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Ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, rileva che i locali locati siano effettivamente destinati ad attività che comporti il contatto con il pubblico e che, quindi, gli stessi siano aperti alla frequentazione diretta ed indifferenziata dei clienti che abbiano necessità ed interesse ad entrare in contatto con l’impresa; tale requisito si atteggia in modo identico anche nell’ipotesi di attività commerciali cosiddette “monomarca”, in quanto nessun rilievo può avere la circostanza che la generalità degli utenti e consumatori che accedono liberamente al negozio e che sono fidelizzati al luogo di svolgimento dell’attività sia indirizzata all’acquisto di un bene o di un servizio di una sola marca.
Il contratto di locazione e le principali obbligazioni da esso nascenti.
Indennità per la perdita dell’avviamento commerciale ex art. 34 L 392/1978
La successione nel contratto di locazione ad uso abitativo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17316-2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona dell’amministratore unico dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6894/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DEL PROCESSO
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), gli ultimi due eredi di (OMISSIS), ricorrono per cassazione con due motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 9 gennaio 2014 che, confermando la decisione di primo grado, per quello che qui interessa,ha riconosciuto il diritto della (OMISSIS) Srl a ricevere l’indennita’ di avviamento per la cessazione del rapporto di locazione di un immobile destinato ad uso diverso dall’abitazione.
Resiste con controricorso la (OMISSIS) Srl.
I ricorrenti hanno presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Corte d’appello ha riconosciuto il diritto della societa’ (OMISSIS) a ricevere l’indennita’ di avviamento per la fine del rapporto di locazione,sul rilievo che secondo la L. n. 392 del 1978, articolo 35 tale indennita’ spetta se l’immobile e’ destinato effettivamente ad attivita’ che comporta il contatto diretto con il pubblico degli utenti e consumatori, anche se tale attivita’ possa interessare solo una cerchia limitata e specifica di soggetti.
Il giudici di merito hanno affermato che nessuna norma di legge stabilisce che un rivenditore che abbia l’esclusiva dei prodotti di una grande impresa in una determinata zona debba per cio’ stesso rinunciare all’avviamento.
2. Col primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’articolo 115 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Sostengono i ricorrenti che la Corte ha erroneamente affermato che la (OMISSIS) aveva esercitato ininterrottamente per anni nei locali condotti in locazione l’attivita’ di officina per assistenza e riparazione di veicoli Lancia e di qualsiasi altra marca, dato che I’ officina era aperta a qualsiasi utente, per cui comunque avrebbe potuto accedervi la generalita’ dei consumatori.
Tale affermazione non trovava riscontro negli atti di causa e quindi doveva ritenersi apodittica, risultando invece che l’attivita’ della (OMISSIS) era diretta ad una categoria di soggetti fin dall’inizio identificata nei proprietari di autovetture Lancia.
3. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, articolo 35 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Sostengono i ricorrenti che la corretta interpretazione dell’articolo 35 e’ nel senso che l’indennita’ non spetta ai conduttori la cui attivita’ sia rivolta ad una cerchia limitata di persone, quale l’attivita’ svolta dalla societa’ (OMISSIS) che era indirizzata solo ed esclusivamente ai possessori di autovetture Lancia.
4. I motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione che li lega e sono infondati.
Nel contratto di locazione stipulato nel 1994 gli immobili risultano destinati ad autorimessa per l’acquisto e la vendita per conto proprio e di terzi di automezzi, motori agricoli nuovi e usati, l’assunzione di funzione di commissionaria, di concessionaria, di rappresentanza delle case costruttrici degli stessi sia nazionali sia estere, e cosi’ anche di autocarri, pullman motocicli e quanto altro inerente; l’acquisto e la vendita di parti di ricambio ed accessori, officina carrozzeria a freddo,stazione di servizio.
La previsione contenuta nel contratto di locazione dell’uso cui destinare l’immobile e’ sicuramente relativa ad attivita’ che comportano contatti diretti con la generalita’ degli utenti e consumatori.
5. Questa Corte ha in piu’ occasioni statuito che il requisito dello svolgimento di attivita’ che comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori – che la L. n. 392 del 1978, articolo 35 richiede per il diritto all’indennita’ di avviamento, e, in virtu’ del richiamo contenuto nell’articolo 41 per il diritto di prelazione e di riscatto – presuppone che l’immobile sia utilizzato come luogo aperto alla frequentazione diretta (senza intermediazione) e strumentalmente negoziale, della generalita’ originariamente indifferenziata dei destinatari dell’offerta dei beni o dei servizi commerciali (Cass. 10 maggio 1996, n. 4433; 20 febbraio 1991, n. 1796; 15 marzo 1989, n. 1304; 8 settembre 1987, n. 7229). “intendendosi tali anche coloro che acquistano il bene per soddisfare bisogni della propria attivita’ imprenditoriale o professionale ovvero per motivi promozionali o pubblicitari ad essa collegati, a nulla rilevando che i beni offerti in vendita riguardino una cerchia limitata di clienti e non la clientela occasionale”. Cass sent. N. 11865 del 23/11/1998.
Si e’ ancora ritenuto che il requisito in questione ricorre anche nei confronti di quei conduttori alla cui attivita’ possa essere interessato un ambito limitato e specifico di soggetti. Cass. 11 gennaio 1988, n. 22; 15 marzo 1989, n. 1034.
Ai fini del riconoscimento del diritto all’indennita’ per la perdita dell’avviamento commerciale rileva che i locali locati siano effettivamente destinati ad attivita’ che comporta il contatto con il pubblico e che, quindi, tali locali siano aperti alla frequentazione diretta ed indifferenziata dei clienti che abbiano necessita’ e interesse ad entrare in contatto con l’impresa mentre non ha alcun rilievo l’entita’ numerica della cerchia degli avventori raggiunta o il mancato reperimento di essa tra i passanti nella pubblica via antistante i locali locati. Cass. sent n. 5510 del 29/02/2008.
6. Pubblico di consumatori e di utenti sta ad indicare una generalita’ (originariamente) indifferenziata e non, necessariamente, una clientela occasionale, come peraltro gia’ riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimita’ che considera “pubblico” anche essere una cerchia di utenti o consumatori limitata.
Alla luce di tali principi e’ corretta l’interpretazione della Corte di appello che ha ritenuto indifferente l’accertamento se l’attivita’ della (OMISSIS) si rivolgesse o meno solo ai proprietari di autovetture Lancia, affermando che anche in tale caso la limitazione dell’attivita’ ad sola marca di autovetture sarebbe ininfluente al fine del riconoscimento della perdita dell’avviamento.
7. La Corte di appello, nel confermare il diritto all’indennita’ di avviamenti della societa’ (OMISSIS), si e’ attenuta alla costante interpretazione della giurisprudenza di legittimita’ legittimita’ della L. n. 392 del 1978, articolo 35, affermando che la (OMISSIS) aveva esercitato ininterrottamente per anni l’attivita’ di officina per assistenza e riparazione di veicoli e che era plausibile che trattandosi di officina autorizzata la clientela fosse prevalentemente costituita da proprietari di veicoli Lancia, ma che tale circostanza non faceva venir meno il requisito del contatto diretto col pubblico degli utenti e dei consumatori.
8. La funzione dell’indennita’ di avviamento e’ quella di ristorare il conduttore della perdita di quell’elemento positivo del patrimonio aziendale che deriva dal numero degli utenti e consumatori che nel corso del rapporto di locazione hanno avuto contatti con l’attivita’ commerciale nell’immobile oggetto di locazione e contemporaneamente quella “di riequilibrare la posizione delle parti, onde evitare che il locatore possa realizzare un arricchimento senza causa per effetto dell’incremento di valore dell’immobile dovuto all’attivita’ del conduttore.” Cass.sent n. 22810 del 28/10/2009.
I requisiti che danno diritto all’indennita’ di avviamento e la funzione cui normativamente la stessa e’ destinata rimangono identici anche nell’ipotesi di attivita’ commerciali cosiddette monomarca in quanto, come affermato dalla corte di merito, nessun rilievo puo’ avere la circostanza che la generalita’ degli utenti e consumatori che accedono liberamente al negozio e fidelizzati al luogo di svolgimento dell’attivita’ sia indirizzata all’acquisto di un bene o di un servizio di una sola marca.
Il ricorso deve essere rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 8.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.