Va dichiarata la nullità del contratto di mutuo stipulato con la sola finalità di azzeramento del saldo negativo di conto corrente, frutto di illecita applicazione di interessi ultralegali, spese e commissioni non dovute e capitalizzazione trimestrale di interessi a debito… essendo il mutuo stato stipulato al sol fine di coprire una illecita, in quanto calcolata in violazione delle previsioni di cui agli artt. 1284 – 1283 cod.civ., scopertura di conto corrente, lo stesso deve dirsi illecito, in quanto chiaramente stipulato in frode alla legge, in violazione della previsione di cui all’art. 1344 cod. civ.
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Tribunale Ascoli Piceno, civile Sentenza 8 ottobre 2018, n. 912
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1619/2014 promossa da:
TE.SA. rappresentati e difesi dagli avv.ti Ga.Si. e Ci.Fe. ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo avvocato in Sant’Egidio alla Vibrata (Te), Corso (…) giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ATTORI
contro
BA.MO. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Al.Ce. ed elettivamente domiciliata in Ascoli Piceno, via (…) presso la locale filiale dell’istituto di credito, giusta procura in atti;
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DITITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva pronunciata in data 20 ottobre 2017 questo giudice, rigettata l’eccezione di improponibilità della domanda e rigettata l’eccezione di prescrizione avanzate dall’istituto di credito accertava “la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi versati a favore della banca relativamente al contratto di conto corrente n. (…) accertava “la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi versati a favore della banca, dei tassi di interesse ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto, oneri e valute relativamente al conto corrente n. (…) dichiarava “l’illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca sul conto corrente n. (…) a titolo di interessi anatocistici”; dichiarava “l’illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca sul conto corrente n. (…) a titolo di commissioni di massimo scoperto, valute, interessi ultralegali, anatocistici” rimettendo la causa in istruttoria – in considerazione del mutato orientamento giurisprudenziale medio tempore intervenuto – al fine di decidere sulla domanda della parte attrice di nullità ed inefficacia degli addebiti effettuati dalla banca sul conto corrente, per contrarietà al disposto di cui alla legge n. 108/1996 ed al fine di decidere sulla validità ed efficacia del contratto di finanziamento chirografario e dei relativi contratti di fideiussione stipulati, in base alla ricostruzione di parte attrice, proprio al fine di ripianare gli scoperti dei conti correnti per cui è causa scaturenti, come già accertato, dall’applicazione di condizioni illegittime da parte della banca.
Chiamato nuovamente il CTU a verificare il superamento delle soglie ed a procedere al ricalcolo dei saldi dare/avere dei conti correnti per cui è causa, depositata la relazione, all’udienza del 28.9.2017 le parti precisavano le proprie conclusioni con rinuncia ai termini di cui all’art. 190 c.p.c. e la causa veniva trattenuta in decisione.
In quella sede parte attrice rinunciava alla propria domanda relativa “alla richiesta di restituzione delle poste creditorie risultanti dal riscontro usurario (soltanto Euro 105,09 per il c/c 1690.33 e Euro 3.140,41 per il c/c 13843.41 – cfr. relazione integrativa e nota di precisazione)” concludendo, dunque, per la restituzione della “somma illegittimamente addebitata sul conto corrente n. (…) pari ad Euro 11.774,66 – annullamento effetto anatocistico -, in quanto il conto corrente risulta contabilmente chiuso” ed affinché la Banca venisse condannata ad accreditare “sul conto corrente 13843.41 la somma illegittimamente percepita di Euro 22.797,86 – annullamento effetto anatocistico e ripetizione degli altri oneri non pattuiti -, che, stante il saldo iniziale pari a -103,17, dovrà riportare un saldo positivo pari ad Euro 22.694,69”. Insisteva, poi, per la dichiarazione di nullità e/o illegittimità del contratto chirografario e dei relativi contratti di fideiussione ad esso collegati.
Pertanto, posta la rinuncia formulata da parte attrice alla richiesta di restituzione degli addebiti effettuati dalla banca a titolo di interessi usurari e tenuto conto delle statuizione contenute nella sentenza parziale del 20.10.2017 n. 932/17 questo giudice intende fare proprie le risultanze della CTU espletata in ragione della coerenza delle stesse con la documentazione in atti e dell’assenza, nel percorso seguito dal CTU per addivenire alle proprie conclusioni, di vizi logici o giuridici.
E emerso che, al momento dell’instaurazione del presente giudizio, il conto corrente 13843.41 non risultava contabilmente chiuso, in quanto dall’ultimo estratto conto presente agli atti, risulta un saldo negativo per il cliente al 30/06/2014 di 103,176.
Sul punto giova ribadire come questo giudice intenda seguire formai consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 798/2013; Cass. n. 5919/2016; App. Lecce 13.11.2015; App. Milano 20.7.2017; di recente, Trib. Paola 10.2.2018) secondo cui se il c/c è ancora aperto, il cliente ha comunque titolo e interesse a proporre azione di accertamento negativo, intesa ad ottenere – oltre alla dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali illegittime e l’accertamento delle somme illegittimamente addebitate dalla banca in base alla clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale – lo storno dell’annotazione indebita, col conseguente ricalcolo dei rapporti di dare – avere.
Alla luce di tali considerazioni, ricalcolato il saldo del conto corrente n. (…) a seguito dell’epurazione dell’effetto anatocistico e di quanto indebitamente corrisposto dalla cliente all’Istituto di Credito, così come accertato nella richiamata sentenza parziale, lo stesso ammonta ad Euro 22.797,86 con la conseguenza che la banca dovrà essere condanna all’addebito, sul predetto conto, della corrispondente somma cosicché risulti – in considerazione dell’esistenza di un saldo negativo al 30.6.2014 di Euro 103,17 – un saldo positivo per il cliente, al 30.6.2014 di Euro 22.694,69.
Passando all’analisi del rapporto di conto corrente 1690.33, come affermato dallo stesso CTU, interrogato sul punto, può dirsi che tale rapporto è stato contabilmente chiuso dal momento che l’Istituto di Credito ha proceduto al suo azzeramento in data 17/04/2014 procedendo al computo delle relative competenze fino a tale data, con relativo addebito delle stesse sul conto corrente n. (…) circostanza che ne evidenzia e ne fa constatare dunque l’effettiva chiusura.
Da ciò deriva che le somme illegittimamente addebitate alla correntista a titolo di interessi anatocistici, così come emerse dall’espletata CTU dovranno essere restituite dalla banca in forza della spiegata domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c.
Pertanto, richiamate le condivisibili conclusioni formulate dal CTU, relativamente al c/c 1690.33 – poiché il saldo rinvenibile dalla documentazione agli atti della banca era pari ad Euro 0,00 – le somme da recuperare sono pari ad Euro 11.774,66 per via dell’annullamento dell’effetto anatocistico.
Appurato, dunque, che in relazione ad entrambi i conti correnti per cui è causa la banca ha applicato interessi ed altre competenze non dovute con evidente alterazione dei relativi saldi, occorre ora passare all’analisi dell’ulteriore domanda avanzata di parte attrice di invalidità del contratto di prestito chirografario n. (…) del 16.4.2014 con conseguente richiesta di declaratoria di invalidità della fideiussione accessoria allo stesso prestata da Ci.Da. e Ci.St.
Dalla semplice letture delle premesse del contratto di finanziamento de quo emerge chiaramente come il predetto finanziamento fosse stato stipulato da Te.Sa. (con l’intervento – in funzione di garanti – di Ci.Da. e Ci.St.) al fine di consolidare le passività accumulate sui c.c. (…) e (…). Si legge infatti espressamente che “la parte mutuatario, non essendo in grado di pagare il predetto debito in un’unica soluzione, ha chiesto alla Banca un finanziamento da destinare anche a consolidamento della citata passività” e che “la Banca è disposta a concedere il finanziamento richiesto dalla parte mutuatario da destinare allo scopo di cui sopra” (cfr. doc. 6 fascicolo parte attrice).
Alcun dubbio può dunque sorgere in merito alla esclusiva finalità del finanziamento per cui è causa finalizzato a ripianare debiti che, come visto, si sono rivelati inesistenti per via dell’accertata nullità parziale delle condizioni praticate dalla banca.
Sul punto la giurisprudenza sia di merito che di legittimità è ormai costante nel ritenere che, in tali casi, debba parlarsi di un evidente collegamento negoziale con la conseguenza che il due contratti debbano ritenersi interdipendenti.
Si è statuito, infatti, che “laddove il saldo debitore del conto corrente derivi dall’applicazione di clausole nulle o da addebiti illegittimi, pertanto, tali vizi vengono a ripercuotersi anche sul contratto di mutuo. Ne deriva che, essendo il mutuo finalizzato a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente (risultante dall’illegittima applicazione di clausole contrattuali nulle ovvero di oneri non pattuiti), lo stesso è nullo per mancanza di causa concreta: nulla deve essere restituito, in forza di detto contratto, dal correntista alla Banca (che, anzi, è tenuta a restituire al correntista/mutuatario le rate di mutuo versate). In effetti, in tale ipotesi l’accredito della somma mutuata sul conto corrente costituisce una mera operazione contabile, finalizzata ad “abbattere” lo scoperto poi rivelatosi insussistente. Ciò posto, neppure possono ritenersi valide né efficaci le fideiussioni poste a garanzia del contratto di mutuo” (Corte di Appello di Torino, 15 giugno 2015). Ed ancora “Va dichiarata la nullità del contratto di mutuo stipulato con la sola finalità di azzeramento del saldo negativo di conto corrente, frutto di illecita applicazione di interessi ultralegali, spese e commissioni non dovute e capitalizzazione trimestrale di interessi a debito… essendo il mutuo stato stipulato al sol fine di coprire una illecita, in quanto calcolata in violazione delle previsioni di cui agli artt. 1284 – 1283 cod.civ., scopertura di conto corrente, lo stesso deve dirsi illecito, in quanto chiaramente stipulato in frode alla legge, in violazione della previsione di cui all’art. 1344 cod. civ. nei termini chiariti da Cass. 13580/2004, (Tribunale di Brindisi, 04.12.2006).
Dunque, l’esistenza di un collegamento funzionale sussistente tra i contratti di conto corrente ed il contratto di finanziamento implica che l’accertata nullità parziale dei contratti di conto corrente si riverbera – inevitabilmente – sul contratto di finanziamento secondo il principio simul stabunt vel simul cadent.
In conclusione, essendo stato il finanziamento concluso al fine di ripianare un debito insussistente deve dichiararsi, in questa sede, la nullità dello stesso e – conseguentemente – delle accessorie garanzie personali prestate da Ci.St. e Ci.Da.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, andranno poste a carico della Banca e liquidate in relazione al valore della causa, all’attività effettivamente svolta dal procuratore della parte ed al numero e complessità delle questioni trattate, anche in considerazione della circostanza per cui la causa è stata rimessa in istruttoria con necessità di ulteriore attività da parte dei procuratori.
Allo stesso modo, le spese della CTU saranno poste a carico dell’istituto di credito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1619 del 2014, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– Condanna la banca all’addebito sul conto corrente n. (…) della somma di Euro 22.797,86 cosicché risulti – in considerazione dell’esistenza di un saldo negativo al 30.6.2014 di Euro 103,17 – un saldo positivo per il cliente, al 30.6.2014 di Euro 22.694,69 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
– Condanna l’Istituto di credito a restituire a Te.Sa. la complessiva somma di Euro 11.774,66 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
– Dichiara la nullità del contratto di finanziamento chirografario n. (…) del 16.4.2014;
– Dichiara la nullità delle fideiussioni prestate da Ci.Da. e Ci.St. e di cui all’art. 5 del predetto contratto di finanziamento;
– condanna la parte convenuta a rimborsare ai procuratori della parte attrice, dichiaratisi antistatari, le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di Euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
– pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta.
Così deciso in Ascoli Piceno l’8 ottobre 2018.
Depositata in Cancelleria l’8 ottobre 2018.