l’assegno divorzile ha natura, da un lato, assistenziale, dall’altro perequativo-compensativa ed implica il riconoscimento di un contributo volto, non a conseguire l’autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto. Ciò posto, la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia, senza che in alcun modo possa determinare un disincentivo all’impegno lavorativo dell’avente diritto o una fonte di rendita parassitaria. Il riconoscimento dell’assegno di divorzio presuppone, quindi, che l’ex coniuge che ne benefici disponga di mezzi inadeguati o, comunque, sia nell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive ed è determinato in considerazione della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, del contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.
Corte d’Appello|Roma|Civile|Sentenza|19 giugno 2023| n. 4392
Data udienza 15 giugno 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia – Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Gabriele Sordi Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 15.6.2023, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 1285 del ruolo degli affari civili contenziosi dell’anno 2022, vertente
tra
(…),
rappresentato e difeso dagli avv. (…), ed elettivamente domiciliato presso il primo, in Palestrina, via (…);
Appellante/appellato incidentale
e
(…),
rappresentata e difesa dall’avv. (…) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via (…);
Appellata/appellante incidentale
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 132/2022 del Tribunale di Tivoli, depositata il 28.1.2022
Premesso che:
(…) e (…) hanno contratto matrimonio il 12.7.1980, hanno avuto due figli, (…) (nato il (…)) e (…) (nato il (…)) e si sono separati in virtù della sentenza n. 85/18, depositata il 16.1.2018, che ha addebitato la separazione al marito ed ha posto a carico di quest’ultimo un assegno, per il mantenimento della moglie, pari ad Euro 500,00 mensili; con ricorso depositato in data 10.8.2018, (…) ha adito il Tribunale di Tivoli per sentir dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio, con riconoscimento di un assegno divorzile, in proprio favore, dell’importo mensile di Euro 1.000,00, oltre al 100% delle spese mediche che si dovessero rendere necessarie;
costituitosi in giudizio, (…) ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ha chiesto che non fosse riconosciuto alla moglie alcun assegno divorzile, o, in via subordinata, che fosse quantificato tenendo conto delle proprie mutate condizioni economiche rispetto alla separazione, dichiarando le parti coobbligate per gli impegni economici solidalmente assunti;
all’esito dell’udienza presidenziale, con ordinanza del 23.7.2019, sono state confermate le condizioni della separazione e, con sentenza non definitiva n. 608/20, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio; con la successiva sentenza n. 132/22, il Tribunale ha posto a carico di (…) un assegno divorzile dell’importo mensile di Euro 550,00, con decorrenza dal mese di gennaio 2022 (mese di pubblicazione del provvedimento), compensando le spese di lite tra le parti;
con ricorso depositato il 4.3.2022, (…) ha impugnato la sentenza, lamentando l’erronea valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alle reciproche condizioni economiche ed ha chiesto la revoca dell’assegno divorzile posto a suo carico, ovvero, in subordine, la riduzione del relativo importo, “dichiarando, in ogni caso, le parti coobbligate agli impegni economici solidalmente assunti”; con vittoria delle spese del doppio grado della lite; in data 30.12.2022, si è costituita (…), contestando la fondatezza dell’appello e concludendo per il suo rigetto, nonché chiedendo, in via incidentale, il riconoscimento di un assegno divorzile del maggior importo mensile di Euro 1.000,00, con condanna dell’appellante ex art. 96 c.p.c. e vittoria delle spese di lite;
con le note autorizzate depositate il 15.5.2023, (…) ha contestato la fondatezza dell’appello incidentale proposto dalla controparte; il Procuratore Generale, in data 30.5.2023, ha espresso parere contrario all’accoglimento dell’appello;
con decreto del 26.5.2023 è stata chiesta ad entrambe le parti l’integrazione della rispettiva documentazione reddituale e autorizzato, con decreto del 28.4.2023, il deposito di note ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivazione
La materia del contendere verte esclusivamente sull’eventuale revoca dell’assegno divorzile riconosciuto in favore di (…), ovvero sulla sua quantificazione, stabilita dal Tribunale nell’importo mensile di Euro 550,00 e di cui la beneficiaria ha chiesto l’aumento sino ad Euro 1.000,00;
In ordine alla natura della prestazione in esame, la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’assegno divorzile ha natura, da un lato, assistenziale, dall’altro perequativo-compensativa ed implica il riconoscimento di un contributo volto, non a conseguire l’autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto. Ciò posto, la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia, senza che in alcun modo possa determinare un disincentivo all’impegno lavorativo dell’avente diritto o una fonte di rendita parassitaria.
Il riconoscimento dell’assegno di divorzio presuppone, quindi, che l’ex coniuge che ne benefici disponga di mezzi inadeguati o, comunque, sia nell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive ed è determinato in considerazione della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, del contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto (in questi termini, da ultimo, Cass. n. 18522 del 4.9.2020).
Occorre, quindi, riesaminare la situazione economica di entrambe le parti. (…) (che attualmente ha 65 anni), è unica socia della (…) s.r.l. che, tuttavia, già dalla documentazione depositata nel corso del giudizio di primo grado, in data 10.7.2020, risulta essere inattiva; non è contestato che, per tutta la durata della convivenza matrimoniale, presumibilmente per una scelta condivisa con l’ex coniuge, non abbia mai lavorato e si sia occupata dei figli (avendo dedotto, ma non dimostrato, di aver rinunciato a proseguire gli studi in medicina, subito dopo il matrimonio); è comproprietaria con (…) di due immobili a Tivoli; vive ed ha la disponibilità esclusiva di uno di essi (relativamente al quale, la procedura esecutiva cui è stato sottoposto, si è estinta in data 18.5.2021);
non ha specificatamente contestato quanto dedotto dall’ex coniuge in ordine al fatto di essere proprietaria di ulteriori 2 immobili a Roma; è titolare di un conto corrente postale sul quale è accreditato l’assegno divorzile corrispostole dall’appellante; di un ulteriore conto corrente presso (…), sul quale, al 30.6.2021, era presente un saldo attivo di oltre Euro 130.000,00 e che, invece, al 31.3.2023, è del tutto irrilevante; di un conto corrente presso (…), il cui saldo attivo è egualmente irrilevante, sul quale vengono effettuate la gran parte delle operazioni bancarie e che presenta, pertanto, entrate (anche tramite giroconto) ed uscite costanti e bilanciate. (…) (che attualmente ha 69 anni), ex funzionario (…), ex Sindaco di Casape e già Consigliere e poi Presidente della IX Comunità Montana del Lazio, dagli estratti di conto corrente depositati in atti, risulta percepire una pensione mensile pari a circa Euro 2.000,00; è comproprietario di tre immobili a Casape, uno dei quali nella sua piena disponibilità e, quanto agli altri due, nella disponibilità dei fratelli; è comproprietario, con l’ex coniuge, di due immobili a Tivoli (in uno dei quali vive (…)).
Occorre, inoltre, tener conto del fatto che il matrimonio tra le parti si è protratto per circa 38 anni.
In conclusione, tenuto conto di quanto esposto e, in particolare: della durata del rapporto matrimoniale; dell’età delle parti; della circostanza che nessuno ha spese abitative, disponendo ciascuno (seppure in comproprietà) di diverse unità immobiliari; del fatto che, mentre (…) percepisce mensilmente la pensione, (…), non avendo mai svolto attività lavorativa per essersi dedicata alla famiglia, non ha entrate periodiche; nonché, infine, della circostanza che (…) già dall’epoca della separazione (avvenuta nel 2018) ha ricevuto, da parte dell’ex coniuge, l’importo di Euro 500,00 mensili, ritiene la Corte di non dover revocare l’assegno divorzile a carico dell’appellante, ma, piuttosto, di doverlo confermare nell’ammontare come correttamente stabilito dal Tribunale.
Viceversa, non può trovare accoglimento la domanda formulata da (…), in termini del tutto generici, di dichiarare “le parti coobbligate agli impegni economici solidalmente assunti”, non rientrando nella materia rimessa alla cognizione della Corte.
Infine, il tenore della decisione, implica anche il rigetto della domanda di condanna di (…) ex art. 96 c.p.c., formulata dalla controparte. La sentenza appellata, in definitiva, non merita censura alcuna. Il tenore della decisione giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Infine, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, affinché sia l’appellante principale, sia l’appellante incidentale, siano tenuti a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l’intervento del Procuratore Generale, sull’appello principale proposto da (…) e sull’appello incidentale proposto da (…) avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 132/22,
respinge tanto l’appello principale, quanto l’appello incidentale; compensa le spese di lite tra le parti;
dichiara la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, affinché sia l’appellante principale, sia l’appellante incidentale siano tenuti a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell’impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 15 giugno 2023.
Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2023.