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quando il debitore eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi (usura, difetto di pattuizione di interessi ultralegali, contestazione delle valute e/o c.m.s., eccetera), necessariamente assume l’onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati, mentre nessun valore può avere una contestazione generica e puramente labiale, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate.
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Tribunale Lecce, Sezione 2 civile Sentenza 12 settembre 2018, n. 2987
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
nella causa civile iscritto al n. 2816 del ruolo generale dell’anno 2017 (alla quale era stata riunita quella iscritta al n. 2817 del ruolo generale dell’anno 2017, nonché quella iscritta al n. 2818 del ruolo generale 2017), avente ad oggetto “contratti bancari”, promossa da
Yl. S.a.s., nonché Pa.Mi., Sa.Il., in qualità di fideiussori, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Fr.Ca. e dall’avv. Pa.Pa., come da procura in atti;
– opponenti –
contro
Ba.Po. Soc. Coop. a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Al.Ca., in virtù di mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;
– opposta –
FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 54/17 d.i. – emesso dal tribunale di Lecce in data 03.01.2017, ritualmente notificato, la Ba.Po. Soc. Coop. a r.l., ingiungeva a Yl. S.a.s., nonché a Pa.Mi. ed a Sa.Il., in qualità di fideiussori, il pagamento della somma di Euro 43.589,43, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in virtù di contratto di mutuo chirografario del 18.04.2014, con il quale la detta società aveva mutuato la somma di Euro 50.000,00, ma non aveva, poi, provveduto al pagamento delle rate secondo le modalità pattuite in contratto.
Con distinti atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificati, gli ingiunti proponevano formale opposizione al detto decreto ingiuntivo e convenivano in giudizio la Ba.Po. Soc. Coop. a r.l., sostenendo che “all’interno del contratto di finanziamento sono presenti obblighi o promesse in corrispettivo della prestazione di denaro effettuata, di interessi o altri vantaggi superiori alla soglia ex legge 108/96”; nello specifico, facevano riferimento alla “clausola contrattuale che prevede il pagamento della commissione per estinzione anticipata pari al 3,00%, la quale, sviluppa un TEG superiore alla soglia di legge in applicazione delle clausole contrattualmente previste. Tale onere, al pari degli interessi risulta essere un costo collegato all’erogazione del credito da applicarsi in caso di estinzione anticipata del credito”.
Facevano, altresì, riferimento a “rapporti di c/c n. (…) e cc (…)” nei quali era possibile riscontrare anatocismo trimestrale illegittimo per il periodo successivo al 2014.
La Ba.Po. Soc. Coop. a r.l., costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell’opposizione, in quanto palesemente infondata, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; con vittoria di spese e competenze di lite e con condanna degli opponenti ex art. 96 c.p.c.
Con provvedimento emesso all’udienza del 27.09.2017 i fascicoli aventi n. 2817/17 r.g. e n. 2818/17 r.g. venivano riuniti a quello avente n. 2816/17 r.g., sussistendo ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
Con ordinanza del 28.09.2017 questo tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, sul rilievo che “le opposizioni contengono contestazioni generiche, non supportate dal alcun elemento probatorio” ed assegnava i termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.
Con successiva ordinanza del 02.02.2018 veniva rigettata la richiesta di espletamento di consulenza tecnico contabile “in quanto essa avrebbe natura esplorativa non avendo parte opponente, pur essendo onerata, fornito alcun elemento probatorio a sostegno delle proprie doglianze”.
Ritenuta superflua ogni attività istruttoria, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, veniva fissata l’udienza per la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., con l’assegnazione di termine per il deposito di note conclusive.
All’odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa viene decisa, dando lettura della sentenza.
Le opposizioni sono palesemente infondate e, pertanto, devono essere rigettate.
Gli atti di opposizione si basano su censure generiche, in assenza di qualsiasi elemento probatorio.
E’ principio consolidato sia nella giurisprudenza di merito che in quella di legittimità, che “quando il debitore eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi (usura, difetto di pattuizione di interessi ultralegali, contestazione delle valute e/o c.m.s., eccetera), necessariamente assume l’onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati, mentre nessun valore può avere una contestazione generica e puramente labiale, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate”.
Il superamento del tasso – soglia deve essere dimostrato in termini di assoluta specificità senza richiami generici e indimostrati.
Priva di fondamento è, poi, la doglianza degli opponenti in ordine alla indeterminatezza del tasso d’interesse, atteso che nel piano di ammortamento erano espressi gli importi di tutte le rate costanti del mutuo nonché il costo complessivo di esso e l’importo dovuto in restituzione.
Gli opponenti non hanno mai posto in dubbio di aver ricevuto la somma mutuata e di essersi impegnati a restituire l’importo ricevuto, maggiorato degli interessi.
Va osservato che al contratto oggetto di causa era stato applicato un piano di ammortamento alla francese che, come è noto, presenta rate costanti e interessi calcolati sul capitale residuo; trattasi di un piano di ammortamento con quote interessi decrescenti, perché calcolate su un capitale residuo che decresce, e quote capitali crescenti, perché computate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre minore.
Ritiene questo tribunale che l’applicazione di un ammortamento alla francese non configuri anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota di capitale decrescente (“Si ha anatocismo, rilevante agli effetti dell’art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo. La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (c.d. ammortamento “alla francese”) non comporta invece alcuna violazione dell’art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso – trib. Treviso, 12-01-2015)”.
Risulta, dunque, infondata l’eccezione di applicazione di interessi anatocistici, essendo rimasta una mera affermazione priva di qualsivoglia fondamento probatorio.
Inconferente è, poi, il richiamo ai rapporti di c/c, in quanto la pretesa di parte opposta, oggetto del decreto ingiuntivo, si fonda su un mutuo chirografario, senza alcun riferimento ai contratti di conto corrente indicati dagli opponenti.
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere, pertanto, confermato e deve essere confermata l’esecutorietà dello stesso già disposta.
Deve essere, inoltre, rigettata la domanda di risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., formulata da parte opposta, per carenza dell’elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o colpa grave, nonché per difetto di prova in ordine all’an e quantum del danno subito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposte, con distinti atti di opposizioni, da Yl. S.a.s. nonché da Pa.Mi. e Sa.Il., in qualità di fideiussori, al decreto ingiuntivo di questo tribunale 54/14 ing. emesso dal tribunale di Lecce, in data 03.01.2017, ad istanza di Ba.Po. soc. coop. a r.l., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così dispone:
– rigetta l’opposizione proposta e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e conferma l’esecutorietà già disposta;
– rigetta la domanda di condanna al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta;
– condanna Yl. S.a.s. nonché da Pa.Mi. e Sa.Il., in qualità di fideiussori, a rifondere, in solido, a Ba.Po. soc. coop. a r.l. le spese e competenze della presente fase di opposizione, da liquidarsi in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Lecce il 12 settembre 2018.
Depositata in Cancelleria il 12 settembre 2018.