Tribunale Caltanissetta, civile Sentenza 26 febbraio 2018, n. 104

L’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.

 

Tribunale Caltanissetta, civile Sentenza 26 febbraio 2018, n. 104

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Amoroso, all’udienza di discussione del giorno 26 febbraio 2018 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 517 / 2016 R.G.

promossa da

(…) in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avv. Gi.Fe. per procura come in atti;

– ricorrente –

Contro

(…) S.P.A in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avv. Fr.Ma. come da procura in atti;

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale mandatario di (…) S.p.A., (…), rappresentato e difeso dagli avvocati (…) e (…) giusta procura generale alle liti in Notar (…) del (…) rep. N.(…)/(…);

INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avv. (…), giusta procura generale alle liti in notar (…) del (…) rep. N. (…);

– resistenti –

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con ricorso depositato in data 16/03/2016 parte ricorrente in epigrafe indicata, adiva il Giudice del Lavoro chiedendo, previa sospensione dell’esecuzione, l’annullamento della iscrizione ipotecaria effettuata da (…) s.p.a. in data 17/02/2006 R.G. 3549 e R.P. n.1264 avente ad oggetto cartelle di pagamento indicate in ricorso e concernenti contributi INPS e INAIL.

Lamentava la ricorrente l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per mancanza di preventiva comunicazione da parte del concessionario in ordine all’avvio della procedura preordinata all’esecuzione forzata, nonché nel merito, la prescrizione dei relativi crediti.

Con vittoria di spese compensi e onorari del giudizio

Instauratosi il contraddittorio si costituivano (…) s.p.a., INAIL e INPS spiegando difese volte al rigetto dell’opposizione.

In particolare l’INAIL e l’INPS eccepivano preliminarmente il proprio difetto di legittimazione per il procedimento di esecuzione immobiliare in quanto concernente attività riguardanti il concessionario.

All’odierna udienza, previa discussione orale, veniva pronunciata sentenza della quale veniva data lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

All’odierna udienza il procuratore di (…) s.p.a., richiamando quanto dedotto in seno alla memoria depositata in data 10/02/2018, ha dichiarato di rinunciare alle cartelle oggetto del presente giudizio e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. I procuratori delle altre parti hanno preso atto di tale richiesta, ma l’opponente ha insistito nella condanna alle spese di lite.

Sulla base delle superiori considerazioni e della concorde richiesta delle parti va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Poiché l’opponente ha insistito nella pronuncia sulle spese di lite, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale.

Ai fini della superiore statuizione rileva, quanto segue.

Nel caso di specie trova applicazione il principio affermato con riferimento all’iscrizione ipotecaria dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui : “l’amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 deve comunicare al contribuente che procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine – che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni – perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto” (Cass. SU 18/09/2014 n. 19667).

L’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.

Tanto premesso, pur non ignorando questo decidente che la Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del suddetto obbligo anche nel regime antecedente l’entrata in vigore del comma 2 bis, art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto con D.L. n. 70 del 2011, nel caso in esame ai fini della statuizione sulle spese va considerato che l’iscrizione ipotecaria risale al 2006, epoca nella quale sussisteva contrasto giurisprudenziale sul punto, così come sussisteva analogo contrasto circa il termine di prescrizione dei crediti, risolto dalla Cassazione nel 2016.

Dunque, in ragione delle incisive evoluzioni normative e giurisprudenziali che hanno interessato le questioni oggetto della presente controversia, si ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 517/2016 RG;

dichiara cessata la materia del contendere;

spese compensate

Così deciso in Caltanissetta il 26 febbraio 2018.

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2018.

 

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Avv. Umberto Davide

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