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In tema di danni da cose in custodia, poiche’ la responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., implica la disponibilita’ giuridica e materiale del bene che da’ luogo all’evento lesivo, al proprietario dell’immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilita’ per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell’immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilita’.
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Il contratto di locazione e le principali obbligazioni da esso nascenti.
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La successione nel contratto di locazione ad uso abitativo.
Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 13 luglio 2018, n. 18756
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5103/2017 proposto da:
COMUNE DI CORTENO GOLGI, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 57/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Comune di Corteno Golgi propone un motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 57 del 2016, depositata il 19 gennaio 2016, non notificata, nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), che resistono con controricorso.
Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, sulla base di una valutazione nel senso della manifesta fondatezza in cui si richiamava Cass. n. 21788 del 2015, secondo la quale “In tema di danni da cose in custodia, poiche’ la responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., implica la disponibilita’ giuridica e materiale del bene che da’ luogo all’evento lesivo, al proprietario dell’immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilita’ per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell’immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilita’. (Affermando tale principio, la S.C. ha riconosciuto la responsabilita’ del conduttore per i danni causati da infiltrazioni d’acqua a seguito della rottura di un tubo flessibile esterno all’impianto idrico, sostituibile senza necessita’ di interventi demolitori sui muri)”.
Questa la vicenda, per quanto qui interessa:
– il Comune di Corteno Golgi agiva per il risarcimento del danno ambientale derivante dallo sversamento di idrocarburi nelle acque di un torrente all’interno del territorio comunale, provenienti dall’impianto termico di un albergo, nei confronti della proprietaria dell’albergo, (OMISSIS) s.r.l. e della conduttrice (OMISSIS) s.r.l.; veniva evocata in giudizio la societa’ di assicurazioni (OMISSIS) s.p.a., la quale a sua volta previa autorizzazione chiamava in causa i signori (OMISSIS), proprietari dell’immobile ove si svolgeva l’attivita’ alberghiera. Il fatto si era verificato allorche’, in conseguenza di un guasto alla caldaia sita al piano interrato dell’albergo era fuoriuscito del combustibile che, grazie alla presenza di uno scarico sito a filo del pavimento di tale locale e direttamente collegato alla fognatura comunale, si era immesso nella conduttura andando cosi’ a confluire nel depuratore comunale;
– in primo grado, il tribunale dichiarava inammissibile la domanda nei confronti della compagnia di assicurazioni e rigettava la domanda nei confronti della societa’ titolare dell’attivita’ alberghiera e dei (OMISSIS), proprietari dell’immobile, condannando al risarcimento solo la societa’ locatrice;
– la corte d’appello confermava la decisione di primo grado, rigettando sia l’appello principale della societa’ locatrice sia l’appello incidentale del Comune, volto ad ottenere la condanna solidale dei (OMISSIS) ed una piu’ congrua liquidazione del danno. In particolare, quanto alla societa’ locatrice, rilevava che la stessa non risultava aver formulato espressamente l’azione di regresso nei confronti dei proprietari dell’immobile, dei quali allegava la corresponsabilita’, e che comunque essa, che ne era onerata per poter ripartire con altri la propria accertata responsabilita’, non aveva fornito la prova che lo sversamento del carburante, che si era accertato provenisse da un foro nel pavimento del locale caldaia, dal quale partiva un tubo posto a filo del pavimento che sversava il liquido direttamente nel condotto adducente al pozzetto esterno e, per questo, alla fognatura comunale, fosse concausato da un vizio strutturale dell’immobile attribuibile al soggetto titolare del diritto di proprieta’, ovvero che quel foro fosse preesistente alla locazione e fosse stato aperto dagli stessi proprietari.
In relazione all’appello incidentale del Comune, volto ad ottenere la condanna solidale dei proprietari dell’immobile, la corte territoriale rigettava la domanda facendo semplicemente riferimento al passo della motivazione su riportato, relativo alla posizione del locatore.
I (OMISSIS) rimanevano contumaci in primo grado e in appello, mentre si sono costituiti con controricorso nel presente giudizio di legittimita’.
Il Collegio ha ritenuto opportuno rimettere la trattazione della causa alla pubblica udienza della terza Sezione.
P.Q.M.
Rimette la trattazione della causa alla pubblica udienza della Terza Sezione Civile.