una societa’ cancellata dal registro delle imprese puo’ essere dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione, sicche’ il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie possono svolgersi nei confronti della societa’ estinta che non perde, nell’ambito concorsuale, la propria capacita’ processuale. Cio’ comporta che lo stesso ricorso per la dichiarazione di fallimento puo’ essere validamente notificato presso la sede della societa’ cancellata, ai sensi dell’articolo 145 c.p.c., comma 1.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29090/2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso
– ricorrenti –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a.; I.N.P.G.I.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 309/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 05/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/07/2018 dal Cons. Dott. VELLA PAOLA.
FATTI DI CAUSA
1. Con il provvedimento impugnato e’ stato respinto il reclamo avverso la sentenza con cui il Tribunale di Potenza ha dichiarato, in data (OMISSIS), il fallimento della societa’ (OMISSIS) S.r.l. cancellata dal registro delle imprese in data 13/03/2012 – proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) nella dichiarata qualita’ di figli ed eredi di (OMISSIS), gia’ amministratore, socio unico ed infine liquidatore della predetta societa’.
2. Nel respingere i motivi di reclamo, la Corte di appello di Potenza ha: ritenuto legittima la nomina di un curatore speciale ex articolo 78 c.p.c., ai fini del contraddittorio, previo rinnovo della notifica del ricorso introduttivo, in mancanza di altri soggetti titolari della rappresentanza passiva della societa’ (come confermato da Cass. n. 13827 del 2012); negato che la prima notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento fosse inesistente, in quanto ricevuta da un familiare convivente del liquidatore nella sua ultima residenza, senza che ne risultasse l’avvenuto decesso; reputato debitamente illustrate nel provvedimento collegiale del 17/01/2013 le ragioni di urgenza (imminente scadenza dell’anno L. Fall., ex articolo 10) per l’abbreviazione del termine a comparire L. Fall., ex articolo 15, comma 5.
3. Avverso detta sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo articolato su plurimi profili, cui la curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. ha resistito con controricorso. I restanti intimati non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’unico motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: ”
Nullita’ della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, nonche’ vizio di motivazione. Violazione dell’articolo 2495 c.c. e della L. Fall., articolo 15. Difetto di integrita’ de contraddittorio e mancata rilevazione dell’inesistenza giuridica dell’istanza di fallimento proposta dall’INPGI perche’ notificata a persona fisica gia’ deceduta da alcuni mesi e a d una societa’ estinta da alcuni mesi.
Conseguente impossibilita’ di sanare l’inesistenza della notifica sollecitando la nomina di un curatore speciale.
Violazione dell’articolo 291 c.p.c., posto che e’ stata rinnovata una notificazione affetta da inesistenza giuridica. Inesistenza della notifica al Curatore Speciale.
Violazione della L. Fall., articolo 15, anche in relazione alla nomina del Curatore Speciale, disposta in data 14/02/2013 rispetto all’udienza fissata per il 21/02/2013 – termine di gran lunga inferiore ai 15 giorni liberi previsti dal terzo comma della norma invocata.
Rilevabilita’ di ufficio di tali nullita’ riferite alla nomina del Curatore Speciale ed alla notifica del ricorso e del decreto”.
2. Tutte le censure in cui si articola il motivo sono infondate.
3. In primo luogo, non ricorre nella fattispecie concreta un’ipotesi di inesistenza della notifica, la quale, in base ai principi della strumentalita’ delle forme degli atti processuali e del giusto processo, per giurisprudenza consolidata di questa Corte e’ configurabile – oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto – nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attivita’ priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformita’ dal modello legale nella diversa categoria della nullita’.
“Tali elementi consistono:
a) nell’attivita’ di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilita’ giuridica di compiere detta attivita’, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtu’ dei quali, cioe’, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, cosi’ da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioe’, in definitiva, omessa” (Sez. U, 20/07/2016 n. 14916, Rv. 640603-01).
4. Al contrario, nel caso di specie il giudice d’appello ha dato atto che il ricorso venne “notificato nel maggio 2012 presso l’ultima sede sociale e presso il domicilio del liquidatore (OMISSIS), della cui pregressa morte (risalente al 22.2.2012) non v’era traccia nella visura camerale” e gli stessi ricorrenti hanno attestato che il relativo plico postale “era stato ritirato da (OMISSIS), figlia di (OMISSIS)”.
5. Del resto occorre rammentare che, in base alla fidi() iuris contemplata dalla L. Fall., articolo 10, una societa’ cancellata dal registro delle imprese puo’ essere dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione, sicche’ il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie possono svolgersi nei confronti della societa’ estinta che non perde, nell’ambito concorsuale, la propria capacita’ processuale. Cio’ comporta che lo stesso ricorso per la dichiarazione di fallimento puo’ essere validamente notificato presso la sede della societa’ cancellata, ai sensi dell’articolo 145 c.p.c., comma 1 (ex multis, Sez. 6-1, 01/03/2017 n. 5253, Rv. 643973-01).
6. Infine, la Corte d’appello ha evidenziato (con statuizione non censurata) l’esistenza di apposito provvedimento di abbreviazione dei termini L. Fall., ex articolo 15, comma 5, in relazione all’urgenza derivante dalla imminente scadenza del termine preclusivo annuale di cui alla L. Fall., articolo 10, mentre gli stessi ricorrenti hanno dato atto che all’udienza prefallimentare del 21/02/2013 il curatore speciale (avv. (OMISSIS)) rappresento’ di aver espressamente richiesto “agli eredi del liquidatore ed ex socio unico (OMISSIS)… e all’institore (OMISSIS)… eventuale documentazione utile alla difesa della societa’” e che la sentenza di fallimento venne depositata dopo quindici giorni, in data (OMISSIS).
7. Al rigetto del ricorso segue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.