La notifica, quando non e’ disposto altrimenti, deve essere fatta personalmente e individualmente alla parte, con le regole e nei modi previsti dall’articolo 137 c.p.c. e ss., mentre la notificazione collettiva e impersonale agli eredi e’ del tutto eccezionale, cui puo’ farsi ricorso soltanto nei casi esplicitamente previsti dalla legge e a condizione che il processo sia stato validamente instaurato nei confronti della parte originaria, successivamente deceduta. Se, invece, il rapporto processuale e’ invalido sin dall’origine (come nel caso in esame), un successivo atto di impulso, notificato con le descritte modalita’, non vale ne’ a ripristinare il contraddittorio ne’ ad instaurare un nuovo processo e pertanto gli eredi rimasti contumaci possono appellare la sentenza e il giudice di secondo grado, o, in sua vece, la Corte di Cassazione e’ tenuta a dichiarare la nullita’ del giudizio e a rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., comma 1

Puoi scaricare la presente sentenza in formato PDF, effettuando una donazione in favore del sito, attraverso l’apposito link alla fine della pagina.

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Sentenza|2 agosto 2019| n. 20867

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5704/2015 R.G. proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS) c/o avv. (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), in persone del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2207/2014, depositata in data 20.5.2014;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2.4.2019 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Celeste Alberto, che ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata in data 16 dicembre 2005, la (OMISSIS) ha adito il Tribunale di Napoli, esponendo che con atto del 1.7.1999 aveva acquistato da (OMISSIS) un terreno in localita’ (OMISSIS), in catasto al fl. (OMISSIS), per il prezzo di Lire 370.000.000; che sul bene gravava il diritto di prelazione in favore del Ministero dei beni culturali, prelazione esercitata in data 19.11.1999; che, pur essendo venuto meno l’acquisto, la venditrice aveva trattenuto indebitamente il corrispettivo ricevuto in adempimento della vendita.

Ha chiesto la condanna di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi testamentari della (OMISSIS), al rimborso delle somme corrisposte, con gli accessori e le spese processuali.

Si e’ costituito in giudizio (OMISSIS), contestando la domanda. Il tribunale, respinte le eccezioni di nullita’ della notifica indirizzata ad (OMISSIS) ed effettuata mediante la consegna dell’atto al portiere dello stabile, ed escluso che la quietanza attestante il pagamento del prezzo contenuta nell’atto di vendita del 1999 fosse simulata, ha condannato gli eredi alla restituzione del prezzo, ciascuno per la quota di competenza, con gli accessori e le spese processuali.

Su impugnazione di (OMISSIS) e (OMISSIS), la sentenza e’ stata confermata dalla Corte d’appello di Napoli.

Il giudice distrettuale ha ritenuto che la notifica della citazione ad (OMISSIS) si fosse perfezionata gia’ con la consegna dell’atto al portiere dello stabile e che la successiva raccomandata informativa, giunta al destinatario dopo che questi era gia’ deceduto, costituisse un mero requisito di regolarita’ della notifica stessa, della quale gli appellanti non avevano eccepito la nullita’; che il decesso del convenuto fosse intervenuto a lite gia’ pendente e che il processo fosse stato validamente coltivato mediante la citazione notificata agli eredi ai sensi dell’articolo 303 c.p.c., comma 2.

Ha escluso che (OMISSIS) fosse stata istituita erede e ha respinto l’eccezione di prescrizione del credito azionato in giudizio, poiche’ interrotta con una missiva del marzo del 2003.

Ha ritenuto indimostrato il carattere simulato della quietanza di pagamento contenuta nel rogito dell’1.7.1999 sostenendo che ne’ l’atto del 26.7.1993, con cui l’immobile era stato alienato a terzi, ne’ la successiva missiva del giugno 2007 costituissero dichiarazioni confessorie contrarie al contenuto della quietanza.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso in 6 motivi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), queste ultime quali eredi di (OMISSIS).

La (OMISSIS) ha depositato controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura la violazione 112, 139 e 342 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contestando alla Corte distrettuale di aver ritenuto che gli appellanti non avessero eccepito la nullita’ della notifica della citazione nei confronti di (OMISSIS), mentre detta questione era sollevata alle pagg. 12-14 dell’atto di appello.

Si assume inoltre che la notifica doveva dichiararsi nulla o comunque irregolare poiche’ (OMISSIS) era deceduto in data (OMISSIS), pochi giorni dopo la consegna della citazione al portiere dello stabile, mentre la raccomandata ex articolo 139 c.p.c., comma 4, era stata spedita dopo l’udienza del 3.3.2006 e dopo il decesso del destinatario, sicche’, non essendosi validamente costituito il rapporto processuale con il (OMISSIS), non era consentito notificare l’atto di riassunzione agli eredi, collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio del defunto.

Il secondo motivo censura la violazione degli articoli 299, 300, 302, 303 e 163 bis c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la morte di (OMISSIS), intervenuta tra la notifica della citazione e la prima udienza aveva determinato l’interruzione automatica del processo gia’ il 31.3.2006 (data in cui i resistenti aveva avuto conoscenza dell’evento interruttivo) e che la causa poteva proseguire solo su autorizzazione del tribunale e con la fissazione di una nuova udienza; che, per contro, i ricorrenti erano stati invalidamente citati in prevenzione per l’udienza del 20.7.2006, in violazione dei termini di cui all’articolo 163 bis c.p.c. per cui, come eccepito all’udienza del 15.11.2006, il processo si era estinto.

Il terzo motivo denuncia, testualmente, la violazione del principio di acquisizione processuale ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 lamentando che la Corte di merito abbia ritenuto necessaria la prova della simulazione della quietanza, trascurando che la Cooperativa convenuta aveva ammesso che le somme chieste in restituzione erano state versate dai terzi acquirenti dell’immobile in base al precedente rogito del 26.7.1993. Non era quindi necessaria alcuna ulteriore prova documentale della simulazione, dovendosi solo stabilire se la Cooperativa avesse titolo ad ottenere il rimborso pur non avendo effettuato il pagamento.

Il quarto motivo censura la violazione degli articoli 2722, 2726 e 2729 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza omesso di valutare unitariamente il contratto del 26.7.1993 e la dichiarazione oggetto di una missiva del 2007, proveniente dalla Cooperativa, che conteneva l’espressa ammissione che gli importi chiesti in restituzione non erano stati corrisposti dalla resistente.

A parere dei ricorrenti, la quietanza era stata rilasciata per consentire alla Cooperativa Sanremo di incassare il corrispettivo dovuto dal Ministero per i beni culturali, sussisteva un evidente collegamento tra la vendita del 26.7.1993 e quella dell’1.7.1999 (come provava il fatto che la societa’ resistente aveva sostenuto di aver pagato il prezzo in esecuzione del primo contratto) e i due rogiti, al pari della la comparsa del 4.3.2009 e di quella del 5.5.2009, contenevano dichiarazioni confessorie, che dimostravano che le uniche somme percepite dalla (OMISSIS) erano state versate in adempimento della vendita del 26.7.1993

Il quinto motivo denuncia la violazione degli articoli 2722, 2726 e 2729 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per aver la Corte di merito, travisando il contenuto delle tesi difensive dei ricorrenti (che non avevano negato che la (OMISSIS) avesse incassato il prezzo della vendita della particella n. (OMISSIS)), omesso di valutare gli elementi che, in via presuntiva, dimostravano il carattere simulato della quietanza di cui al rogito dell’1.7.1999, non tenendo conto del contenuto dei due atti di vendita, delle difese articolate in giudizio dalla societa’ resistente, del tempo trascorso tra l’esercizio della prelazione e la richiesta di rimborso formulata dalla Cooperativa, dell’assenza di prova del versamento di somme sui conti della venditrice.

Il sesto motivo censura la violazione degli articoli 2709 e 2710 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 53, nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza ritenuto che la mancata annotazione del credito azionato in giudizio nei bilanci e nella documentazione contabile della societa’ resistente non fosse idonea a provare la simulazione della quietanza oggetto di lite, pur trattandosi di elementi di prova sfavorevoli alla resistente che, nello specifico, potevano valorizzarsi anche come confessione opposta al contenuto della quietanza.

2. Sono infondate le censure di inammissibilita’ del ricorso.

La procura contempla espressamente il conferimento dello ius postulandi con riferimento al giudizio di legittimita’ e la sua apposizione a margine dell’atto di impugnazione ne rende indiscutibile la riferibilita’ al presente giudizio di cassazione, comprovando l’avvenuto rilascio del mandato in data successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata, essendo invece irrilevante che il ricorso sia stato sottoscritto da uno soltanto dei difensori.

Per il resto, l’impugnazione espone in maniera chiara ed esauriente le vicende di causa, le contestazioni sollevate e le questioni in diritto sottoposte all’esame di questa Corte, dovendo escludersi, per quanto si dira’, che la sentenza impugnata abbia deciso la causa in conformita’ agli orientamenti di legittimita’, si’ da rendere inammissibile l’impugnazione ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1.

3. Il primo motivo e’ fondato.

La (OMISSIS) ha convenuto in giudizio gli eredi di (OMISSIS), citandoli per l’udienza del 3.3.2006.

L’atto introduttivo indirizzato ad (OMISSIS) e’ state consegnato al portiere dello stabile in data 15.12.2005, senza che fosse spedita la raccomandata informativa ex articolo 139 c.p.c., spedizione avvenuta dopo la prima udienza, allorquando il destinatario era gia’ deceduto (in data (OMISSIS)).

La (OMISSIS), avuto conoscenza della morte del convenuto, ha chiamato in causa gli eredi mediante la notifica di una citazione in prevenzione, effettuata collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio del defunto.

La Corte di appello ha ritenuto che la notifica si fosse perfezionata gia’ con la consegna dell’atto al portiere e che, comunque, gli appellanti non ne avessero formalmente eccepito la nullita’.

Ha percio’ concluso che la morte della parte fosse avvenuta a processo gia’ pendente e che il processo fosse validamente correttamente proseguito nei confronti degli eredi mediante la successiva notifica della citazione in prevenzione ai sensi dell’articolo 303 c.c., comma 2.

Si evince – tuttavia – dall’esame diretto degli atti processuali, che e’ consentito dalla natura del vizio denunciato, che i ricorrenti avevano chiaramente dedotto che il mancato invio della raccomandata ex articolo 139 c.p.c. aveva impedito il perfezionamento della notifica e che il rapporto processuale non era stato correttamente instaurato nei confronti di (OMISSIS), poiche’ l’avviso era stato spedito dopo la sua morte e dopo lo svolgimento della prima udienza (cfr. atto di appello, pag. 12).

Si legge inoltre nell’atto di impugnazione che “allorquando (31.3.2006) si e’ regolarizzata la notifica, il convenuto era gia’ deceduto cosi’ che, in definitiva, la riassunzione andava comunque proposta nei confronti degli eredi individualmente considerati, giacche’ il convenuto non era stata regolarmente citato prima dell’evento interruttivo (cfr. atto di appello, pag. 13).

I primi due motivi di appello vertevano – in definitiva – proprio sull’invalidita’ del rapporto processuale e sull’irregolare evocazione in causa degli eredi, sia in quanto erroneamente citati nelle forme di cui all’articolo 303 c.c., comma 2, sia per il fatto che la citazione in prosecuzione era stata notificata senza la concessione dei termini a comparire.

Tali esplicite deduzioni – al di la’ delle formule impiegate dagli appellanti – erano idonee ad investire la Corte di merito del compito di verificare la validita’ della notifica alla parte deceduta per poter stabilire se la (OMISSIS) potesse notificare la citazione in prosecuzione nei confronti degli eredi, avvalendosi delle forme di cui all’articolo 303 c.p.c., comma 2.

3.1. A norma dell’articolo 139 c.p.c., comma 4, in mancanza delle persone indicate dai commi precedenti, la notifica puo’ essere eseguita mediante consegna al portiere dello stabile.

In tal caso l’ufficiale giudiziario da’ notizia della consegna mediante invio al destinatario di una raccomandata informativa.

L’avviso svolge una peculiare funzione nell’ambito di un’attivita’ notificatoria, attesa la natura dei legami intercorrenti tra il destinatario ed il consegnatario (portiere dello stabile), che offrono una minor garanzia di effettiva conoscibilita’ dell’atto da parte del soggetto evocato in giudizio rispetto alle ipotesi ricadenti nella previsione dell’articolo 139 c.p.c., comma 2.

Sebbene, in tal caso, la notifica non possa considerarsi perfezionata al momento della spedizione della raccomandata informativa (come accade nei casi regolati dall’articolo 140 c.p.c.), e’ pero’ da ribadire che, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, cui si ritiene di dover dare continuita’, detto adempimento e’ requisito di validita’ della notifica, la cui mancanza ne determina la nullita’ e non la mera irregolarita’ (Cass. s.u. 18992/2017; Cass. 19366/2013; Cass. 16366/2010; Cass. 7667/2009; Cass. 17915/2008).

La successiva spedizione dell’avviso, effettuata in data 31.3.2006, non poteva, quindi, regolarizzare il processo, poiche’ l’invio era avvenuto non solo dopo la morte di (OMISSIS), ma anche dopo lo svolgimento della prima udienza allorquando non era piu’ ammissibile completare il procedimento notificatorio, dato inoltre che detta spedizione non ha avuto alcun esito a causa del decesso del destinatario.

Era – di conseguenza – escluso che la resistente potesse notificare la citazione in prosecuzione nelle forme dell’articolo 303 c.p.c., comma 2.

La notifica, quando non e’ disposto altrimenti, deve essere fatta personalmente e individualmente alla parte, con le regole e nei modi previsti dall’articolo 137 c.p.c. e ss., mentre la notificazione collettiva e impersonale agli eredi e’ del tutto eccezionale, cui puo’ farsi ricorso soltanto nei casi esplicitamente previsti dalla legge e a condizione che il processo sia stato validamente instaurato nei confronti della parte originaria, successivamente deceduta (Cass. 427/1967).

Se, invece, il rapporto processuale e’ invalido sin dall’origine (come nel caso in esame), un successivo atto di impulso, notificato con le descritte modalita’, non vale ne’ a ripristinare il contraddittorio ne’ ad instaurare un nuovo processo e pertanto gli eredi rimasti contumaci possono appellare la sentenza e il giudice di secondo grado, o, in sua vece, la Corte di Cassazione e’ tenuto a dichiarare la nullita’ del giudizio e a rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., comma 1 (cfr. testualmente, Cass. 162/1966).

E’ quindi accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure.

La sentenza e’ cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa ad altro giudice del Tribunale di Napoli, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarata assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altro giudice del Tribunale di Napoli, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

Puoi scaricare il contenuto in allegato effettuando una donazione in favore del sito attraverso il seguente link

Inserisci importo donazione € (min €1.00)

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.