il legittimario, agente in riduzione, che sia al contempo erede legittimo del de cuius, con l’accoglimento della domanda di simulazione, consegue anche l’effetto di recuperare al patrimonio comune il bene oggetto di disposizione impugnata, cosi’ traendone giovamento come successore a titolo universale e non gia’ come terzo, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria, e per un’altra parte una regola diversa.

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Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 5 giugno 2018, n. 14407

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25255-2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrentÃÆ’­ –

e contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1700/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

(OMISSIS), con atto di citazione dell’aprile 2000 innanzi al Tribunale di Verona (causa n. 2168/2000 r.g.), esponeva che il 5 ottobre 1996 si era aperta la successione ab intestato del padre (OMISSIS); che chiamati all’eredita’ erano la moglie del predetto, (OMISSIS) ed i figli (OMISSIS), (OMISSIS), essa (OMISSIS) e (OMISSIS); che il 22 marzo 1997 la madre aveva rinunziato all’eredita’, per poi revocare detta rinunzia il 15 dicembre 1998; che il 23 luglio 1999 la (OMISSIS) aveva alienato al figlio (OMISSIS) la quota dell’immobile ereditata dal marito e che analoga cessione, riguardo alla propria quota e con il medesimo atto, aveva fatto (OMISSIS) in favore del germano; che con atto del 24 giugno 1999 la (OMISSIS) aveva ceduto a (OMISSIS), – moglie dello stesso germano – ed alla sorella (OMISSIS) alcuni immobili siti in (OMISSIS); che prima di formalizzare dette vendite, il 21 giugno 1999, la genitrice aveva acceso, presso la (OMISSIS), un conto corrente ed un deposito titoli; che in tali conti erano transitate le somme che il fratello assumeva di aver pagato quale prezzo della cessione e successivamente ne erano state prelevate.

Su tali premesse chiedeva che venisse accertata l’illegittimita’ della revoca della rinunzia all’eredita’ e la nullita’ della vendita del luglio 1999, con conseguente ricomprensione dei beni nell’asse ereditario ai fini della divisione, la quale avrebbe dovuto essere effettuata in quattro quote uguali tra tutti i fratelli.

Si costituivano i convenuti che sostenevano invece l’inefficacia della stessa rinunzia all’eredita’, avendo la genitrice posseduto parte di un immobile ereditario senza redigere l’inventario entro i tre mesi dall’apertura della successione, come disposto dall’articolo 485 c.c., divenendo dunque erede pura e semplice.

Nelle more, (OMISSIS) e (OMISSIS), con citazione del febbraio 2004, instaurarono autonoma causa (n. 2144/2004 r.g.) citando gli altri due germani al fine di procedere alla divisione anche dell’asse della genitrice; in particolare chiesero, nell’ipotesi in cui non fosse stata pronunziata la inefficacia della revoca della rinunzia all’eredita’ del marito, che fosse accertata e dichiarata la simulazione della vendita del luglio 1999, in realta’ dissimulante una donazione; su questo presupposto chiesero la collazione della quota compravenduta ai sensi dell’articolo 737 c.c.; in via gradata, qualora fosse risultato che la surriferita donazione fosse stata lesiva della quota di legittima di competenza delle attrici, instarono affinche’ fosse disposta la riduzione della donazione stessa sino al reintegro della quota di legittima.

I germani (OMISSIS) ed (OMISSIS) si costituirono, resistendo anche a tali domande.

Il Tribunale, pronunziando sentenza n. 1489/2008, accerto’ l’avvenuta accettazione ex lege dell’eredita’ del coniuge da parte della (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 485 c.c., comma 2, e la natura simulata dell’atto di vendita del luglio 1999, dissimulante una donazione valida quanto a forma, avendo partecipato due testimoni; ricomprese il bene ceduto nell’asse ereditario in via di collazione; procedette alla divisione secondo l’ipotesi n. 2 elaborata dal CTU, tenuto altresi’ conto della cessione, avvenuta nel gennaio 2008, da (OMISSIS) alla sorella (OMISSIS), di tutti i diritti di spettanza della prima sulle eredita’ dei genitori; riparti’ pro quota i debiti verso (OMISSIS) (per anticipazione di spese funerarie e per il riconoscimento del debito della (OMISSIS)) condannando le sorelle (OMISSIS) e (OMISSIS) a pagare Euro 24.101,00 ciascuna.

La Corte di Appello di Venezia, pronunziando sentenza n. 614/2010, respinse l’appello di (OMISSIS) ed (OMISSIS) e, in parziale accoglimento di quello delle altre sorelle, riformo’ il capo di decisione attinente al riconoscimento del debito, ritenendo provata l’inesistenza del rapporto sottostante tra madre e figlio. La Corte territoriale osservo’ che le parti attrici non erano soggette alle limitazioni probatorie circa la dimostrazione dell’esistenza di un accordo simulatorio, dal momento che esse avevano agito, da un lato, come eredi legittime, al fine di far rientrare, con la collazione, dei beni nel patrimonio ereditario da dividere, dall’altro come eredi legittimarie (e quindi assumendo la posizione di terzo nei confronti della successione della madre), avendo chiesto la eventuale reintegra della propria quota di legittima, cosi’ che, ai sensi dell’articolo 1417 c.c., doveva dirsi ammesso ogni mezzo di prova, anche per presunzioni, non potendosi assumersi, per uno stesso atto, la limitazione di prova della simulazione nel primo caso e non nel secondo.

Alla luce di tali premesse era condivisibile l’analisi delle emergenze istruttorie compiuta dal Tribunale che aveva escluso: sia l’esistenza di un rapporto di credito tra madre e figlio, sottostante al riconoscimento del debito della prima nei confronti del secondo, sia il mancato pagamento del prezzo per la cessione di quota dell’immobile caduto in successione paterna.

A seguito di ricorso promosso da (OMISSIS) ed (OMISSIS), questa Corte con la sentenza n. 9641/2012, accoglieva il primo motivo, rigettava il secondo ed il terzo reputando assorbito il quarto.

A tal fine rilevava che dall’esame degli atti emergeva che l’azione di riduzione fu sostanzialmente portata nuovamente all’attenzione del giudice dell’impugnazione ex articolo 346 c.p.c., per la sua incidenza sul regime della prova della simulazione ex articolo 1417 c.c. – se proposta dal legittimario pretermesso, tuttavia era necessario che sin dall’inizio (OMISSIS) avesse articolato le proprie difese allegando i presupposti dell’azione di riduzione, non relegando quest’ultima a mera enunciazione subordinata.

Ed, infatti il legittimario, agente in riduzione, che sia al contempo erede legittimo del de cuius, con l’accoglimento della domanda di simulazione, consegue anche l’effetto di recuperare al patrimonio comune il bene oggetto di disposizione impugnata, cosi’ traendone giovamento come successore a titolo universale e non gia’ come terzo, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria, e per un’altra parte una regola diversa.

Riassunto il giudizio, (OMISSIS) e (OMISSIS) con un altro atto di citazione convenivano in giudizio i germani nonche’ (OMISSIS), moglie di (OMISSIS), per far accertare la natura simulata della diversa compravendita del 23 giugno 1999, con la quale la madre aveva disposto di altri immobili, formulando analoga domanda di collazione e di riduzione, e comunque di divisione.

Il Tribunale di Venezia dichiarava la domanda inammissibile e, proposto gravame, la Corte d’Appello inizialmente sospendeva il giudizio in attesa della definizione del giudizio di rinvio scaturente dalla citata pronuncia di questa Corte.

Tale giudizio era poi definito con la sentenza n. 731 del 18 marzo 2015, passata in cosa giudicata, e quindi riassunto il giudizio di appello successivamente introdotto, la Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 1700 del 21 luglio 2016 confermava la declaratoria di inammissibilita’ del giudice di prime cure.

A tal fine osservava che correttamente il Tribunale aveva fatto richiamo a quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14109/2006, che pur ammettendo il carattere unitario del giudizio di divisione, aveva tuttavia ammesso un supplemento di divisione, sempre che non sia contestata l’appartenenza dei beni al de cuius.

Nel caso in esame, invece, relativamente ai beni di cui alla vendita del 23 giugno 1990, la ricomprensione degli stessi nella massa era affatto pacifica.

Ed, infatti, anche a voler riconoscere l’autonomia tra l’esito del giudizio di divisione rispetto alla successiva azione di riduzione, la prova della simulazione poteva essere offerta con testi o presunzioni solo avvalendosi della qualita’ di legittimario, posto che nel giudizio di divisione, l’erede, subentrando nella qualita’ della parte originaria, puo’ offrire la prova della simulazione solo mediante la controdichiarazione.

In ordine poi alla riproposizione dell’azione di riduzione, la richiesta delle attrici oggetto del successivo giudizio del 2008 violava apertamente la previsione di cui all’articolo 559 c.c. che detta l’ordine cronologico di riduzione delle donazioni, posto che, tenuto conto di quanto statuito con la sentenza della stessa Corte d’Appello n. 731/2015, passata in giudicato, anche a voler considerare come donati i beni oggetto della vendita anteriore, l’ammontare totale della lesione poteva essere comunque soddisfatto riducendo solo la donazione posteriore, sicche’ la proposizione della domanda in esame mirava in maniera evidente ad alterare l’ordine posto, peraltro in maniera inderogabile dalla previsione di cui all’articolo 559 c.c.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso (OMISSIS) sulla base di quattro motivi.

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con controricorso.

(OMISSIS) non ha svolto difese in questa fase.

Con istanza notificata in data 8 maggio 2018 la ricorrente ha rinunciato al ricorso principale, chiedendo dichiararsi l’estinzione del processo.

Per l’effetto va dichiarata l’estinzione, provvedendosi tuttavia alla condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio, attesa la mancata adesione dei controricorrenti alla rinuncia.

Nulla per le spese per l’intimata che non ha svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.