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La consegna del bene all’utilizzatore, pertanto, costituisce, nello stesso tempo, per un verso l’adempimento dell’obbligazione del fornitore nei confronti dell’acquirente di consegna della cosa venduta (art. 1576, n. 1, c.c.) e, per altro verso, l’esecuzione, da parte dello stesso fornitore, di un incarico di mandato commessogli dallo stesso acquirente nell’interesse dell’utilizzatore, creditore del concedente in base al contratto di “leasing” e da considerare, pertanto, quale “adiectus solutionis causa” (art. 1188 c.c.) rispetto al contratto di vendita, difettando l’attribuzione convenzionale di un espresso potere di rappresentanza convenzionale del “lessor” compratore, che l’utilizzatore possa far valore nei confronti del fornitore.

 

 

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 5 agosto 2002, n. 11719

Integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con contratto del 20.4.1983 la società Cooperleasing S.p.A. concedeva in locazione finanziaria alla Cooperativa Meccanica Terranova – CO.ME.TE. 81 a r.l. – un’autogru da fornirsi dalla società CO.IM.EX. S.r.l., espressamente indicata dalla società utilizzatrice, che aveva anche concordato il prezzo di vendita che la società di “leasing” avrebbe dovuto corrispondere.

In data 16.9.1983 la macchina veniva consegnata all’utilizzatore e, a seguito di positivo collaudo della stessa, la società di “leasing” corrispondeva alla società fornitrice CO.IM.EX S.r.l. il prezzo di lire 324.000.000.

Con decreto del 30.11.1983 il presidente del tribunale di Milano ingiungeva alla società CO.IM.EX. S.r.l. la consegna della stessa macchina alla società Fincimec, che assumeva averla concessa in noleggio per un periodo di tre mesi senza avere ricevuto il corrispettivo. Successivamente, avendo in sede d’opposizione alla ingiunzione appreso che l’autogru era stata alienata dalla società ingiunta alla società Cooperleasing, che a sua volta l’aveva concessa in locazione finanziaria alla società CO.ME.TE. 81 a r.l., la società Fincimec, con citazione del settembre 1985, conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Milano, la società fornitrice CO.IM.EX. S.r.l., la società di “leasing” Cooperleasing S.p.A. nonché la società utilizzatrice CO.ME.TE. 81 a r.l. per rivendicare la proprietà dell’autogru e per ottenere la riconsegna del bene da chi lo deteneva, con il conseguente risarcimento dei danni.

Si costituivano la società utilizzatrice e la società di “leasing”; rimaneva contumace la società fornitrice, successivamente dichiarata fallita; la società Cooperleasing S.p.A., per il caso di sua soccombenza, proponeva azione di rivalsa nei confronti della società fornitrice e della società utilizzatrice.

Il tribunale adito, con sentenza del 5.7.1993, riconosceva alla società Fincimec S.p.A. la proprietà della macchina, escludendo che la società di “leasing” avesse potuto acquistarla in buona fede “a non domino” ex art. 1153 c.c.; dichiarava che la società utilizzatrice era del tutto consapevole della manovra fraudolenta attuata dalla società fornitrice; accoglieva, perciò, la domanda della società Fincimec con condanna delle due società ai danni in ragione di lire 14.000.000 mensili sino alla riconsegna dell’autogru; rigettava la domanda di manleva proposta dalla società di “leasing” contro la società utilizzatrice.

La Corte di appello di Milano, sulle impugnazioni riunite della società Cooperleasing S.p.A. e della società utilizzatrice CO.IM.EX. S.r.l., con sentenza pubblicata il 29.6.1999, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda della società Fincimec S.p.A. nei confronti della società di “leasing” e condannava la società utilizzatrice al pagamento a favore della stessa società Fincimec S.p.A. della somma di un miliardo di lire.

I giudici di appello, ai fini che ancora interessano, ritenevano che non era stata fornita la prova della malafede o della colpa grave della società Cooperleasing S.p.A., che, avendo ottenuto il possesso del bene quale acquirente “a non domino”, dell’autogru era diventata proprietaria ai sensi dell’art. 1153 c.c..

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società Fincimec S.p.A., la quale affida la impugnazione a quattro mezzi di doglianza, cui resiste con controricorso la società Cooperleasing S.p.A..

Non ha svolto difese la intimata società CO.ME.TE. 81 a r.l..

La società ricorrente ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di impugnazione – deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1147, 1153, e 1391 c.c. – la società ricorrente censura la impugnata sentenza, lamentando che il giudice di appello aveva ritenuto che la società Cooperleasing S.p.A. avesse conseguito dell’autogru il tipo di possesso utile ai fini dell’acquisto della cosa “a non domino”, ai sensi dell’art. 1153 c.c..

Assume, in proposito, la società ricorrente che, poiché la consegna della macchina operatrice era stata effettuata dalla società venditrice CO.IM.EX. S.r.l. non direttamente all’acquirente società Cooperleasing ma alla società utilizzatrice CO.ME.TE. 81 a r.l., la società acquirente non avrebbe mai ottenuto un possesso “corpore” della cosa mobile, sicché, essendo il suo un possesso mediato dalla detenzione della società utilizzatrice medesima, esso avrebbe dovuto essere valutato quale possesso “solo animo”, come tale inidoneo a giustificare la fattispecie acquisitiva delineata dall’art. 1153 c.c.. Aggiunge, altresì, la ricorrente società che, quando anche si fosse potuto riconoscere alla società acquirente Cooperleasing l’acquisizione del possesso “animo et corpore” della cosa mobile, il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare che la consegna del bene era stata effettuata alla società utilizzatrice CO.ME.TE. 81 a r.l. nella qualità di rappresentante della società di “leasing”; con la conseguenza che lo stato di mala fede, in cui versava la società rappresentante, doveva essere ritenuto circostanza impeditiva dell’acquisto “a non dominio” da parte della stessa società Cooperleasing in base alla regola dell’art. 1391 c.c., la quale ha riguardo alla persona del rappresentante nei casi in cui occorra stabilire della situazione di buona o di mala fede del rappresentante.

Con il secondo motivo di impugnazione – denunciando la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all’art. 1188 c.c. – la ricorrente società censura la impugnata decisione, nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto che la società utilizzatrice CO.ME.TE. 81 a r.l. doveva considerarsi quale “adiectus solutionis causa”, ai fini della consegna del bene alla società acquirente. Sostiene, invece, che, poiché in virtù di patto espresso la consegna del bene stesso alla società utilizzatrice poteva da questa essere accettata ovvero rifiutata (per mancanza di qualità, per non conformità all’ordine di acquisto ovvero per vizi della cosa), la possibilità che ha l’utilizzatore di condizionare l’acquisto della proprietà da parte della società di “leasing” esclude che lo stesso possa essere considerato un mero destinatario della consegna e lo rende, piuttosto, necessariamente rappresentante della società concedente il bene in “leasing”.

I due motivi di impugnazione, che vanno esaminati congiuntamente data la loro connessione, non possono essere accolti.

Il particolare modo di acquisto della proprietà di beni mobili, quale regolato dalla norma di cui all’art. 1153, 1° comma, c.c., – che prevede, in attuazione della regola “possesso vale titolo”, che la cosa mobile può essere acquistata “a non domino” in virtù di un titolo astrattamente idoneo a trasferirne la proprietà all’acquirente in buona fede – richiede, per la sua operatività, il requisito della consegna materiale della cosa stessa, la quale deve realizzare, oltre che il venir meno nell’alienante dell'”animus possidendi” e del “corpus possessionis”, la corrispondente situazione di possesso reale da parte dell’acquirente, il quale deve ottenere una disponibilità di fatto del bene non condizionata dalla volontà del “tradens”.

A tal fine, la risalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 17 marzo 1950, n. 720) – a conferma della opinione del tutto prevalente in dottrina, che fa derivare l’acquisto della proprietà non tanto dal possesso, quanto dalla consegna della cosa da parte del “non dominus”, rafforzativa nell’acquirente del convincimento che l’alienante ne abbia la piena disponibilità – mentre ritiene inidonea la “traditio” della cosa nella forma del costituto possessorio, nel quale l’alienante diviene detentore del bene per conto dell’acquirente; ravvisa, invece, ammissibile, agli effetti di cui all’art. 1153, 1° comma, c.c., la “traditio brevi manu”; nella quale, utilizzandosi una reale consegna già effettuata in precedenza a titolo diverso, la alienazione successiva in virtù di titolo idoneo serve ad attribuire all’acquirente il diverso possesso “uti dominus”.

Il requisito della consegna reale, tuttavia, se deve provenire dall’alienante, non comporta anche la necessità del contatto fisico e diretto dell’acquirente con la cosa mobile, poiché ciò che viene in rilievo è il fatto che l’acquirente, ad esclusione di altri, sia posto in grado di esercitare sul bene i poteri di controllo e vigilanza, che costituiscono il contenuto proprio del possesso “uti dominus” trasmessogli dal suo dante causa a titolo particolare.

E’ sufficiente, perciò, che la “traditio” effettiva spieghi i suoi effetti traslativi nella sfera giuridica dell’acquirente, per cui la consegna – come la dottrina assolutamente prevalente pone in evidenza – ben può essere effettuata ad un rappresentante, ad un incaricato ovvero ad un “adiectus solutionis causa” del compratore.

Tanto premesso in tema di principi generali circa l’acquisto “a non domino” di beni mobili per effetto del possesso e ritenuto, altresì, che, in caso di apprensione fisica della cosa per il tramite del rappresentante, la regola dell’art. 1391 c.c. (secondo cui occorre avere riguardo alla persona del rappresentante per decidere dello stato di buona o di mala fede) è applicabile anche con riferimento alla situazione regolata dall’art. 1153, 1° comma, c.c., considera questa Corte che, nel caso particolare del contratto di “leasing” finanziario, la consegna del bene, che il fornitore effettua, in adempimento dell’obbligazione assunta direttamente con il concedente, all’utilizzatore, deve intendersi eseguita ad un “adiectus solutionis causa” dell’acquirente della cosa e non ad un suo rappresentante, per cui, trattandosi di bene mobile acquistato dalla società di “leasing” allo scopo di cederlo in godimento al terzo utilizzatore, qualora si tratti di dedotta fattispecie acquisitiva ex art. 1153 c.c., lo stato di buona fede al momento della consegna deve essere valutato con riferimento al soggetto acquirente concedente in “leasing”.

Secondo una ormai pacifica opinione, comune alla dottrina ed alla giurisprudenza del tutto prevalente (ex plurimis: Cass. n. 8464/95; Cass. n. 6412/98; Cass. n. 10926/98), la operazione di “leasing” finanziario si attua – piuttosto che sulla esistenza di un unico vincolo contrattuale di tipo trilaterale – su due rapporti negoziali tra loro funzionalmente collegati: il contratto di compravendita tra concedente e fornitore del bene ed il contratto di “leasing” tra concedente ed utilizzatore.

Il nesso di collegamento tra i due contratti viene in evidenza, normalmente, in virtù di clausole di interconnessione tra i due contratti, siccome è stato accertato nel caso di specie, in cui nel contratto di vendita tra fornitore e società di “leasing” è stato convenuto che il bene oggetto del negozio veniva acquistato allo scopo di cederlo in godimento al cliente della società (il quale in precedenza aveva provveduto ad indicarlo specificamente) ed è stato previsto anche che il bene medesimo sarebbe stato consegnato direttamente dal fornitore all’utilizzatore.

In tale situazione, nella quale il fornitore non assume alcun impegno diretto nei confronti od in favore dell’utilizzatore (estraneo al contratto di vendita ed indicato dalla società di “leasing” quale semplice destinatario della consegna), l’acquisto del bene rappresenta, nella correlazione tra i due contratti di vendita e di concessione in “leasing”, non soltanto un atto giuridico strumentale rispetto alla stessa concessione in godimento, ma anche l’evento che, logicamente, deve precedere l’attribuzione all’utilizzatore della detenzione autonoma qualificata della cosa, che necessariamente deve provenirgli dal concedente-proprietario perché si perfezioni anche, a seguito della vendita, il contratto di “leasing”.

La consegna del bene all’utilizzatore, pertanto, costituisce, nello stesso tempo, per un verso l’adempimento dell’obbligazione del fornitore nei confronti dell’acquirente di consegna della cosa venduta (art. 1576, n. 1, c.c.) e, per altro verso, l’esecuzione, da parte dello stesso fornitore, di un incarico di mandato commessogli dallo stesso acquirente nell’interesse dell’utilizzatore, creditore del concedente in base al contratto di “leasing” e da considerare, pertanto, quale “adiectus solutionis causa” (art. 1188 c.c.) rispetto al contratto di vendita, difettando l’attribuzione convenzionale di un espresso potere di rappresentanza convenzionale del “lessor” compratore, che l’utilizzatore possa far valore nei confronti del fornitore.

Sul punto la impugnata sentenza, infatti, ha chiarito che la esistenza di un potere rappresentativo nella stipulazione del contratto presupponeva il conferimento di procura per la spendita del nome del rappresentato da parte del rappresentante e che nelle condizioni generali non si rinveniva alcun mandato in tal senso rilasciato dalla società di “leasing” al destinatario della consegna.

Con il terzo motivo di impugnazione – deducendo la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia con conseguente errore di applicazione della norma di cui all’art. 1153 c.c. – la società ricorrente censura la denunciata sentenza in quanto il giudice di secondo grado avrebbe dovuto ritenere che la presunzione del possesso di buona fede non poteva giovare alla società di “leasing”, poiché la ignoranza di ledere il diritto di essa società proprietaria del bene era derivata dalla colpa grave della Cooperleasing.

Anche la suddetta censura non può essere accolta, giacché non sussiste il denunciato vizio di motivazione.

La sentenza impugnata ha esaminato nel dettaglio tutti gli elementi di fatto, che la società ricorrente indica quali circostanze che dovrebbero costituire la prova della pretesa colpa grave della società Cooperleasing, e per ciascuno di essi ha fornito la spiegazione logica, convincente e non contraddittoria della ritenuta irrilevanza al fine di farne derivare la dedotta colpevole ignoranza dell’altruità del bene che la società alienante dichiarava essere di sua proprietà.

La censura di cui al motivo in esame, pertanto, si risolve in una inammissibile istanza, in questa sede, di riesame dell’acquisito materiale istruttorio perché di esso venga data una valutazione diversa da quella compiuta dal giudice di merito secondo un “iter” argomentativo che va esente da critiche.

Infondato, infine, è anche il quarto mezzo di doglianza, con il quale la ricorrente società – deducendo la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla titolarità del diritto di proprietà (art. 832 c.c.), all’obbligazione di restituzione del bene e di risarcimento del danno (art. 2043 e 2056 c.c. in relazione alla erronea e falsa applicazione degli artt. 1153 e 1147 c.c.) – censura la impugnata sentenza perché il giudice di merito aveva escluso la sussistenza del suo diritto al risarcimento dei danni per mancato guadagno da noleggio del bene perduto.

La Corte di merito, infatti, ha, in proposito, ritenuto che la somma globale riconosciuta alla società Fincimec S.p.A., rappresenta il valore, all’attualità, realizzabile dalla vendita del bene, che la stessa società sin dall’inizio aveva intenzione di realizzare, sicché detto importo esaurisce la totalità del danno risarcibile in rapporto proprio ala vicenda della vendita, che, nel programma della società, doveva costituire la scelta prioritaria sulle altre, evidentemente perché la più conveniente economicamente.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e le spese del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate, ravvisati i giusti motivi nella relativa novità di alcune delle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.