Indice dei contenuti
In tema di locazione immobiliare (nella specie per uso non abitativo), la mancata registrazione del contratto determina, ai sensi dell’art. 1, comma 346, della L. n. 311 del 2004, una nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., la quale, in ragione della sua atipicità, desumibile dal complessivo impianto normativo in materia ed in particolare dalla espressa previsione di forme di sanatoria nella legislazione succedutasi nel tempo e dall’istituto del ravvedimento operoso, risulta sanata con effetti “ex tunc” dalla tardiva registrazione del contratto stesso, implicitamente ammessa dalla normativa tributaria, coerentemente con l’esigenza di contrastare l’evasione fiscale e, nel contempo, di mantenere stabili gli effetti negoziali voluti dalle parti, nonché con il superamento del tradizionale principio di non interferenza della normativa tributaria con gli effetti civilistici del contratto, progressivamente affermatosi a partire dal 1998.
Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di locazioni, si consiglia la Raccolta di massime delle principali sentenza della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf
Il contratto di locazione e le principali obbligazioni da esso nascenti.
Indennità per la perdita dell’avviamento commerciale ex art. 34 L 392/1978
La successione nel contratto di locazione ad uso abitativo.
Tribunale Rieti, civile Sentenza 12 settembre 2018, n. 421
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Vitale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1602/2013 promossa da:
(…) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. OB.GI. e dell’avv. (…), elettivamente domiciliato in VIA (…) ROMA presso il difensore avv. OB.GI.
ATTORE/I
contro
(…) S.N.C. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. IA.FE. e dell’avv. (…), elettivamente domiciliato in VIA (…) 02100 RIETI presso il difensore avv. IA.FE.
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si danno per riportati e trascritti in questa sede gli atti introduttivi del giudizio poiché già noti alle parti e si dà atto che: (…) spa ha proposto un procedimento per convalida di sfratto per morosità chiedendo al Tribunale di volere convalidare il presente sfratto per morosità con adozione di separato decreto provvisoriamente esecutivo per il pagamento dei canoni scaduti e non pagati nonché per quelli che verranno a scadere sino alla data dell’effettivo rilascio. Oltre interessi e spese del procedimento. Nel caso di opposizione con emissione della ordinanza di rilascio e fissazione della data di esecuzione; nel merito, di volere dichiarare risolto il contratto di locazione in oggetto per il trave e reiterato inadempimento della società conduttrice e comunque in forza della clausola risolutiva espressa contrattuale di cui la società dichiara di volersi avvalere, con condanna della società convenuta al rilascio dell’immobile, al risarcimento dei danni anche ex art. 1591 c.c. nonché al pagamento di tutte le somme dovute e delle spese e compensi legali del giudizio;
che l’intimata (…) snc costituitasi in giudizio, nella propria memoria difensiva ha chiesto al Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione e conclusione: 1. Nel merito, di volere rigettare la avversa richiesta di convalida di sfratto nonché l’avversa richiesta di emissione di ordinanza non impugnabile ex art. 665 c.p.c. per i suesposti motivi; nel merito, di volere previo mutamento del rito, rigettare la domanda di risoluzione del contratto di locazione avanzata dal locatore accertando che l’inadempimento è di scarsa importanza; in subordine, in caso id incremento della res locata da parte dei locatori, in considerazione delle apportate addizioni alla res locata, rideterminare il quantum dovuto dalla conduttrice al locatore; in subordine, accertare la carenza ed insufficienza dell’elemento probatorio a sostegno della risoluzione contrattuale per inadempimento. In ordine alla richiesta di riconvenzionale, accertare e dichiarare il locatore inadempiente per gli interventi di manutenzione straordinaria e obbligare lo stesso alla esecuzione di tutti i lavori necessari da eseguirsi all’interno dell’immobile del conduttore per renderlo conforme all’uso convenuto, mediante le modalità che verranno accertate in corso di causa, oltre al risarcimento dei danni materiali subiti dalla convenuta società a causa della negligenza del locatore, da determinarsi in prosieguo di trattazione. Con vittoria delle spese di lite;
che il giudice ha emesso ordinanza riservata di rilascio dell’immobile ai sensi dell’art. 665 c.p.c. in data 23.7-1.08.2013, contestualmente mutando il rito e concesso alle parti il termine per l’integrazione delle rispettive memorie integrative;
che le parti, nelle successive memorie integrative, hanno formulato in via definitiva le rispettive conclusioni reiterando nel merito quelle già formulate nella fase sommaria del procedimento – la ricorrente (…) chiedendo ed integrando altresì la originaria domanda come segue: piaccia al G.U. del Tribunale di Rieti, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione nonché respinte tutte le domande della società convenuta in quanto inammissibili ed infondate giusta quanto sopra eccepito e dedotto, così provvedere: – dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 2.7.2007 e registrato per via telematica relativo all’immobile commerciale sito in R., via (…), piano terreno e sottostante scantinato per il grave e reiterato inadempimento posto in essere dalla conduttrice (…) snc e comunque, giusta la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 5 dello stesso contratto di locazione; – condannare di conseguenza la (…) snc all’immediato rilascio in favore della I. spa del precisato immobile, confermando integralmente l’ordinanza ex art. 665 c.p.c. del 23/07-1/08 2013; – condannare altresì la (…) snc al pagamento in favore della (…) spa della morosità intimata di Euro 14.528,24 nonché di tutte le successive somme a titolo di corrispettivi e spese di registrazione annuali maturate e maturande dal mese di luglio 2013 sino alla data della emananda sentenza nella misura sin qui documentata (Euro 19.970,85 al 31.10.2013) ed in quella ulteriore risultante nell’estratto conto che sarà prodotto in sede conclusiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle singole somme dalle rispettive scadenze al saldo; – condannare la predetta società al pagamento di tute le successive somme maturande per le causali precisate nel precedente punto sino all’effettivo rilascio dell’immobile, oltre al risarcimento dei danni ex art. 1591 c.c. da liquidarsi in separato giudizio. Con vittoria delle spese di lite relative ad entrambe le fasi del giudizio;
che con ordinanza riservata in data 20/12/2013 – 8.1.2014 il G.I ritenuta la causa matura per la decisione ha riservato quest’ultima all’esito della udienza fissata per la discussione e della scadenza del termine concesso alle parti per il delle note conclusive.
Premesso quanto sopra, rileva il giudicante la fondatezza delle domande – di risoluzione contrattuale e di pagamento delle mensilità e delle altre spese/indennità derivanti dal contratto di locazione intercorso tra le parti – avanzate dalla ricorrente (…) spa rilevando, di contro, la infondatezza delle deduzioni difensive e delle domande riconvenzionali di pagamento e/o risarcitorie formulate dalla resistente (…) snc. E ciò per le ragioni di seguito esposte.
Non possono che ribadirsi in questa sede le argomentazioni già svolte dal giudicante, nella ordinanza riservata del 23.7-1.08.2013 con la quale, nella fase sommaria di convalida di sfratto, si è accolta l’istanza ex art. 665 c.p.c. avanzata dalla intimante e la quale, per quanto qui direttamente interessa, viene di seguito riportata e trascritta: “..rilevato che, comparso all’udienza di convalida dell’intimato sfratto per morosità il conduttore si è opposto deducendo: a) la nullità del contratto di locazione per violazione dell’obbligo di pagamento delle cedole annuali dell’imposta di registrazione di cui alle L. n. 311 del 2004 e D.L. n. 78 del 2010 (L. n. 122 del 2010); b) l’applicazione dell’excepio inadimpleti contractus stante la esistenza di un controcredito della società da opporre in compensazione con il credito ex adverso azionato, considerato nella specie: 1) la violazione degli articoli 1575 e 1576 c.c. stante la inidoneità del locale locato all’uso cui era destinato e la presenza di carenze strutturali e di infiltrazioni meglio descritte nella comparsa per le quali, nel merito, ha avanzato istanza risarcitoria; 2) le addizioni apportate alla cosa locata da parte della società conduttrice comportanti un incremento di valore dell’immobile; c) la insussistenza della morosità nella quantificazione dedotta dall’intimante, essendo il debito di gran lunga inferiore; d) la situazione di precarietà economica in cui versa la società debitrice, a causa della negativa congiuntura economica specie relativa al settore abbigliamento; e) in ogni caso, la concedibilità di un termine di grazia per sanare la morosità – termine espressamente richiesto ed applicabile anche alle locazioni di immobile ad uso diverso da quello abitativo; che parte intimante ha contestato la veridicità e/o la fondatezza delle circostanze ex adverso addotte;…….
Osservato che nel caso concreto.. il conduttore non ha, allo stato, provato le circostanze addotte a sostegno della opposizione e nella specie la sussistenza di un proprio controcredito certo e liquido vieppiù considerato, quanto allo stato dell’immobile, alle riparazioni e/o interventi manutentivi eventualmente eseguiti, ai miglioramenti ed alle addizioni asseritamente apportate – che al riconoscimento delle pretese vantate dall’intimata osta il tenore letterale di cui alle clausole n. (…), (…), (…), (…), (…), (…) del contratto di locazione sottoscritto dalle parti; che in ogni caso non rileva in questa fase – salva ogni diversa e contraria valutazione in sede di merito – l’eccezione di nullità del contratto di locazione sollevata dalla società intimata, pacificamente risultando essere stato registrato tale contratto ai sensi di legge successivamente alla sua stipulazione; ritenuto non applicabile nel caso di specie, trattandosi di locazione di immobile ad uso diverso e non ad uso abitativo, l’art. 55 L. n. 392 del 1978 tanto più considerato che la morosità persiste dal giugno 2012 né risulta spontaneamente sanata nonostante il lungo arco di tempo trascorso fino alla notifica dell’atto di intimazione di sfratto.. p.q.m… visto l’art. 665 c.p.c. non convalida l’intimato sfratto ma ordina comunque al conduttore il rilascio dell’immobile ubicato in R., via (…), piano terreno e sottostante scantinato meglio individuato nell’atto di citazione…”.
Orbene, si rileva ulteriormente nel merito – benché nelle conclusioni della propria memoria integrativa la resistente non abbia reiterato l’eccezione, formulata nella memoria di costituzione della precedente fase processuale, di nullità del contratto di locazione per omessa registrazione e/o pagamento delle cedole annuali ma essendosi comunque riportata alle precedenti difese – che tale eccezione è infondata sia in fatto che in diritto. Dall’esame della normativa (di carattere fiscale) regolante la materia e di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011 in relazione al disposto di cui all’art. 1 co. 346 della L. n. 311 del 2004 (finanziaria 2005) che sancisce la nullità dei contratti di locazione ad uso non abitativo comunque stipulati, qualora se ne ometta la registrazione; preso atto del contrasto giurisprudenziale in epoca precedente sorto sul regime sanzionatorio applicabile ai contratti “non in regola” sotto il profilo fiscale (per omessa registrazione e/o pagamento delle cedole annuali) – deve oggi tenersi conto della sentenza n. 50/2014 della Corte Costituzionale secondo cui “è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 76 Cost., sotto il profilo del difetto di delega, l’art. 3, commi 8 e 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 nella parte in cui prevedono un meccanismo di sostituzione sanzionatoria della durata del contratto di locazione per uso abitativo e di commisurazione del relativo canone in caso di mancata registrazione del contratto entro il termine di legge, nonché l’estensione di tale disciplina – e di quella relativa alla nullità dei contratti di locazione non registrati – anche alle ipotesi di contratti di locazione registrati nei quali sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo, o di contratti di comodato fittizio registrati. Il sindacato di legittimità costituzionale sulla delega legislativa deve svolgersi attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, riguardanti da un lato le disposizioni che determinano l’oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e, dall’altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi e i criteri direttivi della delega. In tale attività ermeneutica occorre considerare anche la possibilità – intrinseca nello stesso strumento della delega, specie ove riguardi interi settori di disciplina o, comunque, organici complessi normativi – che il legislatore delegato introduca disposizioni che costituiscano un coerente sviluppo e un completamento delle indicazioni fornite dal legislatore delegante, senza potersi spingere ad allargarne l’oggetto, fino a ricomprendervi materie che ne erano escluse. Alla luce di tali coordinate interpretative, emerge che la disciplina oggetto di censura si presenta del tutto priva di “copertura” da parte della legge di delegazione in riferimento sia al relativo àmbito oggettivo, sia alla sua riconducibilità agli stessi obiettivi perseguiti dalla delega. Infatti, la L. delega n. 42 del 2009 – volta a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l’istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l’utilizzazione delle risorse aggiuntive e l’effettuazione degli interventi speciali di cui all’articolo 119, quinto comma, Cost. – presenta un ambito normativo rispetto al quale la disciplina denunciata risulta del tutto estranea. La disciplina censurata, inoltre, non rispetta un preciso enunciato contenuto nella legge delega, formalmente e sostanzialmente evocabile quale principio e criterio direttivo generale, secondo il quale nell’esercizio della delega occorre rispettare i principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212. Vengono disattesi, in particolare, sia il principio secondo il quale le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto, sia gli obblighi di informazione del contribuente, parimenti prescritti dal predetto statuto”.
Condivisibile vieppiù è il successivo orientamento della Suprema Corte secondo cui “la previsione dell’art. 1, comma 346, della L. n. 311 del 2004 – a tenore del quale i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari, ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati – si applica solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, giusta il criterio generale di cui all’art. 11 delle preleggi e considerata l’assenza nella norma di una previsione che imponga la registrazione dei contratti in corso” (sent. N. 27169/2016).
“In tema di locazione immobiliare (nella specie per uso non abitativo), la mancata registrazione del contratto determina, ai sensi dell’art. 1, comma 346, della L. n. 311 del 2004, una nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., la quale, in ragione della sua atipicità, desumibile dal complessivo impianto normativo in materia ed in particolare dalla espressa previsione di forme di sanatoria nella legislazione succedutasi nel tempo e dall’istituto del ravvedimento operoso, risulta sanata con effetti “ex tunc” dalla tardiva registrazione del contratto stesso, implicitamente ammessa dalla normativa tributaria, coerentemente con l’esigenza di contrastare l’evasione fiscale e, nel contempo, di mantenere stabili gli effetti negoziali voluti dalle parti, nonché con il superamento del tradizionale principio di non interferenza della normativa tributaria con gli effetti civilistici del contratto, progressivamente affermatosi a partire dal 1998″ (sent. N. 10498/2017).
Conclusivamente sul punto, va affermata la validità del contratto stipulato tra gli originari contraenti in data 2.7.2007 in quanto vieppiù, in punto di fatto, esso risulta registrato dalla locatrice con pagamento delle successive cedole annuali, come dalla stessa documentato in atti (v. doc. n. 3 allegato all’atto di intimazione di sfratto per morosità e doc. da 4 a 10 allegati alla memoria integrativa).
Venendo alle ulteriori contestazioni di merito, ai fini del declaratoria di risoluzione del contratto locazione sottoscritto tra le parti in data 2.7.2007 per grave inadempimento della conduttrice, rileva il fatto che la morosità, sia nell’an che nel quantum deriva dal titolo avendo omesso la conduttrice di adempiere all’obbligazione fondamentale di pagamento dei canoni di locazione alle scadenze e di corrispondere altresì, pro quota, le spese di registrazione del contratto così come pattuito con la controparte, e ciò dal giugno 2012 fino alla data del rilascio avvenuta, con definitivo sgombero dei locali (per quanto incontestatamente addotto dalla ricorrente nelle note conclusive) il 17.1.2014. Tali circostanze non sono state specificamente contestate dalla resistente la quale da un lato, non ha provato come era suo onere, l’adempimento ovvero il fatto impeditivo, modificativo e/o estintivo dell’obbligazione e, dall’altro, non ha contestato la morosità maturata adducendo invece quale fatto giustificativo del proprio inadempimento, la negativa congiuntura economica nonché eccependo l’inadempimento della controparte all’obbligo di manutenzione straordinaria dell’immobile.
Conclusivamente pertanto, va dichiarata la risoluzione del contratto e ciò tenuto vieppiù conto della clausola risolutiva espressa (ai fini della conseguente risoluzione di diritto ex art. 1455 c.c.) prevista all’art. 5 del contratto di locazione siccome ricollegata, giustappunto, anche all’inadempimento in oggetto inerente il mancato pagamento di almeno due mensilità del canone di locazione e delle spese accessorie.
Tenuto conto che la (…) snc non ha sanato, neanche in parte, la morosità ma ha incontestatamente sgomberato i locali in data 17.1.2014; che a tale data gli stessi locali risultano tornati nella disponibilità dell’avente diritto – deve condannarsi la medesima società al pagamento, in favore della (…) spa, del complessivo importo pari ad Euro 23.663,45 (derivante da Euro 1305,03 per ogni mensilità di canone da giugno 2012 a gennaio 2014). Oltre interessi legali dalla scadenza di ciascuna mensilità al saldo.
Sono meritevoli di rigetto le eccezioni e le domande riconvenzionali avanzate dalla (…) snc.
Innanzitutto infondata è l’exceptio inadimpleti contractus invocata dalla resistente e posta a giustificazione del mancato pagamento del canone di locazione. La condotta inadempiente posta in essere dalla conduttrice è infatti illegittima e violativa del disposto di cui all’art. 6 del contratto per il quale “il pagamento del canone di locazione non può essere sospeso per nessun motivo, sia pure per pretese inadempienze della (…) o dell’Istituto contestate dall’inquilino.. nè possono porsi in compensazione eventuali crediti che a qualsiasi titolo il conduttore possa vantare nei confronti della I. o dell’Istituto. Eventuali pretese del conduttore dovranno essere fatte valere separatamente e a tal fine, il conduttore rinunzia espressamente a ogni compensazione a suo favore”.
Essa inoltre è infondata così come le domande di pagamento e/o risarcitorie avanzate dalla resistente siccome basate sul presunto inadempimento della locatrice nella specie agli obblighi di manutenzione straordinaria dell’immobile ed agli obblighi di corrispondere indennità economiche a fronte dei danni da infiltrazione subiti alle merci, da carenze strutturali e da mancato godimento dell’immobile; obblighi derivanti, secondo la prospettazione della parte deducente, dagli artt. 1575, 1576, 1578, 1584, 1460 c.c.anche in combinato disposto.
Si rileva infatti che al riconoscimento delle pretese economiche avanzate dalla (…) – la quale non ha provato documentalmente ovvero per iscritto, come era suo onere, la modifica contrattuale asseritamente pattuita con la controparte e relativa alla riduzione del canone di locazione – osta ancora una volta il tenore letterale delle clausole contrattuali di cui agli artt. 6 (già richiamato) ed agli artt. 1, 12 e 13 per i quali: “..l’unità immobiliare.. viene consegnata… nello stato attuale di manutenzione, così come risulta dal verbale di consegna redatto con la partecipazione del conduttore, e di cui il conduttore è a conoscenza e dichiara il suo completo gradimento..” (art. 1). “nell’ipotesi prevista dall’art. 1584 c.c. L'(…) non è tenuta a corrispondere indennità di alcun genere al conduttore, qualunque sia la natura delle opere da eseguire e la durata di esse..” (art. 12). “…il conduttore dichiara espressamente di esonerare l'(…) e l’Istituto per eventuali danni comunque determinati da umidità o invasione o infiltrazione di acque nell’unità immobiliare locata, anche se per cause preesistenti alla data di inizio della locazione con il presente atto convenuta” (art. 13).
Né invero i danni nella specie alla merce e per mancato uso dell’immobile così come gli interventi manutentivi che si assumono eseguiti dalla conduttrice, risultano da questa provati (nell’an e nel quantum) tale da rendere inammissibile l’acquisizione di CTU sul punto (poiché a carattere esplorativo). Così come non risultano provate, anche nella loro entità, le carenze strutturali all’immobile addirittura alla pavimentazione, agli intonaci ed alle tubazioni tale da richiedere interventi manutentivi da parte della conduttrice.
Analogamente è a dirsi per quanto riguarda le presunte addizioni ed i miglioramenti all’immobile per i quali la resistente pretende il pagamento delle indennità di legge. tali pretese economiche sono infatti inammissibili e del tutto infondate avendo le parti espressamente stabilito una deroga alle norme civilistiche, così come indicato agli artt. 6 del contratto (già richiamato in ordine alla non compensabilità delle somme dovute con qualsivoglia credito ipoteticamente vantato dalla conduttrice) e specificamente all’art. 10 per il quale: “in deroga a quanto è disposto dagli artt. 1592 e 1593 c.c. il conduttore non potrà vantare alcuna pretesa né richiedere compenso o indennità alcuna alla I. o all’Istituto per eventuali miglioramenti e addizioni comunque apportati; né il valore di detti miglioramenti e addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti della cosa locata, anche se verificatisi senza colpa del conduttore. Le opere relative rimarranno acquisite all’unità immobiliare locata ed a beneficio dell’Istituto proprietario, senza alcun compenso, a meno che l'(…) e l’Istituto stesso non preferiscano, al termine della locazione, la restituzione dei locali al pristino stato”.
Nessuna ulteriore pretesa economica può peraltro riconoscersi in favore della ricorrente nella specie ai sensi dell’art. 1591 c.c., la formulazione della richiesta dell’eventuale maggior danno essendo stata riservata dalla parte in separato giudizio ed il danno da ritardata restituzione dell’immobile essendo stato già liquidato e ricompreso nell’importo dovuto a tutolo di canone di locazione fino alla data del rilascio.
Non è inoltre fondata, non sussistendone i presupposti costitutivi, la pretesa risarcitoria per lite temeraria avanzata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Le spese di lite anche relative alla fase sommaria del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– In accoglimento per quanto di ragione delle domande avanzate dalla ricorrente (…) spa in liquidazione, dichiara risolto per grave inadempimento della conduttrice e stante altresì la intervenuta risoluzione di diritto, il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 2.7.2007;
– Per l’effetto, dato atto del rilascio dell’immobile in data 17.1.2014 e dell’inadempimento della conduttrice (…) snc all’obbligo di pagamento dei canoni di locazione da giugno 2012 e fino alla data del rilascio, la condanna al pagamento in favore di (…) spa in liquidazione, al pagamento della complessiva somma di Euro 23.663,45 oltre interessi legali dalla scadenza di ciascuna mensilità al saldo;
– Rigetta le eccezioni e/o domande di pagamento e risarcitorie avanzate anche in via riconvenzionale dalla resistente (…) snc;
– Rigetta le ulteriori pretese risarcitorie avanzate dalla ricorrente anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
– Condanna la (…) snc al pagamento delle spese di lite che si liquidano, sia per la fase sommaria di convalida di sfratto che per il presente giudizio di merito, in complessivi Euro 5675,00 per compenso professionale (di cui Euro 1750,00 per la fase di studio, Euro 1415,00 per la fase introduttiva, Euro 1800,00 per la fase istruttoria/trattazione ed Euro 710,00 per la fase decisoria) ed in Euro 146,62 per spese vive, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Rieti l’11 settembre 2018.
Depositata in Cancelleria il 12 settembre 2018.