Qualora il mandato alle liti venga conferito a piu’ difensori, ciascuno di essi, in difetto di un’espressa ed inequivoca volonta’ della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura speciale per ricorrere per cassazione, il ricorso e’ validamente proposto anche se sottoscritto da uno solo di essi ed anche se l’altro avvocato non sia iscritto nell’albo speciale, in ossequio al principio di conservazione dell’atto per raggiungimento dello scopo nonche’ alle regole sul mandato con rappresentanza, mentre, per quanto attiene all’autenticazione della sottoscrizione, essa deve ritenersi possibile anche se effettuata soltanto da uno dei difensori designati, poiche’ l’articolo 1712 c.c., comma 1, esige l’accettazione di tutti i mandanti soltanto nel caso di mandato congiuntivo.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 13 settembre 2018, n. 22369

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5136/2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ex lege;

– intimato –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/03/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso della L. n. 89 del 2001, ex articolo 2, (OMISSIS) conveniva in giudizio il Ministero della Giustizia per ottenere l’equa riparazione del danno sofferto a causa della durata irragionevole di una controversia; danno scaturente dalla violazione dell’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata in Italia con L. n. 848 del 1955.

Nel giudizio di merito il ricorrente era difeso dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS), presso il quale ultimo eleggeva domicilio. Veniva fissata l’udienza del 23.3.2015 e a seguito della mancata comparizione del ricorrente la causa veniva rinviata ex articolo 181 c.p.c., alla successiva udienza del 28.9.2015 alla quale, constatata la mancata comparizione della parte, veniva disposta la cancellazione della causa dal ruolo.

Il 4.3.2016 l’avv. (OMISSIS) presentava istanza di remissione in termini ex articolo 153 c.p.c., deducendo una grave malattia che gli aveva impedito di presenziare all’udienza.

Con provvedimento del 5.9.2016 la Corte di Appello respingeva l’istanza, osservando che il (OMISSIS) era rappresentato da due difensori con poteri congiunti e disgiunti e che non era stata documentata la revoca dell’avv. (OMISSIS) prima dell’udienza.

Interpone ricorso avverso tale decisione il (OMISSIS) affidandosi a due motivi. Il Ministero intimato non si e’ costituito. Non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 83 c.p.c., articolo 1716 c.c. e articolo 24 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Sostiene in particolare che il giudice di merito avrebbe errato nel non avvedersi che il mandato era stato conferito dal (OMISSIS) in forma congiunta agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), senza alcuna attribuzione, ancorche’ in forma implicita, del potere rappresentativo disgiunto ai predetti procuratori. Di talche’, secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe dovuto superare la presunzione della natura disgiunta del mandato e ritenere giustificata l’assenza dell’avv. (OMISSIS), reale dominus del mandato defensionale, a causa della patologia che lo aveva colpito.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 153 c.p.c. e dell’articolo 24 Cost., perche’ il giudice di merito non avrebbe considerato che le gravi ragioni di salute documentate dall’avv. (OMISSIS) ne certificavano l’impossibilita’ assoluta a partecipare all’udienza, con conseguente venir meno anche dell’onere di designare un sostituto processuale o di indicare i motivi dell’omessa designazione.

Il primo motivo e’ infondato. Risulta dal provvedimento impugnato che “il (OMISSIS) era rappresentato da due difensori con poteri congiunti e disgiunti” (cfr. pag. 1), come del resto confermato anche dal ricorso, nel quale si afferma che il mandato sarebbe stato conferito congiuntamente all’avv. (OMISSIS) e all’avv. (OMISSIS), con la formula: “Egr. Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), Vi nomino e Vi costituisco miei avvocati e difensori nel procedimento di cui al presente atto” (cfr. pag. 3).

La stessa giurisprudenza richiamata nel ricorso (cfr. in particolare Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8350 del 03/04/2007, Rv. 596478, relativa ad un caso di esercizio disgiunto del potere rappresentativo da parte di uno dei liquidatori di un consorzio) conferma che in mancanza di una previsione circa le modalita’ di esercizio del potere di rappresentanza trova applicazione la norma dell’articolo 1716 c.c., riguardante l’ipotesi di pluralita’ di mandatari, “da cui puo’ trarsi il principio generale in base al quale, qualora non risulti espressamente che i mandatari debbano agire congiuntamente, puo’ presumersi che il mandato sia stato conferito disgiuntamente” (in termini analoghi, cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3813 del 26/02/2016, Rv. 638818).

Il principio e’ ritenuto applicabile anche all’ipotesi di mandato conferito a piu’ difensori: “Qualora il mandato alle liti venga conferito a piu’ difensori, ciascuno di essi, in difetto di un’espressa ed inequivoca volonta’ della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura speciale per ricorrere per cassazione, il ricorso e’ validamente proposto anche se sottoscritto da uno solo di essi ed anche se l’altro avvocato non sia iscritto nell’albo speciale, in ossequio al principio di conservazione dell’atto per raggiungimento dello scopo nonche’ alle regole sul mandato con rappresentanza, mentre, per quanto attiene all’autenticazione della sottoscrizione, essa deve ritenersi possibile anche se effettuata soltanto da uno dei difensori designati, poiche’ l’articolo 1712 c.c., comma 1, esige l’accettazione di tutti i mandanti soltanto nel caso di mandato congiuntivo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15174 del 20/06/2017 Rv. 644746; conformi, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25797 del 05/12/2014, Rv. 633799; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13252 del 06/06/2006, Rv. 590665; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15478 dell’11/06/2008, Rv. 603444).

In assenza di elementi testuali che possano dimostrare la volonta’ della parte di conferire mandato congiuntamente ai due procuratori nominati, va presunto il conferimento ai predetti del potere rappresentativo in forma disgiunta.

Da tanto consegue il rigetto del primo motivo, con assorbimento del secondo, posto che la grave patologia che affliggeva uno dei due difensori comunque non impediva l’esercizio dell’attivita’ defensionale da parte dell’altro.

Il ricorso e’ respinto. Non vi e’ luogo a provvedere sulle spese non avendo il Ministero svolto attivita’ difensiva.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 10, non e’ soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.