ai fini della prova della simulazione d’una vendita posta in essere dal de cuius onde dissimulare una donazione, l’erede possa essere considerato terzo ed, in quanto tale, beneficiare delle agevolazioni probatorie previste dall’art. 1417 c. c. solo quando, contestualmente all’azione intesa alla dichiarazione della simulazione, proponga, facendo valere anche la sua qualità di legittimario e sulla specifica premessa che l’atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale all’integrità della quota di riserva spettantegli, un’espressa e concreta domanda di riduzione (o nullità od inefficacia) della donazione dissimulata diretta a far dichiarare, in aggiunta all’appartenenza del bene all’asse ereditario, che la quota di riserva di sua pertinenza deve essere calcolata tenendo conto del bene stesso, non anche quando si sia limitato a chiedere l’accertamento della simulazione nell’ambito d’una petitio hereditatis ma senza alcuna connessa ed esplicita domanda di reintegrazione della legittima.
Tribunale|Latina|Sezione 1|Civile|Sentenza|28 giugno 2022| n. 1371
Data udienza 27 giugno 2022
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE
in persona dei magistrati:
-dott. Pierluigi De Cinti – Presidente
-dott. Luca Venditto – Giudice
-dott.ssa Concetta Serino – Giudice relatore-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero … del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2015, trattenuta in decisione con i termini di legge all’udienza del 29.03.2022,
TRA
C.L., rappresentata e difesa, giusta procura in margine all’atto di citazione, dall’avv. … ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina Via Z. snc,
ATTRICE E
R.M. E R.S., rappresentate e difese, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall’avv. … ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Latina Via dello…,
CONVENUTE
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
C.L., con atto di citazione notificato alle convenute in epigrafe indicate, deduceva che, a seguito del decesso del padre C.S. deceduto il 15/4/1992, il 30/4/2015 moriva in Latina il nonno C.E. e, quindi, subentrava per diritto di rappresentazione nel luogo e nel grado del genitore relativamente alla successione dello stesso nonno.
Assumeva che con atto del notaio R. dcl 27/5/2005, rep. (…), il defunto C.E. disponeva dell’appartamento di cui era proprietario in L. via G. n. 7, in favore delle nipoti M. e S.R., figlie della sorella.
Assumeva che tale contratto simulasse una donazione.
Chiedeva, quindi: “accertare e dichiarare che l’atto a rogito del Notaio R.R. di T. (rep. (…) e racc. (…)) intercorso in data 27/5/2015 fra il de cuius E.C. e M.R. mondo e S.R. simula in realtà una donazione e all’esito di tale accertamento: a) dichiarare aperta la successione di E.C. deceduto in Latina il 30/4/2015; b) dichiarare che l’attrice L.C. è erede del predetto de cuius per diritto di rappresentazione del padre S., alla quale è pertanto riservata una quota del patrimonio del predetto pari alla metà dello stesso, a norma degli art. 467, 536 e 537 c.c.; c) accertare e dichiarare che l’atto di donazione posto in essere in data 27/5/2005 dal de cuius lede la suddetta quota di riserva e, per l’effetto, ridurre tale donazione sino a reintegrazione della quota di riserva spettante all’attrice, che allo stato si quantifica in Euro 110.000,00-con riferimento al solo immobile oggetto dell’atto di donazione simulato – salvo miglior stima all’esito dell’accertamento del valore dell’intero patrimonio del de cuius, comprensivo dei valori mobiliari e dei beni mobili di cui allo stato si sconosce l’entità e ciò mediante attribuzione del detto immobile o, in subordine, mediante condanna delle convenute al pagamento di una somma equivalente al valore della quota di riserva spettante all’attrice, oltre interessi dall’apertura della successione al pagamento effettivo”.
Si costituivano in giudizio le signore R.M. e R.S. resistendo alla domanda attorea
Concludevano chiedendo: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: in via pregiudizia1e: a) dichiarare la NULLITA’ e/o l’INESISTENZA del secondo atto di citazione notificato a R.M. il 18/1/2016. b) dichiarare l’ILLEGITTIMITA’ della trascrizione effettuata in data 2211/2016, reg. gen n. (…) e reg. part. n. (…). c) dichiarare L’INAMMISSIBILITA’ e/o L’IMPROPONIBILITA’ dell’azione. In via gradata e nel merito: d) rigettare la domanda proposta da parte attorea perché totalmente infondata sia fattualmente, sia giuridicamente, e comunque basata su presupposti insussistenti. In via riconvenzionale: e) accertare e dichiarare l’avvenuta donazione indiretta da parte del C.E. al figlio C.S. avente ad oggetto l’acquisto del bene di cui al richiamato atto pubblico del notaio P. in data 8/3/1984, rep. (. ..Conseguentemente, ai fini della determinazione della porzione disponibile e della quota di riserva eventualmente spettante alla legittimaria, imputare tale donazione indiretta alla massa ereditaria mediante il valore del bene donato in vita dal C.E. ai sensi dell’art. 564 comma 3 c.c. t) ordinare la cancellazione della illegittima trascrizione effettuata il 22/1/2016, reg. gen. n. (…) e reg. part. n. (…), con esonero del Conservatore dei RR.II. di Latina da ogni responsabilità, e condannare C.L. al risarcimento del danno in favore di R. mondo M. e R.S. come quantificato in corso di causa e comunque da liquidarsi anche in via equitativa. Con ogni ulteriore, opportuno, necessario e consequenziale provvedimento di legge. Con vittoria di spese c compenso per prestazione professionale e con sentenza esecutiva ex lege.”
Istruita la causa tramite prova orale, essa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All’udienza, quindi, del 29.03.2022venivano precisate le conclusioni ed il Giudice concedeva termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche.
Ciò premesso, va detto che parte attrice in giudizio ha proposto, tra le altre, anche domanda di riduzione, per cui la decisione della causa è collegiale.
Preliminarmente va rilevato che non sussiste alcuna nullità della domanda che non possa essere sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c. si è prodotta per effetto della notifica di due atti di citazione, visto che essa non ha determinato alcuna violazione del contraddittorio o del diritto di difesa, avendo parte convenuta preso posizione su tutte le domande e deduzioni di parte attrice.
Tanto detto, quanto alla domanda formulata di simulazione del contratto di rendita vitalizia sottoscritto tra il de cuius e le convenute, deve ritenersi che sia stata raggiunta la prova.
Occorre, a tal fine, in primo luogo esaminare i limiti in cui l’attore in questione incorre al fine di provare la simulazione dell’atto redatto dal suo dante causa.
In proposito, costituisce opinione del tutto prevalente nella giurisprudenza di legittimità in materia che, ai fini della prova della simulazione d’una vendita posta in essere dal de cuius onde dissimulare una donazione, l’erede possa essere considerato terzo ed, in quanto tale, beneficiare delle agevolazioni probatorie previste dall’art. 1417 c. c. solo quando, contestualmente all’azione intesa alla dichiarazione della simulazione, proponga, facendo valere anche la sua qualità di legittimario e sulla specifica premessa che l’atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale all’integrità della quota di riserva spettantegli, un’espressa e concreta domanda di riduzione (o nullità od inefficacia) della donazione dissimulata diretta a far dichiarare, in aggiunta all’appartenenza del bene all’asse ereditario, che la quota di riserva di sua pertinenza deve essere calcolata tenendo conto del bene stesso, non anche quando si sia limitato a chiedere l’accertamento della simulazione nell’ambito d’una petitio hereditatis ma senza alcuna connessa ed esplicita domanda di reintegrazione della legittima (cfr., ex plurimis, Cassazione civile , sez. II, 21 dicembre 1987, n. 9507 secondo la quale l’erede legittimario, che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal de cuius celante in realtà una donazione dissimulata, non è terzo solo perché estraneo alla stipulazione dell’atto asseritamente simulato, ma agisce per la tutela di un proprio diritto (ex art. 1415 c.c.) e deve considerarsi terzo rispetto alle parti contraenti, con conseguente assimilabilità senza limiti della prova presuntiva, quando, contestualmente all’azione di simulazione, proponga in concreto – sulla premessa che l’atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva -una domanda di riduzione (o di nullità o d’inefficacia) della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell’asse ereditario e che la quota spettantegli va calcolata tenendo conto del bene stesso, e non pure quando proponga in via principale ed autonoma la domanda di simulazione, la quale sia quindi semplicemente preordinata a consentire la proposizione della domanda di riduzione in un futuro giudizio, ma si vedano anche, Cassazione civile , sez. II, 12 giugno 2007, n. 13706; Tribunale Napoli, sez. XI, 17 aprile 2007; Cassazione civile , sez. II, 06 ottobre 2005, n. 19468).
Ciò in quanto l’erede legittimo, il quale miri semplicemente a far rientrare nella massa ereditaria un bene che assume solo apparentemente uscito dal patrimonio del de cuius, non lamenta lesione alcuna dei diritti successori a lui personalmente riconosciuti dall’ordinamento nella sua qualità anche di legittimario ma fa valere, nella sua sola qualità di successore universale subentrato mortis causa in tutti i rapporti già facenti capo al de cuius, un diritto ricompreso nel patrimonio di quest’ultimo, onde, venendosi a trovare nella medesima posizione del de cuius medesimo, rispetto al rapporto controverso incontra, non diversamente che per tutti gli altri rapporti già facenti capo allo stesso, tutte le limitazioni probatorie alle quali anche quegli sarebbe stato soggetto (cfr., sostanzialmente in tal senso, ex multis, Cass. 24.3.2006, n. 6632; Cass. 6.10.2005, n. 19468; Cass. 28.10.2004, n. 20868; Cass. 30.7.2004, n. 14562; Cass. 18.4.2003, n. 6315; Cass. 30.7.2002, n. 11286; Cass. 24.2.00 n. 2093; Cass. 21.4.98 n. 4024; Cass. 29.5.95 n. 6031; Cass. 29.10.94 n. 8942; Cass. 4.4.92 n. 4140; Cass. 6.8.90 n. 7909; Cass. 21.12.87 n. 9507).
Nel caso di specie, l’attrice ha dedotto che il negozio giuridico posto in essere dal de cuius simulava una donazione e che essa ledeva i propri diritti successori, in particolare, comportando una riduzione della propria quota di riserva.
Pertanto, alla luce delle precedenti considerazioni, essa risulta rivestire, ai sensi dell’art. 1417 c.c., la qualità di “terzo” e possono valersi della prova testimoniale e presuntiva per l’accertamento di quanto dedotto.
Tanto chiarito nell’atto oggetto di domanda, il corrispettivo della cessione è rappresentato dall’obbligo per le cessionarie di prestare al cedente ed al coniuge di quest’ultimo signora S.L. ogni e qualsiasi forma di assistenza, materiale e morale, in proporzione alle effettive esigenze del cedente e del coniuge di quest’ultimo e per il più longevo tra i due, in particolare abitazione, alimenti, assistenza medica, farmaceutica ed infermieristica, abbigliamento ed ogni altra necessità.
In ordine alla tipologia di prova che l’attrice era legittimata a proporre nell’ambito del presente giudizio, il Tribunale rileva come, a fondamento della domanda, abbia allegato le seguenti circostanze: – il de cuius nello stesso atto ebbe a riservarsi il diritto di usufrutto vita natural durante sull’immobile oggetto della donazione, nel quale effettivamente ha abitato sino alla propria morte, sicché non necessitava di alcuna abitazione; – che, ancora, lo stesso era titolare di pensione quale ex dipendente del Consorzio di B. e di un cospicuo patrimonio mobiliare depositato presso la banca M.P.S. di L. ed altri Istituti del capoluogo, sicché non necessitava della prestazione di alimenti, oltre che essere in perfetta salute fisica e mentale sino a pochi mesi prima della sua morte; che nessuna assistenza personale e/o materiale era stata mai realmente prestata ad E.C. da M. e S.R., non essendovene necessità alcuna.
Orbene, appare del tutto evidente che le circostanze riferite sono, in effetti, rilevanti ai fini della prova della simulazione.
Risulta, infatti, che l’immobile oggetto dell’atto per cui è causa costituiva da sempre l’abitazione del C., tanto è vero che la cessione ha riguardato la nuda proprietà e che il cedente si è riservato l’usufrutto vita natural durante, sicché una delle prestazioni maggiormente onerose (quella di prestare abitazione) ab origine non esisteva e non è mai stata resa, poiché è incontestato che il C. è vissuto nella sua abitazione sino al decesso.
Risulta, poi, che lo stesso era titolare di una pensione pari ed Euro 2.318,00 mensili, oltre che di disponibilità di beni mobili sul proprio conto corrente, per cui non si vede quale necessità di mantenimento fosse per lo stesso e la coniuge necessaria da parte, peraltro, delle nipoti che non risulta che all’epoca dell’atto di costituzione della rendita vitalizia avessero redditi tali da poter mantenerli o supportarli economicamente.
D’altronde, la teste delle convenute, madre delle stesse A.C. -sentita all’udienza del 27 ottobre 2020-a domanda specifica del Giudice ha ammesso che “alle spese provvedeva mio fratello che godeva di pensione e nel caso il denaro non fosse sufficiente contribuivamo noi..”.
Né le convenute hanno offerto alcuna prova di aver sostenuto in proprio spese di qualunque genere (mediche, infermieristiche, farmaceutiche, di abbigliamento, etc.) nel corso degli anni successivi alla cessione dell’immobile a loro favore.
Le stesse hanno richiesto sul punto una prova testimoniale, ma il contenuto delle prestazioni previste dall’art. 3 dell’atto di cessione è di natura economica, dovendo costituire la controprestazione ovvero il pagamento del prezzo dell’immobile, per cui i testi escussi non hanno riferito sul punto nulla di rilevante, se non che le convenute si sarebbero recate spesso a trovare lo zio, ma tale circostanza non assume alcun rilievo, semplicemente rientrando negli ordinari rapporti tra nipote e zio.
L’unico teste estraneo alla famiglia delle convenute (G.B.) ha invece riferito che soltanto ” negli ultimi tempi, quando C. aveva necessità, veniva anche personale specializzato infermieristico; ciò soprattutto quando il C. si era allettato..”.
Peraltro, risulta incontestato che per tutti gli anni precedenti il cedente non ha mai avuto bisogno di alcuna assistenza, né abitativa né alimentare né medico-infermieristica, essendo in buona salute.
Inoltre, a fronte di un valore del bene immobile di circa 200 mila Euro, nessuna reale prestazione avrebbe mai gravato sulle convenute, mancando ogni effettiva necessità da parte del C..
Appare, quindi, evidente che le parti contrattuali abbiano simulato una vendita quando in realtà si è trattata di una donazione.
Sulla scorta di tali considerazioni, deve essere accolta la domanda di accertamento del carattere simulato dell’atto pubblico a rogito del Notaio R.R. di T. (rep. (…) e racc. (…)) intercorso in data 27/5/2015 fra il de cuius E.C. e M.R. e S.R. in quanto simula in realtà una donazione e all’esito di tale accertamento deve dichiararsi, ex art. 456 c.c., aperta la successione di E.C. deceduto in Latina il 30/4/2015 e dichiararsi che l’attrice L.C. è erede del predetto de cuius per diritto di rappresentazione del padre S.C..
Conseguentemente, deve essere analizzata, altresì, la domanda di riduzione che presuppone la qualificazione, in termini di donazione, dell’atto appena menzionato.
A norma dell’art. 564 c.c., il legittimario che abbia la qualità di erede non può esperire l’azione di riduzione delle donazioni e dei legati lesivi della sua quota di legittima ove non abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario, non potendo tale condizione valere, invece, per il legittimario totalmente pretermesso, il quale può acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. La pretermissione del legittimario può verificarsi anche nella successione ab intestato, qualora il “de cuius” si sia spogliato in vita del suo patrimonio con atti di donazione (Cassazione civile, sez. II, 23/12/2011, n. 28632,).
L’attrice, inoltre, ha provato che al momento della morte del de cuius non vi erano altri beni costituenti il suo patrimonio, poiché a seguito di accertamenti bancari ha potuto verificare che l’unico conto corrente ad egli intestato era stato svuotato mediante emissione di assegni circolari pochi giorni prima e finanche il giorno stesso del suo decesso, sicché con l’atto di disposizione posto in essere in favore delle nipoti (figlie della sorella M.) egli ha esaurito l’intero patrimonio (cfr. gli estratti conto MPS allegati alla memoria ex art. 183 – II termine c.p.c.).
Ne deriva che è ammissibile la domanda di riduzione avanzata e che essendo l’attrice stata pretermessa, alla stessa è riservata una quota del patrimonio pari alla metà dello stesso, a norma degli art. 467, 536 e 537 c.c., per cui deve accertarsi e dichiararsi che l’atto di donazione posto in essere in data 27/5/2005 dal de cuius lede la sua quota di riserva e, per l’effetto, deve ridursi la donazione sino a reintegrazione della quota di riserva spettante all’attrice, con attribuzione del bene in natura, dichiarando che essa ha diritto alla metà dell’immobile sito in L. via G. n. 7 piano primo interno 4 con pertinente locale garage al piano terra, distinto in catasto al foglio (…) particelle (…) sub (…) e (…) sub (…).
Quanto ai valori mobiliari e ai beni mobili alcuna domanda è stata proposta da parte attrice rispetto all’indicazione, peraltro tardiva, del prelievo delle somme prima della morte del de cuius da parte delle convenute.
Per quanto attiene alle avverse domande riconvenzionali, quanto all’imputazione ex se rispetto all’atto del 1984 di acquisto dell’immobile da parte del padre dell’attrice con denaro del proprio genitore, alcuna prova vi è della circostanza, anche se parte convenuta da un lato contesta la circostanza, ma dall’atro adduce essersi trattato di un’intestazione fittizia di persona e che l’immobile sarebbe stato alienato dal padre per far fronte a debiti e solo una parte del ricavato sarebbe stato accreditato alla stessa, allora minorenne, su disposizione del giudice tutelare.
Va, tuttavia, rilevato che tale ricavato è stato incassato dall’attrice quale erede del padre e che la stessa, invece, agisce, nel presente giudizio, per rappresentazione in ordine all’eredità del nonno C.S., per cui non può imputare la quota avuta dalla predetta vendita.
Inoltre, non vi è alcuna prova di quanto allegato da parte convenuta in ordine al denaro utilizzato per il predetto atto rispetto ad un immobile che è stato alienato da diversi anni a soggetti terzi.
La domanda va, dunque, rigettata.
Quanto, infine, al risarcimento del danno conseguente alla trascrizione della domanda, essa è infondata, poiché non vi è prova del fatto che da tale trascrizione sia derivato un danno alle convenute e una eventuale c.t.u avrebbe natura esplorativa.
Quanto alle spese, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, così provvede:
– accoglie la domanda di accertamento del carattere simulato dell’atto pubblico a rogito del Notaio R.R. di T. (rep. (…) e racc. (…)) intercorso in data 27/5/2015 fra il de cuius E.C. e M.R. e S.R. in quanto simulante una donazione,
– accerta e dichiara, ex art. 456 c.c., aperta la successione di E.C. deceduto in Latina il 30/4/2015 e che l’attrice L.C. è erede del predetto de cuius per diritto di rappresentazione del padre C.S., deceduto il 15/4/1992,
– accerta e dichiara che all’attrice è riservata una quota del patrimonio del predetto pari alla metà dello stesso, a norma degli art. 467, 536 e 537 c.c.,
– accerta e dichiara che l’atto di donazione posto in essere in data 27/5/2005 dal de cuius lede la quota di riserva dell’attrice e, per l’effetto, riduce tale donazione sino a reintegrazione della stessa, per cui accerta e dichiara che è proprietaria della quota pari al 50% del bene immobile sito in L. via G. n 7 piano primo interno 4 con pertinente locale garage al piano terra, distinto in catasto al foglio (…) particelle (…) sub (…) e (…) sub (…),
– rigetta tutte le domande di parte convenuta,
– condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in Euro 400,00 per spese, Euro 1.500,00 per la fase di studio, Euro 900,00 per la fase introduttiva, Euro 2.700,00 per la fase istruttoria e Euro 3.000,00 per la fase decisoria oltre a iva, spese generali e c.p.a.,
– dispone la trascrizione della sentenza, a cura del Conservatore dei registri immobiliari, con esonero da responsabilità.
Conclusione
Così deciso in Latina, il 27 giugno 2022.
Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2022.
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