applicandosi il procedimento di notificazione L. fall., ex articolo 15, nel caso di impossibilita’ (per qualsiasi ragione) della comunicazione via pec, la stessa “si esegue esclusivamente di persona a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, articolo 107, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notifica non puo’ essere compiuta con queste modalita’, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.

Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di diritto fallimentare, si consiglia di consultare la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf

Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto fallimentare si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

I presupposti per la dichiarazione di fallimento

La (nuova) revocatoria fallimentare delle rimesse in Conto Corrente: rilevanza o meno della natura solutoria della rimessa?

Revocatoria fallimentare: elementi rilevati ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis.

Contratto di assicurazione e dichiarazione di fallimento, con particolare riferimento all’assicurazione R.C.A.

La sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento.

Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1072

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11614-2017 proposto da:

(OMISSIS), quale imprenditore commerciale, titolare dell’omonima Ditta individuale, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTARE DELLA DITTA INDIVIDUALE (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 580/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, emessa il 28/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA ALDO ANGELO.

FATTO E DIRITTO

1.- Con sentenza depositata in data 6 maggio 2016, il Tribunale di Chieti ha dichiarato il fallimento dell’imprenditore individuale (OMISSIS). Questi ha proposto reclamo chiedendo la revoca della dichiarazione.

In proposito, ha dichiarato di non avere mai ricevuto la notifica del ricorso presentato dagli istanti creditori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS); e ha assunto la nullita’ della sentenza per nullita’ della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.

Nei fatti, tale notifica e’ stata effettuata, “nell’impossibilita’ di procedervi mediante pec, mediante deposito presso la casa comunale di Guardiagrele, previo tentativo di notificazione da parte dell’ufficiale giudiziario presso la sede dell’impresa, non andato a buon fine perche’ “la societa’ da anni non ha piu’ sede nell’indirizzo indicato””.

Ha affermato tuttavia il reclamante (OMISSIS) di non avere mai spostato la sede legale della propria impresa individuale e che presso lo stabile, dove era ubicata la sede, risiedevano “alcuni suoi familiari” e che quindi la notifica andava fatta in quel luogo, risultando la stessa ivi oggettivamente eseguibile.

2.- Con sentenza depositata il 6 aprile 2017 la Corte di Appello di L’Aquila ha respinto il reclamo” rilevando: “indiscussa l’impossibilita’ (del resto emergente dalla visura del registro delle imprese, da cui non e’ dato evincere alcun indirizzo pec) della notificazione a mezzo pec… e altrettanto indiscusso che la successiva notificazione e’ stata eseguita “di persona” dall’ufficiale giudiziario presso la sede dell’impresa individuale risultante da registro…, altrettanto indubbio e’ che l’indirizzo della sede dell’impresa non corrispondeva a quello di residenza… tale ultima circostanza rende irrilevante – ai fini della verifica della validita’ della notificazione – che nello stesso “stabile” della sede dell’impresa fossero residenti alcuni familiari dell’imprenditore, non risultando neanche allegato dal reclamante che alcuno di essi fosse addetto all'”ufficio o all’azienda””.

“Non trattandosi di notificazione presso la residenza (e’) circostanza irrilevante la presenza nello stabile di familiari” dell’imprenditore”; la “sicura assenza dell’imprenditore dalla sede dell’impresa e la neanche dedotta presenza di addetti alla sede stessa… rende pienamente valida la notificazione eseguita mediante deposito presso la casa comunale, senza che sia possibile sostenere, de iure condito, la necessita’ di procedere ai sensi degli articoli 140 e/o 143 c.p.c., norme chiaramente derogate… dalla disciplina speciale posta dalla L. fall., articolo 15.”.

3.- Avverso la detta pronuncia (OMISSIS) ha depositato ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Non hanno svolto attivita’ difensive i soggetti intimati dal ricorso.

4.- Il primo motivo di ricorso deduce “violazione e falsa applicazione della L. fall., articolo 15, comma 3, e violazione dell’articolo 140 c.p.c..”

Ad avviso del ricorrente, il richiamo alla notifica “di persona” di cui alla L. fall., articolo 15, pone un problema di coordinamento tra la legge fallimentare e la disciplina dettata dall’articolo 140 c.p.c.. Che va risolto nel senso dell’applicazione degli “incombenti di cui all’articolo 140 c.p.c., con l’unica esplicita deroga che l’affissione dell’avviso e la comunicazione del deposito a mezzo raccomandata, prescritti dal codice di rito, dovranno essere svolti solo presso la sede dell’impresa individuale”.

5.- Il motivo non puo’ essere accolto.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, applicandosi il procedimento di notificazione L. fall., ex articolo 15, nel caso di impossibilita’ (per qualsiasi ragione) della comunicazione via pec, la stessa “si esegue esclusivamente di persona a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, articolo 107, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notifica non puo’ essere compiuta con queste modalita’, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso” (cfr. Cass., 1 agosto 2017, n. 19688; Cass., 18 gennaio 2018; n. 1156).

6.- Il secondo motivo assume “omesso esame di un fatto decisivo che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.

Ritiene dunque il ricorrente che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del fatto che la sede dell’impresa (OMISSIS) non era mai stata spostata e che nel relativo immobile permanesse tuttora un “ufficio operativo”, presso il quale si sarebbe pertanto dovuto eseguire la notifica.

7.- Il motivo non puo’ essere accolto.

In realta’, la Corte territoriale si e’ occupata dal punto rappresentato nel motivo dal ricorrente. Come gia’ riferito (sopra, nel n. 2), la stessa ha rilevato la presenza – nello stabile indicato dal registro come sede dell’impresa – di “taluni familiari” dell’imprenditore (OMISSIS), nel contempo sottolineando con puntualita’ che quest’ultimo non aveva neppure allegato quale, o quali, di questi familiari fosse effettivamente addetto “all’ufficio o all’azienda”.

8.- Il terzo motivo di ricorso assume “violazione degli articoli 3 e 24 Cost.. Irragionevolezza della L. fall., articolo 15, ingiustificata disparita’ di trattamento rispetto alla disciplina sancita dal codice di procedura civile. Mancato bilanciamento tra le ragioni di celerita’ del procedimento di notificazione fallimentare e il diritto di difesa dell’imprenditore individuale. La sentenza n. 146/2016 Corte Costituzionale e la possibilita’ di fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata della legge fallimentare”.

Assunta la irragionevolezza di un’interpretazione del procedimento di notifica L. fall., ex articolo 15, che trascura la norma dell’articolo 140 c.p.c. e la lesione del diritto di difesa del debitore che la stessa viene a comportare, il ricorrente annota che la sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2016 – che ne ha invece stabilito la compatibilita’ costituzionale – si e’ occupata del solo caso di notifica a impresa collettiva, lasciando cosi’ aperta la questione con riguardo all’ipotesi di impresa individuale.

9.- Il motivo non puo’ essere accolto.

Al di la’ di ogni altro rilievo, il ricorrente non indica, in effetti, quale ragione possa mai giustificare – anche di fronte ai principi espressi dall’articolo 3 Cost. – una diversita’ di trattamento in proposito tra il caso dell’impresa individuale e il caso, ad esempio, della societa’ in nome collettivo.

10.- In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Risultando che il ricorrente e’ stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non opera il c.d. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.