Con il provvedimento in oggetto, la Corte ha rimesso gli atti processuali al Primo Presidente perchè valuti l’opportunità di rimettere l’esame della questione, concernente la sorte del mutuo fondiario concesso con violazione dei limiti di finanziabilita’ richiamati dal Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 38, comma 2, alle Sezioni Unite Civili.

Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|9 febbraio 2022| n. 4117

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 3791/2015 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS), (C.F. (OMISSIS)) e FALLIMENTO (OMISSIS), (C.F. (OMISSIS)), quali soci illimitatamente responsabili di (OMISSIS) s.n.c., in persona del curatore p.t., rapp.ti e difesi per procura a margine del ricorso dall’avv. (OMISSIS), (a seguito del decesso dell’avv. (OMISSIS)) e dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., nella qualita’ di procuratrice speciale di (OMISSIS) s.r.l., rapp.ta e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione/ ex articolo 111 c.p.c. (dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS);

– controricorrente –

(OMISSIS) s.c.a.r.l. – intimata avverso la sentenza n. 1880/14 del 7 agosto 2014, della Corte di appello di Venezia;

– intimata –

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 1880 del 7 agosto 2014 la Corte di appello di Venezia in parziale accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS) s.p.a., ammetteva quest’ultima al passivo del fallimento di (OMISSIS) e (OMISSIS) per Euro 263.377,56, in via ipotecaria, oltre interessi legali fino al decreto di trasferimento dei beni ipotecati. Osservava la Corte che il giudice delegato aveva ammesso il credito in via chirografaria, motivando il diniego del privilegio ipotecario con l’insussistenza del mutuo fondiario e la revocabilita’ della prelazione L. Fall., ex articolo 67, comma 2; tale provvedimento era stato confermato dal Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo.

La Corte, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, evidenziava che la violazione dei limiti di finanziabilita’ del mutuo fondiario non comportava l’invalidita’ del negozio, dovendosi aderire all’opinione secondo cui del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 38, che, a tutela del sistema bancario, attribuisce alla Banca d’Italia il potere di determinare l’ammontare massimo dei finanziamenti, attiene ad un elemento necessario del contratto concordato fra le parti, qual e’ l’oggetto negoziale, e, pertanto, non rientra nell’ambito della previsione di cui all’articolo 117, comma 8, del medesimo Decreto, il quale attribuisce, invece, all’istituto di vigilanza un potere “conformativo” o “tipizzatorio” del contenuto del contratto, prevedendo clausole-tipo da inserire nel regolamento negoziale a tutela del contraente debole; concludeva, pertanto, che il superamento del limite di finanziabilita’ non cagionava alcuna nullita’, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario.

L’affermata validita’ del mutuo fondiario comportava, dunque, la conferma della garanzia ipotecaria, senza che potesse operare la revoca L. Fall., ex articolo 67, comma 2, con conseguente assorbimento del secondo motivo con il quale l’appellante aveva negato la propria scientia decoctionis.

Avverso tale sentenza la curatela fallimentare propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, illustrato da successiva memoria. Caf si e’ costituita mediante controricorso. (OMISSIS) s.c.a.r.l. e’ rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, la curatela rappresenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articoli 38 e segg. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: in primo luogo insiste sul tema della nullita’ del mutuo fondiario violativo dei limiti di finanziabilita’; rappresenta, inoltre, l’omessa considerazione, da parte del giudice di appello, dell’ulteriore profilo sottoposto alla sua attenzione, e cioe’ la contrarieta’ a legge del finanziamento destinato ad estinguere passivita’ pregresse, con conseguente necessita’ di escludere la garanzia ipotecaria.

2. La censura introdotta dalla ricorrente implica l’esame della questione controversa, che e’ stata piu’ volte affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte, concernente la sorte del mutuo fondiario concesso con violazione dei limiti di finanziabilita’ richiamati dal Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 38, comma 2.

2.1. Tale norma, dopo avere al comma 1, definito la nozione di credito fondiario, come quello che ha per oggetto la concessione da parte di un istituto di credito di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado sull’immobile, demanda poi alla Banca d’Italia, in conformita’ delle deliberazioni del Cicr, di “determinare l’ammontare massimo dei finanzia menti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi”, ammontare determinato nella misura dell’80% nella Delib. Cicr 22 aprile 1995. La norma non contempla alcuna conseguenza per il caso di concessione di un finanziamento violativo della soglia.

2.2. La sanzione della nullita’ e’ invece testualmente prevista dall’articolo 117, comma 8, T.u.b. che assegna alla Banca d’Italia il potere di prescrivere “che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilita’ della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia”.

3. Circa il rapporto tra le due previsioni, in un primo momento la giurisprudenza di questa Corte si era orientata nel senso che l’articolo 38, non potesse in alcun modo rientrare nella previsione dell’articolo 117 e dunque la nullita’, prevista da quest’ultima disposizione, non potesse essere adoperata per sanzionare il mutuo violativo della soglia di finanzi abilita’.

3.1. In tal senso si sono espresse le “gemelle” Cass. 28/11/2013, n. 26672 e Cass. 6/12/2013, n. 27380, che hanno affermato che “il Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 38, che, a tutela del sistema bancario, attribuisce alla Banca d’Italia il potere di determinare l’ammontare massimo dei finanziamenti, attiene ad un elemento necessario del contratto concordato fra le parti, qual e’ l’oggetto negoziale, e, pertanto, non rientra nell’ambito della previsione di cui all’articolo 117 del medesimo decreto, il quale attribuisce, invece, all’istituto di vigilanza un potere “conformativo” o “tipizzatorio” del contenuto del contratto, prevedendo clausole-tipo da inserire nel regolamento negoziale a tutela del contraente debole; ne deriva che il superamento del limite di finanziabilita’ non cagiona alcuna nullita’, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario” (nello stesso senso Cass. 04/11/2015, n. 22446).

3.2. Secondo tale percorso argomentativo, esclusa la riconducibilita’ della violazione alla nullita’ testuale stabilita dall’articolo 117, comma 8, T.u.b., il mancato rispetto del limite di finanziabilita’ non costituirebbe una circostanza normalmente accertabile al momento della stipulazione del contratto (circostanza tanto piu’ necessaria ove a venire in rilievo fosse il piu’ grave vizio genetico della nullita’), atteso che la Banca d’Italia, nel determinare il limite dei finanziamenti, non ha al contempo prescritto la necessaria indicazione nel contratto degli elementi di riferimento, quale il valore dell’immobile o il costo delle opere.

3.3. Inoltre, secondo l’indirizzo in esame, se le violazioni delle disposizioni attuative dell’articolo 117 T.u.b. sono fonte di nullita’ relativa, mirando effettivamente a proteggere l’interesse del contraente piu’ debole, l’articolo 38, invece, lungi dal tutelare l’interesse del cliente (che, anzi, potrebbe vantare l’interesse ad ottenere il finanziamento massimo possibile), e’ collocato a presidio del sistema bancario, onde evitare che l’istituto assuma esposizioni eccessive senza adeguate contropartite e garanzie, venendo dunque in rilievo non una norma-atto ma una norma di buona condotta, la cui violazione puo’ determinare solo l’irrogazione delle sanzioni previste dall’ordinamento bancario, ovvero essere fonte di eventuale responsabilita’.

4. A partire dal 2017, tuttavia, questa Corte ha mutato il proprio orientamento, reputando piu’ convincente l’idea che il superamento della soglia comporti la nullita’ del contratto, ferma la possibilita’ di operare la conversione in ordinario finanziamento ipotecario, sussistendone i presupposti.

4.1. Cosi’, secondo Cass. 13/07/2017, n. 17352, “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilita’ del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, ex articolo 38, comma 2, e’ elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullita’ del contratto stesso (con possibilita’, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti, su istanza della banca nel primo momento utile successivo alla rilevazione della nullita’), e costituisce un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a regolare il “quantum” della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprieta’ immobiliare ed agevolare e sostenere l’attivita’ di impresa”.

4.2. La sentenza, riaffermata la non riconducibilita’ della previsione dell’articolo 38 alle nullita’ testuali previste dall’articolo 117 T.u.b., non ha condiviso il restante percorso argomentativo delle pronunce “gemelle” del 2013, individuando nella sanzione della nullita’ virtuale l’unico possibile convincente presidio posto a tutela della natura pubblica dell’interesse (economico nazionale) violato.

4.3. E’ stato osservato al riguardo che la previsione della soglia di finanziabilita’ “risponde a una necessita’ di analitica regolamentazione dettata da obiettivi economici generali (…) attesa la ripercussione che tali tipologie di finanziamenti possono avere sull’economia nazionale”, avendo la stessa Corte Costituzionale (con la sentenza 22 giugno 2004, n. 175) affermato la legittimita’ costituzionale della speciale disciplina di favore del credito fondiario, giustificandola con l’evidente intento di favorire la mobilizzazione della proprieta’ immobiliare.

4.4. Quanto poi all’inquadramento della regola dell’articolo 38 nella dicotomia norme-atto e norme-comportamento, e’ stato evidenziato come la violazione dei limiti di finanziabilita’ non e’ correlabile ne’ all’area delle condotte in fase pre-negoziale, ne’ in quelle della fase attuativa, venendo in rilievo, piuttosto, una criticita’ concernente un elemento relativo alla struttura negoziale (il contenuto), quale la determinazione del “quantum” della prestazione creditizia, tale da incidere direttamente sulla fattispecie: la conseguenza della nullita’ sarebbe, dunque, conforme all’insegnamento di Sez. U n. 26724 e n. 26725 del 2007, secondo cui la violazione di una norma imperativa determina la nullita’ ogni volta che si ripercuote sulla regola negoziale e dunque sia ravvisabile un contrasto tra la norma violata ed il regolamento d’interessi sotteso al negozio.

4.5. Infine, e’ stato rilevato come l’esclusione della nullita’ del contratto, per violazione dell’articolo 38, si tradurrebbe “in un’inaccettabile protezione dell’illegalita’”, finendo, nella materia concorsuale, “per mantenere intatta una causa di prelazione resa illegittima dalla violazione del precetto normativo”.

4.6. Esclusa, poi, la configurabilita’ di una nullita’ solo parziale, l’unica modalita’ di recupero del contratto nullo e’ stata individuata nella conversione in un mutuo ipotecario ordinario, ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1424 c.c..

4.7. Tale orientamento si e’ ampiamente consolidato nella giurisprudenza successiva della Corte ed e’ stato seguito da: Cass. 31/07/2017, n. 19016; Cass. 6/03/2018, n. 6586; Cass. 9/05/2018, n. 11201; Cass. 28/05/2018, n. 13286; Cass. 24/09/2018, n. 22466; Cass. 19/11/2018, n. 29745; Cass. 28/06/2019, n. 17439; Cass. 21/01/2020, n. 1193 (in parte motiva).

5. Nonostante tali precedenti abbiano mostrato una convinta adesione all’indirizzo interpretativo inaugurato dalla sentenza del 2017, sussistono diversi aspetti, posti a fondamento del richiamato percorso argomentativo, che, ad avviso del Collegio, sono meritevoli di approfondimento da parte delle Sezioni Unite di questa Corte.

5.1. Se l’esclusione di una nullita’ testuale o strutturale puo’ certamente considerarsi un profilo condiviso dai due orientamenti indicati, il dubbio, che costituisce l’oggetto del primo nodo problematico, e’ se nel caso in esame possa realmente configurarsi la nullita’ di cui dell’articolo 1419 c.c., comma 1, in ragione del riscontro dell’effettivo carattere imperativo della norma violata.

5.1.1. Secondo l’orientamento che in ragione della sua diffusione puo’ definirsi attualmente prevalente, il carattere imperativo dovrebbe essere desunto dalla natura pubblicistica dell’interesse protetto, trattandosi di una disposizione ispirata ad obiettivi economici generali, attesa la ripercussione che tali tipologie di finanziamenti possono avere sull’economia nazionale, controbilanciata dal trattamento di favore accordato alla banca sotto il profilo del consolidamento breve dell’ipoteca fondiaria (articolo 39 T.u.b.) e della possibilita’ di intraprendere l’esecuzione durante il fallimento (articolo 41 T.u.b.).

5.1.2. In senso opposto, potrebbe tuttavia riflettersi sulla circostanza che la determinazione che risulterebbe violata non e’ costituita da una fonte normativa primaria, quale e’ certamente l’articolo 38, ma da una fonte subordinata (o, se si vuole, di soft law), da ravvisarsi nel provvedimento della Banca d’Italia.

5.1.3. Ora, se e’ vero che il compito istituzionale dall’Autorita’ di vigilanza e’ quello di garantire la trasparenza e correttezza dei comportamenti degli istituti di credito, cio’, forse, non e’ sufficiente per ritenere che ci si trovi al cospetto di un interesse di carattere generale, diretto cioe’ al perseguimento di obiettivi economici collegati all’economia nazionale; deve al riguardo semmai accertarsi se le regole prescritte dalla Banca d’Italia, in esecuzione della delega ricevuta dal legislatore, mirino di per se’ a garantire il pubblico interesse; oppure mirino esclusivamente ad evitare, come ritenuto dalle sentenze “gemelle” del 2013, che l’istituto di credito assuma un’esposizione finanziaria senza un’adeguata contropartita e garanzia (facendosi riferimento all’articolo 38, come norma “volta ad impedire che le banche si espongano oltre un limite di ragionevolezza a finanziamenti a favore di terzi che, se non adeguatamente garantiti, potrebbero portare a possibili perdite di esercizio”); oppure se, ancora, quest’ultimo scopo non sia, addirittura, esso stesso un interesse che, sebbene volto a tutelare in apparenza la posizione di uno solo dei contraenti, indirettamente miri a realizzare una finalita’ di carattere generale. Si impone, percio’, una attenta indagine della reale caratura dell’interesse protetto, non solo in considerazione del fatto che, nel caso in esame, tra il precetto legislativo e lo scopo tutelato si interpone una decisione dell’Autorita’ di vigilanza, ma anche del fatto che la prescrizione impartita da quest’ultima finisce per conformare la condotta di un singolo contraente (l’istituto di credito), che indubbiamente riveste un ruolo oltremodo delicato nel quadro economico generale. Di qui il dubbio se lo scopo perseguito dalla norma sia quello, proteggere l’istituto di credito contro rischi eccessivi oppure quello di garantire un interesse di carattere realmente generale.

5.1.4. In tale ultima prospettiva, tuttavia, andrebbe comunque tenuto presente che, anche se l’interesse alla correttezza del comportamento delle banche produce innegabili riflessi sul buon funzionamento dell’intero mercato, cio’ potrebbe non essere sufficiente per far scattare la nullita’ virtuale, atteso che “Alla tutela di siffatto interesse sono preordinati il sistema dei controlli facenti capo all’autorita’ pubblica di vigilanza ed il regime delle sanzioni che ad esso accede” (cfr. in tal senso Sez. U., n. 26724 del 2007, in tema di responsabilita’ degli intermediari finanziari).

5.2. Sotto altra angolazione, sempre secondo l’orientamento prevalente, l’articolo 38 imporrebbe una regola riguardante un elemento strutturale della fattispecie, trovando pertanto applicazione il principio, ancora affermato da Sez. U. n. 26724 del 2007, secondo cui la violazione di norme inderogabili concernenti la validita’ del contratto e’ suscettibile di determinarne la nullita’. Cio’ in applicazione del principio, gia’ affermato dalla sentenza 29/09/2005, n. 19024, secondo il quale la nullita’ del contratto per contrarieta’ a norme imperative postula violazioni attinenti ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto, come avverrebbe nel caso in esame.

5.2.1. In senso opposto (e dunque nel senso che l’articolo 38 si configuri come norma-atto) potrebbe, tuttavia, riflettersi sulla circostanza che in realta’ la norma, pur conferendo alla Banca d’Italia il potere di determinare la percentuale massima del finanziamento, che costituisce indubbiamente l’oggetto del contratto, non interferisce pero’ sul contenuto del contratto “per aggiunta”, cioe’ prevedendo un ulteriore elemento costitutivo della fattispecie contrattuale, ma solo “per specificazione”, imponendo che un elemento intrinseco gia’ presente nel contratto (cioe’ il suo oggetto) possegga una determinata caratteristica di tipo quantitativo, restando pero’ del tutto invariata la struttura della fattispecie nei suoi fondamentali elementi tipizzati.

5.2.2. Inoltre, come pure le sentenze “gemelle” avevano avuto cura di evidenziare, la stessa previsione della soglia dell’80% non inciderebbe in alcun modo sul sinallagma contrattuale, limitandosi a disciplinare, attraverso una regola di buona condotta, il comportamento della banca in vista della tutela della sua stabilita’ patrimoniale.

5.3. Merita infine una doverosa riflessione anche la verifica delle conseguenze che l’applicazione della sanzione della nullita’ produce con riferimento agli interessi in gioco.

5.3.1. Secondo le sentenze “gemelle” del 2013, far discendere dalla violazione della soglia la conseguenza della nullita’ del mutuo ormai erogato (e far venir meno la connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al paradossale risultato di pregiudicare, ancor piu’, proprio quel valore della stabilita’ patrimoniale della banca che la norma intendeva proteggere.

5.3.2. Al contrario, l’orientamento giurisprudenziale che valorizza il carattere imperativo dell’articolo 38, come norma che non e’ volta alla tutela della stabilita’ patrimoniale della singola banca, ma diretta a proteggere un interesse (pubblico) economico nazionale, vede nella nullita’ del contratto (compresa la costituzione dell’ipoteca) l’unica conseguenza possibile, salva l’applicazione del meccanismo della conversione in un mutuo ordinario ipotecario, ricorrendo gli estremi dell’articolo 1424 c.c..

5.3.3. Riguardo a tale aspetto, potrebbe tuttavia, in senso opposto, rilevarsi (ed in tal senso valgono proprio le considerazioni svolte dalle sentenze “gemelle” del 2013) che il rispetto del limite del finanziamento non e’ una circostanza rilevabile dal contratto: in concreto, la verifica del reale valore del cespite puo’ avvenire solamente attraverso valutazioni estimatorie che presentano indubbi margini di opinabilita’ e di incertezza valutativa, come tali non rilevabili dal testo del contratto ma spesso ricavabili, solo in corso di causa, all’esito dell’espletamento di una consulenza tecnica.

5.3.4. Tanto piu’ che, secondo Cass. 19/11/2018, n. 29745, “l’indicazione nel contratto di mutuo fondiario del valore del bene offerto in garanzia non assurge a requisito di forma prescritto “ad substantiam”, non essendo previsto come tale dalla disciplina specifica di cui agli articoli 38 e 117 T.U.B. e non rientrando nell’ambito delle “condizioni” contrattuali di carattere economico. Ne consegue che la sua omissione non impedisce l’applicabilita’ del limite di finanziabilita’, che e’ requisito di sostanza del contratto”.

5.3.5. Se allora e’ vero che, come afferma il precedente da ultimo richiamato, l’effettivo rispetto del limite di finanziabilita’ non pone una questione di validita’ delle dichiarazioni negoziali, ma di “oggettivo riscontro fattuale”, e che dunque l’indicazione del valore dell’immobile nello scritto contrattuale non possiede valore costitutivo, e’ anche vero che, essendo tale verifica affidata ad un accertamento tecnico, la sanzione della nullita’ potrebbe apparire sproporzionata se ed in quanto fondata sulla verifica di valori di mercato che presentano un certo margine di opinabilita’ (destinato inevitabilmente ad accrescersi se, come accade nella maggioranza dei casi, l’indagine demandata al ctu viene svolta a distanza di anni dalla data di stipulazione del contratto). Tanto piu’ che nessuna delle parti potrebbe fare affidamento sulla stabilita’ e soprattutto sulla validita’ ab origine del contratto stipulato, essendo ben possibile che il valore immobiliare, sia pure oggetto di iniziale perizia estimativa, sia stato inconsapevolmente sopravvalutato.

5.3.6. Senza trascurare, poi, l’esistenza di un vantaggio obiettivamente sproporzionato per il mutuatario che, per il sol fatto di aver ricevuto dall’istituto una somma superiore a quella consentita dal c.d. scarto di garanzia, realizzerebbe la completa liberazione dell’immobile dall’ipoteca; con effetti che ben potrebbero definirsi paradossali nel caso di esecuzione individuale promossa dall’istituto di credito mutuante (atteso che la nullita’ darebbe luogo all’estinzione della procedura, per il venir meno del titolo esecutivo, anche in danno degli eventuali creditori intervenuti non muniti di titolo), e che appaiono connotati da anomalie anche nel caso di apertura di una procedura concorsuale, in cui l’interesse dei creditori al rispetto della par condicio anziche’ essere tutelato con lo strumento della revocatoria (ossia con il rimedio tipico previsto per il contratto in danno dei creditori), verrebbe ad essere protetto attraverso una sanzione di nullita’ dell’intero contratto derivante unicamente dall’illegittima costituzione della garanzia fondiaria.

5.4. Sulla scorta di tali considerazioni, dunque, occorre verificare se la tutela degli interessi in gioco non sia piu’ efficacemente presidiata attraverso un’operazione che, senza necessariamente utilizzare la sanzione della nullita’ del contratto, si limiti a risolvere la questione attraverso l’utilizzo di una semplice tecnica di natura qualificatoria (adoperata da quella parte della giurisprudenza di merito che non ha inteso aderire all’indirizzo di legittimita’ inaugurato da Cass. 17352/2017 cit.).

5.4.1. Sul presupposto del difficile utilizzo della conversione del contratto nullo (in quanto dal punto di vista sostanziale essa richiede l’ignoranza di entrambe le parti circa l’invalidita’ del contratto stipulato – cfr. Cass. 09/02/1980, n. 899 – e sotto il profilo processuale richiede che l’istanza venga formulata nella prima difesa utile successiva al rilievo della nullita’), un percorso effettivamente alternativo potrebbe essere costituito dalla riqualificazione del contratto alla stregua di un mutuo ipotecario ordinario, prescindendo dal nomen iuris adoperato dalle parti e sterilizzandolo delle tutele speciali previste dalla legge, in favore del mutuante, per i finanziamenti fondiari.

5.4.2. In tal modo il rispetto del c.d. scarto di garanzia finirebbe per incidere non sul piano della validita’ del contratto, ma unicamente sulla possibilita’ di applicare, al programma negoziale posto in essere dalle parti, le peculiari conseguenze ricollegate dalla legge al finanziamento fondiario e dunque sulla possibilita’ per l’istituto di godere della relativa disciplina di favore.

6. Per quanto esposto, il Collegio ritiene necessario inviare gli atti processuali al Primo Presidente perche’ valuti l’opportunita’ di rimettere l’esame della questione, per cui e’ causa, alle Sezioni Unite Civili.

P.Q.M.

rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della presente causa alle Sezioni Unite Civili.

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