l’ampia formula adottata nella L. Fall., articolo 18 – che legittima al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento il debitore “e qualunque interessato” – attesta senza ombra di dubbio che anche all’amministratore di societa’ di capitali spetta iure proprio tale legittimazione, trattandosi di mezzo impugnatorio volto a rimuovere gli effetti riflessi negativi che possano derivargli dalla dichiarazione di fallimento, sul piano sia morale – in relazione ad eventuali contestazioni di reati – che patrimoniale – in relazione ad eventuali azioni di responsabilita’ – come si evince da consolidato orientamento di questa Corte, ivi incluso il precedente invocato nella sentenza impugnata.
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Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|13 marzo 2019| n. 7190
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29398/2014 proposto da:
(OMISSIS), quale procuratrice generale di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente nella qualita’ di Amministratore Giudiziario e Liquidatore giudiziale della (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
contro
Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, in persona del curatore avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio del Dott. (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
Pubblico Ministero presso la Procura Generale della Repubblica Corte di Appello di Bari; Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica Tribunale di Bari;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1765/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 06/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2018 dal cons. Dott. VELLA Paola.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Bari ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione il reclamo proposto da (OMISSIS) contro la dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, emessa dal Tribunale di Bari il 14/10/2013, su richiesta del Pubblico Ministero del 17/05/2013.
2. Avverso detta sentenza (OMISSIS), quale procuratrice generale di (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, corredato da memoria, cui tanto (OMISSIS) e (OMISSIS) – rispettivamente Amministratore Giudiziario e Liquidatore giudiziale della (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione (nominati giusta provvedimento di autorizzazione del Tribunale per le misure di prevenzione di Bari) – quanto la Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, hanno resistito con controricorso. I restanti intimati non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione o falsa applicazione della L. Fall., articolo 18, per avere la Corte territoriale negato che (OMISSIS) navi fosse legittimato ad impugnare a sentenza di fallimento, pur dando atto che – sebbene egli non fosse stato “mai socio della societa’ fallita” – “ne fu amministratore fino ai 28.12.2011, data in cui gli subentro’ l’amministratore giudiziario (OMISSIS), essendo nel frattempo intervenuta confisca di prevenzione del compendio aziendale e del capitale sociale”.
1.1. Secondo parte ricorrente, il giudice d’appello avrebbe totalmente trascurato che “l’ (OMISSIS), oltre ad essere stato l’amministratore della societa’ fino alla data di esecuzione del sequestro penale delle quote della stessa, e’ stato ritenuto il sostanziale titolare delle quote della stessa, giacche’, in mancanza, il sequestro e la successiva confisca non avrebbero avuto alcun fondamento, stante la totale estraneita’ della sorella sig.ra (OMISSIS) – a qualsiasi coinvolgimento nel procedimento penale e nella conseguente misura cautelare disposta dal tribunale per le Misure di Prevenzione”.
2. Il motivo e’ fondato.
2.1. Invero, l’ampia formula adottata nella L. Fall., articolo 18 – che legittima al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento il debitore “e qualunque interessato” – attesta senza ombra di dubbio che anche all’amministratore di societa’ di capitali spetta iure proprio tale legittimazione, trattandosi di mezzo impugnatorio volto a rimuovere gli effetti riflessi negativi che possano derivargli dalla dichiarazione di fallimento, sul piano sia morale – in relazione ad eventuali contestazioni di reati – che patrimoniale – in relazione ad eventuali azioni di responsabilita’ – come si evince da consolidato orientamento di questa Corte, ivi incluso il precedente invocato nella sentenza impugnata (Sez. U, I 16/02/2006 n. 3368; conf. Sez. 1, 28/06/2002 n. 9491; Sez. 6 – 1, 05/06/2014 n. 12654).
2.2. Ne’ rileva al riguardo – una volta verificata la richiamata strumentalita’ in astratto – se al momento della dichiarazione di fallimento l’amministratore della societa’ fosse ancora in carica ovvero gia’ cessato dalla carica, come avvenuto nel caso di specie, ove invero l’interesse in questione emerge in tutta la sua chiarezza, essendo pacifico che il provvedimento di sequestro dell’intero compendio aziendale e dell’intero capitale sociale relativi alla (OMISSIS) S.r.l. (di proprieta’ di (OMISSIS)) fu emesso dal Tribunale per le misure di prevenzione di Bari, in data 10/10/2011, proprio “in danno del preposto (OMISSIS)”, che all’epoca rivestiva la carica di liquidatore della societa’ e fu sostituito dall’attuale Liquidatore, avv. (OMISSIS), nominata dall’assemblea della societa’ in data 10/11/2011, previa autorizzazione dello stesso tribunale (procedimento n. 3/2011/M.P.).
3. Gli ulteriori due motivi di ricorso restano assorbiti dall’accoglimento del primo, cui consegue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, che si e’ limitata a rilevare l’inammissibilita’ del reclamo proposto dall’ (OMISSIS) ai sensi della L. Fall., articolo 18.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti due, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.