La disposizione della L. Fall., articolo 80, comma 2 (a norma del quale, in caso di fallimento del conduttore, il curatore puo’ in qualunque momento recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un giusto compenso) e’ applicabile solo nel caso in cui, alla data della dichiarazione del fallimento, sia in vigore una locazione della quale il fallito sia parte e non nel caso in cui, in quello stesso momento, il rapporto risulti gia’ caducato. In quest’ultima ipotesi, la protrazione della detenzione del bene da parte della curatela risulta carente di titolo giuridico e, quindi, fonte di responsabilita’ extracontrattuale (benche’ il verificarsi di siffatta situazione non sia imputabile a dolo o a colpa del curatore ma debba considerarsi dipendente da necessita’ contingenti o da prevalenti interessi della massa), sicche’ il credito del proprietario del bene ha natura integralmente riparatoria e non meramente indennitaria e l’obbligazione risarcitoria viene a carico del fallimento ai sensi dalla L. Fall., articolo 111, n. 1, (nella specie, il contratto di locazione era stato dichiarato risolto per inadempimento del conduttore prima ancora che quest’ultimo fosse dichiarato fallito e la curatela era rimasta nella detenzione dell’immobile per tutto il tempo necessario alla redazione dell’inventario ed all’espletamento delle operazioni di vendita.
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Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|3 luglio 2019| n. 17804
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24592/2014 proposto da:
Fallimento (OMISSIS) Srl, in persona curatore: (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Srl In Liquidazione, elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il decreto n. 10537/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 29/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2019 dal Dott. SOLAINI LUCA;
udito l’Avvocato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA MARCELLO.
RILEVATO
che:
Il giudice delegato al fallimento di “(OMISSIS) srl” ammetteva al passivo della procedura, in prededuzione, il credito richiesto dalla societa’ (OMISSIS) srl per Euro 41.076,24, riconoscendolo nel minor importo di Euro 30.000,00 per indennita’ di occupazione sine titulo, da parte della curatela, di un immobile della societa’ creditrice, dopo la dichiarazione di fallimento.
La decisione di ammissione al passivo era fondata sulla natura prededucibile del credito, quand’anche ridotta equitativamente in riferimento alla determinazione dell’ammontare dovuto, per la detenzione da parte della organi della procedura, dell’immobile de quo.
Con ricorso, L. Fall., ex articolo 98, il fallimento (OMISSIS) srl proponeva opposizione, che veniva rigettata dal Tribunale di Milano, sulla base dell’assunto che il credito fosse sorto “in occasione” della procedura, caratterizzandosi tale credito sia per l’elemento cronologico (credito sorto per occupazione successiva all’apertura della procedura concorsuale) sia per riferibilita’ agli organi della procedura.
Ricorre per cassazione avverso questo decreto il fallimento (OMISSIS) srl, affidandosi a due motivi di impugnazione, illustrati da memoria, mentre, l’ (OMISSIS) srl in liquidazione ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo di ricorso, il fallimento ricorrente deduce la violazione dell’articolo 1591 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, il Tribunale aveva riconosciuto automaticamente la sussistenza del credito per occupazione senza titolo, al quale ha poi riconosciuto natura prededucibile, mentre, nella vicenda non vi era stata mora restitutoria, perche’ il proprietario dell’immobile non aveva mai richieste la restituzione del bene, mentre, il curatore poteva, da parte sua, provvedere alla restituzione solo in sede di verifica del passivo.
Con il secondo motivo, il fallimento ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare, della L. Fall., articoli 52, 87 bis e 103, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e ribadisce l’assunto, sulla base delle norme di cui alla rubrica, che il curatore non poteva restituire l’immobile, prima che il diritto alla restituzione non fosse stato accertato in sede concorsuale a fronte di una specifica domanda avanzata dal titolare del diritto, mentre, la societa’ istante non aveva richiesto la restituzione dell’immobile con la domanda di ammissione al passivo, ma solo l’ammissione al passivo fallimentare dei crediti pecuniari, quindi, era inesistente, un qualsivoglia diritto di credito per indennita’ da protratta occupazione senza titolo.
I due motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perche’ connessi, sono infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte
“La disposizione della L. Fall., articolo 80, comma 2 (a norma del quale, in caso di fallimento del conduttore, il curatore puo’ in qualunque momento recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un giusto compenso) e’ applicabile solo nel caso in cui, alla data della dichiarazione del fallimento, sia in vigore una locazione della quale il fallito sia parte e non nel caso in cui, in quello stesso momento, il rapporto risulti gia’ caducato.
In quest’ultima ipotesi, la protrazione della detenzione del bene da parte della curatela risulta carente di titolo giuridico e, quindi, fonte di responsabilita’ extracontrattuale (benche’ il verificarsi di siffatta situazione non sia imputabile a dolo o a colpa del curatore ma debba considerarsi dipendente da necessita’ contingenti o da prevalenti interessi della massa), sicche’ il credito del proprietario del bene ha natura integralmente riparatoria e non meramente indennitaria e l’obbligazione risarcitoria viene a carico del fallimento ai sensi dalla L. Fall., articolo 111, n. 1, (nella specie, il contratto di locazione era stato dichiarato risolto per inadempimento del conduttore prima ancora che quest’ultimo fosse dichiarato fallito e la curatela era rimasta nella detenzione dell’immobile per tutto il tempo necessario alla redazione dell’inventario ed all’espletamento delle operazioni di vendita.
La S.C. ha cassato il provvedimento del tribunale fallimentare con il quale era stato liquidato al proprietario dell’immobile un mero compenso, sull’erroneo presupposto che nella fattispecie non ricorressero ipotesi di responsabilita’ contrattuale ed extracontrattuale e che il proprietario dell’immobile fosse un beneficiario privilegiato del risultato utile delle operazioni fallimentari espletate sui beni mobili contenuti nell’immobile medesimo)” (Cass. n. 4190/1998, v. in termini, anche Cass. n. 1513/14).
Nel caso di specie, il capannone risulta essere stato utilizzato dalla procedura (v. pp. 13 e 17 del controricorso), con la richiesta di ripristino del servizio d’illuminazione e guardiania (p. 18 del controricorso), mentre, il curatore, se non voleva accollarsi gli oneri di tale indebito utilizzo (fonte di responsabilita’ extra contrattuale) aveva l’obbligo di liberare il prima possibile l’immobile e restituirlo al proprietario; nella presente vicenda, non e’, invece, applicabile, la disciplina di cui all’articolo 1591 c.c., in tema di mora del conduttore nel restituire il bene locato che e’ tenuto ai danni per la ritardata restituzione, dato che non vi e’ stato alcun contratto di locazione con il fallimento e il contratto con il soggetto (OMISSIS) era stato gia’ risolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna il fallimento (OMISSIS) srl, in persona del curatore a pagare alla societa’ (OMISSIS) srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante pt, le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.