è altresì ovvio che, per quanta cautela sia profusa dal maestro di sci, è pur sempre possibile che l’allievo cada, per l’intrinseca natura dell’attività che la scuola è richiesta di svolgere e perché costituisce dato di comune esperienza che non è dato imparare a sciare senza incappare mai in cadute. Sulla base di tali dati sarebbe erroneo sia assumere che, per il solo fatto della caduta, la scuola sia responsabile delle lesioni riportate dall’allievo; sia che, comunque, poiché una caduta è altamente probabile sicché può essere considerata come un rischio accettato, delle lesioni subite dal minore dall’allievo, ndr la scuola non debba mai rispondere. 

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Tribunale|Milano|Sezione 7|Civile|Sentenza|7 settembre 2022| n. 7027

Data udienza 6 settembre 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SETTIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federico Salmeri ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13448/2020 promossa da:

(…), CF/PI: (…), con l’avv. Gi.An.

– attrice –

contro

SCUOLA DI SCI E SNOWBOARD (…), CF/PI: (…), con gli avv.ti St.Lo. e St.Sa.

-convenuta-

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Sui fatti di causa.

Nel febbraio 2019, l’attrice si è iscritta ad un corso di lezioni individuali di sci presso la Scuola di Sci (…).

Il 19 febbraio 2019, la (…) ha subito un sinistro durante la lezione col maestro (…), ciò provocandole la frattura del femore destro.

Questa la dinamica riassunta dall’attrice: “la Sig.ra (…), prossima al termine della lezione, mentre si accingeva a completare l’ultima discesa sulla pista denominata (…), veniva investita dalla minore (…) che, pur trovandosi a monte rispetto alla stessa, e nonostante fosse tenuta a darle la precedenza, la colpiva violentemente all’altezza dell’anca destra. 5) E ciò, mentre il maestro che precedeva la sua allieva (…) non si avvedeva sostanzialmente di nulla, quanto meno sino a quando non veniva richiamato dalle sue urla” (cfr. pagg. 1 e 2 citazione). (…) sostiene pertanto che in capo alla minore (…) sussista una responsabilità extracontrattuale e che in capo alla Scuola si configuri una responsabilità di tipo contrattuale, per non aver il maestro di sci, cui era stata affidata la (…), sufficientemente vigilato sulla stessa evitando che terzi potessero causarle dei danni.

L’attrice ha dunque citato in giudizio la Scuola di Sci, nonché (…) e (…), in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore (…). I (…) hanno eccepito, tra l’altro, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano.

Con ordinanza del 4 giugno 2021 il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Bolzano.

L’odierno giudizio dunque è proseguito tra l’attrice (…) e la Scuola di Sci, che ha contestato in fatto e diritto la pretesa avversaria.

Di talché, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.

2.Sulla responsabilità della Scuola di Sci e Snowboard (…).

“La diabolica dimostrazione in capo alla Scuola di Sci, ndr di aver adempiuto alla propria obbligazione” è offerta dalla stessa parte attrice.

La (…) invero assume che “Nel caso di specie, quindi, non può ritenersi corretto il metodo di insegnamento adottato dal maestro, che precedeva la propria allieva indicando le posizioni da assumere via via, dovendosi ritenere che, più opportunamente, egli si fosse posizionato in zona limitrofa a monte, onde impedire che terzi potessero accidentalmente colpirla facendola cadere” (cfr. pag. 8 citazione).

Tale assunto è poi stato ribadito in comparsa conclusionale dell’attrice, in cui a pag. 12 si legge: “Sciare a valle della allieva, senza mantenere in tale contesto alcun controllo neanche visivo sulla medesima e sui terzi, non consente affatto di invocare né l’imprevedibilità, né l’inevitabilità dell’evento”.

Sicché, secondo la prospettazione difensiva attorea, “sarebbe stato sufficiente che il maestro (…) si mantenesse affiancato alla propria inesperta allieva sino alla conclusione della lezione (accorgimento assai banale e si direbbe normalmente attuato)” (cfr. pag. 12 comparsa conclusionale attorea).

La difesa attore continua poi assumendo che: “è altrettanto un fatto notorio che, ogni qual volta ci si trovi in presenza di allievi che non dimostrino una sufficiente padronanza dei fondamentali più elementari e non siano in grado di seguire disciplinatamente le istruzioni che vengono impartite, il maestro sia tenuto ad accompagnarli lungo tutta la pista, ovvero li debba precedere dando le spalle alla valle, in modo tale da soccorrerli per qualsiasi evenienza ovvero prevenire scontri con altri sciatori avvisandoli del pericolo” (cfr. pag. 13 comparsa conclusionale).

La domanda è manifestamente infondata.

E’ pacifico che il sinistro è avvenuto sul percorso di una pista “blu”, facile e dunque idonea per principianti.

La difesa attorea muove dall’errato assunto secondo il quale il maestro avrebbe dovuto posizionarsi a monte o a lato della propria allieva per proteggerla da impatti con altri sciatori.

Ora, è di comune esperienza ed agevolmente rilevabile secondo logica anche per chi non pratica l’attività sciistica che il maestro deve posizionarsi sempre a valle dell’allievo affinché quest’ultimo possa osservarne la tecnica ed apprenderla, seguendolo ed imitandolo.

Il maestro pertanto -contrariamente a quanto sostiene la F.- ha adottato un metodo di insegnamento assolutamente corretto.

Del resto, come insegna la Suprema Corte, “è altresì ovvio che, per quanta cautela sia profusa dal maestro di sci, è pur sempre possibile che l’allievo cada, per l’intrinseca natura dell’attività che la scuola è richiesta di svolgere e perché costituisce dato di comune esperienza che non è dato imparare a sciare senza incappare mai in cadute. Sulla base di tali dati sarebbe erroneo sia assumere che, per il solo fatto della caduta, la scuola sia responsabile delle lesioni riportate dall’allievo; sia che, comunque, poiché una caduta è altamente probabile sicché può essere considerata come un rischio accettato, delle lesioni subite dal minore dall’allievo, ndr la scuola non debba mai rispondere” (cfr. Cass. Sentenza n. 2559/2011, pagg. 5 e 6 parte motiva).

Pertanto, nella massima della suddetta sentenza si legge che è “onere della scuola dimostrare in concreto, anche per presunzioni, che le lesioni sono state conseguenza di una sequenza causale ad essa non imputabile”.

Ebbene, nella specie, tale prova è stata financo offerta dalla stessa (…), avendo dedotto che il maestro si trovava a valle dell’allievo che ha subito il sinistro.

Pertanto, l’impatto con la sciatrice proveniente da monte non avrebbe potuto essere evitato dal maestro, la cui posizione rispetto all’allieva -si ribadisce- era del tutto corretta, a valle.

Inoltre, va osservato che il maestro si posiziona a valle non solo a fini dimostrativi, ma anche per controllare e scegliere la traiettoria migliore per l’allievo, verificando curva dopo curva ed a seconda delle capacità dell’allievo stesso la qualità della neve e la presenza di altri sciatori.

Tali verifiche non possono essere svolte se il maestro si posizionasse a monte, lasciando – pericolosamente- all’allievo la scelta della traiettoria e della velocità di sciata.

Tali ovvie regole di insegnamento, oltremodo note essendo lo sci uno sport ampiamente diffuso e comunque agevolmente comprensibili, confermano la correttezza della condotta del maestro e la non imputabilità del sinistro alla Scuola.

Né potrebbe ragionevolmente pretendersi che i corsi individuali si svolgano in piste prive di altri sciatori ovvero con più maestri di sci -a monte, a valle e due di lato- a protezione dell’allievo.

Nemmeno può pretendersi che il maestro si mantenesse affiancato alla (…), in quanto in tale posizione il maestro sarebbe stato financo di intralcio all’allieva.

Quanto poi alla distanza tra la (…) ed il maestro -se di 3-4 metri ovvero 15 metri-, la circostanza è del tutto inconferente, in quanto -ammesso pure che la distanza tre l’allieva ed il maestro fosse di 15 metri come sostiene solo nella memoria n. 2 parte attrice- ad ogni modo questa distanza è da considerarsi del tutto congrua, atteso che lo sci è uno sport dinamico e pertanto anche a bassa velocità la distanza tra due sciatori può ridursi o aumentare in tempi assai ristretti.

Pertanto, non appare condivisibile la doglianza di parte attrice secondo la quale al momento del sinistro “la (…) venne lasciata priva di alcun controllo” (cfr. pag. 4 comparsa conclusionale attorea).

Può dunque concludersi che non rientra nelle obbligazioni del maestro la protezione a modi scudo dell’allievo; diversamente, il maestro deve porre l’allievo nelle migliori condizioni per un sicuro apprendimento, come avvenuto nella specie.

La Scuola dunque è esente da responsabilità ed il sinistro non le è addebitabile, in quanto il maestro ha scelto una pista blu in orario mattutino quando le condizioni del manto nevoso sono le migliori e le piste sono meno affollate, ponendosi a valle dell’allieva.

Del resto, posto che lo sci è uno sport intrinsecamente pericoloso, l’attrice non può certo pretendere che fosse evitato qualsivoglia infortunio.

Da ultimo, va stigmatizzato il richiamo da parte della difesa attorea alla tragedia di (…), del tutto fuori luogo, trattandosi di incidente la cui dinamica non è in alcun modo sovrapponibile a quella del sinistro subito dalla (…) e che pertanto nulla dimostra.

3. Conclusioni.

La domanda di parte attrice merita l’integrale rigetto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 2014 e tenuto conto del valore della controversia (Euro 43.274,47).

La natura documentale della causa -in forza della quale la fase istruttoria si è limitata alla sola redazione delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.- comporta l’applicazione dei valori minimi della fase istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

1) rigetta le domande di parte attrice;

2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che si liquidano in Euro 6.738,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.

Così deciso in Milano il 6 settembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 7 settembre 2022.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.