presupposto dell’azione ex art. 2900 cod. civile è la titolarità di un diritto di credito nei confronti del debitore che ometta di agire nei confronti di terzi a tutela di propri diritti. In tale senso, “ai fini della legittimazione all’azione surrogatoria basta che il credito del surrogante esista, mentre non è necessaria la sua liquidità, atteso che questa non è richiesta dalla legge (art. 2900 cod. civ.), né è desumibile dalla funzione dell’azione, tendente alla conservazione della garanzia” (Cassazione, Sez. 1, sent. nr. 10353/1992). La qualità di creditore in capo al soggetto agente è, quindi, presupposto per l’esercizio dell’azione.
Tribunale Benevento, Sezione 2 civile Sentenza 25 gennaio 2019, n. 137
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G.NR. 4861/2014, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale
TRA
(…) S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t. (avv.ti Pa.Mo. e Gi.Bu., giusta procura in atti)
parte attrice
E
COMUNE DI CASTELVENERE, in persona del legale rapp.te p.t., e (…) (avv. Vi.Pa., giusta procura in atti)
parte convenuta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE (ex artt. 132 e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società (…), sulla premessa di aver svolto il servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Castelvenere a partire 24/8/2010 sulla base di un ordine di servizio a firma di (…), responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’ente, deduceva che erano rimaste insolute le fatture relative alle prestazioni rese nei mesi di maggio, giugno e luglio 2011 per l’importo complessivo di Euro 43739/44. Su tale premessa, conveniva in giudizio per il pagamento di tale somma sia (…), quale funzionario che aveva disposto e consentito l’esecuzione del servizio in assenza di formale contratto di appalto, sia il Comune di Castelvenere proponendo nei suoi confronti azione ex artt. 2900 e 2041 cod. civ.
2. Si costituivano in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, come in atti motivato.
3. È pacifico che l’esecuzione della prestazione sia avvenuta in assenza di un formale contratto di appalto stipulato tra la società attrice e l’ente nel rispetto della normativa di vigente. Pur all’esito dell’istruttoria svolta, tuttavia, non è emersa la prova che l’esecuzione del servizio nei mesi di maggio, giugno e luglio 2011 – i periodi con riferimento ai quali parte attrice ha proposto la domanda di pagamento del corrispettivo – sia stata disposta e consentita dal convenuto (…). Infatti, il provvedimento con cui quest’ultimo ha ordinato alla società attrice – aggiudicataria provvisoria dell’appalto per l’espletamento del servizio di igiene urbana – di dare inizio all’espletamento di tale servizio dal giorno 24/8/2010 in attesa dell’aggiudicazione definitiva, contiene un espresso rinvio/richiamo al contenuto del disciplinare della gara di appalto per quanto concerne le modalità di prestazione del servizio ed il corrispettivo.
In particolare, in tale provvedimento è indicato che l’appalto per il servizio di igiene urbana di cui la società attrice era aggiudicataria provvisoria riguardava l’arco temporale 23/8/2010 – 31/12/2010, che il servizio doveva essere avviato in via d’urgenza a partire dal 24/8/2010 con le modalità di cui al disciplinare di gara, che il corrispettivo era da ritenersi incluso nel corrispettivo dell’appalto.
Oltretutto nell’oggetto del provvedimento è indicato specificamente “servizio di igiene urbana nel territorio comunale di Castelvenere per il periodo dal 24/8/2010 al 31/12/2010”.
Per quanto, innanzi, ritiene questo giudicante che dall’esame del provvedimento a firma di (…) risulta chiaramente che costui abbia inteso, in modo espresso ed anche mediante il richiamo al disciplinare di gara conosciuto dalla società attrice in quanto aggiudicataria provvisoria dell’appalto, limitare al 31/12/2010 la durata temporale del servizio affidato in via d’urgenza alla società attrice. Pertanto, l’esecuzione del servizio per il periodo successivo a tale data non può ritenersi disposto e consentito da (…) in assenza di elementi di prova in tal senso che parte attrice ha omesso di fornire sia in via documentale, sia in via testimoniale (i testi non hanno riferito nulla di specifico in merito ai rapporti tra la società attrice e (…) successivi al dicembre 2010, né in merito ad iniziative assunte da costui per la prosecuzione del servizio da parte della società attrice).
4. Parte attrice ha, poi, formulato domanda nei confronti dell’ente ex artt. 2900 e 2041 cod. civ.
In particolare, non ha proposto azione diretta ex art. 2041 cod. civile nei confronti dell’ente, ma ha dedotto di agire nei suoi confronti in luogo di (…) in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ. per “l’ottenimento nei confronti dell’ente dell’indennizzo da ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civile”.
La domanda, così come proposta non può trovare accoglimento atteso che presupposto dell’azione ex art. 2900 cod. civile è la titolarità di un diritto di credito nei confronti del debitore che ometta di agire nei confronti di terzi a tutela di propri diritti. In tale senso, “ai fini della legittimazione all’azione surrogatoria basta che il credito del surrogante esista, mentre non è necessaria la sua liquidità, atteso che questa non è richiesta dalla legge (art. 2900 cod. civ.), né è desumibile dalla funzione dell’azione, tendente alla conservazione della garanzia” (Cassazione, Sez. 1, sent. nr. 10353/1992).
La qualità di creditore in capo al soggetto agente è, quindi, presupposto per l’esercizio dell’azione, ed è ciò che difetta nella fattispecie in esame, atteso che la società attrice non risulta titolare di un credito nei confronti di (…) da tutelare in via surrogatoria nei confronti dell’ente.
5. Tutto ciò premesso, la domanda è infondata ed è rigettata.
6. Le spese di lite sono poste in capo alla parte attrice secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 – valore della lite compreso tra Euro 26000/01 ed Euro 52000 – valori medi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da (…) S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t., ogni ulteriore, contraria o diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
– rigetta la domanda;
– condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in Euro 7254 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, con attribuzione in favore dell’avv. Vittoria Parente, che ne ha chiesto la distrazione.
Così deciso in Benevento il 23 gennaio 2019.
Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2019.