L’art. 1957 c.c., nell’imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l’adempimento dell’obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest’ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa; pertanto, il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato.

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Corte d’Appello Venezia, Sezione 4 civile Sentenza 5 aprile 2019, n. 1310

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE QUARTA CIVILE

Composta dai Signori Magistrati

Dott. Giovanni Callegarin – Presidente

Dott. Marina Cicognani – Consigliere rel. est.

Dott. Elena Rossi – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 3898 del Ruolo Generale 2017

TRA

(…) ((…)), con l’avv. MA.ST. ((…)) Indirizzo Telematico; ,

domiciliato presso il difensore;

CONTRO:

(…) ((…)), con l’avv. e domicilio eletto presso il difensore;

(…) ((…)), con l’avv. e domicilio eletto presso il difensore;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, (…) e (…) convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Padova, (…) e (…), esponendo i fatti seguenti.

Essi, in quanto proprietari dell’immobile sito in C. (…), con contratto in data 13.3.2013 lo concedevano in locazione alla (…), con garante contrattuale la (…); a seguito del mancato pagamento di numerosi canoni intimavano sfratto per morosità alla (…) e chiedevano, nella presente sede, la convalida del rilascio e la condanna di quest’ultima e della (…) al pagamento della somma insoluta, a titolo di canoni impagati dal mese di agosto 2015 all’ottobre 2016, per complessivi Euro 6.648,8.

(…), pur regolarmente notiziata, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.

(…) si opponeva alla convalida e chiedeva di essere dichiarata libera da ogni obbligo per intervenuto scioglimento del vincolo fideiussorio ex art. 1956 c.c., nonché la dichiaratoria della decadenza degli attori intimanti a norma dell’art. 1957 c.c.; in subordine, instava per la decurtazione della somma intimata.

Con sentenza n. 2192/17 l’adito Tribunale dichiarava la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice, confermando l’ordinanza resa nel corso del giudizio; conseguentemente, condannava la conduttrice e la garante, in solido tra loro, al pagamento, in favore dei comproprietari (…) e (…), dei canoni di locazione scaduti e delle spese condominiali per complessivi Euro 10.021, 80, con l’aggravio delle spese processuali.

Presentava appello (…) prendendo le medesime conclusioni di cui al primo grado di giudizio; in via subordinata, chiedeva dichiararsi l’estinzione dell’obbligazione fideiussoria e, quindi, non dovute le somme maturate a titolo di indennità di occupazione a decorrere dalla data di intervenuta risoluzione del contratto di locazione.

Si costituivano (…) e (…) domandando il rigetto dell’appello.

A seguito dell’udienza di discussione del 27.3.2019, la causa passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello merita parziale accoglimento.

Ma si passi all’esame dei singoli motivi che comportano l’esame di due distinte questioni di diritto.

Invero, con il primo, (…) si doleva della violazione di legge in relazione all’applicazione dell’art. 1956 c.c., nonché della errata valutazione, ad opera del giudice di primo grado, delle circostanze determinanti al fine di decidere, sostenendo che la citata norma prevedeva che il garante di una obbligazione futura era liberato nel caso in cui l’avente diritto avesse fatto credito al terzo senza riferire – come nel caso di specie – al garante la morosità del conduttore.

La tesi non è condivisibile per diverse ragioni.

In primo luogo, l’obbligazione di pagamento del canone locatizio non poteva essere considerata “obbligazione futura” e, dunque, era estranea al disposto dell’art. 1956 c.c., dal momento che il contratto di locazione è predeterminato anche quanto al canone e il pagamento – già espressamente quantificato – è meramente suddiviso in rate mensili, talché detto debito esula completamente dalla nozione di obbligazione futura.

Conseguentemente, non occorre alcuna autorizzazione del fideiussore, come invece prescritto dalla norma a tutela di esso garante.

In secondo luogo, risultano agli atti due raccomandate – la prima in data 14.7.2015 con la quale i locatori lamentavano il mancato pagamento dei canoni per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2015 per un debito di Euro 2.000, e la seconda, in data 26.5.2016, relativa all’omesso versamento di altri 6 canoni – che venivano inoltrate dai comproprietari alla conduttrice (…) e alla di lei garante (…).

Pertanto, la (…) era stata messa in condizione di essere pienamente a conoscenza della difficile situazione economica nella quale versava la (…).

Per converso, il 2 motivo di gravame – relativo alla dedotta come erronea mancata applicazione dell’art. 1957 c.c., laddove si stabiliva la decadenza dei creditori procedenti nel caso in cui essi non proponessero le loro istanze contro il debitore nel termine di sei mesi – va accolto.

Infatti, come da costante giurisprudenza di legittimità, “L’art. 1957 c.c., nell’imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l’adempimento dell’obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest’ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa; pertanto, il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato.” ( Cass. n.1724/2016 ).

Calati i principi nella fattispecie concreta, va rilevato che i proprietari agivano in giudizio con l’azione di sfratto per morosità ben oltre il termine di legge, attendendo il mancato pagamento di 15 mensilità prima di adire l’Autorità Giudiziaria: non avendo, quindi, i C.-P. coltivato l’azione in termini, proprio in ossequio all’art.1957 c.c. e alla giurisprudenza su di esso formatasi, il garante sarà tenuto a garantire i canoni e le spese condominiali impagati a far tempo dai 6 mesi anteriori all’agire dei comproprietari, ossia dalla notifica dell’intimazione di sfratto per morosità.

Da ultimo, va rilevato che devono trovare accoglimento i due ultimi motivi di appello – da trattare congiuntamente in quanto connessi e relativi agli obblighi sorti successivamente alla dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione fatta con la sentenza di primo grado e a quelli successivi, sino al mancato rilascio dell’immobile – posto che la (…) si era negozialmente obbligata a garantire i pagamenti dei canoni di (…) e, dunque, una volta dichiarata la risoluzione contrattuale con la sentenza di primae curae – ossia venuto meno il contratto di locazione – nessun obbligo poteva esserle più imputato.

Dall’accoglimento solo parziale dell’appello discende, in tema di spese di giudizio, l’applicazione congiunta degli artt.91 e 92 c.p.c., e, dunque, la condanna della (…) al pagamento del 50% delle spese processuali della controparte, come in dispositivo liquidate per entrambi i gradi di giudizio, mentre, per la stessa ragione, la restante metà deve essere compensata tra esse parti, sempre per i due gradi.

P.Q.M.

La Corte d’appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d’appello avverso la sentenza n.2192/17 emessa dal Tribunale di Padova, così pronuncia:

in parziale accoglimento del ricorso, condanna (…) al pagamento, in favore di (…) e (…), dei canoni impagati e delle spese condominiali a far tempo da mesi 6 ( sei ) anteriori alla notifica dell’intimazione di sfratto per morosità azionata dai comproprietari;

condanna la (…) al pagamento del 50% delle spese processuali della controparte per entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado e per l’intero, in complessivi Euro.4.600, e, per il presente grado e per l’intero, in complessivi Euro.3.300 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ulteriori oneri accessori come per legge;

compensa la restante metà per entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Venezia il 27 marzo 2019.

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.