Non è azione di restituzione, ma di rivendicazione quella con cui l’attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l’occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto.
Tribunale|Vibo Valentia|Civile|Sentenza|10 aprile 2020| n. 228
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione civile, nella persona del Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 148/2009 R.G.A.C.,
TRA
(…) (C.F. (…)), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Br.An. e Pi.Pr., che congiuntamente e disgiuntamente, lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione del nuovo difensore depositata in telematico in data 26 Maggio 2016 ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio, sito a Vibo Valentia, alla Via (…),
– Attore –
NEI CONFRONTI DEL
COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO (C.F. (…)), rappresentato e difeso dall’Avv.to Pi.Ch., in virtù di apposita procura in calce alla comparsa costituiva ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Vibo Valentia, in Corso (…), giusta deliberazione della Giunta Municipale del 16 Febbraio 2009, n. 10
– Convenuto –
OGGETTO: azione restitutoria e risarcitoria da occupazione illegittima di immobili da parte della Pubblica Amministrazione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L’attore, con apposito atto di citazione, ha dedotto:
a) che, è proprietario del fondo denominato “(…)”, comprendente le particelle (…), (…), (…), (…) ed altre del foglio (…), sito in agro del Comune di (…) e che, per la realizzazione del Lago (…), il Consorzio di bonifica ha effettuato l’espropriazione di una porzione del fondo;
b) che, nel corso dei lavori fu realizzata dal Consorzio una strada di servizio che conduce al fiume (…), ai limiti della parte di fondo espropriata e comunque ricadente per l’intero nella proprietà dell’attore, malgrado lo stesso non rientrasse nel procedimento ablativo;
c) che, analoga situazione illegittima si è verificata in relazione al fondo (…) in agro del Comune di (…), per quanto riguarda le particelle (…), (…), (…) ed altre del foglio (…), in cui vi è stata usurpazione di un’altra strada poderale;
d) che, una ulteriore illegittima appropriazione da parte del Comune di (…) si è verificata in relazione ad un fabbricato, con annesso ballatoio sito a (…), individuato al NCEU, alla partita 895, foglio (…), mappale (…), sub (…), sul quale l’Ente ha svolto numerosi lavori edificatori;
e) che, il Comune detiene illegittimamente il fabbricato denominato “Filanda”, individuato al foglio (…), particella (…), il quale costituisce immobile vincolato dai beni culturali. Infatti, la dichiarazione di pubblica utilità del 2 Dicembre 1996 è scaduta il 2 Dicembre 1999 dopo il triennio di legge dall’approvazione del progetto, tale che la stessa è decaduta da tale facoltà poiché non sono state iniziate le opere da eseguire e l’immissione in possesso del bene è avvenuta il 28 Agosto 2001, né è stato rispettato il termine quinquennale di legge per il completamento dei lavori cadente il 2 Dicembre 2001. Addirittura, i lavori iniziarono il 16 Settembre 2002, nove mesi dopo lo spirare del termine perentorio imposto dalla legge per la loro ultimazione. Il Comune era, inoltre, privo di potere ablativo sull’immobile poiché vincolato dai Beni Culturali;
f) che, il contratto di cessione volontaria di tale bene, stipulato il 3 Giugno 2006, è nullo, poiché avrebbe dovuto essere stipulato entro i termini di validità della dichiarazione di pubblica utilità e per incompetenza del Sindaco a firmare il decreto di esproprio e di cessione volontaria. Su tale immobile il Comune ha compiuto gravissimi abusi edilizi in spregio ai vincoli derivanti dall’essere un bene culturale;
g) che, lo stesso è proprietario di una corte compresa nel fabbricato Filanda, individuato al foglio (…), particella (…), oggetto di occupazione illegittima da parte del Comune di (…) che vi ha realizzato in modo arbitrario la rete fognaria, pregiudicandone la proprietà;
h) che, è proprietario di un oleificio sito in (…) e l’Ente ha omesso di rilasciare l’autorizzazione sanitaria nei termini, costringendolo ad adire il Tribunale di Vibo Valentia, il quale con sentenza n. 343 del 2004, passata in giudicato, ha condannato il Comune a rilasciare quanto richiesto e non ottemperandovi, ha cagionato al (…) un danno derivante dal mancato guadagno e dalla revoca del contributo da parte del Ministero, cui hanno fatto seguito numerose denunce. Il (…) ha, pertanto, diritto ad ottenere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, c. 2, essendo stato costretto a richiedere un finanziamento bancario pari ad Euro 24.000,00 alla (…) S.p.A.;
i) che, vani sono risultati i tentativi di bonario componimento della lite e che si è reso necessario adire il Tribunale.
Sulla scorta di tali assunti, parte attorea ha chiesto il riconoscimento della piena ed esclusiva proprietà di (…) dei beni immobili indicati alle lettere che precedono, la loro restituzione, previa riduzione in pristino dello stato dei luoghi, e conseguente risarcimento dei danni materiali e morali conseguenti alla illegittima occupazione dei fondi.
Con riguardo al bene cd. Filanda, ne ha chiesto il riconoscimento della piena ed esclusiva proprietà, previa declaratoria di nullità del procedimento ablativo o, in subordine, dell’esproprio ovvero, in via ulteriormente gradata, la dichiarazione di nullità del contratto di cessione volontaria intervenuto inter partes. Ha, inoltre, chiesto la condanna del Comune di Monterosso al rilascio dell’autorizzazione sanitaria relativa all’oleificio e al risarcimento del relativo danno.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio la parte convenuta, la quale ha eccepito:
a) che, le domande sono inammissibili e infondate dal momento che i diritti ivi azionati si sono prescritti;
b) che, la strada oggetto di contestazione è stata realizzata negli anni ’50 dal Consorzio di bonifica lungo un tracciato parallelo alla strada comunale già esistente. In particolare, il percorso originario è stato abbandonato a seguito della realizzazione della strada e annesso alla proprietà dell’attore che lo ha sempre utilizzato insieme ai suoi danti causa. La seconda strada costituisce un percorso esterno all’abitato di Monterosso Calabro, alternativo alla strada provinciale in relazione al quale il Comune ha sempre eseguito le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
c) che, il ballatoio è un’opera risalente nel tempo e realizzata sulla via pubblica, mentre con riguardo all’immobile c.d. “Filanda”, il Tar Calabria, Catanzaro, con sentenza del 24 Marzo 2007, ha annullato il decreto di esproprio, prot. n. (…) del 14 Giugno 2004 e ha accolto la domanda di restituzione dell’immobile, condannando il Comune di Monterosso al risarcimento del danno da illegittima occupazione del bene, oggetto di successiva impugnativa innanzi al Consiglio di Stato. Ciò preclude una nuova statuizione sul punto. Inoltre, tale bene ha formato oggetto di una cessione volontaria datata 3 Giugno 2006, le cui censure di invalidità sono prive di riscontro probatorio.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e competenze di lite.
3. La causa è stata istruita solo a mezzo di produzione documentale. Dopo una serie di rinvii ai fini della precisazione delle conclusioni disposti dai diversi Giudici che si sono avvicendati nella titolarità del ruolo, all’udienza del 19 Settembre 2019, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
3.1. Parte attorea in comparsa conclusionale ha ampiamente ribadito le proprie precedenti difese e deduzioni a sostegno della piena fondatezza delle domande proposte, nonché alla condanna della controparte ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Nella successiva memoria di replica ha insistito per “l’accoglimento delle conclusioni formulate e/o rassegnate nel predetto atto di citazione e/o previa rimessione sul ruolo per disporre la più volte richiesta CTU”.
3.2. Parte convenuta in comparsa conclusionale ha ribadito le proprie precedenti eccezioni e articolazioni difensive e ne ha chiesto l’accoglimento.
Nella successiva memoria di replica ha precisato che le domande non sono state suffragate dal alcun valido elemento sul piano probatorio e che tardiva ed irrituale si presenta la richiesta di risarcimento danni per lite temeraria formulata in comparsa conclusionale.
Pertanto, ha insistito nelle conclusioni già rassegnate, con vittoria di spese e competenze di lite, come da allegata notula, in ragione del valore e della complessità del caso.
4. Tanto premesso, le domande sono infondate e, come tali, non risultano suscettive di accoglimento per le ragioni che seguono.
4.1. Giova preliminarmente considerare che deve essere disattesa la richiesta di rimessione sul ruolo della causa ai fini disporre la più volte richiesta CTU, ciò in ragione del fatto che sulla questione inerente all’ammissibilità delle richieste istruttorie si sono pronunciati i tre diversi Giudici che si sono avvicendati nella titolarità del ruolo, i quali hanno ampiamente elucidato i motivi per i quali le prove articolate dalla parte attorea sono risultate non utili e necessarie ai fini del decidere.
Fatta questa premessa, occorre entrare nel merito della controversia in cui i petita azionati e le relative causae petendi, determinano questo Giudicante ad una parcellizzazione del decisum con riguardo ai profili giuridici coinvolti necessitanti di difformi statuizioni.
Per tali motivi, saranno condotti scrutinii differenziati in relazione a quanto emergente dalle domande di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’atto di citazione, rispetto a quanto azionato alle lett. e), f), g) e alla lett. h).
4.1.1. Orbene, le pretese azionate e risultanti dalle lett. a), b), c) e d) devono essere esaminate da questo Giudice con riguardo alla fattispecie di creazione pretoria dell’occupazione appropriativa, definita anche acquisitiva o accessione invertita che si paventava nei casi in cui la Pubblica Amministrazione nel realizzare un’opera pubblica occupi un’area di proprietà altrui in assenza di titolo legittimante.
Le possibilità di manifestazione erano due: nel primo caso, l’occupazione si caratterizzava ab origine per la mancanza di un provvedimento autorizzatorio per la P.A. Viceversa nel secondo caso, l’Amministrazione, a seguito di una inziale legittimazione, procedeva alla materiale trasformazione del fondo altrui, allo scadere dell’occupazione legittima.
I rimedi attivabili dal privato al fine di tutelare le proprie ragioni oscillavano tra l’azione restitutoria, l’azione risarcitoria per equivalente e il ricorso al potere pubblicistico di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del T.U. Espropri ossia il D.P.R. n. 327 del 2001.
Tale forma di occupazione si differenziava dall’occupazione usurpativa, anch’essa istituto di creazione giurisprudenziale, che si verificava quando la P.A. procedeva all’occupazione di un fondo per la realizzazione di un’opera pubblica, senza essere in possesso di una dichiarazione di pubblica utilità, ovvero quando, pur avendo la dichiarazione di pubblica utilità, questa sia stata poi annullata oppure nelle ipotesi di sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità per inutile decorso dei termini previsti per l’esecuzione dell’opera. In tale ultima fattispecie non si poneva il problema della prescrizione, poiché il diritto di proprietà permaneva in capo al privato.
La scissione categoriale tra le due forme di occupazione è stata superata per effetto dell’importante intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno operato una reductio ad unitatem delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dai due fenomeni al fine di superare il contrasto tra orientamenti dottrinari e giurisprudenziali maturati sul punto, anche in linea con gli assunti desumibili dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dei relativi Protocolli addizionali e delle sentenze della Corte di Strasburgo (cfr. Corte EDU, sentenze V. c. Italia, 30 maggio 2000; S. c. Italia, 15 e 29 luglio 2004; A. c. Italia, 19 maggio 2005; (…) c. Italia, 21 dicembre 2006; P. c. Italia, 4 dicembre 2007, S. c. Italia n. 3, 6 marzo 2007).
Infatti, materia di espropriazione per pubblica utilità, la necessità di interpretare il diritto interno in conformità con il principio enunciato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui l’espropriazione deve sempre avvenire in “buona e debita forma”, ha comportato che l’illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l’irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un’opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all’acquisto dell’area da parte dell’Amministrazione, sicché il privato ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 735 del 2005).
Il privato, inoltre, ha diritto al risarcimento dei danni per il periodo, non coperto dall’eventuale occupazione legittima, durante il quale ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal terreno e ciò sino al momento della restituzione, ovvero sino al momento in cui ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno. Ne consegue che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente.
Dalla pronuncia sopra richiamata si evince che le forme di tutela approntate dall’ordinamento in materia oscillano tra un rimedio restitutorio del bene oggetto di illegittima occupazione e un rimedio risarcitorio atto a ristorare l’avente diritto con l’equivalente in danaro del valore del bene.
Tra i due strumenti si pone un regime di alternatività affidata alla discrezionalità di scelta della parte che agisce in giudizio. Risulta evidente che l’aver attivato il rimedio risarcitorio sottende un atto abdicativo del diritto dominicale sul bene che abbia subito una irreversibile trasformazione.
Tali assunti ricostruttivi hanno trovato conferma della giurisprudenza amministrativa che di recente si è pronunciata sul punto, che per cui è stato del tutto superato nell’ordinamento l’istituto dell’accessione invertita in tutte le sue sfumature e variabili giurisprudenziali, essendo venuta meno, in quanto non compatibile con la Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, la possibilità di affermare in via interpretativa che da una attività illecita della P.A. possa derivare la perdita del diritto di proprietà da parte del privato.
Caduto tale presupposto, diviene applicabile lo schema generale degli artt. 2043 e 2058 c.c., il quale non solo non consente l’acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, ma attribuisce al proprietario, rimasto tale, la tutela reale e cautelare apprestata nei confronti di qualsiasi soggetto dell’ordinamento (restituzione, riduzione in pristino stato dell’immobile, provvedimenti di urgenza per impedirne la trasformazione, ecc.), oltre al consueto risarcimento del danno, ancorato ai parametri dell’art. 2043 c.c.
Trattandosi sempre di un’ipotesi d’illecito permanente, lo stesso viene a cessare solo, per effetto della restituzione, di un accordo transattivo ossia della compiuta usucapione da parte dell’occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente (cfr. Cons. St., sent. n. 3195 del 2019; Cass. Civ., SS.UU., 19 Gennaio 2015, n. 735, già cit.; Cass. Civ., Sez. I, 24 Maggio 2018, n. 12961).
Giova considerare che con riguardo alle domande azionate sub lett. a), b), c) e d) dell’atto di citazione, emerge che l’attore abbia attivato con riguardo ai beni ivi indicati il rimedio della restituzione del bene, previa riduzione in pristino dello stato dei luoghi e conseguente risarcimento dei danni conseguenti alla loro illegittima occupazione e al ristoro di quelli morali, stante l’assenza di una dichiarazione di pubblica utilità e di un successivo decreto di esproprio che rendono l’agere amministrativo non conforme a legge.
Ma l’azione restitutoria è preceduta dalla domanda di riconoscimento e di dichiarazione della piena ed esclusiva proprietà del bene in suo favore.
Non è azione di restituzione, ma di rivendicazione quella con cui l’attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l’occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto (cfr. Cass. Civ., sent. n. 7305/2014).
Ciò sottende un accertamento in capo al Giudice della titolarità del diritto reale in capo al soggetto che lo evoca.
Preme evidenziare che le domande di rivendica e quelle restitutorie assumono connotati alquanti diversi che si riverberano sul relativo regime dell’onere della prova, il quale risulta molto più gravoso nei confronti di chi intende agire in rivendica ai sensi dell’art. 948 c.c.
L’azione personale di restituzione è, infatti, destinata a ottenere l’adempimento dell’obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall’attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario.
Essa si distingue, pertanto, dall’azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell’assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Come è noto, poiché l’azione di rivendica ha ad oggetto la restituzione ossia il rilascio del bene che l’attore afferma essere occupato sine titulo dal convenuto, egli è soggetto al rigoroso onere probatorio che gli impone di provare la proprietà del bene, risalendo anche attraverso i propri danti causa sino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell’usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti domini.
Orbene, l’attore ha depositato in atti solo un atto notarile di divisione dei beni tra coeredi del 2 Novembre 1990, rep. n. (…) e racc. n. (…), il quale non consente a questo Giudice di ritenere esaustivamente assolto l’onere sullo stesso gravante ai fini dell’accertamento e della dichiarazione che l’attore è il legittimo proprietario dei beni che rivendica e la sua domanda, anche di restituzione deve essere rigettata.
Tale assunto si riverbera sulla domanda risarcitoria azionata in giudizio, avuto riguardo al danno da illegittima occupazione del bene, atteso che la stessa risulta ancorata alla domanda di accertamento della proprietà e di restituzione del bene in ragione dell’asserita illegittima occupazione.
Preme sottolineare, ad abuntantiam, che nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l’evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l’ulteriore e più recente intervento nomofilattico (cfr. sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l’ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell’art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione sine titulo, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell’onere probatorio di tale natura non può includere anche l’esonero dall’allegazione dei fatti che devono essere accertati, a ciò non potendo ovviare la consulenza tecnica d’ufficio che non è mezzo di prova.
Parimenti è da dirsi per il ristoro dei danni morali evocati nell’atto di citazione e in comparsa conclusionale, in cui l’onere della prova è plasmato dall’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., e pur utilizzando le presunzioni, non esonera la parte che agisce per ottenerne il ristoro dal relativo onere di allegazione e di prova.
4.1.2. Con riguardo alle domande di cui alle lett. e), f) e g) dell’atto di citazione, giova considerare quanto segue.
L’attore ha lamentato, in particolare, l’illegittima detenzione del fabbricato rurale “Filanda” di cui al foglio (…), part. (…), affermando la nullità del contratto di cessione volontaria stipulato in data 3 Giugno 2006 perché avrebbe dovuto essere concluso entro i termini di validità della dichiarazione di pubblica utilità. Inoltre, ha evidenziato che la cessione volontaria è nulla in ragione dell’incompetenza del Sindaco a firmare il decreto di esproprio e di cessione volontaria e per vizi del consenso inerenti al procedimento formazione di tale contratto.
Preme evidenziare che, ai sensi dell’art. 45, c. 3, del T.U. Espropri, il contratto di cessione volontaria produce gli stessi effetti giuridici del decreto di espropriazione.
Deriva da detta equiparazione, che peraltro recepisce un principio già affermato dalla giurisprudenza nella vigenza del precedente regime, che il beneficiario della cessione acquista a titolo originario e con effetto ex nunc la titolarità del diritto dominicale sull’immobile già oggetto della procedura ablatoria.
La cessione volontaria di un immobile costituisce un contratto ad oggetto pubblico che, inserito nell’ambito di un procedimento espropriativo, lo conclude eliminando la necessità di un provvedimento amministrativo di acquisizione coatta della proprietà privata, ma non esclude che un immobile possa essere trasferito all’ente pubblico a mezzo di un contratto di compravendita del tutto assoggettato alla disciplina privatistica (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 1 agosto 1994, n. 7174; Id., sez. I, 2 marzo 1999, n. 1730).
I presupposti richiesti dalla normativa vigente per addivenire alla cessione volontaria del bene espropriando sono: a) l’inserimento del contratto nell’ambito di un procedimento espropriativo; b) la preesistenza nell’ambito del procedimento non solo della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera realizzanda, ma anche del sub procedimento di determinazione dell’indennità provvisoria da parte dell’espropriante, che deve essere da quest’ultimo offerta e dall’espropriando condivisa; c) il prezzo di vendita, che deve correlarsi in modo vincolante ai parametri di legge stabiliti per la determinazione dell’indennità spettante per la sua espropriazione e dai quali non è possibile discostarsi (cfr. Cass. Civ., sent. n. 5390 del 2006).
Per quanto attiene alla causa propria del contratto di cessione volontaria essa è da ricondurre ad una forma alternativa di realizzazione del procedimento espropriativo mediante l’utilizzo di uno strumento privatistico soggetto, peraltro per taluni aspetti, a norme imperative, con la conseguenza che a prescindere dall’eventuale natura transattiva del contratto de quo, il corrispettivo in esso previsto è da considerarsi comunque oggetto di predeterminazione legale, secondo quanto stabilito dalle norme succedutesi nel tempo (cfr. Cass. Civ., sent. n. 8970 del 2001).
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza 24 aprile 2007, n. 9845, hanno affermato che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la questione, preliminare ad un’azione di determinazione del conguaglio del prezzo, circa la nullità del contratto di cessione volontaria del bene assoggettato a procedura espropriativa, la cui disciplina inerisce finalisticamente alla commisurazione dell’indennizzo e, quindi, tutela in modo diretto ed immediato la posizione del soggetto espropriando.
In particolare, l’art. 53, c. 3 del T.U. Espropri nella versione applicabile ratione temporis (oggi sostituito dal Codice del Processo amministrativo) attribuisce al Giudice ordinario le controversie economiche, prescindendo dalla modalità di conclusione dell’espropriazione, pertanto, ex art. 45 co. 2 T.U., rientrano nella cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria quelle controversie inerenti alla determinazione e alla corresponsione delle indennità conseguenti all’adozione di atti natura espropriativa o ablativa, mentre spettano al Giudice amministrativo quelle controversie inerenti all’annullamento, alla nullità, al recesso, al risarcimento e alla conclusione dell’accordo.
Tali assunti sono confermati, del resto, sia dalla disciplina anteriore all’entrata in vigore del T.U. Espropri, basti rammentare l’art. 12 della L. n. 865 del 1971. Inoltre, il più ampio ombrello di cui all’art. 11 della L. n. 241 del 1990, così come l’ampia duttilità che caratterizza l’istituto, sia pure nei limiti della tipicità dei provvedimenti autoritativi che va a sostituire, consentono di affermare che le controversie relative all’esecuzione della cessione volontaria, diverse da quelle in tema di indennità, devono essere conosciute dal Giudice amministrativo.
Tali assunti, nel riparto della competenze tra Giudice ordinario ed amministrativo, sono stati confermati dal D.Lgs. n. 104 del 2010 ossia dal Codice del Processo amministrativo, all’art. 133, c. 1, lett. f) e g), con conseguente devoluzione alla cognizione del Giudice ordinario della sola materia delle indennità conseguenti ad atti di tipo ablativo od espropriativo.
Per queste ragioni, le domande avanzate sul punto da parte attorea ed articolate alle lett. e), f) e g), non sono suscettive di sindacato da parte di questo Giudice poiché estranee alla propria sfera cognitiva, essendo attratte nell’alveo della giurisdizione amministrativa.
Infatti, non si chiede l’accertamento o la determinazione di indennità, bensì l’accertamento e la dichiarazione della esclusiva proprietà del bene c.d. “Filanda”, previa declaratoria di nullità del procedimento ablativo o, in subordine dell’esproprio per incompetenza del Sindaco ovvero la nullità del contratto di cessione volontaria che non sono scrutinabili da questo Giudice, risultando materia rientrante nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria amministrativa poiché involgente il sindacato su quelle attività e quegli atti riconducibili variamente all’esercizio del pubblico potere.
Siffatta considerazione assume valore assorbente delle ulteriori questioni sollevate in ordine a tali capi della domanda, anche dalla parte convenuta.
Infatti, l’eventuale formarsi di un giudicato amministrativo dall’efficacia esterna in ordine alla presente controversia non rileva nel caso di specie, in ragione della pregiudiziale impossibilità per questo Giudicante di sindacarne apriori il contenuto, radicandosi sul punto la giurisdizione del Giudice amministrativo e laddove la stessa questione sia stata già affrontata da tale Giudice, ne deriverebbe un duplice effetto: di tipo preclusivo, proprio del giudicato per le questioni già sindacate e cristallizzate in quel decisum e costitutivo, per quella statuizioni definitive atte a formare il fondamento per eventuali azioni indennitarie in sede di giurisdizione ordinaria e, allo stato, non esperite (si v. sentenze Tar Calabria, Catanzaro, n. 268 del 2010 e del Consiglio di Stato, n. 7754 del 2009, allegate in atti).
Per tali ragioni, le domande attoree capitolate alle lett. e), f) e g) sono inammissibili per le ragioni sopra esposte.
4.1.3. Con riguardo, infine, all’ultimo capo della domanda di cui alla lett. h) dell’atto di citazione, occorre evidenziare quanto segue.
La richiamata sentenza n. 343 del 2004, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia (si doc. 2 all. al fasc. di parte attorea) di cui il (…) chiede l’esecuzione, si fonda sulla domanda avanzata dall’odierno attore nei confronti del Comune per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria relativa ad un oleificio e di cui lamenta la mancata esecuzione da parte dell’Ente locale.
In verità, la decisione citata ha rigettato la domanda del (…). Tale sentenza non risulta essere stata impugnata e come tale si ritiene essersi formato il giudicato sulla stessa.
Per tali motivi, stanti i principi desumibili in tema di giudicato formale e sostanziale, di cui al combinato disposto degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. giova precisare quanto segue.
In particolare, il giudicato sostanziale fa stato ad ogni effetto tra le parti per l’accertamento di merito, positivo o negativo del diritto controverso, e si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico della pronuncia, spiegando la loro autorità non solo nell’ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (c.d. giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile alla decisione, formandone il presupposto, così da coprire il fondamento logico-giuridico della pronuncia.
Pertanto, l’accertamento su di un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo e a condizione che i due giudizi pendano tra le stesse parti e condividano in tutto o in parte il petitum o la causa petendi (cfr. Cass. Civ., sent. n. 9401 del 1999).
Il giudicato, dunque, si forma non solo sulle statuizioni espresse nel dispositivo della sentenza, ma anche sulle affermazioni che si presentino come il presupposto logico-giuridico della soluzione adottata.
Di tal guisa, il rilievo officioso del formarsi del giudicato sostanziale e formale sulla questione oggetto di domanda nel capo h) e concernente la richiesta di rilascio dell’autorizzazione sanitaria per installare il frantoio e il risarcimento dei danni conseguenti ha già formato oggetto di decisione di rigetto passata in giudicato.
Con la pronuncia che è cosa giudicata, in sostanza, sono esaurite le possibilità di riesaminare la questione, in ottemperanza al principio del c.d. ne bis in idem, che governa l’ordinamento e in forza del quale un giudice non può esprimersi per due volte sulla stessa azione.
Tale principio è valido sia nel caso in cui le parti rinuncino ai diversi gradi di giurisdizione, lasciando decorrere i relativi termini, sia nel caso in cui questi vengano svolti effettivamente.
In sostanza, la sentenza passata in giudicato rappresenta, per il giudice, un divieto di giudicare nuovamente sulla medesima questione.
Per tali motivi, stante l’effetto preclusivo del giudicato formatosi sulla domanda di cui al capo h), la stessa risulta inammissibile.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono le domande di cui ai capi a), b), c) e d) devono essere rigettate; le domande di cui ai capi e), f), g) ed h) devono essere, invece, dichiarate inammissibili.
3. Le spese per il presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 (così come mod. dal D.M. n. 37 del 2018), nella somma complessiva di Euro 8.563,00, di cui Euro 2.025,00 per la fase di studio; Euro 1.349,00 per la fase introduttiva; Euro 3.560,00 per quella istruttoria, ridotta della metà poiché limitata alla sola produzione documentale ed Euro 3.409,00 per quella decisionale.
Con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione per le cause di valore indeterminabile, nei valori medi, di complessità media.
Con riguardo alla richiesta di condanna per lite temeraria avanzata da parte attorea ai sensi dell’art. 96 c.p.c., questo Giudice non ne ritiene sussistenti i presupposti di fatto e di diritto in ragione delle risultanze del procedimento e, come tale, deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nella causa tra (…) nei confronti del Comune di Monterosso Calabro, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
– rigetta le domande proposte da parte attorea di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’atto introduttivo del giudizio;
– dichiara inammissibili le domande proposte da parte attorea di cui alle lett. e), f), g) ed h) dell’atto introduttivo del giudizio;
– condanna l’attore a rifondere, in favore del convenuto le spese del presente giudizio che si liquidano, come in parte motiva, in complessivi Euro 8.563,00, oltre al rimborso spese generali al 15 per cento, IVA e CPA come per legge;
– rigetta la richiesta di condanna per lite temeraria proposta dall’attore.
Così deciso in Vibo Valentia il 7 aprile 2020.
Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2020.