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In tema di locazione immobiliare (nella specie per uso abitativo) la mancata registrazione del contratto determina, ai sensi dell’art. 1 comma 346, della L. n. 311 del 2004, una nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., la quale, in ragione della sua atipicità, desumibile dal complessivo impianto normativo in materia ed in particolare dalla espressa previsione di forme di sanatoria nella legislazione succedutasi nel tempo e dall’istituto del ravvedimento operoso, risulta sanata con effetti “ex tunc” dalla tardiva registrazione del contratto stesso, implicitamente ammessa dalla normativa tributaria, coerentemente con l’esigenza di contrastare l’evasione fiscale e, nel contempo, di mantenere stabili gli effetti negoziali voluti dalle parti, nonché con il superamento del tradizionale principio di non interferenza della normativa tributaria con gli effetti civilistici del contratto, progressivamente affermatosi a partire dal 1998.
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Il contratto di locazione e le principali obbligazioni da esso nascenti.
Indennità per la perdita dell’avviamento commerciale ex art. 34 L 392/1978
La successione nel contratto di locazione ad uso abitativo.
Tribunale Vicenza, Sezione 1 civile Sentenza 20 luglio 2018, n. 1736
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del
dott. Gabriele CONTI
ha pronunciato la seguente
– SENTENZA –
nella causa iscritta a ruolo il 12.06.2013
al n. 4073 del Ruolo Gen. Aff. Cont. dell’anno 2013
promossa da
(…) rappresentata e difesa, come da mandato a margine del ricorso, dagli avv.ti Gi.Ca. e Fr.Mo. del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in Monticello Conte Otto (VI), Viale (…)
– ricorrente –
contro
(…), rappresentata e difesa, come da procura apposta in calce al ricorso ex art. 447 bis c.p.c., dall’Avv. Ma.Ga. del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Vicenza, Viale (…)
– resistente –
avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 447bis c.p.c. con richiesta di provvedimento cautelare inaudita altera parte, (…) (d’ora in avanti anche “(…)”) ricorreva affinché l’adito Tribunale ordinasse, in via cautelare, a (…) (d’ora in avanti anche “(…)”) l’immediato rilascio dell’unità immobiliare sita in Strada Statale P. n. 226 a V. e, nel merito, che fosse accertato e dichiarato che (…) occupava l’unità immobiliare (di proprietà della ricorrente) in forza di un contratto nullo o comunque senza alcun valido titolo e per l’effetto che la resistente fosse condannata a rilasciare libero e sgombro da persone e cose l’immobile ed al pagamento dell’indennità di occupazione pari ad Euro 400,00 mensili a decorrere da gennaio 2013 e fino alla data del rilascio.
I.1. I fatti di causa, per come esposti dalla ricorrente, possono così sintetizzarsi:
– (…) è proprietaria dell’immobile sito a V., Strada Statale P., nr. 226 che era stato concesso in locazione, con contratto stipulato in data 11.06.2012 e regolarmente registrato in pari data, a C.G., il quale vi si trasferiva a vivere assieme alla sua compagna (odierna resistente);
– dopo qualche mese il conduttore, adducendo motivi personali legati al rapporto con la compagna convivente, manifestava la volontà di risolvere anticipatamente il contratto di locazione e liberare l’immobile;
– (…) acconsentiva e conseguentemente in data 20.12.2012 provvedeva a comunicare all’Agenzia delle Entrate la risoluzione anticipata del contratto di locazione;
– il conduttore liberava l’immobile nel dicembre 2012, ma la resistente, nonostante l’intervenuta risoluzione del contratto di locazione, continuava a risiedervi;
– la locatrice allora proponeva all’occupante di stipulare un nuovo contratto di locazione, eventualmente anche a canone inferiore al precedente stipulato con il sig. (…);
– la (…) rispondeva di non essere in grado di pagare il canone richiesto e chiedeva di permanere alcuni giorni nell’appartamento al fine di trovare una nuova sistemazione;
– la locatrice accettava di permetterle di restare nell’immobile temporaneamente per ragioni di cortesia e senza chiedere alcun corrispettivo;
– successivamente (…) apprendeva che, in data 21.03.2013, la (…) aveva chiesto e ottenuto dall’Agenzia delle Entrate la registrazione di un contratto di locazione avente ad oggetto il medesimo immobile ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011 con un canone pari al triplo della rendita catastale (pari quindi ad Euro 48,41 mensili) con decorrenza dall’avvenuta registrazione;
– la (…) abusivamente e senza alcuna autorizzazione aveva anche provveduto ad intestarsi le varie utenze ed a cambiare la serratura della porta di ingresso;
– ogni tentativo, anche a mezzo di legale, per ottenere la restituzione dell’immobile e la sottoscrizione di un contratto di locazione a canone di mercato non aveva sortito alcun effetto costringendo la (…) a proporre l’odierno giudizio nonché querela penale, trattenendo comunque i vaglia postali della (…) con il pagamento del canone ridotto in acconto sul maggior danno.
Ciò premesso in fatto, la ricorrente deduceva in diritto, che il contratto di locazione registrato da D. in data 21.03.2013 era nullo, ai sensi dell’art. 1418 c.c., in quanto mancante del requisito essenziale dell’accordo tra le parti. Infatti la ricorrente, a seguito della risoluzione anticipata del contratto di locazione stipulato con il sig. (…), aveva proposto più volte alla resistente di stipulare un nuovo contratto di locazione, ma lo stesso non si era mai perfezionato per esclusiva volontà di quest’ultima, che asseriva di non poter corrispondere il canone richiesto. Negava la ricorrente di aver mai voluto stipulare con la (…) un contratto “in nero” e rimarcava come quest’ultima avesse dichiarato il falso all’Agenzia delle Entrate al fine di ottenere un canone ridotto e che non avesse mai corrisposto neanche le spese condominiali. Chiedeva pertanto il risarcimento del danno per illegittima occupazione dell’immobile di proprietà nella misura del canone locativo medio di mercato per immobili analoghi pari ad Euro 400,00 mensili dal gennaio 2013, a cui andranno detratte le somme versate dall’occupante a titolo di canone ridotto.
I.2. Si costituiva in giudizio (…) contestando quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto. In particolare rilevando come la ricostruzione fattuale svolta dalla ricorrente non corrispondeva a verità in quanto:
– non era vero che la resistente non avesse voluto stipulare il contratto di locazione in quanto non poteva corrispondere il canone richiesto e che avesse chiesto di rimanere nell’immobile a titolo di ospitalità, mentre, al contrario fra le parti era stato concluso un contratto verbale di locazione;
– la resistente, con l’accordo della proprietaria, si era recata nei primi giorni di dicembre 2012 presso le aziende erogatrici di servizi al fine di volturare a proprio nome i contratti di utenza;
– nella prima settimana di gennaio 2013 la locatrice, durante un incontro presso la propria abitazione a cui erano presenti anche C.G. e D.B.F. aveva preteso il pagamento della mensilità del mese di dicembre 2012, pari ad Euro 400,00, in contanti e aveva chiesto alla (…) di non ufficializzare il rapporto di locazione;
– anche le successive mensilità di gennaio e febbraio 2013 erano state pagate in contanti dalla (…) presso l’abitazione della locatrice, come da messaggi telefonici che produceva;
– in data 21.03.2013 aveva provveduto alla registrazione del contratto di locazione ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 23 del 2011 presso l’Agenzia delle Entrate di Vicenza, ed il canone era stato determinato in Euro 48,14 mensili, che da marzo 2013 aveva provveduto mensilmente a pagare;
– aveva altresì provveduto ad anticipare l’importo di Euro 195,40 a titolo di imposte, sanzioni ed interessi di competenza della locatrice a seguito della registrazione;
– in data 29.03.2013 aveva sporto querela contro la (…) come da proprio doc. 10.
Ciò premesso in fatto, deduceva in diritto che la natura del rapporto fra le parti era relativo ad un contratto di locazione, in quanto, non sussistendo alcun rapporto di parentela fra le stesse, non aveva alcun senso che la ricorrente beneficiasse una sconosciuta con la concessione di un immobile a titolo di ospitalità o di comodato gratuito.
Riguardo la dedotta nullità del contratto rilevava che la norma di cui all’art. 3 D.Lgs. n. 23 del 2011 prevedeva una sanatoria ex nunc del contratto di locazione nullo, in quanto non registrato, mentre per il periodo antecedente alla registrazione lo stesso era da (appunto) ritenersi nullo, o comunque inefficace. Chiedeva pertanto in via principale il rigetto del ricorso ed in via riconvenzionale che fosse accertato che fra le parti in causa era intercorso fin dal dicembre 2012 un contratto di locazione; che il canone mensile dovuto era pari ad Euro 48,41 e non ad Euro 400,00; che il contratto verbale di locazione era nullo fino alla sua registrazione in data 21.03.2013 che aveva avuto effetto sanante ex nunc con la conseguenza che, inter partes, era venuto in essere un contratto di locazione con decorrenza dal 21.03.2013 al 20.03.2017. In conseguenza di quanto sopra, sempre in via riconvenzionale, chiedeva che (…) fosse condannata a rimborsarle tre mesi di canone pagati (da dicembre 2012 a febbraio 2013) pari ad Euro 1.200 oltre interessi maturati dai singoli pagamenti al saldo ed il 50% degli oneri connessi alla registrazione del contratto (pari ad Euro 97,70), sempre oltre interessi fino al saldo. In via riconvenzionale subordinata chiedeva che la ricorrente fosse condannata a restituire alla resistente tutti gli importi percepiti a titolo di spese condominiali e non dovuti.
II. Alla prima udienza del 23.01.2014, sentite le parti comparse, venivano ammessi i testi e l’interpello come da verbale. Esaurita la fase istruttoria, la causa viene decisa all’odierna udienza a seguito di discussione orale ex art. 429 c.p.c.
III. Il ricorso merita accoglimento nei limiti che seguono, mentre devono essere accolte le domande riconvenzionali della resistente.
III.1. Preliminarmente conviene provvedere ad un inquadramento normativo della fattispecie in esame, considerato che la disciplina di cui all’art. 3, commi 8 e 9, D.Lgs. n. 23 del 2011 è stato oggetto di declaratoria di incostituzionalità da parte del Giudice delle Leggi e di successivi interventi del legislatore. Il testo originale della norma così recitava: “8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina: a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d’ufficio; b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all’articolo 2, comma 1, della citata L. n. 431 del 1998; c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell’aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti. 9. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 346, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui: a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo; b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio ; con sentenza 10 – 14 marzo 2014, n. 50 (in G.U. 1a s.s. 19/3/2014, n. 13), la Corte Costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, commi 8 e 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23”. Il legislatore, consapevole della necessità di salvaguardare i rapporti sorti a seguito della vigenza della norma aveva introdotto l’art. 5, comma 1ter D.L. n. 47 del 2014 (conv. in L. n. 80 del 2014), ai sensi del quale “sono fatti salvi, fino alla data del 31-12-2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’artt. 3, 8 e 9 co., D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23″; tuttavia anche quest’ultima disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte Cost. 169/2015, in quanto volta sostanzialmente a vanificare la precedente declaratoria di illegittimità costituzionale. Le conseguenza civilistiche della tardiva registrazione del contratto di locazione durante il periodo in cui è rimasto in vigore l’art. 3, commi 8 e 9, D.Lgs. n. 23 del 2011 (periodo in cui vi è stata anche la registrazione del contratto per cui è causa) sono adesso regolate dall’art. 13, comma 5, L. n. 431 del 1998 come modificato dall’art. 1, comma 59, L. n. 208 del 2015 che così dispone” 5. Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all’articolo 3, commi 8 e 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall’articolo 5, comma 1-ter, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato articolo 3, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, l’importo del canone di locazione dovuto ovvero dell’indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell’immobile, nel periodo considerato”. Pertanto per i contratti registrati ante declaratoria di incostituzionalità dell’art. 3, commi 8 e 9, D.Lgs. n. 23 del 2011, il rapporto di locazione viene ad essere assoggetto alla predetta norma con conseguente obbligo del conduttore di versare il canone ridotto, pari al triplo della rendita catastale su base annua e possibilità, per il medesimo conduttore, di richiedere in restituzione l’importo del canone versato in eccesso.
III.2. Passando adesso alla valutazione delle risultanze istruttorie i testi delle parti hanno sostanzialmente confermato i rispettivi capitoli ammessi, anche se due testi di parte resistente C.L. e P.T. hanno riferito circostanze apprese (almeno in parte) solo de relato dalla (…). Appare allora importante considerare la testimonianza di C.G., la cui credibilità appare non discutibile, stante la cessata convivenza con la resistente: lo stesso ha confermato di essere stato presente all’incontro con la (…) in cui fu proposto alla (…) di corrispondere in contanti e quindi “a nero” l’importo di Euro 400,00 a titolo di canone di locazione dell’immobile. D’altra parte i messaggi telefonici prodotti dalla resistente (e provenienti, circostanza questa non contestata, dall’utenza telefonica della (…) – doc. 4 (…)) corroborano gli assunti della resistente. In particolare i seguenti:
(…): “Potevi anche avvertirmi prima che nn puoi stas…ti fac sapere se passa fabrizio li da te xche dom o probl io…” 13:39, 20 marzo 2013
(…): “Ciao stas dopo le 8 sei a casa che fabri passa” 13:43, 20 marzo 2013
D.: “Ciao Ho già provveduto a farti un vaglia con l affitto nn serve che mandi fabrizio” 14:21, 21 marzo 2013
(…): “Xche ai fatto cosi nn eravamo d.ac cosi”
Dai messaggi non si comprende il motivo per cui il compagno della (…) doveva passare dalla (…) ed a ritirare cosa e su quali circostanze fossero d’accordo la Ca. e la (…) se non sul pagamento (evidentemente in contanti ed a mani della locatrice o del di lei compagno) del canone di locazione, né d’altra parte la ricorrente ha saputo dare una plausibile spiegazione alternativa di tale conversazione. Inoltre non appare credibile che, senza che vi sia alcun vincolo di parentela o amicizia, la ricorrente abbia permesso alla resistente (senza che la prima deduca, né provi alcun tentativo di recuperare l’immobile) di permanere per tre mesi gratuitamente nel proprio immobile a mero titolo di cortesia o ospitalità.
D’altra parte i testimoni portati dalla resistente, oltre ad essere della propria ristretta cerchia familiare (sorelle e attuale convivente), riferiscono una circostanza avvenuta in una data non meglio specificata (ma presumibilmente nel mese di dicembre 2012) che (anche ove fosse veritiera) non è di per sé incompatibile con un successivo diverso sviluppo del rapporto fra le parti nel senso di un contratto non registrato. Ma lo si ripete, in realtà le testimonianze e le prove addotte dalla resistente appaiono notevolmente più convincenti nel senso di una diversa ricostruzione fattuale della vicenda, come sopra meglio descritto.
III.3. Da quanto finora esposto emerge quindi che fra le parti sussisteva un contratto di locazione verbale non registrato e appare del tutto convincente che il canone fosse stato concordato in misura pari al canone preventivamente vigente con l’ex compagno della (…), sig. (…), pari ad Euro 400,00 mensili omnicomprensivi. La Corte di Legittimità, con la pronuncia a sezioni unite n. 23601 del 9 ottobre 2017 ha fatto chiarezza sulle conseguenze civilistiche della mancata registrazione del contratto di locazione stabilendo che “La mancata registrazione del contratto di locazione è causa di nullità dello stesso. Il contratto di locazione di immobili, quando sia nullo per (la sola) omessa registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, nel caso in cui la registrazione sia effettuata tardivamente ..” (si veda anche, in proposito la recente Cass. 6009/2018″In tema di locazione immobiliare (nella specie per uso abitativo) la mancata registrazione del contratto determina, ai sensi dell’art. 1 comma 346, della L. n. 311 del 2004, una nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., la quale, in ragione della sua atipicità, desumibile dal complessivo impianto normativo in materia ed in particolare dalla espressa previsione di forme di sanatoria nella legislazione succedutasi nel tempo e dall’istituto del ravvedimento operoso, risulta sanata con effetti “ex tunc” dalla tardiva registrazione del contratto stesso, implicitamente ammessa dalla normativa tributaria, coerentemente con l’esigenza di contrastare l’evasione fiscale e, nel contempo, di mantenere stabili gli effetti negoziali voluti dalle parti, nonché con il superamento del tradizionale principio di non interferenza della normativa tributaria con gli effetti civilistici del contratto, progressivamente affermatosi a partire dal 1998″.
Deve quindi essere respinta la domanda della (…) volto all’accertamento dell’occupazione senza titolo dell’immobile (che comunque è stato pacificamente già rilasciato in data 2.10.2015) da parte della resistente ed alla condanna di quest’ultima alla corresponsione dell’indennità di occupazione. Infatti, il principio della nullità del contratto di locazione non registrato, sanabile ex tunc con la registrazione, deve essere coordinato con quanto previsto dall’art. 13, comma 5, L. n. 431 del 1998 attualmente in vigore (che fa salvo quanto era previsto dal D.Lgs. n. 23 del 2011 che prevedeva la sanatoria del contratto tardivamente registrato, ma solo ex nunc) e pertanto la (…) doveva corrispondere fin dal 21 marzo 2013 (ovvero dal momento della registrazione) alla locatrice il solo canone ridotto pari, su base annua, al triplo della rendita catastale (ovvero Euro 48,41 mensili). Dai vaglia postali prodotti dalla resistente tuttavia emerge che la stessa ha pagato il canone ridotto solo fino al mese di marzo 2015 pertanto deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente l’importo di Euro 338,87, pari a 7 mensilità (aprile 2015-ottobre 2015), tenuto conto che può considerarsi contenuta nella domanda di indennità di occupazione la domanda di pagamento del canone ridotto, di importo inferiore alla richiesta indennità. Non merita invece accoglimento la domanda della (…) volta alla condanna della resistente al pagamento degli oneri condominiali in quanto gli stessi non possono essere pretesi, in assenza di un contratto che determini il soggetto a cui è addossato l’onere del loro pagamento e, soprattutto, tenuto conto che la legge prevede, in caso di contratto non registrato che l'(unico) obbligo del conduttore sia pagare il canone ridotto.
III.4. Quanto alle domande proposte in via riconvenzionale dalla resistente, per le considerazioni già precedentemente svolte, le stesse devono essere accolte. Pertanto ne consegue che deve accertarsi e dichiararsi che il rapporto che intercorreva fra le parti aveva natura di locazione dal dicembre 2012 e che il canone mensile dovuto era pari ad Euro 48,41 (e non ad Euro 400,00) dal momento della registrazione, nonché deve pronunciarsi la declaratoria di nullità del contratto verbale non registrato di locazione fino alla sua registrazione avvenuta in data 21.03.2013. Devono essere altresì accolte le domande riconvenzionali relative alla condanna della ricorrente al rimborso dei tre canoni pagati in eccesso dalla conduttrice (ovvero da dicembre 2012 a febbraio 2013) e della metà delle spese di registrazione per un importo pari complessivamente ad Euro 1.297,70. Come chiesto dalla resistente si procede alla compensazione del dare avere fra le parti e pertanto (…) deve essere condannata a corrispondere a (…) la somma di Euro 958,83 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, in quanto solo con la presente sentenza è determinato, a seguito della compensazione dichiarata, il credito residuo a favore della resistente.
III. Quanto alle spese di lite del giudizio, occorre rilevare come “il giudice, nel regolare le spese, deve tener conto dell’esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione in questione, in base a un criterio pur sempre unitario e globale” (cfr. Cass. 12005/2017 in tema di pluralità di domande contrapposte) e nella presente causa la soccombenza prevalente appare quella della ricorrente, la quale chiedeva la corresponsione di un’indennità per una occupazione senza titolo rivelatasi insussistente. Pertanto le spese sono poste a carico della (…) e sono liquidate tenuto conto della complessità delle questioni trattate e dell’attività difensiva svolta nel procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nella causa introdotta con ricorso ex art. 447bis c.p.c. da (…) (ricorrente) nei confronti di (…) (resistente) così provvede:
1) accoglie le domande riconvenzionali della resistente e per l’effetto:
– accerta e dichiara la nullità del contratto di locazione non registrato fra le parti, relativamente all’immobile in V., Strada (…), dal dicembre 2012 fino alla data registrazione (21.03.2013);
– accerta e dichiara che dalla data di registrazione il contratto di locazione fra le parti è stato sanato ex nunc e pertanto il canone mensile dovuto per lo stesso era pari al canone ridotto di Euro 48,41 mensili dalla data del 21.03.2013 fino alla data del rilascio dell’immobile (2.10.2015);
– accerta e dichiara che (…) ha diritto al rimborso del canone di locazione pagato in eccesso per le mensilità da dicembre 2012 a febbraio 2013 e della metà degli oneri di registrazione del contratto di locazione per l’importo complessivo di Euro 1.297,70;
2) accoglie il ricorso di (…) limitatamente alla debenza da parte di (…) delle mensilità da aprile 2015 ad ottobre 2015 del canone ridotto pari ad Euro 48,41 e per l’effetto accerta e dichiara che la resistente è debitrice nei confronti della ricorrente della somma di Euro 338,87;
3) respinge nel resto il ricorso di (…);
4) compensa le rispettive poste creditorie di cui ai precedenti punti 1 e 2 e per l’effetto, condanna (…) a corrispondere a (…) la somma di Euro 958,83 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
10) condanna, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., (…) a rimborsare a (…) le spese di lite, liquidate in Euro 85,00 per esborsi, Euro 2.430 per compensi, oltre 15% spese generali I.V.A. e (…)A. come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Vicenza il 20 luglio 2018.
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2018.