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in tema di locazione ad uso abitativo ed in ordine all’obbligo del conduttore di restituire la cosa alla scadenza del contratto, mentre l’espletamento della complessa procedura di cui all’articolo 1216 c.c. e articolo 1209 c.c., comma 2 (costituita dall’intimazione al creditore di ricevere la cosa nelle forme stabilite per gli atti giudiziari) rappresenta l’unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (articolo 1207 c.c.), l’adozione da parte del conduttore di altre modalita’ aventi valore di offerta reale non formale (articolo 1220 c.c.) – purche’ serie, concrete e tempestive (come ad esempio la convocazione per iscritto del locatore per consegnargli le chiavi dell’immobile e redigere il verbale di consegna) e sempreche’ non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore – quantunque non sufficiente a costituire in mora il locatore, e’ tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell’obbligo di adempiere la prestazione ed a produrre l’effetto di cessazione dell’obbligo di corrispondere l’indennita’ di occupazione dell’immobile ex articolo 1591 c.c.
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Il contratto di locazione e le principali obbligazioni da esso nascenti.
Indennità per la perdita dell’avviamento commerciale ex art. 34 L 392/1978
La successione nel contratto di locazione ad uso abitativo.
Per una più completa ricerca di giurisprudenza, si consiglia invece la Raccolta di massime delle principali sentenza della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11495-2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4351/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 7380/2012, il Tribunale di Milano, decidendo su due controversie riunite pendenti tra (OMISSIS) (locatore) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (conduttrici), dichiarava la cessazione alla data del (OMISSIS) del contratto di locazione ad uso abitativo in corso tra le parti e condannava le conduttrici al pagamento della somma di Euro 13.450 (oltre interessi) a titolo di canoni locatizi e indennita’ di occupazione dovuti sino al (OMISSIS), data di effettiva riconsegna dell’immobile locato.
Per quanto ancora qui d’interesse, l’impugnazione proposta dai conduttori veniva rigettata dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 4531/2014 del 29 dicembre 2014.
A fondamento della decisione, la Corte meneghina rilevava che la offerta informale di restituzione delle chiavi e dell’immobile formulata (espressamente “ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1206 c.c.”) dal legale della parte conduttrice con duplice missiva raccomandata (la prima risalente all’ottobre 2009, la seconda al marzo 2010) non era idonea alla liberazione dagli obblighi connessi alla mancata restituzione, a tal fine occorrendo invece una offerta formale dell’appartamento nei modi prescritti dall’articolo 1216 c.c..
Avverso questa sentenza ricorrono per Cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base di un unico motivo; resiste con controricorso (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico, articolato motivo, per violazione o falsa applicazione degli articoli 1206, 1209, 1216 e 1220 c.c., parte ricorrente assume che, diversamente da quanto statuito dalla Corte territoriale, l’offerta informale di restituzione dell’immobile locato, effettuata con modalita’ serie ed affidabili (quali, nella specie, la messa a disposizione delle chiavi del cespite) e rifiutata con contegno ingiustificato e contrario a buona fede dal locatore, determina la cessazione dell’obbligo di corrispondere l’indennita’ di occupazione.
La censura e’ fondata.
Secondo il consolidato indirizzo ermeneutico del giudice della nomofilachia, in tema di locazione ad uso abitativo ed in ordine all’obbligo del conduttore di restituire la cosa alla scadenza del contratto, mentre l’espletamento della complessa procedura di cui all’articolo 1216 c.c. e articolo 1209 c.c., comma 2 (costituita dall’intimazione al creditore di ricevere la cosa nelle forme stabilite per gli atti giudiziari) rappresenta l’unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (articolo 1207 c.c.), l’adozione da parte del conduttore di altre modalita’ aventi valore di offerta reale non formale (articolo 1220 c.c.) – purche’ serie, concrete e tempestive (come ad esempio la convocazione per iscritto del locatore per consegnargli le chiavi dell’immobile e redigere il verbale di consegna) e sempreche’ non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore – quantunque non sufficiente a costituire in mora il locatore, e’ tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell’obbligo di adempiere la prestazione ed a produrre l’effetto di cessazione dell’obbligo di corrispondere l’indennita’ di occupazione dell’immobile ex articolo 1591 c.c. (principio espresso ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c., comma 1, da Cass. 20/01/2011, n. 1337, ed affermato anche, tra le tante, da Cass. 27/11/2012, n. 21004; Cass. 20/06/2013, n. 15433; Cass. 03/09/2007, n. 18496; Cass. 04/12/1992, n. 12922).
Con l’affermazione della necessita’ di un’offerta formale di restituzione dell’immobile per la liberazione del conduttore dall’obbligo di pagamento dell’indennita’ di occupazione, la sentenza impugnata ha disatteso l’enunciato principio, cui invece questa Corte intende, in maniera convinta, dare continuita’.
In accoglimento del ricorso, la pronuncia va pertanto cassata, demandando al giudice di rinvio – individuato nella stessa Corte di Appello di Milano in diversa composizione – il compito di accertare se l’offerta di restituzione dell’immobile formulata secondo gli usi dai conduttori fosse in concreto munita degli illustrati caratteri tali da produrre l’effetto liberatorio dall’obbligo di pagamento dell’indennita’ di occupazione.
Al giudice di rinvio e’ affidata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza La presente sentenza e’ stata redatta con la collaborazione del Magistrato assistente di studio, dott. (OMISSIS).