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anche ai contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualita’ di conduttori di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, articolo 42 e’ applicabile la disciplina dettata dagli articoli 28 e 29 in tema di rinnovazione che accorda al conduttore una tutela privilegiata in termini di durata del rapporto. Invero, a differenza dell’ipotesi regolata dall’articolo 1597 c.c., la protrazione del rapporto alla sua prima scadenza in base alle richiamate norme della L. n. 392 del 1978 non costituisce l’effetto di una tacita manifestazione di volonta’ – successiva alla stipulazione del contratto e che la legge presume in virtu’ di un comportamento concludente e, quindi, incompatibile con il principio secondo il quale la volonta’ della P.A. deve essere necessariamente manifestata in forma scritta -, ma deriva direttamente dalla legge, che rende irrilevante la disdetta del locatore quando la stessa non sia basata su una delle giuste cause specificamente indicate dalla legge quali motivi legittimi di diniego della rinnovazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20242-2014 proposto da:
(OMISSIS), in persona della titolare Sig.ra (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
POLO UNIVERSITARIO PROVINCIA AGRIGENTO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 757/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 05/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 5-6-14, ha confermato la decisione di primo grado che ha ritenuto risolto alla prima scadenza contrattuale il contratto di locazione ad uso diverso intercorso tra il Polo Universitario della Provincia di Agrigento e la ditta (OMISSIS) pur in assenza di diniego di rinnovo motivato.
Ricorre per cassazione la ditta (OMISSIS) con due motivi illustrati da successiva memoria.
Non presenta difese il Polo Universitario di Agrigento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Corte d’appello ha affermato che ai contratti di locazione stipulati dalla pubblica amministrazione si applica integralmente la L. n. 392 del 1978, con la precisazione che non potendosi la pubblica amministrazione obbligarsi tacitamente, ma dovendo manifestare la sua volonta’ in forma scritta,nei contratti ad uso diverso e’ configurabile il rinnovo tacito del contratto solo se tale ipotesi e’ espressamente prevista nel contratto originario. Di conseguenza nella specie, pur trattandosi di prima scadenza contrattuale ed in assenza di disdetta motivata, il rinnovo del contratto per altri sei anni non era possibile a causa del mancato inserimento della clausola di rinnovo tacito del contratto originario.
2. Preliminare e’ l’esame del secondo motivo di ricorso con il quale si denunzia violazione della L. n. 392 del 1978, articolo 29 in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
3. Il motivo e’ fondato.
Questa Corte ha gia’ affermato che anche ai contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualita’ di conduttori di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, articolo 42 e’ applicabile la disciplina dettata dagli articoli 28 e 29 in tema di rinnovazione che accorda al conduttore una tutela privilegiata in termini di durata del rapporto. Invero, a differenza dell’ipotesi regolata dall’articolo 1597 c.c., la protrazione del rapporto alla sua prima scadenza in base alle richiamate norme della L. n. 392 del 1978 non costituisce l’effetto di una tacita manifestazione di volonta’ – successiva alla stipulazione del contratto e che la legge presume in virtu’ di un comportamento concludente e, quindi, incompatibile con il principio secondo il quale la volonta’ della P.A. deve essere necessariamente manifestata in forma scritta -, ma deriva direttamente dalla legge, che rende irrilevante la disdetta del locatore quando la stessa non sia basata su una delle giuste cause specificamente indicate dalla legge quali motivi legittimi di diniego della rinnovazione. Cass. n 16321 del 24-7-2007.
4. Inoltre, a conferma della necessita’ del diniego motivato,in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, qualora il locatore, trattandosi di ente pubblico anche non economico, intenda adibire l’immobile all’esercizio di attivita’ tendenti al conseguimento delle sue finalita’ istituzionali, non puo’ limitarsi – nella comunicazione del diniego della rinnovazione del contratto ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, articolo 29, comma 1, lettera b), – ad un generico richiamo dei suoi fini istituzionali, in special modo in caso di molteplicita’ e diversificazione di essi, ma deve specificare, ai sensi dell’articolo 29 citato, comma 4 la concreta attivita’ da svolgere nell’immobile, si’ da consentire al giudice e al conduttore di verificare la serieta’ e l’attuabilita’ della intenzione indicata. Cass. sent. n. 12711 del 19/06/2015.
5. Il primo motivo, con cui si denunzia violazione degli articoli 60 e 61 del Testo Unico Istr.Sup e’ assorbito dall’accoglimento del secondo.
La sentenza va cassata in relazione e rinviata alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione che provvedera’ anche alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa e rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione che provvedera’ anche le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.