il conduttore ha diritto a non erogare somme eccedenti il canone legalmente dovuto corrispondente a quello pattuito, maggiorato degli aumenti c.d. Istat, se previsti e richiesti anche implicitamente.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 11 luglio 2017, n. 17050
Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13134-2015 proposto da:

(OMISSIS) SRL in persona del 1.r.p.t. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6908/2014 della CORTED’APPELLO di ROMA, depositata il 11/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del 10 motivo di ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Tivoli, adito nel 2008 dal (OMISSIS) Srl, conduttore, per ottenere la restituzione (Euro 89.959,23) dei canoni indebitamente pagati a (OMISSIS), originaria locatrice, e a La (OMISSIS), subentrata nel rapporto, con sentenza del 2012 accolse parzialmente la domanda ritenendo fondata l’eccepita novazione del contratto originario – canone annuo Euro 6.507,35 – in data 01/07/1995 (aumento del canone ad Euro 11.775,22) e dichiarando illegittimo l’aumento del canone dopo il 2001, in corso di contratto; condanno’ le convenute alla restituzione delle relative somme indebitamente percepite (in particolare la (OMISSIS) al pagamento di Euro 3.002,16 e La (OMISSIS) di Euro 899,43 oltre interessi), e, in solido, al pagamento delle spese del grado.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza dell’11/11/2014, rigettato l’appello del Centro Auto, ha accolto in parte l’appello incidentale di (OMISSIS) sulle spese, in considerazione della sproporzione tra la somma richiesta dall’attrice e quella riconosciuta indebita, condannando la (OMISSIS) a pagare le spese di primo grado nella misura di un quarto e compensandole per tre quarti. Ha altresi’ condannato l’appellante principale alle spese del grado da liquidare, per ciascuna delle parti costituite, in Euro 6.000 oltre accessori.

Avverso la suddetta sentenza la (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste la (OMISSIS) con controricorso e memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, dell’articolo 1230 e ss. c.c., nonche’ L. n. 431 del 1998, articolo 79 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con la prima parte censura il capo di sentenza che ha ritenuto di limitare la domanda di ripetizione di indebito al periodo successivo al 2001, ossia al momento in cui e’ intervenuto l’aumento del canone in corso di rapporto, confermando la statuizione del giudice di primo grado secondo cui nel 1995 il contratto era stato novato anche in considerazione della piu’ favorevole scadenza del rapporto per la conduttrice.

Ad avviso del ricorrente la sentenza non avrebbe fatto corretta applicazione delle norme relative alla novazione dell’obbligazione, dando per esistenti i presupposti, non provati, dell’animus novandi e dell’aliquid novi, non potendo la modifica del solo canone integrare una novazione del contratto. Inoltre, sarebbe passata in giudicato la statuizione, contenuta nell’ordinanza di convalida di sfratto del 2007 tra la ricorrente e La (OMISSIS), secondo la quale “costituisce principio pacificamente condiviso in dottrina e in giurisprudenza, quello secondo cui in tema di locazione, ad integrare novazione del contratto non e’ sufficiente la variazione della misura del canone o del termine di scadenza, trattandosi di modificazioni accessorie, essendo invece necessario, oltre al mutamento dell’oggetto o del titolo della prestazione che ricorrano gli elementi dell’animus e della causa novandi”.

Non potrebbe, pertanto, sussistere, sulla medesima fattispecie, una pronuncia diversa che infici l’unico rapporto contrattuale.

Pregiudiziale e’ la censura di giudicato esterno sull’ insussistenza della novazione del contratto. La censura e’ inammissibile non avendo la ricorrente allegato in primo grado l’ordinanza preclusiva di una diversa successiva qualificazione del rapporto controverso anteriore all’ instaurazione di questo giudizio. Secondo la giurisprudenza di questa Corte “In tema di solidarieta’, l’eccezione di estensione del giudicato favorevole intervenuto nei confronti del condebitore solidale per ragioni non meramente personali puo’ essere proposta nel corso del giudizio di legittimita’ a condizione che si sia formato dopo la conclusione del processo di appello e che la parte provveda a dedurre tempestivamente i fatti “nuovi” sopravvenuti, sicche’ l’eccezione e’ preclusa, e il motivo d’impugnazione e’ inammissibile, se il giudicato sia intervenuto nelle more del giudizio d’appello senza tempestiva deduzione in quella sede” Cass., 6 – 5, n. 25401 del 17/12/2015). Nella restante parte la censura si risolve nella richiesta di un’inammissibile diversa interpretazione del contratto del 1995.

Con la seconda parte del primo motivo la ricorrente censura la ritenuta validita’ dell’aumento in contrasto con la L. n. 392 del 1978, articolo 79, comma 1 che sottrae all’autonomia negoziale delle parti la possibilita’ di aumentare il canone nel corso del rapporto. La sentenza impugnata sarebbe altresi’ contraddittoria nella parte in cui, da un lato, afferma la novazione nel 1995 e dall’altro la esclude nel 2001.

La censura e’ inammissibile, non contrapponendo nessuna argomentazione logico – giuridica all’ampia motivazione dei giudici di merito a cui e’ demandato l’accertamento sull’ esistenza dei presupposti della novazione.

Il motivo pertanto e’ inammissibile.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto della L. n. 431 del 1998, articolo 32 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La sentenza impugnata sarebbe altresi’ censurabile nella parte in cui ha ritenuto che, nella pretesa di maggior canone del locatore, fosse implicitamente contenuto l’aggiornamento ISTAT. Questa statuizione contrasterebbe palesemente con le norme indicate in epigrafe che prevedono la possibilita’ che le parti concordino un aggiornamento del canone, su richiesta del locatore, e non anche un calcolo automatico di detto aggiornamento.

L’assunto e’ infondato poiche’ la Corte di merito ha applicato il principio secondo il quale il conduttore ha diritto a non erogare somme eccedenti il canone legalmente dovuto corrispondente a quello pattuito, maggiorato degli aumenti c.d. Istat, se previsti (Cass. 2932 del 2008) e richiesti anche implicitamente (Cass., 3, 7/12/2010 n. 25645).

Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha ravvisato, nella richiesta del locatore di un canone maggiore, quella contrattualmente pattuita dell’aggiornamento ISTAT ed ha pertanto ritenuto corretto l’operato del CTU sul quale si era fondata la decisione di primo grado.

Con il terzo motivo denuncia l’omessa pronuncia in ordine alla liquidazione delle spese del CTU che il giudice di primo grado aveva posto a carico delle convenute in motivazione, ma non in dispositivo.

Il motivo e’ infondato.

Va infatti ritenuto che il Giudice d’Appello nello stabilire la misura delle spese di primo grado a carico della (OMISSIS) – 1/4 – nella stessa misura abbia posto a carico della stessa le spese di CTU.

Concludendo il ricorso va respinto. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma 1 bis dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 5000 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori e spese generali al 15%. Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.