il fenomeno fiduciario consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un’altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l’acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato. Nel rapporto che si realizza per mezzo di un acquisto compiuto dal fiduciario, per conto del fiduciante, direttamente da un terzo, il pactum fiduciae è assimilabile, al mandato senza rappresentanza: tale conclusione risolve la questione della forma dell’impegno dell’accordo fiduciario con oggetto immobiliare, non necessariamente scritta. Il soggetto estraneo al negozio fiduciario, non può ritenersi legittimato ad azionare la pretesa restitutoria spettante al fiduciante, in ragione del menzionato principio di relatività dell’efficacia del contratto dettato dall’art. 1372 c.c..

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Corte d’Appello|Napoli|Sezione 4|Civile|Sentenza|20 settembre 2022| n. 3890

Data udienza 13 settembre 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI

QUARTA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

– dott. Giuseppe De Tullio – Presidente –

– dott. Massimo Sensale – Consigliere –

– dott. Andrea Luce – Consigliere – Relatore

ha deliberato di pronunziare la seguente

SENTENZA

nel processo civile d’appello avverso la sentenza n. 572/2017 del Tribunale di Nola, pubblicata il 14 marzo 2017, iscritto al n. 2445 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2017, rimesso in decisione all’udienza del 10 maggio 2022 e pendente

TRA

(…), nata a N. il (…) (c.f. (…)), rappresentata e difesa, in forza della procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in primo grado, dall’avvocato Vi.Mi. (c.f. (…)), elettivamente domiciliati in Napoli, alla via (…)

– appellante –

E

(…), nata a N. il (…) (c.f. (…) ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione del 3 maggio 2022, dall’avvocato Lu.Qu. (c.f. (…)), elettivamente domiciliati in Napoli, alla via (…)

– appellata ed appellante incidentale –

E

(…), nato a N. il (…) (c.f. (…) ), rappresentato e difeso, in virtù della procura speciale prodotta in appello, dall’avvocato Ma.Vi. (c.f. (…) ), elettivamente domiciliati in Napoli, alla via (…) n. 84

– appellato –

NONCHÉ

avvocato (…), curatore dello scomparso (…);

(…), nato a N. il (…) (c.f. (…) )

– appellati contumaci –

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

1.- Il processo di primo grado.

Con citazione notificata il 28 dicembre 2010 (…) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola (…), chiedendone la condanna all’immediato rilascio dell’immobile ubicato alla via P., civico 40, di Scisciano, censito in catasto alla particella (…), sub. (…), del foglio (…), che aveva acquistato con atto per notar (…) del 3 aprile 2006, trascritto nei registri immobiliari ai nn. (…), e che la convenuta occupava senza titolo.

Costituendosi il 30 marzo 2011, (…) deduceva che: l’unità immobiliare in discussione era da lei detenuta in virtù di un contratto di comodato senza determinazione di durata, funzionale alle esigenze della famiglia, perfezionatosi con il suo compagno (…), fratello dell’attore e possessore dell’immobile, col quale intratteneva una relazione dalla quale era nata la figlia (…); (…) era intestatario fiduciario dell’immobile, invece acquistato con denaro del fratello B., che era scomparso nel settembre del 2007, insieme al documento nel quale era consacrato il pactum fiduciae, nel quale era scritto che “(…) è intestatario per cortesia del fratello (…), vero proprietario e che ha acquistato l’appartamento con denaro proprio sia per il denaro che risulta dal preliminare che per il denaro che risulta dal definitivo …” e che “(…) intesterà la nuda proprietà dell’appartamento alla figlia del sig. (…) non appena la stessa diventerà maggiorenne e l’usufrutto al sig. (…) entro 20 giorni da quando glielo chiederà”. La convenuta, quindi, chiedeva, il rigetto della domanda dell’attore e, in via riconvenzionale, che fosse accertato e dichiarato che (…) era intestatario fiduciario dell’immobile e che (…) era nuda proprietaria del cespite.

Con ordinanza del 16 giugno 2011 il giudice istruttore respingeva la richiesta della convenuta di chiamata in giudizio di (…), e con successivo provvedimento riteneva la causa matura per la decisione, rigettando le richieste istruttorie delle parti.

Con ordinanza del 1 giugno 2012, il (nuovo) giudice istruttore autorizzava la convenuta alla chiamata in causa di (…) e dell’avvocato Fabrizio Palmieri, curatore dello scomparso (…).

Il 16 novembre 2012 si costituiva (…), la quale si riportava alle deduzioni della convenuta (…) e chiedeva accertare l’intestazione fiduciaria dell’appartamento in capo a (…), il suo diritto di nuda proprietà sull’immobile ed il contenuto del negozio fiduciario come riportato dalla convenuta, respingere le domande dell’attore e, in via gradata, condannare lo stesso attore al risarcimento dei danni per il ritardato ritrasferimento del cespite ovvero, in via ancor più subordinata, alla restituzione delle somme versate dallo scomparso.

Con ordinanza del 18 giugno 2013 il giudice istruttore affermava l’irrilevanza della querela di falso proposta da (…) del contratto a ministero del notaio (…) del 3 aprile 2006, in particolare nelle parti relative al prezzo del bene compravenduto e del soggetto che aveva provveduto al pagamento; quindi, con Provv. dell’8 aprile 2014 ammetteva alcuni dei mezzi di prova orale articolati delle parti, procedendo poi all’escussione di testi.

Con comparsa del 1 agosto 2016 interveniva in giudizio (…), dichiarandosi creditore dello scomparso (…), quindi interessato all’accertamento dei diritti reali sull’appartamento, e chiedendo l’accoglimento delle domande di (…) e di (…).

La causa era decisa con la sentenza n. 572/2017.

2.- La sentenza appellata.

Con la sentenza n. 572/2017, pronunciata il 7 febbraio 2017 e resa pubblica il 14 marzo successivo, il Tribunale di Nola affermava l’ammissibilità dell’intervento in causa di (…), adesivo alle ragioni della convenuta e della chiamata; accertava la valida rappresentanza processuale della minore (…); qualificava la domanda di (…) come rivendicazione di immobile, tesa all’accertamento del diritto di proprietà dell’unità immobiliare ed al rilascio dall’occupante, ed affermava l’intervenuta dimostrazione del diritto reale dell’attore, alla luce della produzione del titolo di acquisto dalla (…) S.r.l., società costruttrice del fabbricato, e della mancata contestazione di tale circostanza da parte convenuta; ricostruiva l’istituto del negozio fiduciario ed affermava la necessità che di tale negozio, relativo ad un bene immobile, fosse prodotta in giudizio la prova scritta, non offerta dalla convenuta, dalla chiamata e dall’intervenuto; escludeva che costoro potessero eludere i loro oneri probatori dimostrando l’avvenuto smarrimento del documento negoziale; negava la prova dell’esistenza di un contratto di comodato tra (…) e (…), e la eventuale sua validità perché il primo non era proprietario dell’immobile; negava, infine la legittimazione attiva di (…) rispetto alla domanda di restituzione di somme di denaro corrisposte dal padre scomparso.

In conclusione, esclusa la prova dell’effettiva esistenza del negozio fiduciario e del contratto di comodato, il giudice nolano condannava (…), in proprio e quale genitrice esercente la potestà sulla figlia (…), a rilasciare l’immobile a (…), dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale di (…) tesa alla restituzione di somme pagate da (…), rigettava le altre domande riconvenzionali della convenuta e della chiamata, che condannava, in uno a (…), a pagare all’attore le spese del giudizio.

3.- Il processo di appello.

Con citazione notificata il 28 aprile 2017 (…) impugnava dinanzi a questa Corte di appello di Napoli l’indicata decisione, assumendo la reale esistenza del contratto di comodato, la possibilità di provare anche con testimoni il patto fiduciario ed il suo contenuto, l’avvenuta dimostrazione dello smarrimento incolpevole del documento negoziale, la mancata prova della proprietà dell’immobile da parte attrice e l’erroneità della statuizione sulle spese. L’appellante quindi chiedeva, previa sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione di primo grado: “rigettare le domande attoree in via principale per mancata prova della proprietà, in subordine per l’esistenza del contratto di comodato e in via ulteriormente gradata per il difetto di legittimazione attiva stante l’accordo fiduciario ed in ogni caso per tutti i motivi indicati nella comparsa di costituzione e nel presente appello. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio con espressa istanza di attribuzione al sottoscritto difensore antistatario … In via preliminare e pregiudiziale ove la Corte lo ritenga utile ai fini del decidere non potendo rigettare la domanda già allo stato degli atti vorrà ordinare il completamento della prova orale così come richiesto con i testi indicati al fine della prova de comodato ove necessario e della esistenza e smarrimento della scrittura nonché con riferimento agli altri capi indicati nella memoria 183 c.p.c. depositata il 25/2/2014 i cui capi si intendono qui per riportati e trascritti”.

Il 18 settembre 2017 si costituiva (…), minore d’età rappresentata dalla madre (…), richiamando i motivi di gravame proposti dall’appellante principale e facendoli propri, a tal fine proponendo espresso appello incidentale, quindi così concludendo: “Accogliersi l’appello e riformare la sentenza per tutti i motivi detti. (…) l’esplicato appello incidentale e per l’effetto accertare che l’obbligo di intestazione della nuda proprietà dell’immobile di cui è causa ad (…). Con vittoria di spese e competenze con espressa istanza di attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.

Costituendosi con comparsa del 9 ottobre 2017 (…) eccepiva l’infondatezza dell’avverso gravame e ne chiedeva il rigetto.

Non si costituiva l’avvocato (…), curatore dello scomparso (…), e neppure (…), dichiarati contumaci con ordinanza del 9 novembre 2017. Con detto provvedimento era anche accolta l’istanza dell’appellante di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

Il 3 maggio 2022 (…), conseguita la maggiore età, si costituiva personalmente, riportandosi alle conclusioni già rassegnate nel suo interesse dalla madre.

All’udienza del 10 maggio 2022 la causa, trattata secondo il modello cartolare di cui all’art. 221 D.L. n. 34 del 2020, convertito in L. n. 77 del 2020, sulle conclusioni telematicamente trasmesse dalle parti, conformi a quelle rassegnate nell’atto introduttivo, era riservata in decisione, con la concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c., l’ultimo dei quali scadeva il 1 settembre 2022

4. – L’appello principale di (…).

4.1. – L’appellante principale, (…), ha chiesto, in questa fase di gravame, previa riforma della gravata decisione, “rigettare le domande attoree in via principale per mancata prova della proprietà, in subordine per l’esistenza del contratto di comodato e in via ulteriormente gradata per il difetto di legittimazione attiva stante l’accordo fiduciario ed in ogni caso per tutti i motivi indicati nella comparsa di costituzione e nel presente appello” (così le conclusioni dell’appello, a pagina 27), richieste alle quali s’è riportata all’udienza del 10 maggio 2022 di precisazione delle conclusioni: non sono riproposte, quindi, le domande, formulate in prime cure in via riconvenzionale, di accertamento dell’intestazione fiduciaria dell’immobile in capo a (…), del diritto di usufrutto di (…) e del diritto di nuda proprietà di (…).

4.2. – L’appellante contesta la decisione di prime cure innanzi tutto nella parte in cui ha ritenuto dimostrato da parte attrice il diritto di proprietà dell’unità immobiliare controversa: assume l’appellante che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto da lei non contestato il titolo di acquisto di controparte, a suo dire non provato.

Al contrario, il primo giudice, qualificata la domanda introdotta da (…) come rivendicazione, ha affermato che era onere dell’attore dimostrare il diritto di proprietà del cespite del quale reclamava il rilascio, ed ha aggiunto che il rigore di tale prova, “comunemente denominata come probatio diabolica”, era attenuato dalla mancata contestazione, da parte della convenuta, dalla chiamata e dell’intervenuto, della provenienza del bene dalla società costruttrice dell’edificio nel quale l’appartamento si trova, limitandosi le loro difese all’invocazione degli effetti del pactum fiduciae tra i due fratelli (a pagina 8 della sentenza).

Ebbene, versata in atti dall’attore la copia del rogito per notar (…) del 3 aprile 2006, regolarmente trascritto, col quale (…) ebbe ad acquistare il cespite dalla (…) S.r.l., correttamente il primo giudice ha predicato l’attenuazione dell’onere probatorio del rivendicante, conformemente al principio secondo cui nell’azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d’acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui (cfr. per tutte Cass., Sez. 2, sentenza n. 25793 del 14/12/2016 e già 8246 del 29/08/1997).

4.3.- Col secondo motivo, l’appellante critica la decisione del giudice nolano di negare il suo diritto di conservare la detenzione dell’immobile in quanto concessole in comodato dal compagno, padre di sua figlia, (…) e possessore del bene.

È corretta l’affermazione dell’appellante – quindi errata l’opposta motivazione del primo giudice – secondo cui non solo il proprietario, ma anche colui che ha la disponibilità di fatto di un bene può validamente concederlo in comodato.

Tuttavia, l’esistenza del comodato dell’immobile seppur in tesi confermata – allo stato non è dimostrata – non gioverebbe alla difesa dell’appellante, rispetto alla domanda restitutoria di parte attrice. Ed invero, nella stessa prospettazione dell’appellante il contratto di comodato si sarebbe perfezionato tra (…) e la compagna (…), allo scopo di garantire alla famiglia di fatto del primo una casa di abitazione: l’attore, proprietario effettivo del bene, è terzo rispetto a tale accordo, che nei suoi confronti non produce effetto (art. 1372, commi 1 e 2, c.c.).

Per il principio di relatività dell’efficacia del contratto, il contratto di comodato giammai potrebbe essere opposto al proprietario che di quel contratto non sia stato parte.

4.4. – L’appellante, ancora, invoca il patto fiduciario tra (…) e (…) per giustificare il suo diritto di ritenere la detenzione dell’immobile, criticando la decisione del primo giudice nella parte in cui ha escluso la possibilità di fornire prova testimoniale di quel negozio, perché essa convenuta è terza rispetto all’accordo, perché nella materia troverebbero applicazione, analogica, le norme dettate in materia di simulazione ed anche perché era acquisita la prova dello smarrimento incolpevole del documento negoziale.

Rammenta la Corte che “il fenomeno fiduciario consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un’altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l’acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato” (così Cass., Sez. Un., sentenza n. 6459 del 06/03/2020).

Nel rapporto che si realizza per mezzo di un acquisto compiuto dal fiduciario, per conto del fiduciante, direttamente da un terzo, il pactum fiduciae è assimilabile, ad avviso dei Massimi giudici – e di questa Corte – al mandato senza rappresentanza: tale conclusione risolve la questione della forma dell’impegno dell’accordo fiduciario con oggetto immobiliare, non necessariamente scritta – come erroneamente sostenuto dal primo giudice -, ma l’investitura di (…) nella reale titolarità del diritto di proprietà dell’immobile e la posizione negoziale di (…), unico legittimato a chiedere al fiduciario l’adempimento dell’obbligo di ritrasferimento, inficiano le difese di (…). Costei, invero, soggetto estraneo al negozio fiduciario, non può ritenersi legittimata ad azionare la pretesa restitutoria (in tesi) spettante al fiduciante, in ragione del menzionato principio di relatività dell’efficacia del contratto dettato dall’art. 1372 c.c.; tale legittimazione non le è attribuita dalla sola relazione extraconiugale con (…) (pacificamente coniugato con (…), dalla quale ha avuto altre due figlie, V. e (…)), vieppiù alla luce del suo status soggetto scomparso – non dichiarato assente né presuntivamente deceduto – rappresentato da un curatore nominato a norma dell’art. 48 c.c., pure parte del processo, benché contumace. Tantomeno ella può, al fine di paralizzare la pretesa restitutoria del proprietario dell’immobile, invocare un negozio, inter alios, che prevedeva – secondo quanto riferito dalla stessa convenuta in prime cure – il mero obbligo di (…) di ritrasferire al fratello l’usufrutto dell’immobile “entro 20 giorni da quando il fiduciante (…), n.d.e. glie lo chiederà” (sic: v. pagina 3 della comparsa di costituzione in primo grado), così anticipando la volontà del titolare del diritto, allo stato non esplicitata né altrimenti manifestata, di ottenere la restituzione del cespite.

Tali considerazioni rendono evidente l’irrilevanza della richiesta prova orale, tesa alla dimostrazione dell’esistenza del negozio fiduciario.

4.5.- Con l’ultimo motivo di gravame (…) si duole della statuizione del primo giudice in punto di spese di causa.

Il motivo è inammissibile, ex art. 342 c.p.c., nella parte in cui contesta la decisione del tribunale di condannarla al pagamento delle spese senza addurre specifiche – in verità neppure generiche – motivazioni e pure richiamando la regola della soccombenza, che correttamente, a norma dell’art. 91 c.p.c., aveva orientato quella decisione.

È infondato laddove invoca la compensazione delle spese in ragione della verità dei fatti da essa dedotti in lite, verità nient’affatto accertata e comunque insufficiente ad integrare i gravi motivi ex art. 92 c.p.c. – nel testo applicabile ratione temporis – attesa l’estraneità della donna alle posizioni giuridiche soggettive del fiduciante.

È inammissibile, infine, nella parte in cui genericamente assume la violazione dei parametri del D.M. n. 55 del 2014. In ogni caso, la liquidata somma di Euro 7.795,00 è compresa tra i valori minimo e massimo dello scaglione di riferimento, considerando il valore indeterminato importante della controversia.

5. – L’appello incidentale di (…).

5.1. – Va precisato che in questa fase di appello s’è costituita (…), nome completo di (…) che era stata chiamata in causa e che aveva partecipato al processo di primo grado, rappresentata dalla madre perché minore, identificandosi senza incertezze i due soggetti – di identici luoghi e date di nascita e codice fiscale – nella figlia di (…) e di (…).

5.2. – Oltre ad aderire all’appello principale della madre ed a riportarsi ai motivi di gravame proposti da quella proposti, (…) ha chiesto “(…) l’appello incidentale e per l’effetto accertare che l’obbligo di intestazione della nuda proprietà dell’immobile di cui è causa ad (…)” (così le conclusioni della comparsa di costituzione del 18 settembre 2017).

Tale appello, in parte adesivo ed in parte proposto a tutela di un interesse sorto non dall’impugnazione principale, né diretta contro di essa, ma dall’emergenza della sentenza, è stato formulato con la comparsa di costituzione del 18 settembre 2017 ed è, pertanto, inammissibile perché tardivamente proposto.

Le regole sull’impugnazione tardiva, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l’impugnazione, mentre per l’impugnazione di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale o che investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il gravame principale si deve osservare la disciplina dell’art. 325 c.p.c. (cfr. tra le tante Cass., Sez. 2, ordinanza n. 41254 del 22/12/2021 e Sez. 3, ordinanza n. 17614 del 24/08/2020).

Inoltre, va rammentato, a proposito dell’idoneità della notifica dell’impugnazione a far decorrere il termine breve per la proposizione delle eventuali impugnazioni incidentali, l’orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità – e condiviso da questa Corte – a mente del quale la notificazione di un’impugnazione equivale (sia per la parte notificante, che) per la parte destinataria alla notificazione della sentenza stessa (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenza n. 28131 del 14/10/2021 e ordinanza n. 26427 del 20/11/2020): l’art. 333 c.p.c. impone a ciascun destinatario della notificazione dell’appello, che si trovi in posizione di soccombenza rispetto alla sentenza di primo grado, di proporre appello in forma incidentale e nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente dalla ricezione della notificazione dell’appello principale, in quanto la ricezione di un atto di impugnazione correlato ad un giudizio cui il destinatario ha comunque partecipato costituisce elemento sufficiente a integrare l’impulso sollecitatorio sotteso alla espressa previsione normativa, tanto più alla luce dei doveri cooperativi e di buona fede richiesti al destinatario della notificazione e tenuto conto del fatto che – a seguito della modifica dell’art. 133, comma 2, c.p.c. introdotta dall’art. 45, comma 1, lett. b) del D.L. n. 90 del 2014, convertito in L. n. 114 del 2014 – la sentenza è sempre comunicata integralmente alle parti, che ne hanno dunque conoscenza prima ancora di ricevere la notifica della sentenza medesima o dell’atto di impugnazione.

In ogni caso, la proposta domanda, da interpretarsi come finalizzata ad una pronuncia di mero accertamento dell’obbligo negoziale di (…) di ritrasferire la nuda proprietà dell’immobile in contestazione, è inammissibile anche perché diversa da quella proposta in prime cure, allorquando (la sua rappresentante legale) aveva chiesto l’accertamento del suo diritto di nuda proprietà.

6. – La decisione della Corte.

In conclusione, l’appello principale va interamente respinto e quello incidentale va dichiarato inammissibile, con la conferma della sentenza di primo grado.

7. – Le spese.

7.1. – La soccombenza delle appellanti ne impone la condanna – con vincolo di solidarietà esterna e per quote uguali nei rapporti interni tra loro – alla refusione in favore dell’appellato costituito delle spese della presente fase, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e 8 marzo 2018, n. 37, tenuto conto del valore della lite, della natura delle questioni trattate, dell’impegno professionale profuso nelle varie fasi del processo.

6.2. – Trova infine applicazione alle appellanti il comma 1-quater che l’art. 1, co. 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha inserito nell’art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115, e che prevede che “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.

P.Q.M.

La Corte di appello di Napoli, Quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti (…) e da (…) avverso la sentenza n. 527/2017 del 14 marzo 2017 del Tribunale di Nola, così provvede:

1) rigetta l’appello principale di (…);

2) dichiara inammissibile l’appello incidentale di (…);

3) condanna (…) e da (…), in solido verso l’esterno e per quote uguali nei rapporti interni tra loro, a pagare a (…) le spese del presente grado di appello, che liquida in complessivi Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge;

4) dichiara che le indicate appellanti, principale ed incidentale, sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Napoli il 13 settembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 20 settembre 2022.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.