto attualizzato – dagli interessi corrispettivi, convenuti nella locazione finanziaria e commisurati alla durata della operazione finanziaria”.
– “se e’ vero che, in relazione all’articolo 12, comma 4, articolo 12 quater, commi 1, 2 e 3, il credito complessivo della concedente, ritenuto al suo comma 3, si comprensivo del credito maturato antecedentemente alla, dichiarazione di fallimento e oggetto dell’articolo 12, comma 4, richiamato dall’articolo 72 quater, comma 1, e del credito conseguente al capitale residuo depurato degli interessi indicato alla L.F., articolo 72 quater, comma 2”.
7.1. La Banca ricorrente lamenta l’errore del giudice circondariale che non avrebbe compreso la soluzione introdotta dalla L.F., articolo 12 quater, ossia la costruzione del leasing come contratto esclusivamente di tipo finanziario, superando la distinzione tra i due tipi (quello finanziario e quello traslativo).
8. Con l’ottavo motivo (violazione e falsa applicazione della L.F., articoli 72 e 12 quater, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la ricorrente ha posto a questa Corte il seguente quesito di diritto:
– “se e’ vero che la L.F., articoli 12 e, 72 quater, non prevedano che la banca concedente debba attendere la vendita del bene per poter insinuare al passivo tutto il proprio credito, ivi compreso quello maturato sino alla data di fallimento e relativo a prestazioni scadute se altresi’ le norme in commento, di contro, prevedano che il credito maturato sino alla data di fallimento, e relativo a prestazioni scadute, debba o possa essere ammesso al passivo in sede di verifica dei crediti, e che l’eventuale ulteriore credito, derivante da una non sufficiente vendita dei beni rispetto al valore residuo in linea capitale, possa essere ammesso al passivo – a quel punto in via tardiva -, possa esse oggetto per la differenza di domanda di ammissione tardiva L.F., ex articolo 101”.
9. Con il nono (violazione e falsa applicazione della L.F., articoli 72 e 12 quater, in relazione agli articoli 1526, 1458 e 1322 c.c., e all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la ricorrente ha posto a questa Corte il seguente quesito di diritto:
– “se, alla luce della L.F., articolo 12 quater, con la corretta applicazione dell’articolo 19, del contratto, merita legittimita’ ai sensi dell’articolo 1322 c.c., riequilibrando ogni possibile sperequazione nella ipotesi di restituzione del bene e sua rivendita, mediante accredito della eventuale eccedenza tra il ricavato rispetto all’investimento residuo a decurtazione delle morosita’ anteriori alla risoluzione con conseguente esclusione dell’articolo 1526 c.c.”.
9.1. La Banca ricorrente lamenta l’errata applicazione dell’articolo 1526 c.c., al contratto in questione.
10. Il primo mezzo di ricorso e’ in astratto fondato, poiche’ ai relativi quesiti questa stessa Corte ha gia’ dato una risposta affermando il principio di diritto secondo cui “In tema di impugnazioni dello stato passivo fallimentare, la disciplina transitoria contenuta nel Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169, articolo 22, si applica ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore (1 gennaio 2008) ed alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte dopo tale data; ne consegue che, cosi come il ricorso per opposizione allo stato passivo depositato dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, ma in data anteriore al 1 gennaio 2008 deve essere notificato anche al fallito, secondo la previsione della sola disciplina normativa del Decreto Legislativo n. 5 cit., pure la corrispondente impugnazione, ai sensi della L.F., articolo 99, ratione temporis vigente, va notificata a tale soggetto, che, tuttavia, non e’ un litisconsorte necessario del curatore, essendo la sua presenza unicamente finalizzata all’eventuale apporto volontario di elementi utili alla decisione. Ne consegue che, avendo il predetto adempimento il valore di semplice denuntiatio litis, la sua omissione, in difetto di specifica diversa disposizione, non costituisce causa di inammissibilita’ dell’impugnazione, dovendo il tribunale disporre unicamente la rinnovazione dell’atto mancante”. (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 25819 del 2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 365 del 2011).
10.1. Invero, il tribunale non ha errato nella parte della decisione in cui ha richiesto la notifica del ricorso anche al fallito, ma in quella in cui ha preteso che l’esecuzione di quell’adempimento fosse eseguito a pena di inammissibilita’ del ricorso e non anche, come il principio teste’ richiamato vuole, con la temporanea paralisi dell’azione, rimediabile attraverso l’ordine di rinnovazione del contraddittorio, impartito ai soli fini della denuntiatio litis.
10.2. Percio’, il Tribunale, in sede di opposizione, ha errato nel dichiarare l’inammissibilita’ dell’impugnazione anche per questa ragione.
10.3. Ma la ratio decidendi contenuta nel decreto impugnato comprende anche altre ragioni, che devono essere distintamente esaminate e che, ove non positivamente scrutinate, non consento di cassare la sentenza impugnata, ma solo la correzione della motivazione ai sensi dell’articolo 384, comma 4, del codice di rito.
11. Le stesse doglianze del primo mezzo, contenute nel secondo motivo, rimangono assorbite dalle considerazioni appena svolte.
12. Quelle svolte con il terzo ed il quarto mezzo di ricorso (e correlati quesiti di diritto), vanno trattate congiuntamente, in quanto attengono al complesso della seconda ratio decidendi che ha portato all’esclusione del credito richiesto dalla Banca, ma – poiche’ suppongono come dato pacifico fra le parti in causa che il contratto di leasing si sia risolto anteriormente alla dichiarazione di fallimento – esse devono essere posticipate all’esame delle questioni di diritto poste con i motivi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, che hanno carattere preliminare di merito.
12.1. Infatti, con il terzo e quarto motivo d’impugnazione, il ricorrente chiede di riformare la decisione di prime cure applicando la regola generale della riducibilita’ della domanda, in considerazione delle previsioni normative sostanziali e dei relativi riflessi processuali in ordine allo stato passivo (nella specie, quelle di cui alla L.F., articolo 12 quater, in relazione alla L.F., articolo 95) e dei fatti accertati in conseguenza di esse. E, per la stretta connessione esistente tra i detti primi due mezzi e i cinque restanti, l’esame delle dette doglianze deve farsi precedere da quella degli ultimi menzionati mezzi di cassazione.
12.2. Tuttavia, come si dira’ dopo il loro esame, ove anche il contratto fosse stato sciolto per decisione del curatore non si arriverebbe a conclusione diversa.
13. La tesi del ricorrente, che costituisce il fondamento dei detti ultimi cinque motivi, e’ quella secondo cui alla fattispecie del contratto risolto prima del fallimento non si applicherebbe la disciplina civilistica della risoluzione, bensi’ la L.F., articolo 72 quater, la cui portata andrebbe pertanto oltre l’ambito endoconcorsuale.
13.1. Si tratta di una tesi non condivisibile, in quanto -premesso che nella specie, come si e’ gia’ puntualizzato sopra, il contratto di leasing e’ stato risolto anteriormente alla dichiarazione di fallimento – la menzionata tesi viene superare, indebitamente, la distinzione strutturale esistente tra la nozione di risoluzione contrattuale e quella di scioglimento del contratto, facolta’ riconosciuta ad una pluralita’ di rapporti pendenti tra il contraente ed il fallito, tra i quali anche il leasing, che rientra nel novero dei contratti che restano sospesi secondo la regola generale di cui alla L.F., articolo 72, comma 1.
13.1.1. Infatti, l’istituto dello scioglimento contrattuale accorda tendenzialmente solo una tutela restitutoria e non anche risarcitoria, come invece riconosce il rimedio generale della risoluzione per inadempimento.
13.2. Secondo l’interpretazione preferibile, se il contratto di leasing e’ pendente al momento dell’apertura del concorso ed il curatore esercita la facolta’ di scioglimento (in alternativa al subentro) la determinazione del credito del concedente e’ regolata dalla L.F., articolo 72 quater, commi 2 e 3; norma che non tiene piu’ conto – ai fini endoconcorsuali – della distinzione consolidata tra leasing traslativo e leasing di godimento, ma che ha introdotto una disciplina unitaria del leasing improntata alla causa del contratto di finanziamento.
13.3. Se invece il contratto di leasing si e’ risolto per inadempimento dell’utilizzatore prima del fallimento di quest’ultimo (come nel caso che ci occupa), la norma che viene in rilievo non e’ la L.F., articolo 12 quater, che presuppone la pendenza del contratto, bensi’ la L.F., articolo 72, comma 2, che, recependo l’orientamento accolto dalla prevalente giurisprudenza prima della riforma, sancisce l’opponibilita’ alla massa dell’azione di risoluzione promossa anteriormente al fallimento.
13.3.1. In questo caso, infatti, conserva validita’ il distinguo tra leasing di godimento e leasing traslativo ed il concedente puo’ far valere nei confronti del fallimento la domanda di risoluzione del contratto ex articolo 1458 c.c., comma 1, o ex articolo 1526 c.c., ferma la necessita’ di insinuarsi al passivo qualora con la domanda di risoluzione siano proposte anche domande restitutorie o risarcitorie.
13.4. Questa Corte, con una recente pronuncia (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8687 del 2015) ha gia’ dato seguito a questa interpretazione, affermando il principio di diritto secondo cui “L’introduzione nell’ordinamento, tramite il Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, articolo 59, della L.F., articolo 12 quater, non consente di ritenere superata la tradizionale distinzione tra leasing finanziario e traslativo, e le differenti conseguenze (nella specie, l’applicazione in via analogica dell’articolo 1526 c.c., al leasing traslativo) che da essa derivano nell’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore”.
13.5. A tale principio questa Corte intende dare continuita’ per le ragioni sopra riportate, con i conseguenti corollari che da esso derivano, a cominciare dalla necessita’ che – nel caso di risoluzione anteriore al fallimento del leasing il concedente proponga la domanda di ammissione al passivo completa in tutte le sue richieste nascenti dall’applicazione dell’articolo 1526 c.c.: la restituzione di tutti i canoni all’utilizzatore e del bene alla societa’ di leasing, con la possibilita’ di pretendere, a titolo di risarcimento ex articolo 1453 c.c., comma 1, la differenza tra l’intero corrispettivo contrattuale a carico dell’utilizzatore ed il valore del bene, secondo i prezzi correnti al tempo della liquidazione.
14. A questo punto, respinti i mezzi dal quinto al nono, puo’ darsi ingresso all’esame del terzo e quarto, in precedenza accantonati, anche per comodita’ espositiva.
14.1. I detti mezzi, con i quali il ricorrente chiede di riformare la decisione di prime cure applicando la regola generale della riducibilita’ della domanda, in considerazione delle previsioni normative sostanziali e dei relativi riflessi processuali in ordine allo stato passivo (nella specie, quelle di cui alla L.F., articolo 12 quater, in relazione alla L.F., articolo 95), sono – per quanto gia’ chiarito – infondati atteso che, nella specie, come si evince anche dalla ricostruzione fatta con la seconda parte del ricorso per cassazione, la domanda giudiziale e’ stata del tutto mutata in applicazione al nostro caso (di risoluzione contrattuale avvenuta prima del fallimento) della previsione di cui alla L.F., articolo 12 quater, che invece ad esso non e’ applicabile, in un caso di leasing traslativo quale e’ quello oggetto di contesa, ove risultava invocabile la disciplina di cui all’articolo 1526 c.c..
14.2. Tali mezzi sono infondati anche ove il contratto fosse stato sciolto per decisione del curatore fallimentare.
14.2.1. Infatti, la domanda di insinuazione proposta dall’odierna ricorrente riguardava solo i canoni scaduti mentre quella proposta in sede di opposizione, per i canoni a scadere, e’ con tutta evidenza nuova rispetto a quella tempestivamente formulata (per i canoni scaduti), cosi’ come affermato, in motivazione dalla sentenza impugnata, e per il fatto che il concedente non puo’ vantare alcun credito per i canoni a scadere (Cass., Sez. 1, sent. n. 4862 del 2010).
14.2.2. Del resto, “il concedente, in caso di fallimento dell’utilizzatore e di opzione del curatore per lo scioglimento del vincolo contrattuale, puo’ soddisfarsi sul bene oggetto del contratto di locazione finanziaria al di fuori del concorso, previa ammissione del credito al passivo fallimentare essendo egli destinato ad essere soddisfatto al di fuori del riparto dell’attivo, mediante vendita del bene (analogamente al creditore pignoratizio e a quello garantito da privilegio speciale L.F., ex articolo 53), con esenzione dal concorso sostanziale, ma non dal concorso formale” (Cass., Sez. 1, sent. 15701 del 2011).
14.3. La seconda ragione di inammissibilita’ dell’opposizione allo stato passivo fallimentare e’ dunque corretta e la sua conferma rende il ricorso complessivamente infondato, sia pure con la correzione della motivazione di cui si e’ gia’ fatta applicazione, senza che sia necessario provvedere sulle spese del grado, non avendo la curatela svolto attivita’ difensiva.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.