le precipitazioni atmosferiche straordinarie e imprevedibili non interrompono il nesso di causalità esistente tra la condotta, in prevalenza omissiva, di chi è tenuto alla sorveglianza sui beni e l’evento dannoso. Il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è sufficiente a configurare il caso fortuito, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza. La possibilità di invocare il fortuito deve ritenersi ammessa nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un’efficacia di tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento. E’ evidente, perciò, che un temporale di particolare forza ed intensità, protrattesi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può, in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, salva l’ipotesi in cui sia stata accertata l’esistenza di condotte astrattamente idonee a configurare una (cor)responsabilità del soggetto che invoca l’esimente in questione.

Tribunale|Parma|Civile|Sentenza|27 aprile 2023| n. 550

Data udienza 27 aprile 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa da:

(…) ((…)), (…) ((…)), con il patrocinio dell’avv. MO.AL., elettivamente domiciliato in V.LO (…) PARMA, presso lo studio dell’avv. MO.AL.

– ATTORI –

Contro

(…) S.N.C. ((…)), con il patrocinio dell’avv. AL.MA., elettivamente domiciliato in VIA (…) PARMA, presso lo studio dell’avv. AL.MA.

-CONVENUTO –

E con la chiamata in causa di

(…) (e già anche (…) ora deceduta), con il patrocinio dell’avv. TA.SI. e dell’avv. RA.MA., elettivamente domiciliata in PARMA

Causa Civile iscritta al 3489/2017 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (…) e (…) hanno convenuto in giudizio (…) s.n.c. per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni causati ad alcuni mobili antichi della loro abitazione in occasione dell’asportazione e della custodia degli stessi durante il tempo necessario all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della loro casa coniugale, esponendo: che, nel maggio 2016, i ricorrenti affidavano alla società convenuta le operazioni di asporto, di deposito e di successiva riconsegna di mobilio e arredi del loro appartamento al tempo interessato da lavori di ristrutturazione;

che, al momento della riconsegna avvenuta nel settembre dello stesso anno, i ricorrenti constatavano rilevanti danni ad alcuni mobili di pregio, in parte dovuti ad urti da movimentazione durante le operazioni di riconsegna e riallocazione del mobilio nell’abitazione e in parte evidentemente dovuti ad esposizione all’acqua e all’umidità;

che i predetti danni venivano riconosciuti dalla Compagnia di assicurazione del traslocatore, ma mentre quelli da movimentazione venivano risarciti nella somma di Euro 10.940,00, i danni da bagnamento, pur periziati dalla stessa compagnia e stimati in una somma di circa 6.500,00 Euro, non venivano risarciti sia dall’assicuratore sia dalla società di traslochi.

Conseguentemente, i ricorrenti hanno chiesto la condanna della parte resistente al risarcimento dei danni da bagnamento, quantificati nella somma di Euro 7.475,00, o nella somma ritenuta di giustizia.

Costituendosi in giudizio, la società resistente ha riconosciuto di avere svolto le indicate attività di asporto e deposito del mobilio e che lo stesso, a causa di “un violento acquazzone abbattutosi sulla zona” in data 17 settembre 2017, è stato interessato da percolazioni d’acqua piovana provenienti dalla copertura del fabbricato nel quale era ricoverato.

La società, pertanto, ha affermato di non avere alcuna responsabilità per i danni riportati dai mobili, in primo luogo per caso fortuito, stante l’eccezionalità dell’evento atmosferico. Per tale ragione, essa ha chiesto il rigetto della domanda.

In via subordinata, la resistente ha eccepito che l’eventuale responsabilità per i danni sarebbe da ricondurre alle proprietarie dell’immobile, per difetto di manutenzione straordinaria. Pertanto, essa ha chiamato in causa (…) e (…), chiedendo di essere manlevata dalle stesse, in caso di accertata responsabilità.

Le terze chiamate si sono costituite ed hanno eccepito, quanto a (…), il difetto di legittimazione passiva, avendo essa ceduto alla prima, la quota di proprietà dell’immobile con atto di donazione del 24 novembre 2015, registrato e trascritto il 14 dicembre 2015.

Sempre in via preliminare, le chiamate in causa hanno eccepito l’inammissibilità della domanda di manleva, svolta dalla resistente, trattandosi di ipotesi in cui avrebbe dovuto essere proposta la diversa domanda di rivalsa.

Nel merito, le chiamate in causa hanno eccepito che la locazione comporta il passaggio al conduttore della custodia dell’immobile locato, con la conseguenza che la responsabilità, a norma dell’art. 2051 c.c., è di regola ipotizzabile esclusivamente a carico di quest’ultimo, sul quale grava il rischio del fatto ignoto, mentre il locatore può diventare responsabile degli stessi danni, in concorso con il conduttore, solo qualora, avvertito da questi o, comunque, consapevole della necessità di riparazioni eccedenti la piccola manutenzione, abbia trascurato di provvedervi.

Secondo le terze chiamate, o (…) s.n.c. deve andare esente da responsabilità, in quanto “l’eccezionalità dell’evento atmosferico” rientra nel caso fortuito ed allora la stessa esimente deve valere anche per il proprietario dell’immobile; oppure dovrà essere ritenuta la sola a rispondere dei danni, salvo che non dimostri di avere vigilato, adottando idonee misure precauzionali e di avere posto in essere un’adeguata attività di controllo, ipotesi non provata nel caso di specie.

Secondo le stesse, inoltre, non vi sarebbe prova che l’asserito allagamento sia stato causato dalle infiltrazioni provenienti dal tetto piuttosto che a causa di una qualche finestra lasciata incautamente aperta.

In terzo luogo, il dato pacifico che, nonostante il violento nubifragio si fosse verificato nella giornata di sabato 17 settembre 2016, La (…) s.n.c. si sia avveduta dell’allagamento il lunedì successivo, dimostrerebbe come la società custode, nonostante l’eccezionalità dell’evento atmosferico, si sia ben guardata dall’eseguire un sopralluogo il giorno stesso, per verificare la situazione, ma abbia addirittura atteso la pausa del fine settimana, prima di fare ingresso nel magazzino; essendo evidente che, se la convenuta fosse intervenuta nell’immediatezza, avrebbe potuto mettere al riparo i mobili, evitando così che rimanessero in ammollo per ben due giorni.

Infine, la difesa delle terze chiamate ha contestato la valutazione dei danni sui mobili.

Conseguentemente, le proprietarie hanno chiesto il rigetto della domanda proposta nei loro confronti.

Convertito il rito sommario in rito ordinario, interrotta la causa per decesso di (…), tentata la riassunzione nei confronti degli eredi, essa non è andata a buon fine, in quanto non rinvenuti. La causa, quindi, è proseguita, quanto ai terzi chiamati, nei confronti della sola (…). A parere di questo giudicante, la domanda è fondata per le ragioni che seguono.

I fatti dai quali scaturisce la responsabilità contrattuale della resistente sono stati riconosciuti da quest’ultima. E’, dunque, pacifico che il (…) e la (…) hanno affidato i mobili antichi di loro proprietà in deposito a titolo oneroso alla resistente e che quest’ultima li ha restituiti danneggiati anche per bagnamento, danno non risarcito poiché considerato non addebitabile alla propria assicurata dalla Compagnia di assicurazione che ha risarcito i danni da movimentazione.

Ai sensi dell’art. 1168, 1 comma, c.c., “Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia”.

Il depositario è liberato dalla responsabilità per danni alla cosa in custodia, che, come in ogni caso di responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., si presume sussistente, solo qualora provi il caso fortuito.

E’ documentalmente provato che nella serata di sabato 17 settembre 2016, la zona di Parma era stata interessata da violenti acquazzoni (v. doc. 8 della terza chiamata: “Rapporto dell’evento meteorologico del 16 e 17 settembre 2016” di “Arpae Emilia-Romagna).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, le precipitazioni atmosferiche straordinarie e imprevedibili non interrompono il nesso di causalità esistente tra la condotta, in prevalenza omissiva, di chi è tenuto alla sorveglianza sui beni e l’evento dannoso: “il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è sufficiente a configurare il caso fortuito, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza”. “La possibilità di invocare il fortuito (…) deve ritenersi ammessa nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un’efficacia di tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento. E’ evidente, perciò, che un temporale di particolare forza ed intensità, protrattesi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può, in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, salva l’ipotesi in cui sia stata accertata l’esistenza di condotte astrattamente idonee a configurare una (cor)responsabilità del soggetto che invoca l’esimente in questione” (Cass. n. 5877/2016).

Nel caso di specie, è stato provato per testimoni che lunedì 19 settembre 2016, all’apertura del magazzino, dopo la pausa del fine settimana, il magazzino veniva trovato completamente allagato; che l’acqua in terra oltrepassava di poco l’altezza del bancale; “che l’acqua scendeva nel punto di congiungimento di due tetti dove era presente una grondaia” (teste (…)). Il teste G. ha confermato di avere visto l’infiltrazione “… dove si congiungevano i due locali” e che l’acqua presente nel magazzino lambiva i mobili di proprietà (…) (cap. 5 di memoria istruttoria di parte convenuta).

Il teste (…), coniuge della intervenuta (…), ha confermato che “la Sig.ra (…) veniva informata dalla conduttrice che, a seguito del nubifragio occorso il precedente 17settembre, si erano verificate percolazioni all’interno del capannone” (cap. 12 memoria istruttoria terza chiamata).

Il teste (…), legale rappresentante della ditta che, in epoca precedente al nubifragio, aveva eseguito opere di rifacimento e successivi lavori di manutenzione del tetto dell’immobile, ha confermato di avere eseguito dei sopralluoghi sul tetto e di avere constatato che l’acqua filtrava attraverso una piccola fessurazione nel giunto di dilatazione della gronda di scarico centrale del corpo tetto.

Alla luce di quanto sopra, deve, dunque, escludersi che i danni subiti dai mobili di proprietà degli attori siano dovuti a caso fortuito.

Ai fini della quantificazione dei danni, è stata disposta Ctu, della quale la terza chiamata ha eccepito la nullità, sostenendo che il consulente tecnico d’ufficio non avrebbe preso posizione sulle osservazioni svolte dalla propria Ctp, essendosi limitato a riportare pedissequamente le stesse, senza replicare o fornire chiarimenti in merito alle specifiche obiezioni dalla medesima sollevate alla bozza della perizia.

Si ritiene, tuttavia, che il Ctu, nel confermare le proprie conclusioni all’esito delle osservazioni di parte, in realtà, abbia inteso riportarsi alle motivazioni già esaurientemente esposte nella propria relazione, non avendo altro da aggiungere. L’eccezione, pertanto, è infondata.

Con riguardo alla quantificazione degli stessi, si ritiene corretta la valutazione in Euro 7.090,00, compiuta dal Ctu, alla cui relazione si fa integrale rinvio, in quanto priva di vizi logici ed argomentativi e sostanzialmente conforme a quella del perito assicurativo (doc. 3 di parte attrice).

Su tale somma è dovuta la rivalutazione monetaria dalla data del deposito della Ctu alla data di pubblicazione della sentenza. Sulla somma, devalutata alla data dell’evento e rivalutata annualmente, sono altresì dovuti gli interessi legali dalla medesima data al saldo.

Con riguardo alla domanda proposta nei confronti della terza chiamata, si osserva, preliminarmente, che la domanda di manleva è un atto con cui una parte chiede che un terzo sia condannato a sollevarla da quanto sarà eventualmente tenuta a corrispondere a fronte di una richiesta risarcitoria, nel caso in cui sia soccombente in giudizio, ipotesi ricorrente nel caso di specie.

Nel merito si osserva che parte resistente ha fornito prova testimoniale in merito al fatto che, al momento dell’evento atmosferico, i mobili in deposito erano stoccati su bancali alti circa 13 cm (testi (…) e G., cap.1 di memoria istruttoria), contrariamente a quanto affermato dal solo teste (…) il quale, sul punto, in quanto coniuge della terza intervenuta, si ritiene non sia attendibile, a differenza rispettivamente del dipendente e dell’ex dipendente di parte resistente.

La provata presenza della fessurazione in corrispondenza del giunto di dilatazione della gronda di scarico centrale, unitamente alla conferma dell’avvenuto stoccaggio del mobilio in posizione sopraelevata e del fatto che l’acqua lambiva, comunque, anche il bancale, rende integralmente accoglibile la domanda proposta dalla resistente nei confronti della terza chiamata, in quanto proprietaria dell’immobile in oggetto, tenuta alla manutenzione straordinaria. Infatti, “il proprietario di un immobile locato risponde, ex art. 2051 c.c., dei danni causati a terzi dall’immobile stesso nel solo caso in cui tali danni siano derivati dalle strutture murarie dell’immobile o dagli impianti in esse conglobati” (Cass. n. 14745/2007), ipotesi ricorrente nel caso di specie. Inoltre, si ritiene che le circostanze accertate debbano far escludere anche solo una corresponsabilità di parte resistente, per il fatto di avere scoperto l’allagamento solamente due giorni dopo l’evento e di non essersi preoccupata, nell’immediatezza, di controllare lo stato dei luoghi. Infatti, deve ritenersi che non fosse prevedibile l’allagamento di un capannone chiuso ed apparentemente in buone condizioni di manutenzione, in conseguenza di un acquazzone.

La domanda svolta nei confronti della terza chiamata deve, pertanto, essere integralmente accolta.

Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico di parte resistente e della terza chiamata.

Le spese di causa seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

in accoglimento della domanda attorea, dichiara tenuta e condanna (…) di (…) e (…) s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni subiti da (…) e (…), che liquida in complessivi Euro 7.090,00, oltre rivalutazione monetaria, dalla data del deposito della Ctu alla data di pubblicazione della sentenza, e, sulla somma devalutata alla data dell’evento e rivalutata annualmente, interessi legali dalla medesima data al saldo.

In accoglimento della domanda di parte convenuta nei confronti della terza chiamata, dichiara tenuta e condanna (…) a manlevare (…) di (…) e (…) s.n.c. di quanto debba versare a (…) e (…).

Pone le spese di Ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte convenuta e della terza chiamata, in solido tra loro.

Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali di parte attrice, che liquida in complessivi Euro 5.077,00, per onorari, ed Euro 264,00, per spese esenti, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Condanna la terza chiamata al pagamento delle spese processuali di parte convenuta, che liquida in complessivi Euro 5.077,00, per onorari, ed Euro 237,00, per spese esenti, oltre rimborso forfettario del 15% sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Parma il 27 aprile 2023.

Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2023.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.