nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente anche nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento, purché munito di apposita procura speciale sostanziale e tale procura, non può essere autenticata dal medesimo avvocato, non avendone i poteri di legge, ma deve essere una procura notarile, avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.

Puoi scaricare la presente sentenza in formato PDF, effettuando una donazione in favore del sito, attraverso l’apposito link alla fine della pagina.

Corte d’Appello|Roma|Sezione 7|Civile|Sentenza|19 dicembre 2022| n. 8414

Data udienza 16 dicembre 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI ROMA

SEZIONE SETTIMA CIVILE

così composta:

dr. Maria Rosaria Rizzo – Presidente

dr. Paola Agresti – Consigliere relatore

dr. Maria Speranza Ferrara – Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n.3752 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2017, assunta in decisione all’udienza del 14.12.2022, vertente

TRA

(…) (c.f. (…)), domiciliato in Roma, Via (…) Roma, presso lo studio dell’Avv. IO.AL. (c.f. (…)), che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso di appello;

APPELLANTE

E

(…) (c.f. (…)), domiciliata in VIA (…) 00174 ROMA, presso lo studio dell’Avv. PO.FA. (c.f. (…)), che la rappresenta e difende con procura in calce alla memoria di costituzione e risposta in primo grado;

APPELLATA

OGGETTO: appello contro la ordinanza n. 8550/2017 resa in data 26/04/2017 dal Tribunale di Roma.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso in appello ritualmente notificato (…) ha proposto appello avverso la sentenza n. 8550/2017, pubblicata in data 26/04/2017, resa dal Tribunale ordinario di Roma nel giudizio di primo grado originariamente promosso dal medesimo appellante nei confronti di (…).

I fatti di causa sono così riportati nella sentenza impugnata: “Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 3.6.2016 il sig. (…) fabbri adiva l’intestato tribunale convenendo in giudizio la sig. (…) per sentir:

1. emettere decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per la somma di Euro 2.600,00 oltre interessi al tasso legale dal 30.3.2011 all’effettivo pagamento;

2. accertare e dichiarare che la fidejussione n. (…) del 29.4.2011 era estinta ed aveva perso ogni effetto a far data dal 4.2.2016, nonostante la richiesta di escussione;

3. nel merito, in caso di mancata emissione del decreto ingiuntivo, condannare la signora (…) al pagamento della somma di Euro 2.600,00 oltre interessi al tasso legale dal 30.3.2011 all’effettivo pagamento;

4. accertare i danni, anche in via equitativa, causati dalla

signora (…) per l’illegittimo ed emulativo comportamento della stessa e, per l’effetto, condannare la resistente al risarcimento degli stessi in favore del ricorrente;

5. Accertare le spese che il signor (…) aveva

dovuto sostenere per il mantenimento della fidejussione dal 4.2.2016 all’accoglimento della domanda e, per l’effetto, condannare la signora (…) al pagamento di detti importi a favore del ricorrente.

Premetteva il ricorrente di avere stipulato in data 3.3.2011, quale conduttore, un contratto di locazione con la signora (…) avente ad oggetto l’immobile sito in R. alla via L. R. 50 Sc. “A”,Pt. 3, Int. 8 (reg.il 27.3.2011 presso l’Ufficio Territoriale Roma I dell’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Roma al n. 4896 serie 3); che il contratto prevedeva (art.17) la stipula di una fideiussione bancaria a prima richiesta per l’ammontare di Euro 7.800,00 con validità dal 5.3.2011 sino alla scadenza della locazione, rinnovabile, a garanzia del puntuale pagamento del canone e degli oneri accessori; che nel dicembre 2015 detta fidejussione veniva presentata per l’incasso, in relazione al canone di dicembre che, però, veniva pagato prima che fosse dato corso alla fidejussione e il successivo 4.2.2016 il contratto veniva consensualmente risolto; che nell’aprile 2016 il conduttore faceva effettuare i lavori di ripristino come da verbale di rilascio e pagava tutte le rate del condominio al momento del rilascio; che in data 9.5.2016 provvedeva al saldo del dovuto.

Aggiungeva il ricorrente che, pur non residuando pendenze, la locatrice non aveva restituito il deposito cauzionale previsto, ed ammontante ad Euro 2.600,00 (pari a due mensilità, né gli interessi al tasso legale maturati); non aveva restituito la fidejussione, presentata in banca a dicembre 2015, con la conseguenza che il signor (…) non aveva potuto disporre della somma di Euro 7.800,00 oltre ad avere dovuto sostenere le spese per la detta fidejussione che, come dagli accordi contrattuali, doveva cessare i propri effetti al 4.2.2016.

Deduceva il ricorrente che tale comportamento della locatrice aveva cagionato un danno al conduttore il quale, inoltre, aveva dovuto sostenere le spese di trasloco nella sua nuova abitazione, senza poter disporre delle somme illegittimamente (il deposito cauzionale) ed emulativamente (la fidejussione) trattenute e bloccate dalla signora (…).

Si costituiva la resistente precisando che il ricorrente rimaneva inadempiente del canone del mese di aprile 2015 il cui pagamento veniva richiesto in via riconvenzionale. Precisava quanto alle contestazioni sollevate in ricorso che con raccomandata del 28/7/2015 il (…) aveva comunicato il suo recesso dal contratto con effetto dal 31/1/2016; che con la raccomandata del 18.1.2016 la locatrice aveva presentato al (…) per l’incasso la fideiussione rilasciata dal (…) al momento della stipula del contratto di locazione, richiedendo però erroneamente il pagamento di un solo canone, quando invece i canoni insoluti erano 2; il (…) eseguiva il pagamento di Euro 1300,00 con valuta 26/1/2016 e la (…) comunicava la circostanza al (…) con lettera del 27/1/2016 sicchè la richiesta escussione della fideiussione non aveva seguito; che in data 4/2/2016 avveniva la riconsegna dell’appartamento e le parti redigevano verbale nel quale erroneamente la locatrice dava atto dell’avvenuto totale pagamento dei canoni di locazione quando, in realtà, mancava ancora quello di Aprile 2015, ma non degli oneri condominiali; che poichè l’immobile necessitava di alcuni interventi di ripristino, veniva dichiarato “le parti stabiliranno quindi la data di restituzione del deposito cauzionaledopo il pagamento dei residui oneri connessi al contratto di locazione (condominiali, consumi idrici, etc) ed il ripristino delle condizioni dell’immobile nelle originarie condizioni di consegna come sopra precisato” in conformità dell’art.11 del contratto di locazione; che pertanto il deposito cauzionale veniva restituito tempestivamente e la parte lo avrebbe anche fatto in sede di mediazione se il ricorrente non fosse ingiustificatamente rimasto; che l’originale della fideiussione non era nella disponibilità della locatrice, come prontamente comunicato al ricorrente.

In difetto di richieste istruttorie ammissibili, la causa veniva decisa all’udienza del 26.4.2017″.

All’esito della trattazione istruttoria il Tribunale adito ha così deciso: “rigetta il ricorso;

in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte resistente condanna il sig. (…) al pagamento in favore della resistente della somma di Euro 1300,00 oltre interessi legali dalla scadenza al saldo effettivo;

letto l’art.8 D.Lgs. n. 28 del 2010 condanna il sig. (…) al pagamento in favore dello Stato della somma di Euro 49,00;

condanna il sig. (…) al rimborso in favore della resistente delle spese di lite che liquida in Euro 2300,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%)”.

Il Tribunale, a fondamento della decisione, ha posto le seguenti considerazioni che si riportano per la parte di interesse ai fini del presente appello: “Le domande del ricorrente sono risultate infondate.

Quanto al deposito cauzionale risulta cessata la materia del contendere.

In data 8/7/2016 parte resistente ha effettuato un bonifico di Euro 2.545,24 a favore del Sig. (…) (doc. 14 nonché docc. 16 e 17) di cui:

deposito cauzionale 2.600,00

interessi maturati al 9/5/2016 203,41

spese condominiali ordinarie conguaglio 2015 -121,97

spese condominiali conguaglio 2014 -1,00

spese per intervento legale Avv. R. -110,28

ritenuta acconto parcella Avv. R. -19,72

spese racc. a/r sollecito pagamento oneri cond. -5,20.

In ogni caso non può ritenersi che la resistente si sia rifiutata di restituire il deposito cauzionale. In virtù, invece, di quanto stabilito tra le parti nel contratto di locazione (art. 11) e ribadito nel verbale di riconsegna dell’immobile (4/2/2016) le parti concordavano che ciò sarebbe avvenuto dopo il pagamento dei residui oneri connessi al contratto di locazione (condominiali, consumi idrici) ed il ripristino delle condizioni dell’immobile nelle originarie condizioni.

Risultava, a tale proposito, che alla data del 6/4/2016 il Sig. (…) era ancora debitore della somma di Euro 316,17 per la gestione ordinaria del 2015 (all. 10), oltre al conguaglio 2015. Il Sig. (…) effettuava i lavori di ripristino promessi ma non faceva pervenire alla Sig.ra (…) la quietanza dell’avvenuto saldo degli oneri condominiali e, infatti, lo stesso alla data del 26/4/2016 risultava ancora debitore della somma di Euro 316,17 per la gestione ordinaria del 2015 (doc. 10) e infatti il ricorrente provvedeva ad effettuare il pagamento di Euro 316,17 direttamente all’amministratore nella mattinata del 9/5/2016 (lo stesso giorno dell’incontro di mediazione).

All’incontro del 9/5/2016 la Sig.ra (…) avrebbe potuto restituire al Sig. (…) l’importo del deposito cauzionale ma il ricorrente non si presentava ad entrambi gli incontri fissati per la mediazione(del 9.5.16 e del 21.6.2016) sicché la resistente provvedeva con bonifico in data 8.7.16 come sopra detto.

Quanto alla fideiussione n. (…) del 29/4/2011 la stessa è estinta ed ha perso ogni effetto a far data dal 4/2/20016. Sin dal 30.3.2016 la locatrice comunicava (doc.9) di non essere in possesso dell’originale e in ogni caso la fideiussione perdeva efficacia decorsi quindici giorni dalla “scadenza finale” (doc.7), quindi dal rilascio dell’immobile con decadenza della parte garantita della possibilità di farla valere da cui la superfluità della richiesta del ricorrente. Infatti, la stessa lettera di fideiussione del (…) all’ultimo paragrafo così recita: “La fidejussione perderà ogni effetto qualora entro 15 giorni dalla scadenza finale, o dalla scadenza annuale intermedia per la quale sia stata disdettata, o dalla cessazione in via anticipata, per qualsiasi causa, del contratto di locazione sopra descritto, non sia pervenuta alla Banca fidejubente la richiesta di escussione della garanzia, a mezzo lettera raccomandata A.R., Lei sarà pertanto decaduta dal diritto di farla valere, ed essa sarà priva di ogni efficacia a prescindere dalla restituzione del documento fidejussorio e/o dal rilascio di dichiarazioni liberatorie”.

Non risulta che il (…) abbia chiesto alla banca lo svincolo delle somme versate né è stata comunque fornita prova di danni patiti per effetto della mancata consegna dell’originale.

Quanto alla mediazione, veniva avviata dal ricorrente, la controparte dichiarava di voler aderire al detto procedimento (doc. 12) ma il (…) non si presentava senza alcuna giustificazione ai due incontri fissati e il mediatore dichiara chiusa la procedura con esito negativo (doc. 13).

Il ricorrente, quindi, dopo aver richiesto la Mediazione non ha inteso parteciparvi e invece in data 3.6.2017 provvedeva al deposito del ricorso giudiziale. Ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, del prefato D.Lgs. n. 28 del 2010, “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al c. u. dovuto per il giudizio”.

Va accolta la domanda riconvenzionale della resistente non avendo parte ricorrente provato il pagamento del mese di Aprile 2015 (Euro 1.300,00 + interessi) mentre la genericità della formula utilizzata nel verbale di riconsegna del 4.2.2016 (“..la sig.ra (…) dichiara che il sig. (…) ha effettuato il pagamento relativo ai canoni di locazione dovuti sino alla data odierna”) non appare idonea ad esonerare il conduttore dalla prova del pagamento. Tanto più che parte ricorrente non ha mai dedotto di avere versato il canone con modalità diverse dal bonifico bancario, sicché in mancanza di produzione del bonifico relativo alla mensilità di aprile 2015 la stessa deve ritenersi ancora dovuta.

Le spese di lite liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza tanto più che il ricorrente ben avrebbe potuto evitare di proporre il presente giudizio presentandosi ai due incontri di mediazione ingiustificatamente disertati”.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , per i motivi che verranno di seguito esaminati, lamentando l’erroneità della sentenza impugnata, formulando, nel merito, in via preliminare,la richiesta di sospensiva ex art. 283 c.p.c., nel merito, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettata la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall’appellante, accertare e dichiarare l’estinzione della fideiussione, ordinandone la restituzione alla (…), accertare i danni, anche in via equitativa causati all’appellante, condannandola al risarcimento degli stessi; condannare l’appellata ai sensi dell’art. 96 c.c., con vittoria delle spese di lite.

Il contraddittorio si è ritualmente incardinato con la costituzione in giudizio di (…) che ha insistito per l’integrale rigetto del gravame e la conferma della sentenza di prime cure, con vittoria delle spese di lite.

Rigettata con ordinanza in data 14.11.2017 l’istanza di sospensiva, la causa, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, è stata quindi trattenuta in decisione all’udienza del 14.12.2022 sulle conclusioni delle parti.

In via pregiudiziale si rileva che le note conclusionali, depositate dalla parte appellante il 2/3/2021 è avvenuto tempestivamente nei dieci giorni antecedenti l’udienza 24 marzo 2021 (atteso il rinvio d’ufficio dalla data del 3 dicembre 2019 ) , pertanto alcuna tardività si è verificata.

Passando all’esame del merito, con il primo motivo di gravame l’appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado “in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione e/o mancato ordine di consegna della fideiussione e/o della lettera equipollente”.

Deduce in proposito l’appellante che il giudice di primo grado non si sarebbe accorto di un’evidente errore di digitazione nella redazione del documento fideiussione da parte della (…) dovendosi aggiungere nel testo della stessa l’ulteriore congiunzione temporale “qualora “solo grazie alla quale il testo della fideiussione acquisirebbe un senso.

Il motivo è infondato e va disatteso.

In primo luogo deve rilevarsi che mai nel giudizio di primo grado è stata dedotta tale circostanza che, secondo la ricostruzione dell’appellante, renderebbe erroneo il ragionamento del primo Giudice, quindi, in palese violazione dei “nova” in appello.

Deve, poi, aggiungersi che la circostanza che nell’ultimo capoverso della lettera di fidejussione ci sia un errore di omissione è circostanza frutto di una ricostruzione del tutto personale dell’appellante, sfornita di prova alcuna e che peraltro non si giustifica atteso che il paragrafo, come sopra riportato nella sentenza di prime cure (“”La fidejussione perderà ogni effetto qualora entro 15 giorni dalla scadenza finale, o dalla scadenza annuale intermedia per la quale sia stata disdettata, o dalla cessazione in via anticipata, per qualsiasi causa, del contratto di locazione sopra descritto, non sia pervenuta alla Banca fidejubente la richiesta di escussione della garanzia, a mezzo lettera raccomandata A.R., Lei sarà pertanto decaduta dal diritto di farla valere, ed essa sarà priva di ogni efficacia a prescindere dalla restituzione del documento fidejussorio e/o dal rilascio di dichiarazioni liberatorie”.) è del tutto logico e comprensibile : la Banca ha inteso dire che terminato il contratto di locazione, o per la sua scadenza naturale o in caso di disdetta e/o scadenza anticipata, qualora nei 15 gg successivi non sia pervenuta la richiesta di escussione della fidejussione da parte della beneficiaria questa perde efficacia “a prescindere dalla restituzione del documento fidejussorio e/o dal rilascio di dichiarazioni liberatorie”.

Orbene poiché pacificamente l’immobile è stato riconsegnato il 4.2.2016 e nessuna richiesta di escussione è stata fatta alla Banca dopo tale data, correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto la fidejussione estinta e priva di efficacia secondo quanto risulta per tabulas.

Non si comprende, pertanto, la ragione per cui si dovrebbe ritenere inserito in tale testo l’ulteriore congiunzione qualora dopo le parole ” sopra descritto” e prima delle parole “non sia pervenuta”.

Con il secondo motivo di gravame l’appellante denuncia l’erroneità della sentenza per avere il giudice di prime cure ritenuto non presente il (…) ai due incontri davanti al mediatore, nonostante fosse presente il suo avvocato munito di procura alle liti ex articolo 83 c.p.c..

Anche tale motivo è infondato e va a disatteso.

Costituisce circostanza pacifica che il (…) non è comparso personalmente agli incontri di mediazione né all’incontro del 9/5/2016 né a quello successivo del 21/6/2016, ed ancora prima della chiusura della procedura di mediazione, il 3 Giugno già aveva depositato in Tribunale il ricorso giudiziale.

In proposito la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che : “Il successo dell’attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l’acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali.” e ha aggiunto che “il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti”.

E’ pur vero che la stessa Corte afferma che nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte possa anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente anche nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento, purché munito di apposita procura speciale sostanziale e tale procura, non può essere autenticata dal medesimo avvocato, non avendone i poteri di legge, ma deve essere una procura notarile, “avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto” ( cfr. Cass. n. 8473/2019).

Come dedotto dallo stesso appellante la procura rilasciata al suo legale era quella di cui all’art. 83 c.p.c., quindi, correttamente il Tribunale ha ritenuto l’assenza della parte al procedimento di mediazione, ciò in violazione dell’art. 8 D.Lgs. n. 28 del 2010, che prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati.

Con il terzo motivo di gravame l’appellante censura la sentenza di prime cure per aver accolto la domanda riconvenzionale della (…), affermando come altamente inverosimile che alla locatrice potesse essere sfuggito il pagamento di una mensilità, lamentando altresì che l’indicazione di tale omesso pagamento sarebbe stata fatta in modo alquanto approssimativo.

Anche tale motivo non coglie nel segno e va disatteso.

Come argomentato dal Giudice di prime cure, a fronte della deduzione della (…) di esserle sfuggito per errore il mancato pagamento da parte del (…) della mensilità relativa al mese di aprile 2015, era onere di quest’ultimo fornire la prova positiva di avere adempiuto a detto pagamento, ragion per cui in difetto di tale prova positiva correttamente è stata accolta la domanda riconvenzionale proposta.

L’appello deve quindi essere integralmente rigettato.

Le spese di lite del grado seguono la soccombenza sono liquidate come in dispositivo, a carico dell’ appellante e si liquidano, in favore della appellata, nei valori medi, come nel dispositivo ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, (valore della causa: da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,01, 2 scaglione, con esclusione della fase istruttoria non svolta in appello).

La parte appellante deve, altresì, essere condannato al pagamento di una ulteriore somma, a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., il cui ammontare si commisura, in via equitativa, alle spese di lite.

Come già affermato dalla Suprema Corte, per l’applicazione di tale norma non si richiede – differentemente dalle previsioni contenute nei commi precedenti – né la domanda di parte, né la prova del danno, essendo comunque necessario l’accertamento della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza) della parte soccombente (Cass. n. 3003/2014,),venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione ( cfr Cass. SU n. 22405 /2018).

Nel caso di specie, il motivo di appello relativo ad un preteso errore nella redazione del documento di fidejussione, peraltro mai dedotto in primo grado, a fronte della assoluta linearità della decisione di prime cure, nonché l’ulteriore motivo volto a contestare l’accoglimento della domanda riconvenzionale, in difetto della prova positiva (a lui incombente) del pagamento del canone di locazione, sono palesemente infondati e denotano una sicura responsabilità nell’intraprendere una azione del tutto temeraria, di cui il medesimo parte appellante non poteva non essere consapevole.

Sussistono i presupposti per dichiarare, infine, l’appellante tenuto al versamento dell’ulteriore somma pari all’ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2012.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando, sull’appello proposto da (…)

nei confronti di (…), avverso la sentenza n. 8550/2017 del Tribunale di Roma, così provvede:

1) rigetta l’appello;

2)condanna l’appellante (…) al pagamento delle spese di lite, in favore della appellata (…),che si liquidano in complessivi Euro 1.923,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;

3)condanna l’appellante (…) al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 1.923,00, oltre interessi dalla presente pronuncia e sino al saldo, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.;

4)dichiara l’appellante, tenuto al versamento dell’ulteriore somma pari all’ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2012.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2022.

Puoi scaricare il contenuto in allegato effettuando una donazione in favore del sito attraverso il seguente link

Inserisci importo donazione € (min €1.00)

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.