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l’articolo 15, comma 3, l.fall. (come sostituito dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del gia’ menzionato Decreto Legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, qui applicabile ratione temporis) stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese o dall’indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti). Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andra’ eseguita dall’Ufficiale Giudiziario che, a tal fine, dovra’ accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal registro predetto, oppure, qualora neppure questa modalita’ sia attuabile a causa dell’irreperibilita’ del destinatario, depositera’ l’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro.
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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 21 giugno 2018, n. 16365
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 26462/2014 proposto da:
FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore dott.ssa (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), con i quali elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l. (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), e (OMISSIS) s.r.l. (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA del 02/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Anna Maria Soldi, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La curatela del fallimento di (OMISSIS) s.r.l. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 1, contro la sentenza della Corte di appello di Bologna del 2 ottobre 2014, n. 2061, che, decidendo sul corrispondente reclamo ex articolo 18 l.fall., revoco’ la dichiarazione di fallimento della menzionata societa’ pronunciata dal Tribunale di Modena il 20 maggio 2014.
1.1. Quella corte, limitando il proprio esame al solo primo motivo di censura ivi prospettato, ritenne che: i) la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione per l’udienza prefallimentare, effettuata dalla cancelleria di detto tribunale nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. ad un indirizzo PEC ((OMISSIS)) da quest’ultima dichiarato alla Camera di Commercio, era nulla, anche se non inesistente, perche’, pur apparentemente perfezionatasi, era stata eseguita ad un indirizzo errato; era ininfluente la circostanza che quest’ultimo fosse stato attribuito ad una societa’ collegata alla (OMISSIS) s.r.l., in quanto la sanatoria di una notificazione invalida puo’ ricollegarsi esclusivamente alla costituzione in udienza della parte evocata in giudizio; iii) a nulla rilevava la incuria della societa’ fallenda, che, evidentemente, non aveva verificato la effettiva funzionalita’ della PEC ufficialmente dichiarata alla Camera di Commercio, atteso che, nel nuovo rito fallimentare, la corretta instaurazione del contraddittorio si impone anche quando il debitore sia si reso volontariamente irreperibile.
2. I due formulati motivi sono rubricati, rispettivamente, “violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articoli 6 e 48 (Codice dell’amministrazione digitale), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, articoli 3 e 6, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 16 conv. in L. 28 gennaio 2009, n. 2, del Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, articolo 16, comma 3, in relazione al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 15”, ed “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”. In estrema sintesi, essi contestano la decisione impugnata per aver considerato la ricevuta di avvenuta consegna inidonea a far ritenere perfezionata la notifica nei confronti di (OMISSIS) s.r.l., anche se poteva dirsi certo che la stessa era pervenuta a (OMISSIS) s.r.l., peraltro in stretti rapporti con la prima. La lettura delle norme indicate rendeva, invece, evidente la regolarita’ della descritta notifica effettuata dalla cancelleria, sebbene eseguita ad un soggetto diverso, atteso che la corte bolognese avrebbe dovuto valutare che la (OMISSIS) s.r.l., avendo dichiarato nel registro delle imprese quella casella di posta elettronica certificata, aveva confermato di accettare che tutte le notifiche venissero effettuate a quell’indirizzo, assumendone gli obblighi conseguenti. Essendo state rispettate le forme richieste, dunque, ne doveva conseguire una presunzione assoluta di conoscenza in capo alla (OMISSIS) s.r.l., indipendentemente dalla conoscenza effettiva. La legale conoscenza, inoltre, costituiva il parametro di valutazione del raggiungimento dello scopo della notifica, garanzia di imparzialita’ e composizione degli interessi contrapposti.
3. Il ricorso e’, nel suo complesso, meritevole di accoglimento.
3.1. Costituiscono, invero, circostanze incontroverse che il ricorso ed il decreto di convocazione per la celebrazione dell’udienza prefallimentare furono notificati alla (OMISSIS) s.r.l. all’indirizzo di posta elettronica certificata denominato (OMISSIS) comunicato dalla debitrice alla camera di commercio; che tale notificazione, eseguita dalla cancelleria del Tribunale di Modena attingendo le indicazioni funzionali alla individuazione della casella dal registro INIPEC, cui il sistema operativo del Ministero e’ collegato, genero’ una ricevuta attestante l’avvenuto recapito; che, solo a seguito della indagine condotta dalla corte bolognese, si e’ accertato che l’indirizzo di posta elettronica certificata impiegato dalla cancelleria, pur risultando attribuito, alla stregua delle risultanze del registro INIPEC alla fallenda, era stato prenotato a nome della (OMISSIS) s.r.l. ma attribuito esclusivamente alla (OMISSIS) s.r.l., unica societa’ a poterne disporre in modo effettivo.
3.2. Va, poi, immediatamente esclusa, come condivisibilmente affermato dal P.G. nella sua requisitoria scritta, qualsivoglia efficacia sanante alla circostanza secondo cui la (OMISSIS) s.r.l. sarebbe societa’ collegata alla (OMISSIS) s.r.l. e, dunque, alla societa’ che sola aveva in uso la casella di posta elettronica certificata presso la quale venne eseguita la notificazione di cui si discute, posto che, ove ritenuta irrituale la notificazione in precedenza descritta, soltanto la costituzione della debitrice fallenda avrebbe consentito di ritenerla sanata.
3.3. Giova, altresi’, ricordare che ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese e’ tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, Decreto Legge n. 185 del 2008, ex articolo 16 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (come novellata dalla L. n. 35 del 2012. Per gli imprenditori individuali analogo obbligo e’ stato introdotto dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 5 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012), e che, come gia’ chiarito da questa Corte, tale indirizzo costituisce l’indirizzo “pubblico informatico” che i predetti hanno l’onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese (per il periodo successivo alla entrata in vigore delle disposizioni da ultimo citate), – e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso – la cui responsabilita’, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della societa’, non avendo a riguardo alcun compito di verifica l’Ufficio camerale (cfr. Cass. n. 31 del 2017).
3.4. E’ noto, infine, che l’articolo 15, comma 3, l.fall. (come sostituito dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del gia’ menzionato Decreto Legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, qui applicabile ratione temporis) stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese o dall’indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti). Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andra’ eseguita dall’Ufficiale Giudiziario che, a tal fine, dovra’ accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal registro predetto, oppure, qualora neppure questa modalita’ sia attuabile a causa dell’irreperibilita’ del destinatario, depositera’ l’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro.
3.4.1. La norma, di cui la Corte costituzionale ha sancito la legittimita’ (cfr. C. Cost. n. 146 del 2016; C. Cost. n. 162 del 2017), ha, dunque, introdotto uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso di fallimento – che fa gravare sull’imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto dei gia’ descritti obblighi di dotarsi di indirizzo PEC e di tenerlo operativo – cosi’ intendendo codificare e rafforzare il principio secondo cui il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, e’ esonerato dal compimento di ulteriori formalita’ allorche’ la situazione di irreperibilita’ di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (cfr. Cass. n. 602 del 2017; Cass. n. 23728 del 2017; Cass. n. 6836 del 2018).
3.5. Da ultimo, va evidenziato che, in tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, compresi quelli fallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna (cd. RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico e’ pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo. E’ vero che tale documento non assurge alla “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso (come sottolineato da Cass. n. 15035 del 2016), tuttavia la circostanza che, a seguito delle modifiche al processo civile apportate dal gia’ citato Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si debbano effettuare tutte per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, suppone che la trasmissione del documento in tale forma, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all’ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformita’ alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, il cui articolo 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire giustappunto al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la semplice ricevuta di avvenuta consegna (RAC). Cio’ conferma che codesta ricevuta (la RAC) costituisce il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico e’ pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (cfr. Cass. n. 9368 del 2018; Cass. n. 26773 del 2016).
3.6. La questione di diritto posta oggi all’attenzione della Corte consiste, pertanto, nello stabilire se la notificazione eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dalla (OMISSIS) s.r.l., benche’ formalmente perfezionatasi in virtu’ dell’attestazione di avvenuta consegna, potesse ritenersi invalida solo perche’ detta casella, pur riconducibile alla destinataria in base alle attestazioni del registro INIPEC, non fosse stata, invece, di fatto, abilitata all’uso da parte della menzionata societa’ cui, tuttavia, era a tutti gli effetti riferibile. In altri termini, come giustamente rilevato dal P.G., occorre valutare se la attestazione di avvenuta consegna consenta di superare qualunque criticita’ connessa al funzionamento della PEC anche allorquando le problematiche siano da ascriversi addirittura alla abilitazione dell’indirizzo e, dunque, ad una causa originaria piuttosto che ad un difetto tecnico sopravvenuto.
3.7. Il Collegio ritiene che, alla stregua dei principi e della normativa fin qui riportati, siano integralmente condivisibili le conclusioni formulate dal P.G. nella sua requisitoria scritta, secondo cui e’ ragionevole affermare che, nel caso in esame, la notifica si sia ritualmente perfezionata e che, al piu’, avrebbe potuto attribuirsi rilievo, non alla circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata fosse stato attribuito ad altra societa’, ma esclusivamente al fatto che tale accadimento potesse ritenersi non imputabile all’imprenditore fallendo.
3.7.1. Invero, l’indirizzo PEC che le societa’ e gli imprenditori individuali debbono dichiarare alla Camera di Commercio equivale ad un recapito sostanzialmente assimilabile alla sede legale di questi ultimi, sicche’ puo’ affermarsi che, di regola, e salvo che venga fornita prova contraria, il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell’indirizzo PEC dichiarato dalla societa’ ovvero dall’imprenditore individuale alla Camera di Commercio si ascrive tra le cosiddette irreperibilita’ “colpevoli” del destinatario sul quale incombe l’onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile.
3.7.2. Nella specie, pero’, e’ circostanza pacifica che l’indirizzo PEC (denominato (OMISSIS)) cui la cancelleria del Tribunale di Modena ebbe a notificare il ricorso ed il decreto di fissazione della istruttoria prefallimentare era proprio quello comunicato dalla (OMISSIS) s.r.l. al registro delle imprese, rivelandosi cosi’ irrilevante che lo stesso non fosse, in realta’, attivo perche’ reso in concreto disponibile solo a vantaggio di altra societa’, atteso che era, comunque, onere della debitrice verificare che il gestore dell’indirizzo avesse concretamente “attivato” la casella informatica a vantaggio dell’odierna controricorrente, che ne aveva fatto richiesta di prenotazione e risultava esserne formale assegnataria, ferma restando la facolta’ per quest’ultima di provare la non imputabilita’ dell’evento.
3.7.3. La corte bolognese, quindi, nel ritenere che la (OMISSIS) s.r.l. non era venuta a conoscenza del procedimento prefallimentare, benche’ il ricorso ed il decreto di convocazione ex articolo 15 l.fall. le fossero stati notificati all’indirizzo PEC che risultava dal proprio certificato camerale, ma che riguardava altra societa’, ha del tutto obliterato il meccanismo notificatorio previsto dalle norme sopra richiamate e non ha considerato che quello era l’indirizzo comunicato dalla fallenda all’ufficio camerale, nella piena responsabilita’ del legale rappresentante della societa’.
4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, per il nuovo esame del reclamo proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. avverso la dichiarazione del proprio fallimento pronunciata dal Tribunale di Modena il 20 maggio 2014, nonche’ per la statuizione relative alle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, per il nuovo esame del reclamo proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. avverso la dichiarazione del proprio fallimento pronunciata dal Tribunale di Modena il 20 maggio 2014, nonche’ per la statuizione relative alle spese del giudizio di legittimita’.