Ai fini della liquidazione dell’onorario spettante a un dottore commercialista per l’attivita’ svolta quale consulente di parte, la disposizione di cui del Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, articolo 31, che ancora il valore della pratica a quello della domanda o delle domande oggetto della controversia nell’ambito della quale sia stata svolta la predetta attivita’, va intesa con riferimento alle domande rispetto alle quali sia stata necessaria la consulenza.

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Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|23 gennaio 2023| n. 1976

Data udienza 16 novembre 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13329/2018 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con procura speciale in calce in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso l’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con procura speciale in atti;

– controricorrente –

(OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t.;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MARSALA, depositata il 2/3/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/11/2022 dal Cons. rel. Dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Marsala, con ordinanza del 2 marzo 2018, respinse l’opposizione proposta da (OMISSIS) al decreto emesso dal giudice istruttore in data 9 ottobre 2017 per la liquidazione dell’onorario spettantegli quale consulente contabile, per la ctu espletata nel giudizio civile promosso dalla (OMISSIS) s.r.l. nei confronti della (OMISSIS) (oggi (OMISSIS) s.p.a.), avente ad oggetto la determinazione del saldo relativo al rapporto di conto corrente tra le parti e la ricostruzione dello stesso utilizzando quale saldo iniziale quello risultante dal piu’ recente estratto-conto seguito da una serie continua di estratti-conto, con esame anche di quelli anteriori a tale serie continua, avendo l’attore agito anche per la ripetizione dell’indebito e per l’accertamento dei tassi ultralegali ed usurari ed anatocismo.

Il g.i. liquido’ il compenso al ctu, rilevando che: ai fini dell’individuazione degli scaglioni tariffari di riferimento per la liquidazione del compenso al consulente, occorreva fare riferimento all’importo complessivo dovuto al momento della domanda, come accertato dallo stesso ctu (Euro 54.744,10); in tema di liquidazione del compenso, qualora l’indagine fosse articolata in una pluralita’ di quesiti, l’incarico era da considerare unico qualora, come nella specie, gli accertamenti richiesti erano necessariamente preordinati a verificare la complessiva posizione di dare/avere tra le parti. Secondo le percentuali di cui all’articolo 2 tariffa, il g.i. liquido’ dunque la somma di Euro 3.074,19 oltre iva e accessori, e 150,00 per spese.

Al riguardo, l’opponente lamentava che nella determinazione del compenso erano stati erroneamente applicati i parametri Decreto Ministeriale 30 maggio 2002, ex articolo 2, in quanto il giudice aveva utilizzato come importo di riferimento la somma di Euro 54.744,10 (corrispondente all’indebito determinato dal ctu), anziche’ quello maggiore di Euro 1.100.000,00 (pari al valore della causa), liquidando il compenso al ctu nella somma di Euro 3.074,19; ai sensi dell’articolo 2 delle tabelle allegate al Decreto Ministeriale 30 maggio 2002, spettava al consulente tecnico in materia contabile, di norma, un onorario a percentuale, calcolato per scaglioni con riguardo al valore della controversia, e, ove non sia possibile, secondo il criterio delle vacazioni.

Il Tribunale, richiamando il precedente (Cass., n. 22959/11) secondo cui il valore si determina, in caso di mutuo bancario, non con riguardo all’intero valore, ma per gli importi oggetto di contestazione per i quali e’ stata disposta la c.t.u., ha affermato che: il valore della controversia, pari ad Euro 701.264,62, e non Euro 1.100.000,00 come richiesto dall’opponente, non corrispondeva all’effettivo oggetto della c.t.u., disposta soltanto per il periodo dal quarto trimestre 2013 al 2015, in quanto il suddetto importo era riferito all’intera durata del rapporto, mentre in relazione agli altri periodi oggetto della domanda non erano stati prodotti gli estratti-conto.

Avverso questa decisione il (OMISSIS) ricorre per cassazione con unico motivo, illustrato con memoria. Il (OMISSIS) s.p.a. resiste con controricorso illustrato con memoria; non si e’ costituita la (OMISSIS) s.r.l..

RITENUTO

Che:

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 10 c.p.c., e degli articoli 1 e 2 delle tabelle allegate al Decreto Ministeriale 30 maggio 2002, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’ordinanza impugnata ha parametrato il compenso del C.Testo Unico al valore dell’importo accertato in corso di causa, e non al valore indicato in domanda. Al riguardo, il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia liquidato il compenso al ctu sulla base dell’ulteriore ipotesi di calcolo, qualora non avesse ritenuto correttamente eccepita la prescrizione decennale, e del fatto che lo stesso aveva affermato che il calcolo contabile era limitato al ristretto periodo (2013-2015), mentre il ctu aveva dovuto estendere l’indagine all’intero periodo oggetto di causa (1988-2015) utilizzando anche gli estratti-conto anteriori al suddetto biennio al fine di calcolare gli addebiti illegittimi da essi risultanti, indicandoli in un prospetto separato e specificando in quale misura erano stati coperti da versamenti aventi carattere solutorio.

Pertanto, il ricorrente chiede la cassazione dell’ordinanza impugnata e che la Corte, pronunciando nel merito, liquidi la somma di Euro 10.256,34 a titolo di compenso per la suddetta ctu.

Il ricorso e’ fondato. Ai fini della liquidazione dell’onorario spettante a un dottore commercialista per l’attivita’ svolta quale consulente di parte, la disposizione di cui del Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, articolo 31, che ancora il valore della pratica a quello della domanda o delle domande oggetto della controversia nell’ambito della quale sia stata svolta la predetta attivita’, va intesa con riferimento alle domande rispetto alle quali sia stata necessaria la consulenza (Cass., n. 23342/09).

Invero, il compenso del ctu si calcola con riguardo al valore della lite, il quale a sua volta e’ dato dal valore della domanda. Essendo la pretesa azionata in giudizio pari ad Euro 701.264,62, come accertato dallo stesso Tribunale, quello era il valore da prendere in considerazione. Il fatto che l’accertamento commissionato al ctu riguardasse solo una parte del periodo contrattuale e’ privo di rilievo ai fini della questione qui posta, non incidendo sulla entita’ della somma domandata, ma semmai sull’entita’ della somma accertata in favore dell’attore, che e’ cosa diversa.

Ne’ rileva la giurisprudenza sul mutuo, richiamata dal Tribunale, secondo cui il valore della causa non si determina sulla base dell’importo del mutuo stesso, bensi’ sull’importo in contestazione. Essa non e’ altro che la corretta applicazione del criterio generale secondo cui il valore della lite si determina in base alla domanda e dunque all’entita’ della pretesa: nel caso che ci riguarda la pretesa azionata era appunto di 701.264,62.

Per quanto esposto, l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio – non sussistendo i presupposti della decisione nel merito – al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterra’ al principio di diritto sopra enunciato e provvedera’ anche in ordine alle spese del grado di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Marsala, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del grado di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

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