la mancata comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, anche ad un solo dei condomini, comporta non la nullità, ma l’annullabilità della delibera condominiale.

 

Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di condominio, si consiglia invece  la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione  che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf

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Tribunale Latina, Sezione 2 civile Sentenza 9 settembre 2018, n. 1263

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2341/2015, avente ad oggetto: impugnativa delibera assembleare, vertente

TRA

(…), rapp.to e difeso, unitamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce all’atto di citazione, dagli avv.ti Os.Pi. e Fr.Pi., elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Terracina, alla via (…)

ATTORE

E

Condominio “(…)”, in persona dell’amministratore p.t., rapp.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Ve.Te. e Ma.Ve., elettivamente domiciliato in Lenola alla via (…), presso lo studio dell’avv. Ve.Te.

CONVENUTO

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato (…) conveniva in giudizio il Condominio “(…)” al fine di sentir annullare la delibera condominiale del 16.1.2015, nella quale era revocato quale amministratore e nominato un nuovo amministratore.

A tal fine deduceva di essere proprietario di un’unità immobiliare facente parte del convenuto condominio e di non aver ricevuto la convocazione dell’assemblea condominiale prescritta ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c., essendo venuto a conoscenza della detta assemblea soltanto con la notifica del verbale della stessa in data 19.3.2015.

Si costituiva ritualmente in giudizio il Condominio “(…)”, chiedendo il rigetto della domanda, essendo stata inviata a mezzo raccomandata A/R regolare comunicazione della convocazione dell’assemblea al condominio (…).

In particolare esponeva che la raccomandata era stata recapitata all’indirizzo di residenza del (…) e che la stessa era stata ritirata in data 6.2.2015 dall’attore, a seguito di avviso di giacenza del 7.1.2015, nel rispetto dei cinque giorni previsti dalla norma.

Prodotta documentazione, mutato il (…), la causa, sulle conclusioni in epigrafe, all’udienza del 24.10.2017 era rinviata al 1.2.2018 per discussione orale con termine per il deposito di comparse conclusionali ai sensi dell’art. 281 quinquies c.p.c., comma 2.

Preliminarmente va rilevato che in materia in materia di processo civile telematico, in virtù delle regole previste dalla normativa tecnica, l’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, deve essere in formato PDF e che conseguentemente, non è ammessa la scansione di immagini in quanto l’atto non può essere costituito dalla scansione di un atto originariamente cartaceo dovendo consistere necessariamente in un atto nativo digitale, ossia un documento .pdf testuale e non un documento .pdf immagine.

Tuttavia non essendoci ad oggi, tanto nella normativa primaria di riferimento quanto in quella secondaria, la previsione di sanzione nel caso di inosservanza delle regole tecniche e specifiche tecniche del PCT (D.M. n. 44 del febbraio 2011 e specifiche tecniche del 16 aprile 2014), “l’inosservanza della normativa tecnica costituisce una mera irregolarità … sanabile per effetto della successiva regolarizzazione o in ogni caso per effetto del raggiungimento dello scopo” e ciò anche “in applicazione del principio consolidato affermato in più occasioni dalla Suprema Corte in relazione a fattispecie diverse, ma accumunate dalla mancanza del rispetto di forme processuali non espressamente sanzionate” (Trib. Milano, Tribunali di Vercelli ord. 4.8.14, Trib. Trani ord. 31.10.14).

Evidenzia poi il Tribunale che “lo scopo dell’atto processuale, ancorché telematico, è e rimane quello di consentire lo svolgimento del processo e l’esercizio del diritto di difesa e, quindi, deve ritenersi raggiunto tutte le volte in cui l’atto perviene a conoscenza del Giudice e della controparte; ciò accade una volta che l’atto depositato telematicamente, anche se non rispondente alle norme tecniche, viene accettato dalla cancelleria e inserito dal sistema nel fascicolo processuale telematico”; essendo la comparsa conclusionale di parte attrice in atti visibile e leggibile dal Giudice e dalle parti ha, quindi, certamente raggiunto il suo scopo primario.

Sulla domanda proposta va dichiarata la cessata materia del contendere.

Nelle more del giudizio, infatti, interveniva nuova delibera assembleare di ratifica con effetto confermativo di quella oggetto di impugnazione.

Alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che ricorre ogni qual volta viene meno la stessa ragion d’essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione, segue la statuizione sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. A tal fine va valutato quale sarebbe stata la sorte del giudizio se fosse pervenuto al suo esito.

Ed invero la giurisprudenza ritiene che la mancata comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, anche ad un solo dei condomini, comporta non la nullità, ma l’annullabilità della delibera condominiale (Cass. SS.UU. 4806/2005, Trib. Roma 12085/2016).

Ciò in quanto in generale, si considera nullo l’atto quando manca ovvero è gravemente viziato un elemento costitutivo, previsto secondo la configurazione normativa. Pertanto, a causa dell’assenza ovvero del grave vizio dell’elemento considerato essenziale, l’atto si considera inidoneo a dar vita alla nuova situazione giuridica, che il diritto ricollega al tipo legale, in conformità con la sua funzione economico – sociale.

Per contro, si considera annullabile l’atto in presenza di carenze o di vizi ritenuti meno gravi, secondo la valutazione compiuta dall’ordinamento. Annullabile è, dunque, l’atto che non mancando degli elementi essenziali del tipo presenta vizi non gravi, che lo rendono idoneo a dare vita ad una situazione giuridica precaria, che può essere rimossa.

Analogamente a quanto previsto in tema di deliberazioni delle società di capitali ove le cause di nullità sono circoscritte (art. 2379 c.c.), in funzione della certezza dei rapporti societari, i quali riguardano un numero cospicuo di persone, le medesime esigenze di certezza dei rapporti si rinvengono in tema di condominio negli edifici, dove i rapporti riguardano i condomini, che raffigurano un numero di persone maggiore di quelle che al singolo contratto sono interessate.

Pertanto, appare corretto e coerente con i principi limitare le cause di nullità ai vizi afferenti alla sostanza degli atti.

Sono inficiate da un vizio di forma le deliberazioni quando l’assemblea decide senza l’osservanza delle forme procedimentali stabilite dalla legge per assicurare la partecipazione di tutti i condomini alla formazione della volontà collettiva per gestire le cose comuni. Pertanto, se gli stessi condomini interessati ritengono che dal provvedimento approvato senza l’osservanza delle forme prescritte per assicurare la loro partecipazione derivi loro un danno, posso chiederne l’annullamento impugnando la delibera nei trenta giorni dall’assemblea o dall’effettiva conoscenza della stessa.

Nel caso de quo tempestiva è stata l’impugnazione proposta nei trenta giorni dalla conoscenza dell’assemblea avvenuta a seguito della notificazione del verbale di assemblea del 19.3.2015 versata in atti.

Dalla documentazione prodotta emerge, inoltre, che la comunicazione è stata spedita dal Condominio in data 29.12.2014, per la convocazione dell’assemblea del 16.1.2015.

Dalla certificazione dell’Ufficio Postale, sostitutiva dell’avviso di ricevimento, è documentato che la raccomandata è pervenuta all’indirizzo del destinatario (…) in data 7.1.2015, mediante deposito di avviso di giacenza del plico, successivamente ritirato presso l’ufficio in data 6.2.2015.

Orbene, per gli avvisi di convocazione inviati a mezzo posta raccomandata, occorre stabilire se sia necessario che l’avviso di convocazione giunga effettivamente nelle mani del destinatario cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea in prima convocazione o se, comunque, basta che esso sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.

L’avviso di convocazione dell’assemblea è da considerarsi, infatti, “atto recettizio” ai sensi dell’articolo 1335 del Codice civile, per cui vige il principio della presunzione di conoscenza (Corte di Cassazione sentenza n. 22311/2016).

La Suprema Corte richiamando l’articolo 1335 del Codice civile, osserva che è dal momento in cui la comunicazione giunge all’indirizzo del destinatario, sia pure assente, che la stessa entra nella sfera di conoscenza del ricevente e ciò avviene dal tempo del rilascio dell’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, e non già nel momento dell’effettivo ritiro dello stesso presso l’ufficio (Cass. 16330/2016; Cass. 7370/98).

In particolare, onde valutare il rispetto in concreto del termine di cinque giorni prima della data dell’assemblea, ai fini della determinazione del dies di perfezionamento della comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi che la comunicazione si abbia per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore in applicazione analogica dell’art. 8, comma 4, della L. n. 890 del 1982, onde garantire il bilanciamento tra l’interesse del notificante e quello del destinatario in assenza di una disposizione espressa, non potendo la presunzione di cui all’art. 1335 c.c. operare relativamente ad un avviso – quale quello di giacenza – di tentativo di consegna, che non pone il destinatario nella condizione di conoscere il contenuto dell’atto indirizzatogli (Cassazione 25791/2016).

Pertanto il perfezionamento della comunicazione, avvenuto decorsi dieci giorni dall’avviso di giacenza del 7.1.2015 e, quindi, in data 17.1.2015, oltre il termine di cinque giorni prescritto dalla norma e comunque oltre il giorno fissato per la convocazione dell’assemblea, integra un vizio di costituzione dell’assemblea per mancata convocazione del condomino nelle modalità di cui all’art. 66 disp. att. c.c., che è idonea a condurre all’annullamento della delibera approvata.

Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, applicabile in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l’attività professionale, coincidente con la fase decisionale, interamente cadente sotto il vigore del D.M. n. 55 del 2014, nella formulazione antecedente al D.M. n. 37 del 2018 (Cass. SS UU civili, 25 settembre-12 ottobre 2012 n. 17405, la liquidazione deve essere secondo “i nuovi parametri … ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente…).

In particolare i compensi sono regolate dal principio della soccombenza virtuale del convenuto, ispirandosi ai valori medi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all’attività processuale e difensiva effettivamente espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi sulla domanda in epigrafe, così provvede:

a) dichiara cessata la materia del contendere;

b) condanna il Condominio “(…)”, alla refusione delle spese di lite in favore dell’attore (…) che si liquidano in complessivi Euro 2.925,00 di cui Euro 125,00 per esborsi ed Euro 2.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA, CPA, se dovute, come per legge,

Così deciso in Latina il 9 maggio 2018.

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.