nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
Puoi scaricare la presente sentenza in formato PDF, effettuando una donazione in favore del sito, attraverso l’apposito link alla fine della pagina.
Tribunale|Vasto|Civile|Sentenza|7 dicembre 2022| n. 324
Data udienza 7 dicembre 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabrizio Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 773/2021 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: Fideiussione.
TRA
(…), rappresentata e difesa dall’avv.(…) c.f. (…) p.e.c. (…) presso il cui studio, con sede in San Salvo (CH) alla (…) è elettivamente domiciliata;
ATTORE – OPPONENTE
E
(…) s.p.a. (c.f. (…) in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. (…) del Foro di Milano (C.F. (…) p.e.c.(…), presso il cui studio professionale, con sede in Milano, (…) è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA – OPPOSTA
FATTO
1. (…) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 193/2021 del 20.05.2021, con il quale il Tribunale di Vasto le ha ingiunto, in qualità di fideiussore e in solido con altri condebitori, l’immediato pagamento, in favore della (…) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, della complessiva somma di Euro 25.600,57, oltre interessi di mora al tasso convenzionale sulla sorte capitale, con decorrenza dalle singole date indicate in ricorso fino al saldo, nonché delle spese della procedura monitoria, liquidate in complessivi Euro 766,50, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
A sostegno dell’opposizione, l’attrice ha sollevato molteplici motivi di doglianza, contestando, tra altro, la correttezza e la legittimità dei conteggi così come operati unilateralmente dalla banca creditrice, la sussistenza del periculum in mora rappresentato nel ricorso monitorio, la validità ed efficacia della garanzia fidejussoria in ipotesi rilasciata dall’opponente, la nullità delle clausole della stessa corrispondenti a quelle dichiarate illegittime, giusta provvedimento A. del 2005 e operando il disconoscimento del documento prodotto da controparte (cfr. doc. sub. n. 13).
Sulla base delle deduzioni e argomentazioni in sintesi riferite, l’opponente ha concluso, in via preliminare, per la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per la dichiarazione di nullità, improcedibilità e/o inefficacia dello stesso, stante: a) l’inammissibilità del ricorso alla procedura monitoria in oggetto; b) l’assoluta mancanza dei presupposti e requisiti minimi necessari, a causa della nullità delle clausole riportate agli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fidejussione datato 20/07/2005 e la susseguente nullità dell’intero contratto di fideiussione, ai sensi dell’art. 1419, 1 “comma, c.c.; c) l’insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. Ha, pertanto, chiesto, la revoca del decreto Ingiuntivo opposto, con condanna della controparte al pagamento delle spese ed onorari di giudizio.
2. Si è costituita in giudizio la (…) s.p.a. per rappresentare, in via preliminare, che il credito a favore della (…) s.p.a. (mandante della (…) s.p.a.), oggetto del decreto ingiuntivo opposto, era stato ceduto alla (…) s.p.a. giusta atto di cessione pro soluto ed in blocco ai sensi dell’art. 58 del T.U.B. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 118 del 10 ottobre 2021, così legittimando il proprio intervento ex art. 166 e 111, III comma c.p.c..
Nel merito, la società intervenuta in luogo della (…) s.p.a. – ricostruiti i rapporti di credito garantiti – ha eccepito la prescrizione dei crediti in ipotesi maturati verso la banca, ha dichiarato di volersi avvalere del documento integrante la modifica contrattuale intercorsa in data 22.09.2005 (doc. 5), proponendo formale istanza di verificazione ai sensi dell’art. 216 c.p.c. della sottoscrizione apposta da (…) nella qualità di rappresentante legale della società (…) S.r.l., in calce alla modifica contrattuale datata 22.09.2005. Ha, inoltre, contrastato l’eccepita nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust e le restanti contestazioni avversarie.
Sulla scorta delle istanze e argomentazioni difensive come sopra compendiate, la la (…) s.p.a. ha concluso come di seguito testualmente riportato: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e/o allegazione, così giudicare:
– In via preliminare: – confermare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo telematico n. 193/2021 del 19.05.2021 emesso dal Tribunale di Vasto; – accertare e dichiarare, per i fatti e le ragioni esposti in narrativa, l’intervenuta prescrizione dell’eventuale diritto dell’attrice opponente di richiedere l’espunzione degli addebiti effettuati da (…) S.p.A. sui conti correnti per cui è causa in data anteriore al 23 luglio 2011 2007;
In via principale: – rigettare, in quanto inammissibili e/o infondate per le ragioni esposte in narrativa, le domande e le eccezioni ex adverso formulate e, per l’effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo telematico n. 193/2021 del 19.05.2021 emesso dal Tribunale di Vasto;
In subordine: – condannare parte opponente al pagamento nei confronti di (…) S.p.A. della somma di Euro 25.600,57 (ovvero, in subordine, della diversa somma che dovesse risultare dovuta), oltre agli interessi contrattuali dal dovuto al saldo;
In via istruttoria: – disporsi la verificazione giudiziale, ai sensi dell’art. 216 c.p.c., della sottoscrizione disconosciuta apposta alla modifica del contratto di conto corrente del 22.09.2005 da parte della signora (…) e, per l’effetto, accogliere la produzione delle scritture di comparazione in narrativa indicate o, ove ritenuto, disporsi, ai sensi dell’art. 219 c.p.c., la redazione di una scrittura comparativa della stessa disconoscente, con riserva di chiedere nel termine di cui all’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. l’ammissione di una CTU grafologica avente ad oggetto la sottoscrizione apposta sul documento disconosciuto; In ogni caso: – con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, aumentati di spese generali, c.p.a. e i.v.a.”.
3. Con ordinanza del 10.02.2022, il giudice – dopo aver rilevato che il giudizio introdotto dall’attrice concerne un’opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari e finanziari, per la quale l’art. 5, commi 1 e 4, lett. a), del D.Lgs. n. 28 del 2010 impone il previo esperimento del procedimento di mediazione, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a seguito della pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione – ha rigettato l’istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 193/21, emesso dal Tribunale di Vasto in data 19.05.2021, contestualmente disponendo che la parte opposta provvedesse ad attivare la procedura di mediazione per la soluzione della controversia.
4. All’udienza del 28.06.2022, tenutasi a seguito del predetto provvedimento, la parte opponente ha tempestivamente eccepito che il procedimento di mediazione non è stato attivato dalla parte a ciò onerata, insistendo per la declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. A questo punto, il giudice ha fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni sulla sola questione preliminare della improcedibilità della domanda per la mancata proposizione della procedura di mediazione da parte della convenuta opposta.
DIRITTO
1. La domanda monitoria deve essere dichiarata improcedibile, stante l’acclarata e non contestata inerzia della parte convenuta opposta nell’attivazione della procedura obbligatoria di mediazione, disposta dal giudice con ordinanza pronunciata dopo l’adozione del provvedimento sull’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Con la richiamata ordinanza del 10/02/2022, questo giudice, nell’assegnare i termini per l’introduzione del procedimento di mediazione, ha espressamente richiamato il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr., Cass., S.U., 18 settembre 2020, n. 19596), in ragione del quale “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Inoltre, nel richiamato provvedimento è stato esplicitamente precisato che il mancato esperimento della procedura è sanzionato, per la parte opposta, con la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale e con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
2. È pacifico che la parte opposta, a ciò onerata, non ha attivato la procedura di mediazione, con ciò contravvenendo a quanto disposto dal giudice ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 4, lett. a), del D.Lgs. n. 28 del 2010. Non vi è dubbio, pertanto, che l’inosservanza delle disposizioni dettate con l’ordinanza del 10.02.2022 abbia determinato una sopravvenuta carenza di una condizione di procedibilità della domanda monitoria, ponendo una questione pregiudiziale che assume valore dirimente rispetto allo scrutinio nel merito delle argomentazioni difensive delle parti.
3. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza; questo implica che alla dichiarazione di improcedibilità della domanda monitoria segue la condanna di parte convenuta opposta al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia. In particolare, tenuto conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori minimi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) nei confronti di (…) s.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA improcedibile la domanda monitoria proposta da (…) s.p.a. e, per essa, da (…) s.p.a.;
REVOCA il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 193/2021 emesso dal Tribunale di Vasto in data 20.05.2021;
CONDANNA (…) s.p.a., in persona dei legali rappresentati pro tempore, al pagamento, in favore di (…), delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.066,50 (di cui Euro 145,50 per spese documentate, Euro 2.540,00 per compensi professionali ed Euro 381,00 per rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55), oltre I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto il 7 dicembre 2022.
Puoi scaricare il contenuto in allegato effettuando una donazione in favore del sito attraverso il seguente link