Laddove, poi, la violazione del divieto di patto commissorio debba essere ricondotta a più negozi collegati tra loro, da intendersi come fattispecie unitaria, è necessario accertare sia la sussistenza del requisito oggettivo – ovvero il nesso teleologico tra negozi – che di quello soggettivo – rappresentato dal comune intento pratico effettivamente perseguito dalle parti, il quale, peraltro, può anche essere tacitamente sotteso ove non palesemente espresso – essendo fondamentale che le parti abbiano voluto perseguire non solo l’effetto tipico – prima facie riscontrabile – dei negozi concretamente posti in essere ma anche che abbiano voluto il collegamento e il coordinamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore. Tali finalità possono rilevarsi anche quando i diversi negozi collegati tra loro siano stati stipulati, come nel caso che occupa, tra soggetti diversi: ciò che conta è che essi siano stati concepiti come funzionalmente connessi ed interdipendenti e che, appunto, unitariamente considerati, costituiscano un completo e complessivo regolamento di interessi.

Tribunale|Pescara|Civile|Sentenza|7 febbraio 2020| n. 138

Data udienza 16 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Battista, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3990/2009 r.g. e vertente

TRA

CURATELA DEL FALLIMENTO CP. S.p.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona dei Curatori, dott.ssa Ca.Ch. e Avv. Ma.Sa., rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell’atto di citazione, dall’Avv. Gi.Di. presso il cui studio sito in Pescara alla Via (…), elettivamente domicilia;

ATTRICE

ME. S.p.A. (GIÀ LE. S.p.A. E PRECEDENTEMENTE IN. S.P.A.), rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti in data 26.07.2005 n. 456747/65673 rep. per Notaio Aj. di Milano, dall’Avv. Le.Bo. e dall’Avv. Fr.El. ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda sito in Pescara alla Via (…);

CONVENUTA

LE. S.P.A., rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.Ti An.Sc. e Ni.Va., elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Pescara alla Via (…);

CONVENUTA

IN.SA. S.P.A., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione per intervento, dagli Avv.ti Le.Bo. e Fr.El. ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda sito in Pescara alla Via (…);

INTERVENUTA

DI. S.R.L.;

CONVENUTA CONTUMACE

Conclusioni: come da verbale del 10.07.2019.

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione depositato in data 3.07.2009, ritualmente notificato, la Curatela del Fallimento Cp. S.p.A. in liquidazione conveniva dinanzi all’intestato Tribunale la LE. S.p.A. (già In. s.p.a.), la Le. S.p.A. e la Di. s.r.l. per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

“1) Accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa, la interposizione fittizia della convenuta Di. s.r.l. nella intestazione del negozio di leasing concluso in data 07.03.2007, in realtà, tra la fallita Cp. S.p.A. da un lato e In. S.p.A. ed Le. S.p.A. dall’altro nonché la nullità per simulazione assoluta del contratto di sublocazione e della coeva scrittura integrativa datate 7.03.2007 sottoscritti dalla fallita e dalla Di. s.r.l.;

2) accertare e dichiarare, per le causali pure in narrativa indicate, la nullità dei contratti collegati di compravendita e leasing in data 7.03.2007 intercorsi in realtà con la fallita, aventi ad oggetto gli immobili descritti al punto 2) della narrativa;

3) in via subordinata, dichiarare ex art. 66 L. F. e art. 2901 c.c. l’inefficacia degli stessi negozi;

4) in via ancor più gradata ove disattesa la domanda di simulazione per interposizione di Di. s.r.l., dichiarare l’inefficacia di tutti i negozi ex artt. 66 L. F. e 2901 c.c. per le causali di cui al punto 9) della narrativa;

5) in ogni caso condannare tutte le società convenute alla immediata restituzione in favore della Curatela degli immobili per cui è causa;

6) con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.

Deduceva parte attrice: che in data 07.03.2007 veniva concluso tra la Cp. S.p.A. da un lato e le società finanziarie Le. S.p.A. e In. S.p.A. un contratto di compravendita immobiliare per Notaio An.Ma. in virtù del quale la Cp. vendeva al prezzo pattuito di Euro 5.700.000,00 più IVA l’opificio commerciale sito in Mozzagrogna (CH) costituito da capannone destinato alla vendita di prodotti di largo consumo ed adiacente palazzina su tre livelli adibita ad uffici, servizi, ed abitazione del custode con area di sedime dell’opificio e quella circostante estese per mq. 18940; che l’immobile in questione, come dichiarato da parte acquirente, era oggetto del contratto di locazione finanziaria n. (…) per In. e n. IF6944 per Le. con il quale esso veniva concesso, appunto, in locazione alla Di. s.r.l. quale utilizzatrice; che, contestualmente, come previsto in separata scrittura, veniva stipulato tra la Di. s.r.l. e la Cp. S.p.A. contratto di locazione commerciale – regolarmente registrato – in guisa del quale quest’ultima sublocava il suddetto immobile; che tra le stesse Di. e Cp. interveniva, altresì, sempre in data 7.03.2007 una scrittura privata non registrata con la quale la Cp. versava alla Di. La somma di Euro 1.500.000,00 quale anticipo di n. 50 mensilità di fitto onde consentire all’utilizzatrice di versare alle società finanziarie la somma di Euro 1.162.800,00 più Iva prevista quale maxi rata iniziale del contratto di locazione finanziaria. Sosteneva, quindi, che tale complessa operazione altro non era se non un contratto di sale and lease back in cui la società Di. risultava mero strumento utilizzato dalla Cp. per acquisire liquidità in considerazione della difficoltà per la stessa di ottenere finanziamenti per le vie ordinarie in ragione della notevole esposizione debitoria da cui era gravata e che, già in precedenza, la aveva costretta a spogliarsi del proprio rilevante patrimonio immobiliare – ammontante a circa Euro 19.000.000,00 – attraverso la stipula di numerosi contratti di leasing.

Peraltro, dall’analisi della corposa documentazione prodotta, a detta di parte attrice, era chiaramente evidente che, in realtà, la Cp. non soltanto era la venditrice del bene bensì anche la utilizzatrice posto che, ad esempio, era la Cp. che aveva finanziato la Di. sia in occasione del pagamento della maxi rata iniziale che nel periodo corrente dal marzo 2007 al luglio 2008 (data di presentazione del ricorso per concordato preventivo da parte della Cp.).

Chiaro era, inoltre, il collegamento negoziale tra il contratto di vendita e il contratto di locazione finanziaria con la conseguenza che tale schema contrattuale doveva ritenersi affetto da nullità per violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c. In via di mero subordine, domandava parte attrice dichiararsi la inefficacia dell’intero rapporto di sale and lease back sussistendo i presupposti di cui agli artt. 66 L. F. e 2901 c.c.

Si costituivano sia la Le. S.p.A. che la Le. S.p.A. le quali contestavano integralmente gli avversi assunti chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla Cp. S.p.A. in quanto destituite di qualsivoglia fondamento.

In particolare, le società finanziarie negavano che tra di esse da un lato, la Cp. e la Di. dall’altro vi fosse mai stato un accordo trilatero e che, pertanto, vi fosse un qualsivoglia collegamento negoziale tra il contratto di compravendita concluso con la Cp. e il contratto di leasing concluso con la Di. s.r.l. la quale aveva semplicemente individuato il fornitore del bene – ovvero la Cp. – come avviene, di norma, in un qualsiasi contratto di locazione finanziaria. Alcuna partecipazione avevano, infatti, avuto le società finanziarie negli accordi conclusi tra la Cp. e la Di. ed alcuna prova della consapevolezza in capo alle stesse dell’accordo simulatorio intercorso tra le predette società poteva essere fornita in giudizio. Sostenevano, pertanto, la assoluta liceità delle operazioni poste in essere con la Cp. da un lato e con la Di. s.r.l. dall’altro con la conseguenza che alcuna nullità per violazione dell’art. 2744 c.c. poteva rilevarsi nel caso di specie. Parimenti insussistenti erano i presupposti del consilium fraudis e della scientia fraudis necessari al fine dell’accoglimento della domanda in via subordinata di revocatoria ex artt. 66 L. F. e 2901 c.c.

Nessuno si costituiva, invece, per la società Di. della quale veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.

Con comparsa di costituzione del 4.09.2018 si costituiva, altresì, la In.Sa. S.p.A. la quale spiegava intervento adesivo in favore del Me. S.p.A. già Le. S.p.a. (ovvero In. s.p.a.) chiedendo l’accoglimento delle conclusioni da questo già rassegnate nei propri scritti difensivi.

Nel corso del giudizio il giudice istruttore dell’epoca disponeva procedersi a CTU finalizzata alla verifica:

1) dell’esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l’impresa venditrice-utilizzatrice;

2) delle difficoltà economiche della stessa impresa venditrice-utilizzatrice;

3) della sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall’acquirente; elementi questi che, ove accertati, avrebbero disvelato il carattere fraudolento dell’intera operazione posta in essere.

Onde poter compiutamente rispondere in particolare al quesito di cui al n. 3), il CTU nominato – previamente autorizzato dal giudice – si avvaleva di un ausiliario al quale veniva rimessa la valutazione dell’immobile oggetto del contratto di compravendita del 7.03.2007 per Notaio An.Ma..

Ritenuti, poi, non necessari ulteriori approfondimenti istruttori, dopo una serie di rinvii dovuti all’assenza del giudice titolare del ruolo, all’udienza del 10.07.2019 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

Parte attrice sostiene che vi sia un collegamento funzionale tra il contratto di compravendita stipulato in data 7.03.2007 tra la Cp. S.p.A. e le società finanziarie Le. S.p.A. e Le. S.p.A. e il contratto di locazione finanziaria n. (…) sottoscritto in pari data tra queste ultime e la Di. s.r.l.; che la Di. sia stata un mero soggetto interposto dal momento che sin dalla stipula era noto a tutte e tre le parti coinvolte che gli effetti della locazione si sarebbero prodotti nella sfera giuridica della stessa Cp., fornitore da un lato ma anche effettivo utilizzatore; che, dunque, l’intera operazione commerciale posta in essere avrebbe dato luogo ad un contratto di sale and lease back con conseguente nullità di tutti i contratti ed accordi connessi alla medesima operazione per violazione dell’art. 2744 c.c.

Ritiene la scrivente che la ricostruzione fattuale e giuridica operata dalla difesa di parte attrice sia perfettamente aderente alle risultanze emergenti dalla corposa documentazione prodotta.

Preliminarmente, appare necessario analizzare il ruolo ricoperto dalla Di. s.r.l. e verificare, quindi, se essa risulti soggetto interposto ovvero mero strumento utilizzato dalla Cp. per perseguire le finalità della complessa operazione commerciale sopra descritta.

Come è noto, secondo giurisprudenza oramai costante della Corte di legittimità, l’interposizione fittizia presuppone un accordo trilatero corrente non soltanto tra soggetto interponente (nel caso de quo la Cp.) e soggetto interposto (la Di. appunto) ma anche con il terzo il quale deve prestare il proprio consenso alle pattuizioni concluse tra le altre due parti.

Tale consenso deve essere prestato nella stessa forma prevista dalla legge per il contratto simulato con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare (od altro contratto avente ad oggetto diritti reali immobiliari), la domanda diretta all’accertamento della simulazione, ai fini della invalidazione del negozio simulato “inter partes”, non può essere accolta se l’accordo simulatorio non risulti da atto scritto, proveniente anche dal terzo contraente, mentre resta del tutto inidonea ai fini suddetti – ove sia stata già raggiunta la prova della controdichiarazione conclusa tra il solo interponente e l’interposto – l’acquisizione dell’ulteriore controdichiarazione integrativa scritta intercorsa, però, tra il solo interposto ed il terzo, al quale non abbia, quindi, partecipato anche l’interponente, da considerarsi terzo rispetto a tale scrittura, al quale non è, perciò, opponibile ai sensi dell’art. 2704 c.c., in difetto di idonea prova contraria (Cfr. Cass. nn. 25578/2018; 7537/2017).

Tale rigore probatorio prevede, però, delle attenuazioni laddove il terzo che intende dimostrare la simulazione relativa sia soggetto estraneo ai rapporti intercorsi tra le parti, dunque, sia un soggetto che non abbia partecipato al contratto simulato. In tal caso, infatti, trova applicazione il disposto di cui all’art. 1417 c.c. secondo il quale “La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti se la domanda è proposta da creditori o da terzi, e, qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato anche se è proposta dalle parti”.

A tal riguardo, gli Er. hanno sottolineato che “In tema di compravendita di immobile, la prova dell’interposizione fittizia di persona è soggetta ai limiti di cui all’art. 1417 cod. civ., rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa, sicché l’accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni, se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l’illiceità del negozio dissimulato” (cfr. Cass. 13634/2015).

La prova per testi della simulazione relativa tra le parti è, dunque, ammissibile anche per gli atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, laddove, come nel caso di specie, essa sia finalizzata a far valere l’illiceità del negozio (cfr. Cass. SS.UU. n. 14282/2012).

Pertanto, rilevato che, nel caso che occupa, a chiedere l’accertamento della interposizione fittizia non è alcuna delle parti coinvolta nella stipula dei negozi di cui si denuncia la nullità, ma è la Curatela del Fallimento della Cp. che, non avendo partecipato ad alcuno dei rapporti obbligatori in contestazione, deve senza alcun dubbio essere qualificata come terzo, è evidente che gli stringenti limiti – quali sopra indicati – in tema di prova dell’interposizione fittizia non trovano applicazione.

È, dunque, chiaro che tale prova possa essere fornita in qualunque modo anche con presunzioni e a mezzo documenti, come in effetti avvenuto, come di qui a poco si vedrà, tenuto, poi, conto che essa è finalizzata all’accertamento della illiceità del negozio.

Ciò premesso in punto di diritto e passando, quindi, all’analisi dei rapporti intercorsi tra la Cp., la Di. s.r.l. e le società Le. S.p.A. e Le. S.p.A. può rilevarsi quanto segue.

In data 7.03.2007 veniva concluso tra la Cp. S.p.A. in persona del legale rappresentante e amministratore delegato Lu.Po., quale parte alienante da un lato e la In. S.p.A. e la Le. S.p.A. quale parte acquirente dall’altro, contratto di compravendita immobiliare per Notaio Ma. n. (…) repertorio e n. (…) raccolta avente ad oggetto un “opificio commerciale sito nel Comune di Mozzagrogna costituito da capannone destinato alla vendita di prodotti di largo consumo ed adiacente palazzina su tre livelli adibita ad uffici, servizi ed abitazione del custode, con annessa area urbana di mq. 1890 con l’area su cui detto opificio insiste e circostante estesa tra coperto e scoperto per mq. 18940”.

Il prezzo veniva dalle parti pattuito in Euro 5.700.000,00 oltre Iva da corrispondersi quanto ad Euro 3.420.000,00 di competenza della In. S.p.A. a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla Cp. acceso presso la Ba.In. S.p.A. e quanto, invece, ad Euro 3.420.000,00 di competenza della Le. S.p.A. a mezzo di n. 35 assegni circolari rilasciati in pari data. All’atto di compravendita il signor Lu.Po. partecipava anche in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante della Di. s.r.l., quale società utilizzatrice, con la quale, come di qui a breve si vedrà, le società finanziarie avrebbero, poi, concluso contratto di leasing.

Nel medesimo contratto di compravendita, all’art. 2 si dichiarava espressamente che “La società acquirente dichiara che l’immobile sopra descritto costituisce oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 876968/IF 6944 (rispettivamente numero interno In. S.p.A. e numero interno Le. s.p.a.) stipulato in data odierna ed in corso di registrazione con la ditta utilizzatrice dell’immobile medesimo che le società In. e Le. acquistano, pertanto, al preciso ed unico scopo di concederglielo in locazione finanziaria e ciò in esecuzione del contratto su indicato”.

Lo stesso 7.03.2007 veniva, infatti, stipulato tra le società In. e Le. da un lato – in qualità di concedenti – e la Di. s.r.l. in qualità di utilizzatore contratto di locazione finanziaria n. (…) avente ad oggetto, appunto, il medesimo immobile di cui al richiamato contratto di compravendita.

Il corrispettivo totale della locazione finanziaria veniva dalle parti determinato sulla base del costo di acquisto dell’immobile ovvero, come si legge nelle condizioni particolari del contratto, in Euro 5.814.000,00 di cui Euro 5.700.000,00 quale costo dell’immobile ed Euro 114.000,00 (imposte ipotecarie e catastali); veniva pattuito un canone anticipato iniziale di Euro 1.162.800,00 + Iva da corrispondersi all’atto della stipula (c.d. maxi rata iniziale) nonché canoni periodici di importo unitario di Euro 36.395,18 + Iva per la durata del contratto di 180 mesi; infine, veniva stabilito, quale prezzo per l’opzione finale di acquisto, l’importo di Euro 290.700,00 + Iva.

Il contratto, inoltre, all’art. 9 prevedeva l’obbligo per l’utilizzatore di assicurare a propria cura e spese l’immobile per tutta la durata del contratto con Compagnia di primaria importanza nonché assicurarlo contro i Rischi da responsabilità civile per i danni procurati dall’immobile e dai suoi impianti a cose, animali o a terzi con un massimale unico minimo assicurato di Euro 2.500.000,00.

Vi è, poi, in atti una dichiarazione di “Impegno al subentro” inviata dalla Cp. alle società finanziarie in virtù della quale la prima si impegnava, in caso di inadempimento dell’utilizzatore, a subentrare nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione finanziaria n. (…) ed adempiere in luogo e in vece del suddetto utilizzatore a tutte le obbligazioni assunte da quest’ultimo e rimaste parzialmente o totalmente inadempiute.

Le stesse società Le. S.p.A. e Le. S.p.A. inoltre, autorizzavano la Di. s.r.l. a sublocare in favore della Cp. S.p.A. l’immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria. Infatti, lo stesso 7.03.2007 tra la Di. s.r.l. e la Cp. S.p.A. veniva stipulato un contratto di locazione commerciale dell’immobile sito nel Comune di Mozzagrogna strada statale n. 524 Località Tratturo, già oggetto di locazione finanziaria n. (…) di proprietà della Le. S.p.a. e della Le. s.p.a.. Il prezzo della locazione veniva pattuito in Euro 360.000,00 + Iva in ragione d’anno da pagarsi in rate mensili anticipate di Euro 30.000,00 + Iva ciascuna. Tale contratto veniva registrato in data 04.04.2007.

Risulta, inoltre, che, sempre in data 7 marzo 2007, con ulteriore scrittura privata – non registrata – la Di. e la Cp., ad integrazione del contratto di locazione commerciale, stabilivano che:

1) “considerata l’operazione finanziaria messa in atto dalla Di. s.r.l. per l’acquisizione dell’immobile oggetto del contratto di locazione, con la conseguente necessità di mezzi finanziari per il pagamento, da parte della stessa Di. s.r.l. del maxi canone iniziale riferito allo stesso contratto di leasing, la Cp. versa alla Di. s.r.l. contestualmente alla firma della presente scrittura la somma di Euro 1.500.000,00 quale pagamento anticipato di n. 50 mensilità di fitto;

2) la predetta somma verrà scomputata nel corso dei sei anni di locazione in ragione di Euro 250.000,00 per anno e, quindi, in quote mensili da Euro 20.833,00.

A tal riguardo, non può non rilevarsi la assoluta inadeguatezza dell’affermazione – fatta dalla difesa della Le. s.p.a. – secondo la quale sarebbe prassi comune quella di richiedere al fornitore di subentrare nel contratto di locazione finanziaria in luogo dell’utilizzatore – come avvenuto nel caso de quo.

Una tale condotta, infatti, confuta integralmente le asserzioni fatte dalla difesa della convenuta relative alla assoluta autonomia del contratto di vendita concluso tra la società finanziaria e il fornitore e quello di leasing stipulato, invece, tra la società finanziaria e l’utilizzatore posto che il subentro nel contratto di leasing da parte del fornitore implicherebbe che, contrariamente a quanto avviene di norma, lo stesso non abbia esaurito il proprio ruolo e non sia sparito dallo scenario commerciale una volta venduto il bene di sua proprietà rimanendo, comunque, coinvolto nell’operazione economica.

Dall’analisi della documentazione bancaria prodotta da parte attrice risulta, poi, che in data 07.03.2007 sul conto corrente n. (…) acceso presso la Banca Intesa intestato alla Cp. S.p.A. veniva da un lato accreditata la somma di Euro 3.420.000,00 bonificata dalla In. S.p.A. come previsto dal contratto di compravendita, ma contestualmente veniva addebitato l’importo di Euro 1.500.000,00, oggetto di bonifico in favore di Di. s.r.l..

Per tale importo la Di. emetteva regolare fattura n. 1 del 7/03/2007 con causale: canoni di locazione anticipati su immobile di Mozzagrogna. In pari data sul conto corrente n. (…) acceso presso la Banca Intesa ed intestato alla Di. s.r.l. venivano addebitate la somma di Euro 701.520,00 – oggetto di bonifico in favore della Le. s.p.a. – e la somma di Euro 700.094,62 – oggetto di bonifico in favore della In. s.p.a. – entrambe con la causale maxi canone contratto di locazione finanziaria.

Dunque, la somma corrisposta dalla Cp. alla Di. s.r.l. veniva da questa utilizzata per pagare la maxi rata iniziale del contratto di locazione finanziaria; circostanza questa dalla quale si evince che, di fatto, era la stessa Cp. a pagare l’ingente importo di cui al contratto di leasing.

Risulta, inoltre, che era la stessa Cp. a sottoscrivere con la Vittoria Assicurazioni polizza assicurativa n. 550.014.0000900600 per sinistro di cui all’art. 9 del contratto di locazione finanziaria con un massimale di Euro 2.500.000,00 risultando dallo stesso contratto di assicurazione che l’oggetto del rischio era l’immobile sito in Mozzagrogna (CH) il cui valore veniva indicato in Euro 5.700.000,00.

Dall’analisi delle fatture per pagamento canoni relative al contratto di locazione commerciale emesse dalla Di. s.r.l. in favore della Cp. S.p.A. si evince che effettivamente i canoni di locazione venivano decurtati su base mensile della somma di Euro 20.833,00 quale restituzione anticipo si che la somma di fatto corrisposta dalla conduttrice era pari ad Euro 11.000,00. È, altresì, comprovato dalla documentazione in atti che nel periodo corrente da marzo 2007 a luglio 2008 (ovvero fino alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo da parte della Cp. s.p.a.) la Cp. S.p.A. corrispondeva alla Di. s.r.l. somme di vario importo e senza apparente causale (si vedano gli estratti conto relativi al conto corrente intestato alla Cp. unitamente alle numerose ricevute di pagherò cambiari e alle ricevute attestanti l’avvenuto versamento delle relative somme sul conto corrente intestato alla Di. s.r.l.; le matricole di assegni fatti in favore della stessa Di.).

Gli elementi sin qui analizzati non lasciano dubbi circa il fatto che la Di. s.r.l. fosse un mero soggetto interposto nel contratto di locazione finanziaria e che, di contro, il reale contraente fosse la Cp..

È proprio quest’ultima che fornisce la liquidità alla Di. s.r.l. per il pagamento della maxi rata iniziale di Euro 1.162.800,00 + Iva; è la Cp. che, fino al momento in cui poteva disporre delle proprie risorse economiche, corrisponde alla Di. le somme necessarie per poter adempiere alle obbligazioni relative al contratto di locazione finanziaria sottoscritto con la Le. S.p.A. e con la Le. S.p.A. tanto che, una volta depositata dalla Cp. domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e preclusale, quindi, la possibilità di liberamente disporre del proprio patrimonio, la Di. interrompeva il pagamento dei canoni di locazione in favore delle finanziarie; circostanza questa chiaramente evincibile dalla comunicazione del 28.11.2008 inoltrata dalla Le. S.p.A. alla Di. s.r.l. con la quale questa dichiarava l’avvenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria in virtù della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 12 delle condizioni generali di contratto.

Come si evince, infatti, dall’estratto conto al 28.11.2008, la Di. s.r.l. era inadempiente nel pagamento dei canoni proprio dal mese di luglio 2008 risultando, alla data della diffida, morosa nel pagamento delle mensilità da luglio a novembre 2008 per un importo complessivo pari ad Euro 101.471,67; è, inoltre, la Cp. che stipula il contratto di assicurazione per il fabbricato sito in Mozzagrogna onerandosi del pagamento del relativo premio.

È la stessa Cp. che continua, pur dopo essersene spogliata in virtù del contratto di compravendita con le predette società finanziarie, ad utilizzare l’opificio commerciale ove svolgeva la propria attività, immobile nel cui possesso, dunque, la Di. s.r.l. non veniva mai immessa.

D’altronde, come di qui a breve si vedrà, è chiaro che la situazione di difficoltà economica in cui palesemente versava la Cp. s.p.a. – situazione che la aveva già costretta a spogliarsi del proprio ingente patrimonio immobiliare attraverso la stipulazione di numerosi leasing (doc. 2 nonché documenti dal n. 21 al n. 26 del fascicolo parte attrice) – rendeva alquanto difficoltoso il reperimento di liquidità posto che di certo banche e società finanziarie non concedono credito a società sull’orlo del collasso o che, ad ogni modo, non sono in grado di fornire qualsivoglia garanzia circa l’obbligo di restituzione del capitale finanziato.

Emerge, inoltre, che la liquidità conseguita dalla Cp. a seguito della vendita dell’opificio, veniva utilizzata per sanare la posizione debitoria con la Ba.Po. s.p.a.: si veda a riguardo la missiva inviata in data 23.02.2007 dalla Cp. alla Ba.Po. S.p.A. con la quale la prima comunicava la prossima conclusione del contratto di lease back avente ad oggetto l’immobile sito in Mozzagrogna (CH) chiedendo contestualmente di poter estinguere in via anticipata il debito residuo – pari ad Euro 2.350.626,00 – inerente il finanziamento di originari Euro 3.000.000,00 concesso con atto per Notaio Ma. in data 3.06.2002 e conseguente assenso alla cancellazione delle ipoteche iscritte sul medesimo immobile; cancellazione di fatto autorizzata con atto del 7.03.2007 registrato il successivo 9.05.2007.

Tale circostanza comprova ulteriormente il bisogno di liquidità in capo alla Cp. la quale era oberata da molteplici debiti e, al fine di non vedere ulteriormente compromessa la propria posizione sul mercato, necessitava di denaro per sanarli.

Molteplici, quindi, sono gli elementi presuntivi e le circostanze che comprovano l’utilizzo strumentale da parte della Cp. della Di. s.r.l., società per mezzo della quale la Cp. concludeva un’operazione commerciale alla quale era direttamente interessata e i cui effetti, come ampiamente visto, si producevano sin dall’inizio nella sua sfera giuridica.

E di certo non può dirsi che le società finanziarie – quali terze – non fossero a conoscenza dell’interposizione e non avessero prestato ab origine acquiescenza al modus operandi posto in essere dalla Cp. e dalla Di. s.r.l..

Elementi presuntivi chiari ed inequivocabili sono, infatti, dati: dal richiamo operato nel contratto di compravendita alla locazione finanziaria, dall’impegno al subentro in quest’ultimo contratto comunicato dalla Cp. che si poneva, quindi, come garante di qualsivoglia inadempimento da parte dell’utilizzatore; dalla partecipazione nel contratto di compravendita di Lu.Po. in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante tanto della Cp. che della Di. s.r.l.; dall’autorizzazione alla sublocazione concessa dalle società finanziarie alla Di. s.r.l. nonché da tutte le modalità esecutive del rapporto che, come visto, non lasciavano dubbio alcuno in ordine alla individuazione dell’effettivo soggetto passivo.

A tal proposito, poi, non può non richiamarsi quell’indirizzo della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale “In tema di collegamento negoziale cd. funzionale, l’accertamento del giudice di merito ai fini della qualificazione giuridica di tale situazione negoziale deve investire l’esistenza., l’entità, la natura, le modalità e le conseguenze del collegamento realizzato dalle parti mediante l’interpretazione della loro volontà contrattuale e, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità” (cfr. Cass. nn. 20634/2018; 7524/2007). E a parere di chi scrive, sulla base degli elementi sin qui analizzati, alcun dubbio può esservi circa la sussistenza del dedotto collegamento.

Acclarato, dunque, il collegamento negoziale esistente tra il contratto di compravendita per Notaio Ma. concluso in data 7.03.2007 tra la Cp. S.p.A. da un lato e la Le. S.p.A. e la Le. S.p.A. dall’altro e la locazione finanziaria conclusa in pari data tra queste ultime e la Di. s.r.l. e ritenuto che l’intera operazione commerciale sopra descritta integri lo schema tipico di un contratto di sale and lease back in cui la Cp. non soltanto figurava quale fornitore bensì anche quale utilizzatore effettivo del bene prima venduto e poi preso in locazione, è necessario ora analizzare la liceità, nel caso de quo, dell’utilizzo di tale schema contrattuale.

La Suprema Corte è oramai costante nel ritenere lecito il contratto di sale and lease back salvo, come di qui a breve si vedrà, in alcuni casi in cui ricorrendo alcuni indici sintomatici, possa ritenersi che tale schema contrattuale sia stato posto in essere per perseguire fini illeciti con la conseguenza che esso dovrà essere dichiarato nullo per illiceità della causa ex artt. 1344 e 1418 comma II c.c.

Affermano, a riguardo, gli Er. che “Lo schema contrattuale del “sale and lease back” è, in linea di massima ed almeno in astratto, valido, in quanto contratto d’impresa socialmente tipico, ferma la necessità di verificare, caso per caso, l’assenza di elementi patologici, sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, volto ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio e, pertanto, sanzionabile, per illiceità della causa, con la nullità, ex art. 1344 c.c., in relazione all’art. 1418, comma 2, c.c.

L’accertamento del carattere fittizio di tale contratto, per la presenza di indizi sintomatici di un’anomalia nello schema causale socialmente tipico (quali l’esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l’impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest’ultima, la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall’acquirente), costituisce un’indagine di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata” (cfr. Cass. n. 21042/2017).

Deve, dunque, dichiararsi la nullità di una operazione economica ogniqualvolta essa non realizzi gli effetti normali del contratto di lease back – come socialmente tipizzato – ma costituisca una vendita con funzione di garanzia, illecita ex art. 2744 c.c. e, dunque, nulla. Come chiarito sempre dalla Corte di legittimità, infatti, l’art. 2744 c.c. il quale sancisce, come è noto, il divieto di patto commissorio, trova applicazione non soltanto in relazione alle alienazioni a scopo di garanzia condizionate all’inadempimento del debitore, ma anche a quelle immediatamente traslative risolutivamente condizionate all’inadempimento del debitore (cfr. Cass. SS.UU. n. 1611/1989).

Può affermarsi che vi sia stato un utilizzo improprio dello schema contrattuale del lease back ogniqualvolta si accerti che la vendita, posta in essere onde consentire all’alienante di poter reperire liquidità, abbia di fatto comportato un rafforzamento della posizione del creditore finanziatore il quale ha provato ad acquisire l’eccedenza del valore dell’immobile abusando della debolezza economica del debitore.

Dunque, secondo quanto statuito dalla Corte di legittimità, il lease back di regola lecito, in presenza di alcuni indici presuntivi quali, a mero titolo esemplificativo, l’esistenza di una situazione di credito-debito tra la società finanziaria e l’impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest’ultima, la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall’acquirente, diventerebbe in realtà illecito in quanto celerebbe una vendita con funzione di garanzia (ex multis, Cass. nn. 11449/2017; 15178/2004; 13580/2004).

Ove ricorrano, infatti, tali indici sintomatici ed obiettivi sarà evidente un’anomalia nello schema causale socialmente tipico del lease back il quale risulterà finalizzato al perseguimento di un intento fraudolento e, dunque, all’elusione del divieto di patto commissorio sanzionabile per illiceità della causa con la nullità ex art. 1344 c.c. in combinato disposto con l’art. 1418 comma II c.c.

Come chiarito dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 1625 del 28.01.2015, in tali casi, il contratto di sale and lease back potrà comunque esimersi dal vizio di nullità laddove le parti abbiano previsto una clausola contenente il c.d. patto marciano ovvero “abbiano preventivamente convenuto che al termine del rapporto – effettuata la stima del bene con tempi certi e modalità definite, tali da assicurare una valutazione imparziale ancorata a parametri oggettivi ed autonomi ad opera di un terzo – il creditore debba, per acquisire il bene, pagare l’importo eccedente l’entità del suo credito, si da ristabilire l’equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni ed evitare che il debitore subisca una lesione dal trasferimento del bene in garanzia.

Resta, peraltro, ammissibile la previsione di differenti modalità di stima del bene, per come emerse nella pratica degli affari, purché dalla struttura del patto marciano in ogni caso risulti, anticipatamente, che il debitore perderà la proprietà del bene ad un giusto prezzo, determinato al momento dell’inadempimento, con restituzione della differenza rispetto al maggior valore, mentre non costituisce requisito necessario che il trasferimento della proprietà sia subordinato al suddetto pagamento, potendosi articolare la clausola marciana nel senso di ancorare il passaggio della proprietà sia al solo inadempimento, sia alla corresponsione della differenza di valore”.

Applicando tali principi, oramai, consolidati al caso che occupa, occorre, dunque accertare se il contratto di sale and lease back di fatto intercorso tra la Cp. S.p.A. da un lato e le società Le. S.p.A. e Le. S.p.A. celasse, di fatto, una vendita con funzione di garanzia e, quindi, eludesse il divieto di patto commissorio o se, invece, esso rispecchiasse lo schema contrattuale tipico.

È necessario, pertanto, verificare se nell’operazione commerciale de qua siano ravvisabili quegli indici sintomatici in presenza dei quali è possibile affermare la deviazione del lease back dalla sua causa tipica.

Dall’analisi dell’elaborato peritale a firma del CTU dott. Al.An., emerge che gli indici sintomatici stabiliti dalla Corte di legittimità nelle pronunce su richiamate, i quali attesterebbero la causa illecita del sale and lease back, risultavano tutti congiuntamente sussistenti alla data di stipula dell’atto di compravendita immobiliare del 7.03.2007.

Esisteva una situazione di debito credito tra la Cp. S.p.A. e le società ALe. S.p.A. e Le. S.p.A. avendo queste ultime – unitamente alla Capital Le. & Factoring S.p.A. e alla Locafit s.p.a. – acquistato dalla Cp. nella misura di % ciascuna gli immobili meglio descritti nel contratto di compravendita e contestuale locazione finanziaria del 18.05.2005 avente n. 154309 rep. e n. 33680 racc. nel quale la Cp. S.p.A. compare sia nella veste di parte venditrice che nella veste di utilizzatrice. Il corrispettivo dell’operazione veniva pattuito in Euro 12.000.000.00.

Tale rapporto veniva registrato nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2005. Come, poi, rilevato dal CTU “già nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2004 nella sezione dedicata ai contratti di locazione finanziaria stipulati da Cp. S.p.A. risultava un rapporto con In. S.p.A. ed altro rapporto veniva riportato nella nota integrativa al bilancio chiuso alla data del 31.12.2006.

Dunque, non vi è dubbio circa la sussistenza di un rapporto debito – credito tra l’odierna attrice e le società convenute alla data di stipula del contratto di compravendita del 7.03.2007.

La situazione di notevole difficoltà economica in cui versava la Cp. al momento della conclusione dell’operazione commerciale di cui al presente giudizio non poteva non essere conosciuta dalle società finanziarie coinvolte nel rapporto obbligatorio.

L’ingente esposizione debitoria gravante sulla Cp. era infatti chiaramente evincibile dai bilanci relativi agli esercizi dal 2003 al 2006, bilanci regolarmente pubblicati e, dunque, conoscibili da tutti. E poco importa se alla data del 7.03.2007 il bilancio relativo all’esercizio 2006 non era stato ancora pubblicato posto che già dal bilancio relativo all’esercizio 2005 emergeva una situazione di tracollo finanziario (risultano iscritti, ad esempio, debiti verso fornitori per oltre Euro 45.000.00 come d’altronde già risultante dal bilancio al 31.12.2004).

Peraltro, si riscontra un notevole aumento delle passività totali passate dai 144.216.514 Euro del 2004 ai 171.752.256 del 2005. A tal riguardo, il CTU ha rilevato che in effetti dall’analisi dei suddetti bilanci si rileva un decisivo incremento delle passività a breve passate da Euro 82.866.620 del 2003 a Euro 103.036.247 del 2006.

L’indice di indebitamento a breve risultava molto elevato attestandosi negli anni 2003-2006 intorno al 65%, fatto questo che ha comportato un indebolimento della struttura finanziaria dell’azienda. In ordine, poi, alla situazione economica, dall’analisi dei tre indicatori – ROE (return on equity), ROI (return on investments) e ROS (Return on sale) – poteva desumersi la grave situazione economica (a detta del consulente, irreversibile) che ha caratterizzato la gestione della Cp. S.p.A. nel periodo corrente dal 2003 al 2006.

Vi è, inoltre, in atti una missiva inoltrata in data 5.12.2006 – dunque soltanto tre mesi prima della stipulazione del contratto di compravendita – dalla Cp. S.p.A. a tutti gli istituti di credito avente ad oggetto la segnalazione in Centrale Rischi. In tale missiva la Cp. rappresentava un perdurare degli sconfinamenti in Centrale rischi dovuto a continue segnalazioni da parte della Ca. e della BP., segnalazioni definite penalizzanti per l’Azienda in quanto effettuate per importi sempre maggiori del fido concesso.

E di certo non vi è dubbio che gli Istituti di credito – dunque anche le società finanziarie del gruppo – potevano liberamente accedere alla Centrale rischi onde avere contezza delle segnalazioni evidentemente comprovanti uno stato di difficoltà finanziaria del soggetto segnalato. Non si conviene in alcun modo con quanto asserito dalla difesa della Le. S.p.A. là dove essa afferma che il gruppo Po. era in fase di espansione.

Tale assunto deve ritenersi del tutto confutato dalla presentazione da parte della Cp., poco più di un anno dopo la conclusione del contratto di compravendita, del ricorso per concordato preventivo in cui la stessa istante dichiarava che “la massa debitoria gravante sulla società è allo stato costituita da Euro 53.083.767,00 di debiti assistiti da privilegio; Euro 75.864.460,00 di debiti chirografi”.

Appare, infatti, del tutto improbabile che una società – ritenuta solida a marzo 2007 – possa aver contratto debiti tanto ingenti in meno di un anno e mezzo!! Tanto più, poi, in considerazione del fatto che, non superando la proposta depositata il giudizio di fattibilità, la Cp. veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Pescara con sentenza n. 4 del 25.02.2009.

Ricorre anche l’ultimo degli indici sintomatici della illiceità del lease back ovvero la sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall’acquirente, il quale, profittando della situazione di difficoltà economica dell’alienante, riusciva a spuntare un prezzo più basso di quello di mercato.

Come visto, infatti, il prezzo pattuito nella compravendita era pari ad Euro 5.700.000,00 + Iva laddove dalla stima effettuata dall’ausiliario nominato dal CTU il più probabile valore di mercato del capannone era pari ad Euro 6.050.000,00. Se è vero che lo scarto tra prezzo pattuito in contratto e valore di mercato del bene non è eccessivo risultando quest’ultimo all’incirca del 5% superiore, come precisato dal Supremo Consesso nella pronuncia n. 13305/2018, la sproporzione tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo versato dall’acquirente va valutata tenuto conto anche del primo maxi canone e del prezzo per l’esercizio del diritto finale di opzione pari nel caso che occupa il primo ad Euro 1.162.800,00 e il secondo ad Euro 290.000,00. Dunque, in considerazione della corresponsione, all’atto della stipula, dell’ingente somma sopra indicata, il prezzo effettivo della compravendita risultava pari ad Euro

4.537.000,00, prezzo evidentemente sproporzionato rispetto al valore di mercato del bene – quale accertato dal CTU.

Con riferimento a tale ultimo indice, come sopra visto, la nullità per illiceità della causa in concreto del contratto di sale and lease back potrebbe essere scongiurata “laddove le parti inseriscano nello stesso una clausola riproducente il patto marciano ovvero una clausola con la quale venga convenuto che al termine del rapporto – effettuata la stima del bene con tempi certi e modalità definite, tali da assicurare una valutazione imparziale ancorata a parametri oggettivi ed autonomi ad opera di un terzo – il creditore debba pagare l’importo eccedente l’entità del suo credito si da ristabilire l’equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni ed evitare che il debitore subisca una lesione dal trasferimento del bene in garanzia”.

Analizzando le clausole di cui al contratto di leasing formalmente stipulato tra la Di. s.r.l. da un lato e la Le. e la Le. S.p.A. dall’altro, ed, in particolare, gli artt. 11 e 12 disciplinanti la risoluzione del contratto e gli effetti della stessa, non può di certo ritenersi, a parere di chi scrive, che attraverso tali previsioni le parti abbiano voluto ripristinare l’equilibrio contrattuale.

L’art. 12, infatti, alla lettera B) prevede che, in caso di risoluzione contrattuale dopo la consegna dell’immobile l’utilizzatore sarebbe stato tenuto alla corresponsione di tutti i canoni eventualmente insoluti a quella data oltre a tutti gli altri importi dovuti in ragione del contratto.

Viene, altresì, previsto il diritto della concedente di ottenere il risarcimento del danno in misura pari alla somma dei canoni periodici non ancora maturati e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione di acquisto finale (entità del danno, dunque, determinata in base a parametri del tutto incerti).

Non viene, inoltre, previsto alcun meccanismo certo di stima del bene, disponendosi, soltanto nel caso in cui il concedente intenda procedere alla vendita o alla ricollocazione del bene, la comunicazione per iscritto all’utilizzatore del prezzo di vendita o del valore di ricollocazione contestualmente assegnandoli un termine di soli otto giorni per poter indicare il nominativo di un acquirente a condizioni migliori.

Addirittura, decorso tale stringente termine – e ad ulteriore riprova dell’approfittamento da parte del concedente della condizione di bisogno e debolezza economica dell’utilizzatore – viene, altresì, preclusa all’utilizzatore la possibilità di sollevare contestazioni di sorta sulla congruità del prezzo di vendita o di ricollocazione dell’immobile.

Dal tenore letterale della clausola contrattuale così come appena riportata è, dunque, chiaro che le parti non abbiano previsto alcuna possibilità per l’utilizzatore di recuperare, in caso di inadempimento e di conseguente risoluzione contrattuale, l’eventuale eccedenza di valore del bene rispetto all’ammontare del credito risultando così chiara la funzione di garanzia della vendita, funzione questa impropria e del tutto incompatibile con la causa di scambio tipica di tale schema contrattuale.

Non è chi non veda che la Cp. abbia trasferito alle società finanziarie l’immobile di sua proprietà a garanzia dell’adempimento dell’obbligazione assunta – per interposta persona – con il collegato contratto di leasing senza prevedere, però, alcuna forma di tutela dell’utilizzatore che, in caso di inadempimento e risoluzione del contratto, avrebbe subito la perdita del diritto di proprietà del bene e non recuperato nulla laddove il valore del bene fosse risultato superiore a quello del credito vantato dal concedente.

Da tutti gli elementi sin qui descritti, appare dunque chiara ed indiscutibile la finalità dell’operazione commerciale in oggetto: l’accertata ricorrenza dei dati sintomatici ed obiettivi sopra indicati quali, si ribadisce, la presenza di una situazione di debito-credito preesistente o contestuale alla vendita e/o la sproporzione tra prezzo pattuito e valore di mercato del bene alienato, non lasciano adito a dubbi circa il fatto che il contratto di sale and lease back fosse stato stipulato dalla Cp. per ottenere liquidità non altrimenti ottenibile ricorrendo agli ordinari canali in ragione della crisi finanziaria che la attanagliava con conseguente sottoscrizione di un contratto palesemente squilibrato a favore dell’acquirente – concedente il quale ha profittato della condizione di debolezza economica della controparte.

Rilevata, quindi, la causa concreta illecita dell’intera operazione commerciale posta in essere deve essere dichiarata la nullità per violazione del divieto di patto commissorio tanto del contratto di compravendita stipulato tra la Cp. S.p.A. e le società finanziarie che il collegato negozio di leasing concluso tra la Di. e la Le. S.p.A. e la Le. s.p.a.; dovrà parimenti dichiararsi la nullità – stante la stretta interdipendenza funzionale – anche del contratto di sublocazione concluso tra la Di. s.r.l. e la Cp. S.p.A. sempre in data 7.03.2007 nonché della scrittura privata integrativa sottoscritta in pari data tra la società fallita e la Di. s.r.l..

A tal proposito vanno fatte alcune brevi ulteriori considerazioni.

È orientamento costante della Suprema Corte quello secondo il quale il divieto di patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c. si estende a qualsiasi tipo di negozio, anche se di per sé astrattamente lecito, laddove esso venga impiegato per conseguire il fine concreto, ritenuto non meritevole di tutela dall’ordinamento, della illecita coercizione del debitore, costringendolo al trasferimento di un bene a scopo di garanzia qualora dovesse rimanere inadempiente nel soddisfacimento dell’obbligazione assunta.

Ciò premesso in linea generale, gli Er. hanno anche precisato che il patto commissorio possa essere ravvisato anche a fronte di più negozio collegati tra loro.

Tale riscontro potrà ritenersi positivamente effettuato ogni qualvolta da un collegamento negoziale scaturisca un assetto di interessi complessivo tale da far ritenere che il procedimento negoziale attraverso il quale deve compiersi il trasferimento di un bene del debitore sia collegato più che a una funzione di scambio ad uno scopo di garanzia, indipendentemente dalla natura obbligatoria o reale del contratto (cfr. Cass. nn. 11924/1999; 7740/1999) ovvero dal momento temporale in cui l’effetto traslativo sia destinato a verificarsi nonché dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, persino, dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati (Cass. n. 9466/2004), sempre ovviamente che i negozi siano stati concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti onde risultare idonei al raggiungimento dello scopo finale di garanzia che le parti si erano prefissate (Cass. nn. 14903/2006; 18655/2004).

Deve, dunque, ritenersi affetto da nullità radicale il negozio di compravendita laddove si accerti che lo scopo perseguito dalle parti attraverso la sua stipulazione non fosse quello tipico di scambio bensì quello di garanzia conseguendo la perdita definitiva della titolarità del bene da parte del debitore alienante qualora lo stesso rimanga inadempiente all’obbligazione assunta con lo stesso o con altro negozio alla compravendita collegato. In tali casi, infatti, è chiaro che il contratto di compravendita sia frutto della coartazione del debitore alla volontà del creditore e che, quindi, esso persegua il fine illecito vietato dall’ordinamento (cfr. Cass. n. 23617/2017).

Laddove, poi, la violazione del divieto di patto commissorio debba essere ricondotta a più negozi collegati tra loro, da intendersi come fattispecie unitaria, è necessario accertare sia la sussistenza del requisito oggettivo – ovvero il nesso teleologico tra negozi – che di quello soggettivo – rappresentato dal comune intento pratico effettivamente perseguito dalle parti, il quale, peraltro, può anche essere tacitamente sotteso ove non palesemente espresso – essendo fondamentale che le parti abbiano voluto perseguire non solo l’effetto tipico – prima facie riscontrabile – dei negozi concretamente posti in essere ma anche che abbiano voluto il collegamento e il coordinamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore. Tali finalità possono rilevarsi anche quando i diversi negozi collegati tra loro siano stati stipulati, come nel caso che occupa, tra soggetti diversi: ciò che conta è che essi siano stati concepiti come funzionalmente connessi ed interdipendenti e che, appunto, unitariamente considerati, costituiscano un completo e complessivo regolamento di interessi.

Alla luce dei su richiamati principi è, dunque, chiaro ed evidente che:

a) acclarato il collegamento negoziale tra i vari contratti posti in essere tra le parti in causa ed, in particolare, tra il contratto di compravendita e quello di leasing finanziario;

b) rilevata l’interposizione fittizia della Di. s.r.l. nel contratto di leasing concluso con le società Le. e Le. S.p.A. essendo la Cp. S.p.A. il soggetto nella cui sfera giuridica gli effetti di tale negozio dovevano prodursi;

c) accertata la situazione di conclamata difficoltà finanziaria nella quale si trovava la Cp. alla data del 7.03.2007 e, dunque, la condizione di debolezza tanto economica che morale che la attanagliava – l’operazione commerciale de qua perseguiva un indiscutibile scopo di garanzia essendo sottinteso che la perdita definitiva dell’opificio commerciale sarebbe conseguita alla mancata restituzione del capitale finanziato.

E, come appena visto, a nulla rileva il fatto che i vari negozi interconnessi tra loro siano stati conclusi tra soggetti diversi posto che ciò che conta ai fini della declaratoria di nullità è il riscontro del fine illecito perseguito che può realizzarsi anche quando i vari negozi collegati siano conclusi tra più soggetti purché essi regolamentino in modo unitario un assetto di interessi e siano finalizzati al perseguimento di un unico fine.

Ne consegue che deve essere dichiarata la nullità di tutti i contratti e atti oggetto del rilevato collegamento negoziale con conseguente condanna della Le. S.p.A. e del Me. s.p.a. – In.Sa. S.p.A. al rilascio dell’immobile di cui al contratto di compravendita del 7.03.2007 per atto Notaio Ma. avente n. (…) rep. e n. (…) racc.

L’accoglimento della domanda formulata dalla Curatela del Fallimento in via principale rende del tutto superflua l’analisi della domanda di revocatoria spiegata in via meramente subordinata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014. Per quanto concerne la In.Sa. S.p.A. rilevato che la stessa è intervenuta nel giudizio soltanto nella fase conclusiva, si reputa equo condannarla alla refusione delle spese nella misura del 20% dell’importo complessivo determinato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale – in composizione monocratica – definitivamente pronunciando sulla domanda formulata dalla Curatela del Fallimento Cp. S.p.A. nei confronti di Di. s.r.l., Le. S.p.A. e Me. (già Le. S.p.A. già In. s.p.a.) nonché dell’intervenuta In.Sa. S.p.A. ogni ulteriore istanza, eccezione e domanda disattesa, così decide:

accerta e dichiara l’interposizione fittizia della Di. s.r.l. nel contratto di locazione finanziaria avente n. (…) concluso in data 7.03.2007 con la ALe. S.p.A. e la In. s.p.a.;

accerta il collegamento negoziale tra il contratto di compravendita del 7.03.2007 per atto Notaio Ma. avente n. (…) rep. e n. (…) racc. stipulato tra la Cp. S.p.A. e la Le. S.p.A. e In. S.p.A. e il contratto di locazione finanziaria avente n. (…) concluso in data 7.03.2007 tra la Di. s.r.l. e la Le. S.p.A. e In. S.p.A. nonché tra tale contratto e il contratto di locazione commerciale del 7.03.2007 concluso tra la Di. s.r.l. e la Cp. S.p.A. registrato in data 04.04.2007 e la scrittura privata intercorsa tra Di. s.r.l. e la Cp. S.p.A. non registrata;

dichiara la nullità del contratto di compravendita del 7.03.2007 per atto Notaio Ma. avente n. (…) rep. e n. (…) racc. stipulato tra la Cp. S.p.A. e la Le. S.p.A. e In. S.p.A. e di tutti i contratti ad esso collegati – specificamente individuati nel capo che precede – in base al combinato disposto degli artt. 1344 c.c. e 1418 comma II c.c. e, per l’effetto, ordina alla Le. S.p.A. alla Me. (già Le. S.p.A. già In. s.p.a.) e alla In.Sa. S.p.A. di rilasciare immediatamente in favore della Curatela del Fallimento Cp. S.p.A. l’immobile sito in Mozzagrogna (CH) costituito da opificio commerciale meglio descritto nel richiamato atto di compravendita;

condanna in solido la Le. S.p.A. il Me. e l’In.Sa. s.p.a. – quest’ultima limitatamente al 20% dell’importo complessivamente determinato – alla rifusione in favore della curatela del fallimento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 22.850,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.

Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto e da suddividersi in parti uguali tra tutte le convenute costituite, in capo alle società convenute e alla terza intervenuta.

Così deciso in Pescara il 16 dicembre 2019.

Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.