nella liquidazione del danno non patrimoniale, i parametri tabellari elaborati non escludono che il giudice di merito in presenza di specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie gia’ previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, puo’ procedere alla personalizzazione del danno dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento, meritevoli di tradursi in una differente ed individualizzata considerazione in termini monetari.

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza|30 maggio 2019| n. 14776

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2875-2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA gia’ (OMISSIS) SPA, in persona del procuratore speciale Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 7000/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/2019 dal Consigliere, Dott.ssa ANTONELLA DI FLORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. SGROI CARMELO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. (OMISSIS), in proprio ed in qualita’ di erede della madre (OMISSIS) ricorre, affidandosi a quattro motivi illustrati anche con memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma che, confermando la pronuncia del Tribunale, aveva solo parzialmente accolto la domanda da lui avanzata, unitamente alla madre (poi deceduta) ed al fratello, per il risarcimento dei danni derivanti dal decesso del padre (OMISSIS), causato dall’investimento di un’autovettura assicurata presso la (OMISSIS) Spa (gia’ (OMISSIS) Spa) mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

2. Per cio’ che interessa in questa sede, la Corte territoriale, respinto l’appello incidentale della compagnia di assicurazioni volto ad ottenere l’affermazione del concorso di colpa della vittima del sinistro, aveva altresi’ rigettato gli appelli, poi riuniti, dei fratelli (OMISSIS) con i quali era stata contestata la riduzione dei valori tabellari cui il primo giudice si era riferito per la liquidazione del danno per perdita parentale, ed il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale iure aereditatis “per la lucida agonia” che il congiunto aveva dovuto affrontare durante il periodo intercorrente fra l’incidente e la morte.

3. L’intimata ha resistito con controricorso e memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., la nullita’ della sentenza e la violazione dell’articolo 111 Cost..

Lamenta che la Corte territoriale aveva reso una motivazione apparente, contraddittoria e perplessa, in quanto dopo aver richiamato, nella liquidazione del danno per perdita parentale, i valori fissati nelle Tabelle Romane, aveva decurtato gli importi ivi previsti, argomentando in modo apodittico, e riferendosi a circostanze che, nella formazione del valore tabellare erano gia’ state valutate ab origine (come l’eta’ adulta dei figli o l’importo complessivamente liquidato al nucleo familiare).

1.1. Il motivo e’ infondato.

1.2. Questa Corte ha reiteratamente affermato che le tabelle formate per la liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equita’, atte quindi a circoscrivere la discrezionalita’ dell’organo giudicante, sicche’ costituiscono un criterio guida e non una normativa di diritto.

1.3. Ed e’ stato pure precisato, con riferimento alle tabelle milanesi ma attraverso un principio valido anche in relazione a quelle romane (applicate senza alcuna contestazione al caso in esame), che, nella liquidazione del danno non patrimoniale, i parametri tabellari elaborati non escludono che il giudice di merito in presenza di specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie gia’ previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, puo’ procedere alla personalizzazione del danno dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento, meritevoli di tradursi in una differente ed individualizzata considerazione in termini monetari (cfr. al riguardo, Cass. 1154/2018; Cass. 1553/2019).

1.4. Tale principio:

a. e’ compatibile sia con una personalizzazione in aumento che in diminuzione, rispetto ai valori fissati ove siano presenti circostanze concrete espressamente allegate e provate dalla parte onerata.

b. deve ritenersi valido sia per il danno biologico che per il danno non patrimoniale per perdita parentale, visto che la tabellarizzazione di tale posta risarcitoria prevede alcuni indicatori standard che, sulla base del principio sopra richiamato ben possono essere derogati.

1.5. La Corte romana, confermando la sentenza di primo grado, ha correttamente applicato i principi reiteratamente affermati in sede di legittimita’ e, pertanto, la censura deve essere respinta.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’articolo 111 Cost. ed, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti.

2.1. Lamenta che non era stata valutata la circostanza che egli coabitava con il padre la quale imponeva, in ragione della convivenza, un punteggio aggiuntivo che non era stato riconosciuto: critica la pronuncia assumendo che, anzi, gli era stata imposta una iniqua decurtazione.

2.2. Il motivo e’ inammissibile, sia per difetto di autosufficienza (con violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6), sia per incoerenza con la ratio decidendi della sentenza.

2.3. Il ricorrente, infatti, oltre ad omettere di indicare la somma, maggiore di quella percepita dal fratello a titolo di acconto (ragione per cui, unita a quella riconosciuta in sentenza, il risarcimento accordato risultava nel complesso superiore), e l’importo maggiore che la coabitazione gli avrebbe garantito, non coglie, nella motivazione, l’affermazione a contrario riferita al fratello (OMISSIS), del quale viene sottolineata la “non convivenza” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), con chiaro riferimento alla convivenza esistente fra gli altri congiunti, compreso il ricorrente; ne’ coglie i profili effettivamente utilizzati per la personalizzazione, individuati nella complessiva situazione familiare e nella condizione di autonomia di entrambi i figli (soggetti adulti e, dunque, presumibilmente maggiormente autonomi, anche sotto il profilo affettivo).

3. Con il terzo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1226 e 2056 c.c., degli articoli 115 e 116 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., n. 4, dell’articolo 118 disp. att. c.p.c. e dell’articolo 111 Cost..

Contesta la riduzione dell’importo liquidato fondata sull'”eta’ adulta e l’inidoneita’ lavorativa dei figli”, e lamenta che la tabella romana teneva gia’ conto di tali indicatori, proprio al fine di giungere ad un risultato che considerasse tutti gli aspetti della sofferenza: con cio’ la Corte avrebbe violato le norme richiamate che regolano i criteri per la liquidazione del danno, da una parte rendendo una motivazione per relationem rispetto la sentenza di primo grado, e dall’altra non fornendo una convincente argomentazione a sostegno della riduzione effettuata.

3.1. Il motivo e’ in parte ripetitivo del primo (rispetto al quale, dunque, si richiamano le argomentazioni spese).

3.2. Per il resto, e’ comunque inammissibile perche’ maschera una richiesta di rivalutazione di merito delle emergenze istruttorie, gia’ adeguatamente valutate dalla Corte territoriale (cfr. al riguardo Cass. 8758/2017): e vale solo la pena di rilevare che l’adesione del giudice d’appello alla sentenza di primo grado, con riferimenti comprensibili ed esaustivi, ove la stessa sia convincente, e’ del tutto legittimo e non e’ idoneo a violare la sufficienza costituzionale richiesta per la motivazione.

4. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c., ed, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti.

Lamenta il mancato riconoscimento del danno catastrofale omettendo di ricorrere alle necessarie presunzioni derivanti dalla condizione di coma vigile del padre, nel periodo precedente il decesso, certificato dal CTU: assume che cio’ che doveva indurre a ritenere che la vittima avesse avuto coscienza per tutto il periodo conclusivo della sua vita e che gli dovesse essere riconosciuto il danno “da lucida agonia”, trasmissibile iure aereditatis.

4.1. Il motivo e’ inammissibile perche’ la Corte territoriale, sul punto, ha reso una motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale, tenuto conto che ha argomentato affermando che nel periodo in cui la vittima era stata cosciente, aveva consapevolezza soltanto delle plurime fratture subite e che nel periodo successivo, intercorso fra l’arresto cardiaco e la morte, si era trovato in un prolungato stato di incoscienza (cfr. pag. 7 primo cpv della sentenza impugnata).

4.2. In piu’, il ricorrente confonde i piani motivazionali (cfr. pag. 26 ricorso ultimo cpv) nella parte in cui “vira” verso l’omesso riconoscimento, della sofferenza morale, subita dal padre durante la lucida agonia, omettendo di dar conto della circostanza che era stato riconosciuto al congiunto, proprio in ragione di tale pregiudizio, anche il danno biologico da invalidita’ temporanea riportato dal defunto nel periodo precedente alla morte (cfr. pag. 4, rigo 9 della sentenza nella parte in cui si indicano le poste risarcitorie riconosciute).

4.3. Quindi la censura in esame maschera una rivalutazione di merito della controversia, notoriamente preclusa in questa sede.

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 2700,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori e rimborso spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.